PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 15 aprile 2019, n. 589
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno
Art. 1
La Regione Toscana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici.
Per le finalità di cui al comma 1 il dirigente del settore protezione civile regionale della Regione Toscana prosegue l’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi indicati, pianificati e non ancora ultimati, anche avvalendosi delle deroghe previste dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482/2017, ed in deroga all’art. 59, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 50/2016, nei limiti previsti dall’art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018. Egli è autorizzato, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a rimodulare il Piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, da sottoporre ad approvazione del Dipartimento della protezione civile.
Egli provvede, entro il termine di sessanta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
Per i fini di cui al comma 2, il commissario delegato nominato ai sensi dell’art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 2017 provvede, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale, a trasferire al soggetto di cui al comma 2, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
Il soggetto di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della regione e dei soggetti già individuati dal commissario delegato, nonché di soggetti non già individuati dal commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il soggetto di cui al comma 2 è autorizzato a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale n. 6064, aperta ai sensi dell’art. 3, comma 2, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 2017 e che viene allo stesso intestata, fino 14 marzo 2021. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
Qualora nell’ambito della rimodulazione di cui al comma 2 ovvero a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 2, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il soggetto di cui al comma 2 può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Toscana ovvero, ove la competenza alla realizzazione dell’intervento sia di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6.
Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
Il soggetto di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
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