PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1015 del 2 agosto 2023
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio della regione Siciliana, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo
Art. 1
Aree e impianti per la rimozione e per la distruzione delle imbarcazioni utilizzate dai migranti
1. Il Commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023 si avvale, in qualità di soggetto attuatore, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività finalizzate alla rimozione delle imbarcazioni utilizzate per i reati di immigrazione clandestina sequestrate presso l’Isola di Lampedusa.
2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1, ove necessario, d’intesa con il prefetto di Agrigento, in raccordo con l’autorità giudiziaria e sentito il gestore dell’area interessata, individua, allestisce e gestisce appositi siti presso i quali depositare temporaneamente le predette imbarcazioni.
3. Lo stoccaggio temporaneo delle acque, oli di sentina, carburanti e altri liquami prelevati dalle imbarcazioni e il trasporto in terraferma sono effettuati secondo le modalità definite dal soggetto attuatore di cui al comma 1, d’intesa con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Agrigento, con il coordinamento del prefetto di Agrigento, anche in deroga al decreto ministeriale 31 luglio 1934, recante «Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi».
4. ARPA Sicilia e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, su richiesta del soggetto attuatore di cui al comma 1, forniranno supporto tecnico per la corretta attuazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.
5. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede all’approvazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle attività di competenza con le modalità di cui alla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 984/2023.
6. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ARPA Sicilia e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono alle attività derivanti dall’attuazione della presente ordinanza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.