PREVINDAI – Comunicato 24 luglio 2018
Aggiornamento del Documento di regolamentazione della Prosecuzione e Contribuzione volontaria
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell’11 luglio 2018, ha modificato il Documento di regolamentazione della Prosecuzione e Contribuzione volontaria.
L’aggiornamento del documento si è reso necessario per ricomprendere anche coloro che abbiano aderito in qualità di Familiari fiscalmente a carico e abbiano successivamente perso tale condizione, sempreché maggiorenni.
Altra novità riguarda la misura minima del versamento volontario. Infatti, ferma restando la facoltà per gli iscritti di determinare liberamente periodicità e ammontare di tale contributo, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che il singolo versamento non possa essere inferiore a €100,00.
Qualora l’iscritto versi al Fondo un importo inferiore, tale somma rimarrà accantonata presso Previndai – in deposito infruttifero – e verrà avviata in gestione solo quando, a seguito di ulteriore versamento, verrà raggiunta la soglia minima indicata.
Le pagine del sito interessate sono in corso di aggiornamento.
Allegato
Documento per la regolamentazione della Prosecuzione e Contribuzione Volontaria
SOMMARIO
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Iscritti legittimati
Art. 3 – Richiesta attivazione dei versamenti volontari
Art. 4 – Richiesta revoca dei versamenti volontari
Art. 5 – Versamenti
Art. 6 – Modalità di versamento
Art. 7 – Investimento
Art. 8 – Cause di interruzione
Art. 9 – Applicazione
Art. 1
Oggetto
Il presente Documento, regola:
1) la prosecuzione volontaria della contribuzione, riservata agli iscritti legittimati ad esclusione dei dirigenti in servizio;
2) la contribuzione volontaria, effettuata direttamente dai dirigenti in servizio senza il coinvolgimento del datore di lavoro.
Art. 2
Iscritti legittimati
Ha facoltà di attivare la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo l’iscritto che:
1) non abbia raggiunto l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, non sia percettore di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) totale e (in alternativa):
– perda i requisiti di partecipazione (cessazione dell’obbligo contributivo al Previndai) e possa far valere almeno una contribuzione dovuta al Fondo;
– abbia aderito, a seguito di trasferimento della posizione e senza contribuzione attiva, ai sensi dell’art. 5 c. 1bis dello Statuto;
– abbia aderito in qualità di Familiare fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 5 c. 7 dello Statuto e successivamente perso tale condizione, sempreché maggiorenne e con almeno una contribuzione avviata in gestione;
2) abbia raggiunto l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza e possa far valere, alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione alla previdenza complementare, indipendentemente dalla circostanza che la posizione precedente detto ultimo anno sia stata oggetto di liquidazione con conseguente erogazione della prestazione.
Ha facoltà di attivare la contribuzione volontaria direttamente, senza il coinvolgimento del datore di lavoro, il dirigente iscritto con un rapporto di lavoro attivo (seppur sospeso per aspettativa non retribuita) che dia luogo a contribuzione a Previndai da parte del datore di lavoro.
La prestazione risultante da ogni tipologia di contribuzione è liquidabile unitariamente e complessivamente in base alle norme di legge, statutarie e di regolamentazione del Fondo.
Art. 3
Richiesta attivazione dei versamenti volontari
La richiesta di effettuare versamenti volontari va attivata utilizzando l’apposita funzione guidata presente nell’area riservata del sito che, a conclusione, consente di disporre del Modulo da trasmettere al Fondo secondo le modalità nello stesso indicate.
Gli iscritti che abbiano attivato i versamenti volontari sono soggetti agli oneri di partecipazione alle spese nella misura definita ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del Fondo come tempo per tempo determinati.
L’iscritto che intende attivare la Prosecuzione volontaria indica il piano dei versamenti che intende effettuare quanto a importo e periodicità, in conformità con quanto disposto al successivo Art. 5.
Il piano può essere variato in qualunque momento, sempre nell’area riservata del sito;
il nuovo programma finanziario avrà decorrenza tre mesi dopo la data di ricezione da parte del Fondo del Modulo di variazione del programma finanziario.
Possibili difformità nell’attuazione del piano non comportano conseguenze ai fini dell’accumulazione e del rendimento delle somme versate a titolo di contributo;
eventuali versamenti inferiori al piano comportano la proporzionale riduzione dell’anzianità contributiva ove utile, in particolare a fini fiscali per i “vecchi iscritti”.
L’assenza di versamenti volontari decorso un anno dalla richiesta di prosecuzione volontaria, comporta l’annullamento d’ufficio della richiesta stessa che può essere reiterata successivamente, sussistendone le condizioni. Di tale circostanza il Fondo dà notizia tramite e-mail.
Qualora a fronte dell’attivazione della prosecuzione volontaria ai sensi del precedente art. 2, punto 1), intervenga il raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche previsti dal regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la prosecuzione volontaria continuerà in base alle disposizioni dello Statuto del Fondo (cfr. art. 8 c. 9) – sempreché ne sussistano i requisiti e salvo diversa volontà – conformemente al piano dei versamenti in essere.
Art. 4
Richiesta revoca dei versamenti volontari
E’ possibile in ogni momento revocare la prosecuzione volontaria attivata inoltrando l’apposito Modulo che si rende disponibile nell’area riservata ad esito della richiesta. Il Modulo va trasmesso al Fondo secondo le modalità ivi indicate.
Di tale circostanza il Fondo ne dà comunicazione tramite e-mail.
Art. 5
Versamenti
L’ammontare e la periodicità dei versamenti volontari è determinata liberamente, fermo restando che l’ammontare minimo del singolo versamento non può essere inferiore ad € 100,00.
Qualora l’iscritto versi al Fondo un importo inferiore ad € 100,00, tale somma rimarrà accantonata presso Previndai – in deposito infruttifero – e verrà avviata in gestione solo quando, a seguito di ulteriore versamento, verrà raggiunta la soglia minima indicata.
Decorsi cinque anni dal versamento volontario sotto soglia e non integrato al minimo stabilito, il Fondo sarà legittimato a incamerare le somme depositate, imputandole ad oneri amministrativi maturati.
La presente disposizione sarà applicabile a tutti i versamenti volontari che affluiranno al Fondo a decorrere dalla data di vigenza del presente Documento di Regolamentazione.
Art. 6
Modalità di versamento
Il versamenti volontari devono essere effettuati con bonifico bancario utilizzando le coordinate indicate sul modulo di versamento disponibile nell’area riservata del sito.
Nella disposizione del bonifico a favore di Previndai, il soggetto legittimato deve riportare nella causale il contenuto del campo “Comunicazioni ordinante/beneficiario” reperibile sul modulo citato; tale campo rappresenta l’unico fattore di collegamento, per il Fondo, tra il versamento e l’iscritto versante.
Il mancato o l’utilizzo non corretto del contenuto del campo “Comunicazioni ordinante/beneficiario” può comportare l’impossibilità o l’errata imputazione, con conseguente ritardo nell’investimento del relativo versamento volontario.
Art. 7
Investimento
I versamenti volontari seguono l’allocazione dell’ultima opzione effettuata per la contribuzione ed entrano a far parte, a tutti gli effetti, della posizione individuale dell’iscritto concorrendo alla determinazione della prestazione al pari delle altre tipologie di contributi versati.
La scelta di comparto della contribuzione può essere modificata con le modalità e condizioni previste nello Statuto del Fondo.
Art. 8
Cause di interruzione
Prosecuzione volontaria
La facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione viene meno, con conseguente chiusura automatica della relativa pratica ed invio da parte del Fondo di specifica email, in caso di:
- a) liquidazione totale o trasferimento della posizione verso altro fondo;
- b) instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro che comporti contribuzione a Previndai;
- c) riacquisizione della condizione di Familiare fiscalmente a carico.
Gli iscritti di cui al punto b) hanno facoltà, entro 30 giorni dalla ripresa del rapporto di lavoro, di perfezionare versamenti di prosecuzione volontaria pendenti. Eventuali contribuzioni volontarie versate anticipatamente e relative a periodi che si sovrappongono al nuovo rapporto di lavoro non vengono rimborsate. Gli stessi iscritti, se interessati ad alimentare la propria posizione anche con versamenti di contributi al di fuori del rapporto di lavoro, potranno attivare la contribuzione volontaria.
Per gli iscritti di cui al punto c) è possibile riprendere la contribuzione quali Familiari fiscalmente a carico.
Contribuzione volontaria
La cessazione dell’obbligo contributivo da rapporto di lavoro comporta la chiusura d’ufficio della pratica di contribuzione volontaria. Di tale circostanza il Fondo dà comunicazione tramite e-mail.
L’iscritto cessato che voglia continuare ad alimentare la propria posizione può, nel rispetto dei requisiti previsti, attivare la prosecuzione volontaria.
Art. 9
Applicazione
Il presente Documento trova applicazione dall’11 luglio 2018 e regola anche le pratiche di Prosecuzione/Contribuzione volontaria già attive.
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