A partire dal 1° gennaio 2017 e divenuto, il processo amministrativo telematico, obbligatorio. Con questo post, si fornisce un beve riepilogo delle più importanti novità ed un compendio delle prime decisioni della giurisprudenza.
Indice argomenti
- Atti per i quali è previsto il deposito telematico
- Formato del documento
- Modalità di firma digitale
- Modalità di deposito degli atti e documenti
- Procura alle liti
Indice SENTENZE
- Ricorso nativo digitale privo di sottoscrizione con firma digitale – Operatività del principio del “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili anche con il nuovo Codice dei contratti pubblici
Tar Napoli, sez. I, 28 giugno 2017, n. 3507 – Pres. Veneziano, Est. Di Vita - Ricorso redatto in doppio originale, uno cartaceo e l’altro digitale – Termine per impugnare l’ammissione di altro concorrente se è mancata la pubblicità sul profilo del committente o la comunicazione individuale
Tar Lazio, sez. III, 9 maggio 2017, n. 5545 – Pres. De Michele, Est. Vallorani - Procura alle liti, nel processo telematico, apposta a margine dell’atto introduttivo del giudizio e non in calce – Termine per impugnare l’ammissione di altro concorrente se è mancata la pubblicità sul profilo del committente o la comunicazione Pec
Tar Napoli, sez. VIII, 5 maggio 2017, n. 2420 – Pres. Caso, Est. Liguori - Irregolarità regolarizzabili degli scritti e degli atti non trasmessi secondo le regole del Pat
Tar Reggio Calabria, ord. caut., 26 aprile 2017, n. 69 – Pres. Politi, Est. Testini - Ammissibilità del ricorso redatto in doppio originale, uno cartaceo e l’altro digitale
Tar Catanzaro, sez. I, 26 aprile 2017, n. 679 – Pres. Salamone, Est. Tallaro - Prova della notifica del ricorso a mezzo p.e.c.
Tar Napoli, sez. I, ord., 19 aprile 2017, n. 581 – Pres. Veneziano, Est. Di Vita - Nella vigenza del Pat gli atti di parte in formato cartaceo e privi di firma digitale sono irregolari e, quindi, regolarizzabili su ordine del Collegio
Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541 – Pres. Poli, Est. Castiglia - Standard di firma digitale da utilizzare nel processo amministrativo telematico
Tar Napoli, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1799 – Pres. Pappalardo, Est. Cestaro - Notifica del ricorso cartaceo dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico
Tar Lazio, sez. II, 1 marzo 2017, n. 2993 – Pres. Savo Amodio, Est. Martino - Firma digitale della memoria e della procura alle liti depositate in formato analogico non asseverato
Tar Napoli, sez. I, 28 marzo 2017, n. 1694 – Pres. Veneziano, Est. Di Vita - Memoria depositata dopo l’entrata in vigore del Pat non sottoscritta digitalmente se è sottoscritto con firma Pades il Modulo deposito atti – Clausola sociale degli appalti di lavori e di servizi
Tar Reggio Calabria 15 marzo 2017, n. 209 – Pres. Politi, Est. Testini - Rinvio della trattazione della causa, su richiesta di parte, se manca la cd. Copia d’obbligo degli scritti di parte e inammissibilità del ricorso Pat depositato in copia per immagine dell’atto cartaceo non firmato digitalmente
Tar Catania, sez. III, 13 marzo 2017, n. 499 – Pres. Savasta, Est. Boscarino - Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per l’inizio del decorso del termine previsto per la fissazione dell’udienza camerale e di quella di merito
Tar Lazio, sez. I, ord., 9 marzo 2017, n. 3259 – Pres. Volpe, Est. Perna - Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi “a ritroso” dall’udienza camerale
Tar Lazio, sez. I, ord., 9 marzo 2017, n. 3258 – Pres. Volpe, Est. Correale - Firma del Modulo trasmissione ricorso o atti e invio di copia informatica di documento analogico nel processo amministrativo telematico
Tar Lazio, sez. III bis, ord. coll., 8 marzo 2017, n. 3231 – Pres. Savoia, Est. Pisano - Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per la fissazione e/o la trattazione dell’istanza cautelare e dell’udienza di merito
Cons. St., sez. VI, ord. caut., 3 marzo 2017, n. 880 – Pres. ed Est. de Francisco - Sottoscrizione digitale del ricorso nel processo amministrativo telematico
Tar Napoli, sez. II, 22 febbraio 2017, n. 1053 – Pres. Rovis, Est. Guarracino - Notifica del ricorso con il formato di firma digitale CAdES, anzichè con quello PAdES
Tar Basilicata 16 febbraio 2017, n. 160 – Pres. Caruso, Est. Mastrantuono - Deposito di ricorso, dopo il 1° gennaio 2017, in copia digitale per immagini di un atto cartaceo sottoscritta con firma digitale
Tar Catanzaro, sez. I, 10 febbraio 2017, n. 175 – Pres. f.f. Iannini, Est. Tallaro - Nullità del ricorso depositato dopo l’1 gennaio 2017 che non è stato firmato digitalmente
Tar Catanzaro, sez. I, ord. caut., 9 febbraio 2017, n. 50 – Pres. ff. ed Est. Iannini - Validità degli atti processuali in regime PAT
Tar Catanzaro, sez. I, ord. caut., 26 gennaio 2017, n. 33 – Pres. f.f. Iannini, Est. Tallaro
Atti per i quali è previsto il deposito telematico
Tutti i procedimenti iscritti a ruolo dal nuovo anno, infatti, dovranno essere obbligatoriamente depositati in telematico; a differenza di quanto accade nel civile, dove solo i difensori hanno l’obbligo del deposito telematico degli atti successivi a quelli con i quali la parte si costituisce in giudizio, nel processo amministrativo l’obbligatorietà del telematico non solo è prevista per il deposito di tutti gli atti compreso, quindi, anche quello introduttivo (iscrizione a ruolo del ricorso) ma coinvolge tutte le parti del processo (difensori, funzionari di cancelleria, magistrati, ausiliari del giudice, pubbliche amministrazioni e finanche le parti private che, ove loro consentito dalla legge, possono stare in giudizio senza l’assistenza tecnica.
Sul punto è intervenuto il legislatore con l’articolo 7 comma del decreto legge n. 168/2016, il quale ha disposto il deposito telematico solo per i procedimenti incardinati dal 1° gennaio 2017 mentre, per quelli già in essere a tale data, si proseguirà, fino all’esaurimento del grado di giudizio e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, con i depositi cartacei.
Formato del documento
Così come per il processo civile, anche per il PAT l’atto del difensore dovrà essere redatto e depositato telematicamente sotto forma di documento informatico nativo digitale, ossia senza passaggio dalla carta al digitale tramite scansione; l’atto prodotto, redatto, realizzato dal difensore, NON POTRA’ ESSERE STAMPATO E POI SCANSIONATO MA DOVRA’ NECESSARIAMENTE ESSERE TRASFORMATO IN PDF SENZA SCANSIONE DAL SOFTWARE CON IL QUALE LO STESSO E’ STATO REALIZZATO essendo ciò previsto dalle regole e specifiche tecniche del processo amministrativo telematico le quali fanno (indirettamente) riferimento all’art. 20 del codice dell’amministrazione digitale.
Tale regola subisce solo alcune eccezioni relative a quelle ipotesi (eccezionali) in cui l’atto introduttivo deve nascere per forza come atto cartaceo, come ad esempio:
a) riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione dichiarata dal giudice ordinario prima del 1 gennaio 2017 (tranne che anche davanti al giudice ordinario l’atto introduttivo non sia stato depositato sotto forma di documento informatico);
b) trasposizione dal ricorso straordinario;
c) riassunzione innanzi al Tar competente di ricorso incardinato presso altro TAR prima del 1 gennaio 2017.
Modalità di firma digitale
Così come già siamo abituati nel processo civile, anche nel PAT gli atti creati dal professionista nella modalità sopra spiegata dovranno essere da quest’ultimo sottoscritti mediante l’utilizzo della firma digitale; attenzione però: nel processo amministrativo telematico l’unica modalità di firma consentita è quella PADES-BES. L’articolo 12 comma 6 delle specifiche del PAT consente di utilizzare quale firma digitale solo quella PadEs BES mentre, nel PCT, atti e documenti possono essere sottoscritti digitalmente, sia per i depositi telematici che per le notifiche tramite PEC da effettuarsi ai sensi della legge n. 53/94, anche con la modalità CAdEs modalità questa che aggiunge al file, non appena lo stesso viene firmato digitalmente, l’estensione .p7m.
Tutti i dispositivi di firma digitale consentono di firmare in PadEs BES e con questa tipologia di firma (chiamata anche “FIRMA PDF”) il professionista inserisce la firma direttamente all’interno del PDF.
Modalità di deposito degli atti e documenti
A differenza dal processo civile telematico, non avremo bisogno di redattori atti o imbustatori realizzati dalle software house per effettuare i depositi in quanto atti e documenti verranno allegati in un MODULO PDF che, a seconda della tipologia del deposito, potremo prelevare (download) dal sito istituzionale della giustizia amministrativa; tale modulo, completo di atti e documenti dovrà essere inviato dall’indirizzo PEC del professionista a quello della sede giudiziaria adita e pubblicato sul sito istituzionale e, solo ove il deposito non possa effettuarsi tramite PEC (per ragioni tecniche o per la particolare dimensione del documento), ad esso potrà procedersi mediante “UPLOAD” attraverso il sito istituzionale.
Inoltre il legislatore ha previsto anche il deposito cartaceo dopo quello telematico solo fino al 1 gennaio 2018; l’articolo 7 comma del decreto legge n. 168/2016 prevede infatti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico.
La modifica apportata dalla Legge 197/2016 al comma 2 ter all’articolo 136 del codice del processo amministrativo è attribuito al difensore lo stesso potere di attestazione in quanto la citata norma adesso prevede che “Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Nel compimento dell’attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.”
Procura alle liti
L’articolo 8 delle regole tecniche dispone che, nei casi in cui la procura venga conferita su supporto cartaceo, il difensore deve procedere al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico (ottenuta dalla scansione della procura cartacea firmata dal cliente e firmata per autentica dal difensore), compiendo l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD con l’inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.
Il comma 3 dell’art. 8 delle regole tecniche prevede poi che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce:
a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce;
b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.
Il comma 4 dell’art. 8 delle regole tecniche dispone poi che in caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per immagine di tutte le procure.
Ricorso nativo digitale privo di sottoscrizione con firma digitale – Operatività del principio del “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili anche con il nuovo Codice dei contratti pubblici
Tar Napoli, sez. I, 28 giugno 2017, n. 3507
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Ricorso redatto in formato nativo digitale – Privo di sottoscrizione con firma digitale – Nullità – Esclusione – Condizione.
Contratti della Pubblica amministrazione – Consorzi stabili – Cumulo alla rinfusa – Con il nuovo Codice dei contratti pubblici – Ammissibilità.
Non è suscettibile di comportare l’insanabile nullità, per mancanza di sottoscrizione ex art. 42 c.p.a., il ricorso che, pur redatto in formato nativo digitale conforme al disposto dell’art. 12, comma 1, lett. a), delle specifiche tecniche (Allegato A del d.P.C.M. n. 40 del 2016), è privo di sottoscrizione con firma digitale, in violazione dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.P.C.M. n. 40 del 2016 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo), e ciò in virtù del principio di raggiungimento dello scopo, recando l’atto cartaceo notificato alla controparte l’autenticazione in calce del mandato ed essendo la relata di notifica sottoscritta in maniera autografa dal difensore, onde non possa dirsi che l’atto notificato non sia inequivocamente riferibile al procuratore (1).
L’operatività del “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili non è venuto meno con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, il cui art. 45, comma 2, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (così come l’art. 36, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163) ha dato vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese associate (2).
(1) Nella specie, benchè il ricorso riportasse a margine l’indicazione “firmato digitalmente da ….”, il software Adobe Acrobat Reader in dotazione non ha rilevato l’esistenza della firma digitale a conferma del fatto che lo stesso non risulta sottoscritto secondo le disposizioni sul Pat e del Codice dell’amministrazione digitale.
(2) Ha chiarito il Tar che l’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006, per cui “il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”, e l’art. 94 del relativo regolamento (approvato con d.P.R. n. 207 del 2010) prevedeva che il consorzio stabile potesse giovarsi, senza dover ricorrere all’avvalimento, degli stessi requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa”, cosicché il medesimo poteva scegliere di provare il possesso dei requisiti medesimi con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei consorziati.
Il “cumulo alla rinfusa” permane anche con l’entrata in vigore del nuovo Codice che agli artt. 83, comma 2, e art. 216, comma 14, sanciscono la vigenza del descritto principio, nelle more dell’adozione di specifiche disposizioni ministeriali su proposta dell’Anac.
Ricorso redatto in doppio originale, uno cartaceo e l’altro digitale – Termine per impugnare l’ammissione di altro concorrente se è mancata la pubblicità sul profilo del committente o la comunicazione individuale
Tar Lazio, sez. III, 9 maggio 2017, n. 5545
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale – Ammissibilità.
Processo amministrativo – Rito appalti – Ammissione di altro concorrente – Impugnazione – Termine – Mancato rispetto forme di pubblicità ex art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016 o comunicazione individuale – Conseguenza.
Anche dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo (1).
Qualora siano mancate le forme di pubblicità sul profilo del committente, nella sezione trasparenza, previste dall’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, o una comunicazione individuale, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. per l’impugnazione dell’ammissione di altro concorrente ad una gara pubblica non comincia a decorrere (2).
(1) Cfr. Tar Lazio, sez. II, 1 marzo 2017, n. 2993.
Ha chiarito il Tar che la redazione digitale e la sottoscrizione con firma digitale dell’atto di parte siano requisiti funzionali al solo deposito, restando pur sempre possibile, ai fini della notifica cartacea, la formazione di un distinto originale analogico; ciò in base a quanto previsto dallo stesso art. 136 c.p.a., che, nel prevedere, da un lato, la sottoscrizione digitale e non anche la redazione digitale (comma 2 bis), e, dall’altro, che si possa trarre copia informatica dell’originale analogico.
Ha aggiunto il Tribunale che la tematica in esame si atteggia in maniera peculiare rispetto alle notifiche cartacee, per le quali si offrono, in concreto, due soluzioni: a) formazione dell’originale informatico, con estrazione di copia analogica, autenticata dall’avvocato, ai fini della notifica cartacea; b) formazione di due distinti originali, uno analogico, ai fini della notifica cartacea, ed uno informatico, per le eventuali, parallele notifiche a mezzo Pec, o, comunque, ai fini del deposito telematico (ipotesi concretizzatasi nella specie). Quest’ultima opzione si espone al rilievo critico per cui, in caso di procura sottoscritta dalla parte con firma digitale, la stessa non potrebbe essere esposta con l’originale analogico e viceversa. In ogni caso entrambe le modalità seguite nella pratica e dianzi illustrate possono essere considerate efficaci, nell’ottica del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., qui consistente nel portare l’atto difensivo, nella sua piena leggibilità, a conoscenza della controparte e del Collegio, a condizione che si realizzino la certezza in ordine: alla paternità dell’atto, alla data di sottoscrizione e alla trasmissione dell’atto stesso, senza che, dunque, possa essere invocata alcuna concreta violazione del diritto di difesa e nel pieno rispetto del contraddittorio.
Secondo la più recente giurisprudenza sia civile che amministrativa (Cass. civ., S.U., 18 aprile 2016, n. 7665; Cons. St. 4 aprile 2017, n. 1541) il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l’interesse all’astratta regolarità del processo ma a garantire l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione, in tutti i casi in cui tale pregiudizio non esiste, debba ritenersi conseguentemente esclusa la possibilità di sollevare eccezioni d’ufficio o comunque, pure su istanza di parte, dare rilievo a qualsivoglia eccezione (afferente o meno alle regole Pat) laddove l’atto abbia raggiunto comunque il suo scopo.
(2) Ha chiarito il Tar che Lo specifico riferimento ad un dies a quo eccezionalmente riferito ad una pubblicazione sul profilo del committente e non ad una comunicazione individuale, pubblicazione peraltro doverosa, induce l’impresa interessata ad un legittimo affidamento circa la data a partire dalla quale, soltanto, potrà decorrere il termine per impugnare l’ammissione di altra concorrente. Di regola, pertanto, è alla predetta data di pubblicazione che si riferisce il dies a quo.
Ad avviso del Tar la pubblicazione sembra poter trovare un momento cognitivo equivalente, ai fini della decorrenza del termine impugnatorio, soltanto in una comunicazione o notificazione individuale del provvedimento, purché completa di ogni elemento utile a farne apprezzare la lesività da parte di un operatore di normale diligenza.
Procura alle liti, nel processo telematico, apposta a margine dell’atto introduttivo del giudizio e non in calce – Termine per impugnare l’ammissione di altro concorrente se è mancata la pubblicità sul profilo del committente o la comunicazione Pec
Tar Napoli, sez. VIII, 5 maggio 2017, n. 2420
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Procura alle liti A margine dell’atto introduttivo del giudizio e non in calce – Ammissibilità del ricorso.
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Notifica del ricorso – Modalità cartacee – Ammissibilità.
Processo amministrativo – Rito appalti – Ammissione di altro concorrente – Impugnazione – Termine – Mancato rispetto forme di pubblicità ex art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016 o comunicazione a mezzo Pec – Conseguenza.
Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (PAT) è ammissibile il ricorso giurisdizionale nel caso in cui la procura alle liti sia stata apposta a margine dell’atto introduttivo del giudizio e non in calce, limitandosi l’art. 8, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico) a rendere alcune precisazioni in ordine alla procura alle liti senza però escludere che la stessa possa essere ritualmente apposta a margine dell’atto introduttivo del giudizio (1).
Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (PAT) è possibile la notifica del ricorso con modalità diverse da quelle telematiche (2).
Qualora siano mancate le forme di pubblicità sul profilo del committente, nella sezione trasparenza, previste dall’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, o la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. per l’impugnazione dell’ammissione di altro concorrente comincia a decorrere dall’atto della conoscenza dell’aggiudicazione della gara (3).
(1) Ad avviso del Tar il comma 3 dell’art. 8, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 si limita a rendere alcune precisazioni in ordine alla procura alle liti, ovvero che “La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.”.
(2) E’ quindi consentito avvalersi delle tradizionali formalità di notificazione del ricorso, in veste di atto cartaceo (Tar Napoli, sez. II, 22 febbraio 2017, n. 1053)
(3) Ha chiarito il Tar che la previsione di un rito superaccelerato per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione o ammissione è evidentemente volta, nella ratio legis, a consentire la definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione; ovverosia, in sostanza, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione (Cons. St., comm.spec., 1 aprile 2016, n. 855/2016).
Una volta, tuttavia, che siano da sottoporre al vaglio giurisdizionale tanto i provvedimenti di ammissione o esclusione (prima non conosciuti), quanto quello di aggiudicazione poi sopravvenuto, non appare logico né utile ai fini delle ragioni di economia processuale, precludere un’impugnativa contestuale di tutti, ovviamente con il rito “ordinario” (non sussistendo ormai più ragioni per pervenire in via preliminare all’individuazione degli ammessi alla procedura): opinare diversamente, ovvero che le impugnazioni non possano confluire in unico giudizio, risulterebbe in evidente contrasto con i principi di economia e concentrazione processuale, oltre che foriero di possibili contrasti tra giudicati (Tar Napoli 19 gennaio 2017, n. 434).
Irregolarità regolarizzabili degli scritti e degli atti non trasmessi secondo le regole del Pat
Tar Reggio Calabria, ord. caut., 26 aprile 2017, n. 69
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Atti e scritti di parte – Prodotti in modalità non conforme alle regole del Pat – Regolarizzabilità su ordine del Collegio.
Le irregolarità degli atti e degli scritti redatti in violazione delle norme disciplinanti il Processo amministrativo telematico sono sanabili mediante l’assegnazione, da parte del Collegio, di un termine perentorio per la regolarizzazione da effettuare nelle forme di legge, a pena di irricevibilità (1).
(1) Il Tar ha richiamato i principi espressi da Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541 secondo cui anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine del Collegio, nel termine perentorio fissato.
In applicazione di tali principi il tar ha concesso termine per regolarizzare: a) il ricorso introduttivo redatto in formato pdf digitale nativo ma non sottoscritto mediante firma digitale PADES – BES e munito di asseverazione ai sensi dell’art. 22, comma 1, del C.A.D.; copia per immagine della procura ad litem munita di asseverazione ai sensi dell’art. 22, II comma, del C.A.D;
Nelle more della regolarizzazione ha deciso l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Ammissibilità del ricorso redatto in doppio originale, uno cartaceo e l’altro digitale
Tar Catanzaro, sez. I, 26 aprile 2017, n. 679
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale – Ammissibilità.
Dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico è ammissibile il ricorso redatto in doppio originale, uno in formato cartaceo e fisicamente sottoscritto dai difensori e un secondo in formato informatico munito della firma digitale (questo secondo depositato nei termini) (1).
Prova della notifica del ricorso a mezzo p.e.c.
Tar Napoli 19 aprile 2017 n. 581
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Notifica del ricorso mezzo p.e.c. – Prova – Ricevuta di avvenuta consegna – Scansione per immagini – Insufficienza ex se – Documenti notificati via p.e.c. in formato “cliccabile” – Necessità.
In tema di processo amministrativo telematico, ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, ai fini della prova in giudizio della notificazione del ricorso a mezzo p.e.c., la ricevuta di avvenuta consegna deve contenere la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato; pertanto, ai fini della dimostrazione della regolare instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente l’inserimento nel fascicolo informatico della mera “scansione per immagini” della ricevuta di avvenuta consegna che non contenga i documenti notificati via p.e.c. in formato “cliccabile” poiché tale modalità non consente al Collegio di verificare quale atto sia stato concretamente notificato alla controparte (1).
(1) Il Tar ha affermato che non essendo stati allegati in originale informatico i documenti trasmessi via p.e.c. all’amministrazione, non era possibile comprendere quale dei due ricorsi indicati in premessa sia stato notificato alle controparti.
Nella vigenza del Pat gli atti di parte in formato cartaceo e privi di firma digitale sono irregolari e, quindi, regolarizzabili su ordine del Collegio
Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Atti di parte o del giudice – Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale – Regolarizzabilità su ordine del Collegio.
Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine del Collegio, nel termine perentorio fissato (1).
(1) La Sezione – individuata la normativa che regola la materia (art. 136 c.p.a., commi 2 e 2 bis, art. 13, comma 1, dell’allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a., e l’art. 9, commi 1 e 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Specifiche tecniche del processo amministrativo telematico) – ha affermato che “la disciplina del Pat, sebbene pienamente in vigore, conserva, infatti, carattere del tutto sperimentale (arg. ex art. 13, comma 1, primo periodo, disp. att. c.p.a.) e, come tale, soggetta alle integrazioni che risulteranno necessarie all’esito della predetta fase.”).
Ciò premesso la Sezione, dopo una ricostruzione della predetta normativa e della portata di ciascuna disposizione, ha escluso che il ricorso non redatto o comunque non sottoscritto in forma digitale, benché certamente non conforme alle prescrizioni di legge, diverga in modo così radicale dallo schema normativo di riferimento da dover essere considerato del tutto “inesistente” perché, anche alla luce del principio di strumentalità delle forme processuali, non si configura in termini di non atto.
La Sezione ha altresì escluso che tale atto di parte possa essere considerato “abnorme”, non solo perché si tratta di categoria sviluppata con riguardo agli atti del giudice ma soprattutto perché sono assenti i tratti essenziali dell’atto abnorme con riguardo alla componente strutturale della fattispecie (essere cioè il provvedimento avulso dall’ordinamento processuale perché portatore di un contenuto totalmente eccentrico e stravagante ovvero emesso del tutto al di fuori dei casi e delle ipotesi consentite) ovvero alla componente funzionale (con riguardo all’atto, che pur in sé non estraneo al sistema normativo, impedisca l’epilogo decisorio o comporti l’inefficienza o l’irragionevole durata del processo).
Infine, la Sezione ha affermato che il ricorso (o l’atto) non redatto o comunque non sottoscritto in forma digitale non è “nullo” atteso che, ai sensi dell’art. 156, comma 1, c.p.c., l’inosservanza di forme comporta la nullità degli atti del processo solo in caso di espressa comminatoria da parte della legge e nella disciplina del Pat manca una specifica previsione di nullità per difetto della forma e della sottoscrizione digitale.
Escluse l’inesistenza, l’abnormità o la nullità, non resta che concludere che, nella vigenza del Pat, gli atti di parte in formato cartaceo e privi di firma digitale sono “irregolari”.
Peraltro, ha aggiunto la Sezione, se il ricorso e il deposito sono irregolari perché non assistiti, il primo, dalla forma e dalla sottoscrizione digitale, il secondo, dalla modalità telematica, l’irregolarità che si verifica (diversa da quella per così dire “ordinaria”) non può essere sanata dalla costituzione degli intimati in base all’art. 44, comma 3, c.p.a., secondo cui, in caso di atto irregolare, la costituzione dell’intimato – indipendentemente dalla tempestività della costituzione medesima rispetto al termine concesso al ricorrente per espletare l’adempimento (non venendo in rilievo una fattispecie di nullità) – comporterebbe sempre e comunque la sanatoria dell’atto irregolare.
Di conseguenza, accertata l’irregolarità dell’atto il Collegio – ai sensi del comma 2 dell’art. 44 c.p.a. – deve, sempre e comunque, fissare al ricorrente un termine perentorio per la sua regolarizzazione nelle forme di legge.
Standard di firma digitale da utilizzare nel processo amministrativo telematico
Tar Napoli, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1799
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Firma digitale – Formato – Individuazione.
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. n. 40 del 2016 – Violazione – Conseguenza.
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. n. 40 del 2016 – Firma digitale – Formato diverso da quello indicato nelle Specifiche tecniche – Conseguenza.
Gli artt. 6, commi 4 e 5, e 12, comma 6, dell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Specifiche tecniche del processo amministrativo telematico) prescrivono l’utilizzo della firma digitale secondo lo standard PAdES per quel che riguarda il deposito del ricorso, mentre non impongono espressamente l’utilizzo di tale formato per la notifica alle altre parti che, pertanto, possono essere eseguite anche negli altri formati, purchè ammessi dall’ordinamento (nel caso di specie, la notifica è stata effettuata a mezzo PEC, allegando il ricorso firmato digitalmente secondo lo standard CAdES)(1).
Le norme che regolano il processo vanno intese nell’ottica strumentale di garantire un certo risultato e non assumono, pertanto, un valore in sé né hanno un fine proprio e autonomo; pertanto, la violazione delle Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e dettate in ragione della peculiare configurazione del sistema informatico della Giustizia amministrativa (cd. S.I.G.A.), non può comportare l’invalidità degli atti di procedura compiuti qualora non vengano in rilievo la violazione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, ma, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo (nel caso di specie, il ricorso è stato notificato con firma digitale apposta secondo lo standard CAdES anziché secondo lo standard PAdES, imposto dalle norme tecniche del processo amministrativo telematico) (2).
Considerato che il cd. regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) e la decisione esecutiva della Commissione europea 2015/1506 dell’8 settembre 2015 impongono agli stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard, tra i quali figurano sia il CAdES sia il PAdES, non si può sanzionare con l’inesistenza dell’atto l’utilizzo della firma apposta secondo lo standard CAdES sebbene le Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, impongano l’uso dello standard PAdES; trattandosi di un formato ammesso dall’ordinamento come pienamente affidabile in termini di riconducibilità dell’atto al firmatario, l’utilizzo del formato CAdES anziché del PAdES per la firma digitale del ricorso notificato alle altre parti può, al più, determinare un’irregolarità della notifica stessa che è sanata dalla costituzione delle parti ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a..
(1) Ad avviso del Tar conferma di tale assunto è nella lettura delle norme citate, espressamente riferite ai moduli di deposito (art. 6 delle Specifiche tecniche, Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40: “4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES. 5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti”) e agli atti da depositare (art. 12, comma 5: “1. L’atto del processo in forma di documento informatico può essere depositato esclusivamente nei seguenti formati: a) PDF – PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti (…) 6. La struttura del documento con firma digitale è PAdES-BES”).
Ha aggiunto il tribunale che parimenti, la norma che regola la notificazione nell’ambito del P.A.T. (art. 14 Specifiche tecniche, Allegato A al d.P.C.M. n. 40 del 2016) richiede il rispetto dei formati di cui all’art. 6, 7, 8, e 12 delle specifiche tecniche (PAdES-BES) solo ai fini del “deposito della documentazione riguardante la notificazione”, mentre non reca analoga prescrizione in ordine alle modalità di effettuazione della notificazione stessa; l’eventuale irregolarità del formato della firma digitale appare, semmai, riferibile al deposito della prova della notificazione effettuata a mezzo PEC (l’atto notificato non è firmato secondo la struttura PAdES-BES), ma non alla notificazione in sé che è stata legittimamente effettuata mediante uno dei formati ammessi dall’ordinamento, secondo quanto sarà meglio specificato nel capo che segue.
(2) Sulla prima parte della massima v. Cass. civ., sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772.
Ha chiarito il Tar che l’obbligo del formato PAdES è sancito dalle Specifiche tecniche, Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, da qualificarsi quale regolamento “ministeriale” ai sensi dell’art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400.
Si tratta, quindi, di una fonte secondaria (o, più precisamente, sub secondaria in quanto subordinata ai regolamenti governativi; v. anche, per la ricostruzione del contesto normativo, Cons. St. sez. cons. atti normativi, 20 gennaio 2016, n. 66) che ha lo scopo di specificare in chiave esecutiva quanto stabilito dalla norma primaria (art. 17, comma 1, lett. a, l. n. 400 del 1988). La norma primaria a cui le menzionate specifiche tecniche danno esecuzione è l’art. 13 delle NTA (all. 2) del c.p.a. che, appunto, sancisce: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali».
Notifica del ricorso cartaceo dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematica
Tar Lazio, sez. II, 1 marzo 2017, n. 2993
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Ricorso – Notifica copia cartacea non sottoscritta con firma digitale – Ammissibilita’
Anche dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico è consentito il ricorso alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, quale la notifica cartacea dell’atto introduttivo del giudizio non firmato digitalmente.
Firma digitale della memoria e della procura alle liti depositate in formato analogico non asseverato
Tar Napoli, sez. I, 28 marzo 2017, n. 1694
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Memoria – Scansione per immagini non asseverata del testo in formato analogico privo di sottoscrizione autografa – Nullità.
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Procura alle liti – Copia digitale per immagini del testo in formato analogico a firma autografa senza asseverazione – Nullità.
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Firma digitale – Memoria e procura alle liti – Mancanza – Nullità – Firma del Modiulo deposito atti – Non sana.
E’ nulla la memoria, depositata dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, con scansione per immagini non asseverata del testo in formato analogico privo di sottoscrizione autografa (1).
E’ nulla la procura alle liti, depositata dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, in copia digitale per immagini del testo in formato analogico a firma autografa del legale rappresentante dell’amministrazione ma senza asseverazione (2).
La mancanza di firma digitale sulla memoria o sulla procura alle liti, depositate dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, non è sanata dall’avvenuta sottoscrizione da parte del difensore, mediante apposizione della firma digitale, in calce al “Modulo Deposito Atto/Documenti” (3).
(1) Ha chiarito il Tar che sussiste violazione delle prescrizioni che disciplinano il processo amministrativo telematico in vigore dal 1° gennaio 2017, in base alle quali, ai sensi degli artt. 136, comma 2 bis, c.p.a. e 13, comma 1 ter, delle norme di attuazione al c.p.a., salvo diversa espressa previsione, gli atti processuali delle parti, ivi inclusi il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, vanno redatti in formato di documento informatico e devono essere sottoscritti con firma digitale conforme ai requisiti di cui all’art. 24, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, C.A.D.). Nel nuovo regime, gli atti processuali di parte in formato elettronico possono essere depositati esclusivamente nei formati previsti dall’art. 12 delle specifiche tecniche, allegato A del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico), tra cui quello in pdf c.d. “nativo digitale” ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale.
Ha aggiunto il Tar che tale conclusione non è contraddetta dall’art. 136, comma 2 ter, c.p.a., che ammette la possibilità di depositare con modalità telematiche – previa asseverazione ex art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005 – la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme. Invero, per evitare di incorrere in una interpretazione abrogante o manipolatrice dell’art. 136, comma 2 bis, e dell’art. 9, comma 1, d.P.C.M. n. 40 del 2016, deve ritenersi che il comma 2 ter si applichi soltanto al deposito di atti precedenti alla piena operatività del Pat legittimamente formati in analogico ovvero qualora si intenda produrre un atto riferibile a distinti giudizi o copia di provvedimenti giurisdizionali ovvero, ancora, quando l’utilizzo della forma “analogica/cartacea” sia imposta o aliunde consentita.
(2) E’ violato l’art. 8, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 poiché, pur essendovi deposito telematico della copia per immagini dell’originale analogico, l’asseverazione riportata in un diverso file non è stata sottoscritta con firma digitale. L’art. 8 prevede infatti che “Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l’asseverazione prevista dall’ articolo 22, comma 2, del CAD con l’inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale”.
La firma digitale è essenziale ai fini della validità nonché della certezza circa la riferibilità dell’atto processuale al difensore e costituisce frutto di una scelta legale sulla rilevanza giuridica di un tipo di sottoscrizione, anziché di un altro, nel processo amministrativo.
(3) Il Tar, pur dando atto di un diverso orientamento giurisprudenziale (Tar Reggio Calabria, n. 209 del 2017; Tar Lazio, sez. III bis, ord. n. 3231 del 2017), ha escluso che possa valere, per giungere a dioversa conclsione, il richiamo richiamato all’art. 6, comma 5, delle specifiche tecniche, Allegato A, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 che all’ultimo alinea prevede che “la firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti”. Ed invero, In un sistema processuale contraddistinto dai principi di legalità ex art. 111 della Costituzione e della gerarchia delle fonti, è evidente che le specifiche tecniche di natura non regolamentare contenute nell’Allegato A non possono contenere disposizioni contrastanti con le fonti normative superiori.
Dette specifiche tecniche riguardano le concrete modalità di svolgimento delle operazioni tecniche necessarie per la redazione e la sottoscrizione degli atti, per il deposito e la consultazione dei medesimi, e per ogni altra attività informatica inerente il processo amministrativo digitale.
Nel parere n. 66 del 2016 espresso sullo schema di regolamento, il Consiglio di Stato ha sottolineato un punto nodale e cioè che l’utilizzo di atti di natura non regolamentare è ammesso a condizione che questi ultimi disciplinino norme di carattere tecnico e non attengano a profili e materie facenti parte a pieno titolo della disciplina regolamentare. Ne consegue che le specifiche tecniche vanno necessariamente coordinate con le disposizioni contenute nel codice del processo amministrativo (fonte primaria) e nelle regole tecnico – operative (fonte secondaria regolamentare). In altri termini, ad esse deve riconoscersi un valore essenzialmente “neutro”, inidoneo ad innovare o modificare le regole processuali fissate da fonti normative gerarchicamente sovraordinate o, ancora, ad integrare il contenuto precettivo di queste ultime. Deve quindi ritenersi che la disposizione contenuta nell’art. 6, comma 5, delle specifiche tecniche non possa in alcun modo derogare alle già richiamate previsioni processuali e regolamentari che espressamente sanciscono come indefettibile, salve ipotesi che non rilevano in questa sede, l’apposizione della “firma digitale conforme ai requisiti di cui all’articolo 24 del CAD” in calce “a tutti gli atti e i provvedimenti del giudice…e delle parti” (art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e 9, comma 1, d.P.C.M. n. 40 del 2016).
Memoria depositata dopo l’entrata in vigore del Pat non sottoscritta digitalmente se è sottoscritto con firma Pades il Modulo deposito atti – Clausola sociale degli appalti di lavori e di servizi
Tar Reggio Calabria 15 marzo 2017, n. 209
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Firma digitale Pades apposta al Modulo deposito atti – Si riferisce a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo – Memoria non sottoscritta digitalmente – E’ ammissibile.
Contratti della Pubblica amministrazione – Clausola sociale – Applicazione – Art. 50, d.lgs. n. 50 del 2016 – Criterio – Salvaguardia della concorrenza e della libertà di impresa.
E’ ammissibile la memoria non sottoscritta digitalmente, depositata dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito atti, secondo quanto prescritto dall’art. 6, comma 5, dell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico), che all’ultimo alinea prevede che “la firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti” (1).
In sede di gara pubblica, la “clausola sociale”, prevista dall’art. 50, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, deve conformarsi ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, da un lato lesiva della concorrenza perché scoraggia la partecipazione alla gara e limita ultroneamente la platea dei partecipanti, e, dall’altro, atta a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost.; conseguentemente, l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (2).
(1) A supporto di tale conclusione il Tar ha affermato che: a) il comma 4 dell’art. 6, dell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (secondo cui “Il Modulo Deposito Ricorso e il Modulo Deposito Atto sono in formato PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES”)fa riferimento “all’atto”; b) poiché i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, l’estensione della firma digitale PADES a tutti i documenti contenuti nel Modulo prevista dall’art. 6, comma 5, seconda parte, dell’Allegato, deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo. Ne deriva che tali atti, ove non sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito, secondo quanto riscontrabile tramite il software Adobe (in senso analogo, Tar Lazio, Sez. III bis, 8 marzo 2017, n. 3231).
(2) Tar Toscana, sez. III, 13 febbraio 2017, n. 231
Rinvio della trattazione della causa, su richiesta di parte, se manca la cd. Copia d’obbligo degli scritti di parte e inammissibilità del ricorso Pat depositato in copia per immagine dell’atto cartaceo non firmato digitalmente
Tar Catania, sez. III, 13 marzo 2017, n. 499
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Copia cartacea d’obbligo degli scritti difensivi – Art. 7, comma 4, d.l. n. 168 del 2016 – Mancanza – Rinvio trattazione della causa – Richiesta di parte – Esclusione – Ratio
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Ricorso trasmesso in copia per immagine dell’atto cartaceo, non firmato digitalmente e senza attestazione di conformità nonché procura a margine non sottoscritta digitalmente e non asseverata – Inammissibilità del ricorso – Deposito conforme alle disposizioni Pat oltre i termini ex art. 45, comma 1, c.p.a. – Non sana.
Il precetto, contenuto nell’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, in forza del quale nel processo amministrativo, per tutto il corrente anno 2017, “per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”, è volto a consentire al Collegio una più agevole lettura degli atti processuali, di guisa che non può essere invocato dalle parti (tanto meno da quella che non ha adempiuto all’obbligo di depositare almeno una copia cartacea degli atti del processo amministrativo) per posporre la trattazione del ricorso (1).
E’ inammissibile il ricorso, depositato dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (11 gennaio 2017), costituente una copia per immagine dell’atto cartaceo, non firmato digitalmente, che non ha l’attestazione di conformità, e con la procura a margine non sottoscritta digitalmente e non asseverata, inammissibilità che non avrebbe potuto essere sanata con l’invio, oltre i termini perentori previsti dall’art. 45, comma 1, c.p.a. (che impone il deposito nella segreteria del ricorso in originale) in riscontro alla cd. “comunicazione di cortesia“ inviata dalla Segreteria dell’Ufficio giudiziario (2).
(1) Cons. St., sez. VI, ord. caut., 3 marzo 2017, n. 880
(2) Ha chiarito il Tar che qualunque integrazione fosse pervenuta (integrazione che, è peraltro, non è avvenuta) da parte ricorrente a seguito dell’invio della “comunicazioni di cortesia della Segreteria dell’Ufficio giudiziario, non avrebbe comunque potuto convalidare l’attività processuale fino a quel momento svolta, non potendosi eludere i termini perentori di cui all’art. 45, comma 1, c.p.a.. Il richiamato art. 45 c.p.a. statuisce, infatti, l’onere del deposito nella segreteria del ricorso, ovviamente in originale, con la conseguenza che il deposito di una fotocopia dello stesso, e non del documento originario, non costituirebbe strumento idoneo a portare all’esame del giudice adito l’atto di impulso processuale ed il relativo ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile.
Il Tar ha altresì escluso che sussistano gli estremi per accordare il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, non risultando la richiamata difformità dallo schema legale (che prevede il deposito di copia informatica degli atti di parte munita di dichiarazione di conformità quale modalità alternativa, anche a regime, individuata dalla richiamata normativa, procedure queste, oltre che chiaramente normate dalle disposizioni sopra indicate, altresì esplicitate nelle “Istruzioni ad uso degli avvocati” pubblicate nel sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa), riconducibile ad eventuali difficoltà operative connesse all’avvio del processo amministrativo telematico. La normativa relativa all’asseverazione trae origine dall’art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, da disposizione, quindi, datata.
Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per l’inizio del decorso del termine previsto per la fissazione dell’udienza camerale e di quella di merito
Tar Lazio, sez. I, ord., 9 marzo 2017, n. 3259
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Copia cartacea d’obbligo degli scritti difensivi – Art. 7, comma 4, d.l. n. 168 del 2016 – E’ condizione per discutere l’istanza cautelare e il merito del ricorso.
Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, il suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito va trattato in un’udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.) (1).
(1) Cons. St., sez. VI, ord. coll., 3 marzo 2017, n. 880, la quale ha chiarito che il precetto, contenuto nell’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, in forza del quale “per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico” è finalizzato a consentire, in primo luogo al Collegio, una più agevole lettura degli atti processuali; ossia, in altri termini, che è per tale specifica finalità che il legislatore ha posto a carico delle parti l’obbligo di depositare “almeno” una copia cartacea degli atti del processo amministrativo.
Vedi ancheTar Lazio, sez. I, ord. caut., 9 marzo 2017, n. 1155 e id., ord. coll, 9 marzo 2017, n. 3258.
Firma del Modulo trasmissione ricorso o atti e invio di copia informatica di documento analogico nel processo amministrativo telematico
Tar Lazio, sez. III bis, ord. coll., 8 marzo 2017, n. 3231
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Firma digitale Pades apposta al Modulo deposito ricorso o Modulo deposito atti – Si riferisce a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo.
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Deposito in giudizio di copia informatica di ricorso analogico sottoscritto con firma autografa – Conseguenza.
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Copia informatica di documento analogico priva di autenticazione – Efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto – Condizione.
L’art. 6, comma 5, dell’Allegato A) al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico), che espressamente prevede che nel processo amministrativo telematico “la firma digitale Pades si intende estesa a tutti i documenti contenuti” nel “Modulo di trasmissione del ricorso” o nel “Modulo di trasmissione degli atti successivi“, deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo che, ove non sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito (1).
Qualora, dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il difensore abbia depositato in giudizio la copia informatica di un ricorso analogico sottoscritto con firma autografa (sebbene priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico notificato prevista dall’art. 136, comma 2 bis, c.p.a.), non sono in discussione la tempestività della sottoscrizione dell’atto e la sua validità giuridica, unitamente a quella della documentazione allegata (2).
La copia informatica di documento analogico trasmesso nella vigenza del processo amministrativo telematico, ove priva di autenticazione, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del CAD – espressamente applicabile al PAT per effetto dell’art. 2, comma 6, del CAD, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 – ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto se la conformità all’originale non è espressamente disconosciuta (3).
(1) Alla base di tale conclusione è, ad avviso del Tar, sia la ratio del Pat sia l’espresso riferimento dell’art. 6, comma 4, dell’Allegato A) al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 al “ricorso”, sia l’ovvia considerazione che i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, ma al più da questi autenticati.
(2) Ha chiarito il Tar che in caso di deposito dell’atto introduttivo del giudizio in un formato diverso da quello ammesso ai sensi dell’art. 12, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico), in mancanza di espressa sanzione stabilita dal legislatore, può essere consentita la regolarizzazione onerando parte ricorrente del deposito di copia informatica dell’originale cartaceo, in formato PDF sottoscritto con firma digitale.
Alle stesse conclusioni è pervenuta la più recente giurisprudenza civile (Trib. Milano, sez. IX civ., 3 febbraio 2016, n. 1432.
(3) Il Tar ha richiamato la giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., 6 settembre 2001, n. 11445) – formatasi con riferimento alle tradizionali riproduzioni fotografiche “cartacee” disciplinate dagli artt. 2712 e 2719 c.c., di cui la copia informatica costituisce la versione “moderna” – secondo cui, in mancanza di disconoscimento, non è consentito al Giudice contestare, oltre al valore giuridico dell’atto di parte, la provenienza della sottoscrizione.
l deposito della “copia d’obbligo” è condizione per la fissazione e/o la trattazione dell’istanza cautelare e dell’udienza di merito
Cons. St., sez. VI, ord. caut., 3 marzo 2017, n. 880
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Copia cartacea degli scritti difensivi – Art. 7, comma 4, d.l. n. 168 del 2016 – Deposito di una copia – Obbligo – Deposito di più copie – Facoltà.
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Copia cartacea d’obbligo degli scritti difensivi – Art. 7, comma 4, d.l. n. 168 del 2016 – E’ condizione per discutere l’istanza cautelare e il merito del ricorso.
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Copia cartacea d’obbligo degli scritti difensivi – Art. 7, comma 4, d.l. n. 168 del 2016 – Termine per il deposito per le parti diverse dal ricorrente – Dies a quo – Individuazione.
L’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, prevede l’obbligo di depositare in giudizio “almeno” una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico, (copia che va quindi qualificata normativamente, “copia d’obbligo”) mentre rientra nella “facoltà” della stessa parte di depositare più di una copia (copia da considerare, viceversa, propriamente “copie di cortesia”, giacché giuridicamente non obbligatorie) (1).
Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, il suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito va trattato in un’udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.) (2).
Per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della “copia d’obbligo”, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, va individuato – senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell’affare – in quello di cui all’ultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o l’abbreviazione dei termini) (3).
(1) Ha chiarito la Sezione che nel processo amministrativo, per tutto il corrente anno 2017, il precetto, contenuto nell’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, in forza del quale “per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico” è finalizzato a consentire, in primo luogo al Collegio, una più agevole lettura degli atti processuali; ossia, in altri termini, che è per tale specifica finalità che il legislatore ha posto a carico delle parti l’obbligo di depositare “almeno” una copia cartacea degli atti del processo amministrativo.
(2) Ad avviso della Sezione, pur ad opinare che l’omissione del deposito della copia d’obbligo non precluda l’eventuale concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. né la conseguente fissazione obbligatoria (ex art. 56, comma 4, c.p.a.) della camera di consiglio di cui all’art. 55, comma 5, la trattazione collegiale in tale sede va comunque considerata condizionata al tempestivo deposito della copia d’obbligo nel termine dilatorio fissato da tale ultima norma (salvo dimidiazione o abbreviazione del termine stesso), sotto pena di rinvio della trattazione collegiale fino a espletato incombente (e pur se con gli effetti estintivi della misura cautelare presidenziale di cui al secondo periodo del cit. art. 56, comma 4).
(3) Giova ricordare che:
- il comma 5 dell’art. 55 c.p.a. prevede che “5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio”;
- il comma 1 dell’art. 73 c.p.a. prevede che “1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi”.
Sottoscrizione digitale del ricorso nel processo amministrativo telematico
Tar Napoli, sez. II, 22 febbraio 2017, n. 1053
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Firma digitale – Art. 136, comma 2 bis, c.p.a. – Obbligo e non facoltatività.
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Notifica ricorso cartaceo – Relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera autografa dal difensore – Possibilità.
Ai sensi dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, d.P.C.M. 16 febbraio 2016 (Regole tecniche), nella vigenza del processo amministrativo telematico tutti gli atti delle parti “devono” (e non “possono”) essere sottoscritti con firma digitale; non paiono esservi sufficienti elementi testuali o sistematici per dequotare la prescrizione sulla firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti inerenti al processo amministrativo telematico ad una mera forma strumentale valida unicamente per il loro deposito, anziché ad una forma univocamente prescritta dal legislatore come mezzo di inequivoca imputazione dell’atto al suo autore a fini sostanziali (1).
Anche nella vigenza del processo amministrativo telematico è possibile procedere alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, con la conseguenza che è ammissibile il ricorso in formato cartaceo notificato alle altre parti recante non soltanto l’autenticazione in calce al mandato, ma le relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera autografa dal difensore.
(1) Ha chiarito il Tar che nell’attuale sistema a regime del processo amministrativo telematico sembra venuta meno la facoltatività della sottoscrizione digitale degli atti, propria della fase di sperimentazione e non più prorogata.
Ha aggiunto che il comma 2 bis dell’art. 136 c.p.a. non parla mai di copie di atti o provvedimenti, sicché difficilmente la si potrebbe riferire semplicemente ad una forma strumentale al deposito delle copie, invece che ad un elemento di forma sostanziale dettato per l’identificazione della provenienza del documento, frutto di una scelta legale sulla rilevanza giuridica di un tipo di sottoscrizione, anziché di un altro, nel contesto di cui si discute (il processo amministrativo). Né depone in senso contrario la circostanza che l’articolo sia rubricato “Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici”, non essendo di certo rari i casi di articoli di legge dal contenuto disomogeneo, e trovando tale circostanza agevole spiegazione nel fatto che quel comma aveva in origine un diverso contenuto (dove la facultizzazione all’uso della firma digitale consentiva di provvedere al deposito di atti e documenti in via telematica senza passare attraverso la procedura più complessa prevista nello stesso articolo per le copie di documenti formati su supporto analogico).
Ancora, ad avviso del Tribunale, non sembra poterlo dimostrare neppure il fatto che il successivo comma 2 ter presupponga la possibilità di atti processuali di parte, di provvedimenti del giudice o di documenti ancora formati su supporto analogico e dei quali si ponga, dunque, il tema del deposito con modalità telematiche di una loro copia informatica, poiché nulla, in quest’ultima disposizione, consente di concludere che essa si riferisca, necessariamente, anche ad atti processuali o provvedimenti giurisdizionali nuovi, anziché soltanto al deposito di atti e provvedimenti precedenti all’obbligatorietà della firma digitale (atti di data certa anteriori, legittimamente formati in analogico), costringendo, nel primo caso, ad un’interpretazione manipolatrice del comma 2 bis;
L’avversata interpretazione comporterebbe, a rigore, la conseguenza che anche il giudice, tra gli altri soggetti interessati dal comma 2 bis, sarebbe libero di scegliere se sottoscrivere a mano i propri atti e provvedimenti, senza che però, stavolta, il comma 2-ter si preoccupi di disciplinarne le modalità del successivo deposito telematico;
La distinzione tra forme di sottoscrizione e forme di deposito appare trovare un ulteriore addentellato normativo nel comma 2 dello stesso art. 136 c.p.a., che riconosce al giudice il potere di «dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma»: dove il comma 2 bis, come visto, si riferisce al solo aspetto della forma della sottoscrizione, mentre il primo periodo del comma 2 si riferisce al deposito di atti e documenti con modalità telematiche;
Da tutto quanto sopra esposto, in virtù del combinato disposto con le predette disposizioni, la prescrizione dell’art. 40 c.p.a., in base al quale il ricorso deve contenere la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore munito di procura speciale, dovrebbe intendersi ora riferita alla sottoscrizione mediante firma digitale. Lo stesso, allora, dovrebbe dirsi in relazione all’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., per il quale il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione.
Notifica del ricorso con il formato di firma digitale CAdES, anzichè con quello PAdES
Tar Basilicata 16 febbraio 2017, n. 160
Processo amministrativo – Notifica del ricorso – A mezzo Pec – Prima dell’adozione delle Regole tecniche – Ammissibilità.
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Notifica del ricorso – Con il formato di firma digitale CAdES anzichè PAdES – Inesistenza della notifica.
E’ ammissibile il ricorso notificato in forma telematica, non potendo la predetta tipologia di notificazione essere considerata inesistente, tale essendo solo la notifica che non ha alcuna attinenza e/o collegamento con la parte destinataria e/o con il luogo dove è stata eseguita (1).
Dal 1° luglio 2016, è inesistente la notifica del ricorso con il formato di firma digitale CAdES, anzichè con quello PAdES, prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell’Allegato al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, equivalendo ad una notifica priva di sottoscrizione (2).
(1) Il Tar si è così discostato dalle conclusioni cui era pervenuta la sez. III del Cons. Stato con la sentenza 20 gennaio 2016, n. 189, secondo cui la notifica Pec era inesistente (e dunque non sanabile) non essendo disciplinata dalle Regole tecniche (all’epoca della pronuncia non ancora adottate. Lo saranno poi con d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40. Solo con tali regole, ad avviso del giudice di appello, l’intero processo amministrativo digitale avrà una completa regolamentazione e la notifica del ricorso a mezzo Pec potrà avere effettiva operatività ed abbandonare l’inequivocabile ed ineludibile carattere di specialità oggi affermato dall’art. 52, comma 2, c.p.a., che prevede per il suo utilizzo, facendo all’uopo espresso riferimento all’art. 151 c.p.c., una specifica autorizzazione presidenziale, del tutto mancante nel caso all’esame.
Ha quindi concluso la sez. III che “tale carattere non può certo invero oggi negarsi in virtù di una affermata tendenza del processo amministrativo a trasformarsi in processo telematico, atteso che siffatta ‘tendenza’ rappresenta allo stato un mero orientamento, che deve comunque tradursi in regole tecnico-operative concrete, demandate appunto al sopra indicato strumento regolamentare, in assenza delle quali il Giudice amministrativo non può certo sostituirsi al legislatore statuendo l’ordinaria applicabilità di una forma di notifica allo stato ancora non tipizzata”.
Il giudice di appello ha escluso la sanabilità della notifica effettuata a mezzo Pec, non potendo valere a tal fine la successiva costituzione in giudizio del soggetto destinatario della stessa, atteso che si verte in ipotesi di inesistenza della notifica (in quanto si tratta di modalità di notificazione priva di qualsivoglia espressa previsione normativa circa l’idoneità della forma prescelta a configurare un tipico atto di notificazione come delineato dalla legge; tipicità, questa, che non consente nemmeno di poter ravvisare nella fattispecie un’ipotesi di errore scusabile), in alcun modo sanabile; quand’anche, tuttavia, si volesse ritenere che una notifica eseguita mediante ricorso ad una forma non utilizzabile in quanto non espressamente prevista come tale nel paradigma legislativo degli atti di notifica valga a concretizzare non una ipotesi di inesistenza ma piuttosto di nullità della stessa, comunque in tal caso, sulla scorta dell’art. 44, comma 3, c.p.a., la costituzione dell’intimato è sì idonea a sanare la nullità medesima, ma, a differenza che nel processo civile, con efficacia ex nunc, ossia con salvezza delle eventuali decadenze già maturate in danno del notificante prima della costituzione in giudizio del destinatario della notifica.
(2) Ha chiarito il Tar che gli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell’Allegato al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico ) – applicabili ai sensi dell’art. 21, comma 1, di detto decreto a decorrere dal 1° luglio 2016 – hanno previsto l’obbligo del formato di firma digitale PAdES, il quale si caratterizza per l’applicazione PDF, che consente la lettura immediata dei documenti digitali. Non hanno invece previsto il formato di firma digitale CAdES, la cui applicazione consente la lettura del documento digitale, soltanto accedendo tramite il programma CAdES.
L’utilizzo di tale ultimo formato comporta, ad avviso del Tribunale, non la nullità ma l’inesistenza della notifica, che è quindi non sanabile, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., con la costituzione in giudizio della controparte, in quanto deve ritenersi che una relata di notifica con formato di firma digitale diverso da PAdES equivale ad una notifica priva di sottoscrizione.
Deposito di ricorso, dopo il 1° gennaio 2017, in copia digitale per immagini di un atto cartaceo sottoscritta con firma digitale
Tar Catanzaro, sez. I, 10 febbraio 2017, n. 175
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Ricorso depositato dopo l’1 gennaio 2017 – Copia digitale per immagini di un atto cartaceo sottoscritta con firma digitale – Difformità dagli artt. 136, comma 2 bis, c.p.a. e 9, comma 1, d.m. n. 40 del 2016 – Conseguenza – Nullità del ricorso – Esclusione.
Qualora, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), il ricorso depositato consista nella copia digitale per immagini di un atto cartaceo, sottoscritta con firma digitale, l’atto depositato risulta difforme dal modello legale delineato dall’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dall’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico; tale difformità non si traduce però in una nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), giacché non solo è certa la paternità dell’atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente ma il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio, con la conseguenza che non si è verificata alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti (1).
(1) Ha chiarito il Tar che il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione (Cass. civ., S.U., 18 aprile 2016, n. 7665).
Nullità del ricorso depositato dopo l’1 gennaio 2017 che non è stato firmato digitalmente
Tar Catanzaro, sez. I, ord. caut., 9 febbraio 2017, n. 50
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Ricorso prodotto in formato nativo digitale – Non sottoscritto con firma digitale – Nullità – Riconoscimento errore scusabile – Condizione.
In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo il ricorso prodotto in formato nativo digitale ma non sottoscritto con firma digitale; è peraltro riconoscibile l’errore scusabile ove il ricorso sia stato notificato quando ancora non erano vigenti le norme in materia di processo amministrativo telematico e il deposito ha avuto luogo successivamente all’1 gennaio 2017 (1).
(1) Il Tar dopo aver dichiarato la nullità del ricorso ha accolto l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., in considerazione delle comprensibili e oggettive incertezze riscontrabili soprattutto in casi in cui, come quello di specie, la notificazione del ricorso è stata effettuata quando ancora non erano vigenti le norme in materia di processo amministrativo telematico e il deposito ha avuto luogo successivamente all’entrata in vigore del PAT.
Validità degli atti processuali in regime PAT
Tar Catanzaro, sez. I, ord. caut., 26 gennaio 2017, n. 33
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Atto di costituzione in giudizio – Copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo – Procura – Copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all’originale – Nullità della costituzione.
In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo, per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, l’atto di costituzione in giudizio allorché: a) sia depositata copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale; b) sia depositata copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2 ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40 (1)
(1) Ha precisato il Tribunale che:
a) la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1, c.p.a. con riferimento al ricorso);
b) non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta.
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