PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 993 del 9 maggio 2023
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Calabria e Sicilia, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo
Art. 1
Cooperazione degli Uffici della Regione Siciliana e della Regione Calabria
1. Il Commissario delegato, nonché i soggetti attuatori prefetti della prefetture – Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione della Regione Siciliana e della Regione Calabria ed i prefetti delle Province di Agrigento, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Reggio Calabria e Crotone, in veste di soggetti attuatori competenti per il territorio delle cennate regioni, possono avvalersi della cooperazione degli uffici della Regione Siciliana e della Regione Calabria, previa definizione di apposito accordo che preveda le modalità per assicurare la copertura dei soli costi operativi, ivi compresi quelli di cui al comma 3, e di reintegro degli eventuali materiali di protezione civile impiegati nell’ambito delle risorse di cui all’art. 6 dell’ordinanza n. 984/2023.
2. La cooperazione di cui al comma 1 può esplicarsi nei seguenti ambiti di attività:
a) supporto logistico nell’allestimento di strutture temporanee di primissima accoglienza;
b) supporto tecnico-operativo nella predisposizione di aree idonee per l’allestimento di strutture temporanee di primissima accoglienza;
c) fornitura di beni di prima necessità e di materiali per l’assistenza alla popolazione;
d) fornitura di servizi e personale specializzato, anche socio-sanitario, per particolari esigenze connesse con l’assistenza alla popolazione, esclusa la gestione di centri e strutture di accoglienza.
3. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, limitatamente alle attività di cui al comma 2, lettera a), b) e c), la Regione Siciliana e la Regione Calabria possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali ed il costo, ivi incluso il costo per l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40, è rendicontato al Commissario delegato per il relativo rimborso, in attuazione dell’accordo di cui al comma 1.
4. Ai fini del tempestivo reintegro della capacità operativa dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile, i Dipartimenti di protezione civile della Regione Siciliana e della Regione Calabria procedono immediatamente all’attivazione delle procedure necessarie per il pronto reintegro degli eventuali materiali di protezione civile impiegati ai sensi del comma 1, avvalendosi delle deroghe autorizzate con ordinanze nell’ambito del presente contesto emergenziale, tenendo informato il Dipartimento della Protezione Civile qualora tali materiali siano integrati nelle rispettive colonne mobili regionali di protezione civile.