PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 22 novembre 2013, n. 129
Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito dell’evento sismico che ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara il 21 giugno 2013
Art. 1
Patrimonio pubblico
1. Il commissario delegato, di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 luglio 2013 n. 102, è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell’attività di ricognizione degli interventi sul patrimonio pubblico che sarà effettuata dalle amministrazioni competenti sui singoli beni. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente della strutture della regione Toscana, provvede all’attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui al comma 2 nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all’art. 4.
2. L’ambito della ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e rilevanti danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;
b) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell’elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viario.
3. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
4. L’attività di ricognizione deve dar conto dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
5. Nell’ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorità di intervento su tre classi:
a. interventi di prima emergenza disposti dai Sindaci e dai Presidenti delle province a tutela immediata della pubblica utilità ed igiene;
b. interventi di somma urgenza;
c. interventi urgenti di carattere più strutturale finalizzati a limitare ulteriori danni o rischi e a consentire il ritorno alla normalità.
Art. 2
Patrimonio privato
1. Il commissario delegato, di cui all’art. 1, comma 1 del presente provvedimento, è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell’attività di ricognizione degli interventi e dei danni al patrimonio privato che sarà effettuata dalle amministrazioni comunali interessate. Il commissario delegato provvede, avvalendosi prioritariamente della strutture della regione Toscana, all’attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui al comma 2, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all’art. 4.
2. L’attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d’uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell’opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l’attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l’intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.
3. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene con autocertificazione della stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
4. Il commissario delegato, per quanto attiene alla stima del fabbisogno, è autorizzato ad applicare, in prima istanza, metodologie di valutazione basate sulla elaborazione dei dati derivanti dai sopralluoghi di agibilità e danno effettuati con le schede Aedes, previa verifica dell’adeguatezza, affidabilità e completezza dei dati.
Art. 3
Attività economiche e produttive
1. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell’attività di ricognizione relativa degli interventi e dei danni alle attività economiche e produttive effettuata dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente della strutture della regione Toscana, provvede all’attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui al comma 2, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all’art. 4.
2. L’attività di ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per il ripristino degli impianti, strutture, macchinari e attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento;
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.
3. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 2, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
Art. 4
Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva
1. L’attività di ricognizione di cui agli articoli 1, 2 e 3 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.
2. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le risultanze scaturenti dall’attività di ricognizione del fabbisogno effettuata per la redazione del piano degli interventi di cui all’OCDPC del 5 luglio 2013 n. 102, qualora i dati e le informazioni raccolte in quella sede, siano in linea con le procedure disciplinate ai sensi della presente ordinanza e del citato allegato tecnico, apportando, ove necessario, le opportune integrazioni a detta attività ricognitiva.
3. Entro 40 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 1, 2 e 3, corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all’OCDPC del 5 luglio 2013 n. 102 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di dichiarazione dello stato di emergenza o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
4. Le attività di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell’ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.
Allegato
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito dell’evento sismico che ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara il 21 giugno 2013
Introduzione
II presente documento costituisce il riferimento procedurale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera d), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., per le di ricognizione di cui all’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n 129 del 22 novembre 2013.
L’obiettivo del documento è quello di favorire l’attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché delle attività economiche e produttive, nel rispetto dei tempi di cui all’art. 4 dell’ordinanza in rassegna.
1. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico
L’attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni competenti sui singoli beni, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.
La quantificazione del danno e degli interventi di ripristino, in mancanza di idonei elaborati progettuali di riferimento, può avvenire sulla base della stima quantitativa delle superfici/volumi interessati, anche su base percentuale rispetto all’intero immobile/oggetto.
In ogni caso dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, i prezzari nazionali di settore.
Al termine delle singole valutazioni le Amministrazioni competenti, dovranno compilare per ogni intervento l’allegata scheda A “analitica tecnico economica” in cui dovranno essere indicate anche l’eventuale incidenza della copertura assicurativa e l’eventuale risorsa di cofinanziamento che può essere destinata al singolo intervento.
Nella scheda, oltre all’indicazione del Soggetto Pubblico richiedente l’intervento, dovrà essere proposto l’eventuale Soggetto Attuatore dell’appalto.
Nell’individuazione dell’intervento, oltre alla toponomastica viene chiesto di indicare, se significativo, anche l’utilizzo del bene (cioè l’uso cui la struttura pubblica danneggiata è adibita, ad es. caserma, scuola, sanità, etc…). Dovranno essere indicati il titolo dell’intervento, la descrizione del danno e le caratteristiche delle opere previste (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, etc…), altresì dovrà essere valutata la finalità dell’intervento previsto (ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attività socio-economiche, etc….).
Infine dovrà essere indicato lo stato progettuale dell’intervento.
La scheda dovrà essere sottoscritta dell’Amministrazione competente sul bene e sottoposta al visto del Commissario Delegato.
2. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato
L’attività di ricognizione è di regola svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.
Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici privati, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, ai cui possono rispondere i proprietari degli immobili interessati. I contenuti dell’Avviso predetto saranno stabiliti autonomamente dalle Amministrazioni interessate dall’evento.
In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.
In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall’Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul relativo fabbisogno necessario per l’intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell’edificio.
La segnalazione è prodotta utilizzando l’allegata scheda B di “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato ” che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell’Avviso Pubblico.
Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati identificativi dell’immobile, dovranno essere indicati:
– la situazione attuale dell’immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell’evento;
– una descrizione sommaria dell’immobile inserita nel contesto dell’edificio in cui è ubicato;
– una descrizione dei danni riscontrati;
– una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici.
In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell’istruttoria di accesso all’eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l’evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.
Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, i prezzari nazionali di settore.
Nella scheda dovrà essere altresì indicata l’assenza o l’esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l’eventuale indicazione dei premi versati nell’ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.
Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l’evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d’ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione del danno.
In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d’atto che la segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.
Nel caso di specie, fermo restando ogni approfondimento da svolgersi in seguito, si tratta di un contesto territoriale montano con densità di popolazione inferiore a un quarto della media nazionale, caratterizzato da un tessuto edificato estremamente disperso e con piccoli comuni dotati di modestissime strutture organizzative a fronte di territori assai estesi.
Per queste ragioni, in attuazione di quanto riportato all’Art. 2 comma 4 dell’Ordinanza, il Commissario delegato, per quanto attiene alla stima del fabbisogno, è autorizzato ad applicare metodologie di valutazione basate sulla elaborazione dei dati derivanti dai sopralluoghi di agibilità e danno effettuati con le schede AeDES, previa verifica dell’adeguatezza, affidabilità e completezza dei dati.
La procedura, in tal caso, si articola attraverso le seguenti fasi.
1. censimento dei sopraluoghi svolti sugli immobili danneggiati, raccolta delle schede AeDES informatizzate in ogni loro parte su apposita piattaforma e verifica della completezza, congruenza e qualità del dato, anche operando con specifiche attività integrative laddove necessario;
2. identificazione degli immobili con esito di inagibilità, ovvero quelli che nella sezione 8 della Scheda AeDES, riportano un giudizio “B”, “C”, “D”, “E” ed “F”;
3. censimento e informatizzazione delle ordinanze dei Sindaci dei comuni del cratere del terremoto, ove si dichiara l’inagibilità degli immobili, correlandole con la relativa Scheda AeDES, identificazione dei nuclei familiari effettivamente residenti e dunque delle “prime case”;
4. derivazione sintetica della caratterizzazione tecnica degli edifici e dei relativi dati metrici così come si evince dalle sezioni 2 e 3 della medesima Scheda;
5. caratterizzazione sintetica del danno così come si evince dalle sezioni 4, 5, 6 e 7 della Scheda AeDES;
6. definizione di parametri economici di stima del fabbisogno, operando in analogia con casi pregressi segnalati dal Dipartimento della protezione civile, con le modifiche e le integrazioni necessarie alla contestualizzazione territoriale della metodologia;
7. individuazione dei fabbisogni parametrici, aggregati per le opere compiute con riferimento ai prezziari ufficiali regionali o nazionali;
8. produzione di una scheda per ogni edificio, che sostituisce quella di cui all’allegato “B”, ove siano riportati
a. i dati identificativi dell’immobile
b. le caratteristiche tipologiche, costruttive e metriche, così come si evincono dalla relativa scheda AeDES
c. il numero delle unità immobiliari con le relative destinazioni
d. la situazione attuale dell’immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell’evento e, in tal caso, il numero delle persone evacuate;
e. una descrizione dei danni riscontrati, come si evincono dalla relativa scheda AeDES;
f. una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile operando in termini parametrici, con riferimento alla stima sintetica del valore di costo secondo quanto sopra cennato;
9. per quanto attiene alla verifica di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, si procederà a una specifica ricognizione, eventualmente operando in prima istanza attraverso indici sintetici propri del contesto territoriale;
10. condivisione degli esiti in sedute pubbliche, attraverso specifici eventi adeguatamente pubblicizzati, laddove si preciserà anche che l’analisi è prodotta esclusivamente ai fini della – una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.
In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo del l’istruttoria di accesso all’eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l’evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.
Nella scheda dovrà essere altresì indicata l’assenza o l’esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l’eventuale indicazione dei premi versati nell’ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.
Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia quindi, le attività economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l’evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d’ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione.
In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d’atto che la segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.
4, Relazione conclusiva
Il Commissario Delegato, in attuazione dell’articolo 4 dell’ordinanza, trasmette al Dipartimento della Protezione Civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 1, 2 e 3 della medesima ordinanza e rappresenta altresì la sintesi dei dati raccolti secondo lo schema allegato, evidenziando, con riferimento al fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, le priorità di intervento sulle tre classi.
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato nel Suppl. ord. n. 83 alla G.U. 10 dicembre 2013, n. 289.
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