PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 18 luglio 2022, n. 905
Ordinanza di protezione civile finalizzata a garantire il mantenimento della capacità di risposta del servizio nazionale di protezione civile mediante la rimodulazione dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato per il ripristino previsto dall’articolo 1 dell’ ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020
Art. 1
Mantenimento della capacità di ripristino di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020.
1. Al fine di garantire la capacità di risposta del Servizio nazionale di protezione civile prevista dall’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, mediante il ripristino di attrezzature, mezzi e beni impiegati dalle regioni, province autonome e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, è autorizzata la rimodulazione degli elenchi delle attrezzature, dei mezzi e dei beni interessati, già presentati ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza n. 719/20 e delle procedure per l’attuazione del Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile di cui in premessa. La rimodulazione può avvenire mediante riduzione del numero dei beni, delle attrezzature o dei mezzi indicati in ciascun elenco ovvero mediante la sostituzione, nel caso di beni, mezzi o attrezzature fungibili, con altri beni, mezzi o attrezzature di prezzo inferiore o di pari importo.
2. Le rimodulazioni di cui al comma 1 possono avvenire esclusivamente nell’ambito dell’importo già autorizzato per singolo elenco, previa attestazione da parte dei beneficiari del rispetto del criterio di identica funzionalità dei beni, mezzi, attrezzature sostituiti o ridotti nel numero, rispetto a quelli previsti nell’elenco iniziale, da presentare prima della conclusione del progetto per il parere favorevole da acquisire dalle regioni/PA di appartenenza, nel caso di organizzazioni iscritte nel relativo elenco territoriale, o dal Dipartimento della protezione civile, nel caso di organizzazioni iscritte nell’elenco centrale.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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