PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 959 del 17 gennaio 2023
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
Art. 1
Ulteriori modifiche all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022 e disposizioni transitorie
1. Al comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022, le parole «20 dicembre 2022» sono sostituite, ove ricorrenti, dalle parole «31 gennaio 2023».
2. Al comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022, le parole «20 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole «31 gennaio 2023».
3. Fino alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è sospesa l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 e 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022.
4. La comunicazione delle cause impeditive intervenute a decorrere dal 15 ottobre 2022 di cui all’art. 1, comma 3, dell’OCDPC n. 899/2022 è resa entro il medesimo termine del 31 gennaio 2023 per i beneficiari delle misure di assistenza abitativa.
5. La dichiarazione di cui all’art. 1, comma 9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614/2019, per l’anno 2023, deve essere presentata, a pena di decadenza dalle misure di assistenza abitativa, mediante procedura informatizzata entro il 30 giugno 2023.