Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra i processi di “impugnazione-merito”. (cfr Cassazione, sentenze 22453/2008, 7404/2001, 4280/2001 e 16171/2000)
Con l’impugnazione dell’atto impositivo viene conferito al giudice tributario sia la competenza all’eliminazione dell’atto (ipotesi di “impugnazione-annullamento”) sia la competenza del rapporto tributario (“impugnazione-merito”). Inoltre il giudice tributario ha il potere-dovere di procedere alla quantificazione della pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte, pena la carente motivazione della sentenza.
Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 1707 depositata il 16 gennaio 2024, hanno riaffermato che “… il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, in quanto volto a una decisione sostitutiva dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento ma deve esaminare nel merito la pretesa impositiva e ricondurla alla corretta misura (Cass., Sez. V, 23 dicembre 2020, n. 29364; Cass., Sez. V, 10 settembre 2020, n. 18777; Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 25629; Cass., Sez. V, 20 marzo 2013, n. 6918). …” (cfr Cassazione, sentenze 22453/2008, 7404/2001, 4280/2001 e 16171/2000).
I giudici di legittimità hanno precisato (Cass., sez. V, ordinanza n. 1707 del 2024) che “… Ciò che è precluso al giudice tributario è il fare uso di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio (Cass., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13726; Cass., Sez. V, 25 giugno 2019, n. 16960), dovendo il giudice dare conto delle risultanze del materiale istruttorio (Cass., Sez. V, 5 aprile 2022, n. 10875; Cass., Sez. VI, 23 marzo 2018, n. 7354). Non ricorre, pertanto, l’equità sostitutiva ove il giudice di appello ha effettuato un giudizio estimativo, riducendo le pretese dell’Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. VI, 21 dicembre 2015, n. 25707; Cass., Sez. V, 24 febbraio 2020, n. 4442), vuoi perché ha ritenuto parzialmente sfornita di prova la pretesa impositiva, vuoi perché ha accolto in parte le prove offerte dal contribuente. …”
Inoltre, per la Suprema Corte, “… il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 16960 del 25/06/2019, Rv. 654389- 01, conforme a Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 7354 del 23/03/2018, Rv. 647521- 01). …” (Cass., sez. V, sentenza n. 10875 del 2022)
Pertanto come univocamente affermato dalla Corte Suprema “… il ricorso ad un ragionamento di tipo equitativo non è consentito al giudice tributario che non ha poteri di equità sostitutiva, dovendo il giudizio estimativo essere motivato in rapporto al materiale istruttorio (Cass, sez. 5, 3/09/2001, n. 11354; Cass., sez. 5, 21/11/2005, n. 24520; Cass., sez. 5, 24/02/2010, n. 4442; Cass., sez. 6-5, 21/12/2015, n. 25707; Cass., sez. 3, 23/03/2018, n. 7534; Cass., sez. 5, 31/10/2018, n. 27862; Cass., sez. 5, 25/06/2019, n. 16960). …” (Cass., sez. V, ordinanza n. 28174 del 2020)
Sulla inesistenza del giudice tributario del potere gli Ermellini, con l’ordinanza n. 23714 del 2019, hanno chiarito che “… Posto che il processo tributario è un giudizio di “impugnazione merito” e non di mera “impugnazione – annullamento”, il giudice che ritenga l’avviso di accertamento viziato per ragioni sostanziali relative alla determinazione del quantum dell’imponibile o dell’imposta, non può limitarsi all’annullamento dell’atto ma deve egli stesso procedere alla corretta quantificazione della pretesa impositiva. Tale operazione di rideterminazione della corretta entità del tributo non può avvenire sulla base di un inesistente potere di equità sostitutiva, ma, in applicazione della regola generale della pronuncia secondo diritto, deve essere corredata da una motivazione contenente l’esposizione delle circostanze di fatto, desunte dalle risultanze probatorie in atti, e delle ragioni di diritto poste alla base della rideterminazione dell’imponibile. (Sez. 5 n. 10658 del 2019; Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016). …”
Per cui viene affermato dalla giurisprudenza che “… nel giudizio tributario non è ammissibile il ricorso alla cd equità sostitutiva.
L’equità costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicché presuppone sempre una espressa previsione legislativa che la autorizzi; in questi casi si verifica una vera e propria sostituzione del giudizio di stretta legalità, si fa riferimento alla equità “sostitutiva”, per distinguerla da quella integrativa (o correttiva), che si verifica quando il giudice applica pur sempre una norma di legge, ma quest’ultima presenta una fattispecie interpretativa incompleta, sicché il legislatore rimette alla valutazione equitativa del giudice la determinazione di un elemento del rapporto controverso. …”
In conclusione, alla luce dell’assenza di una norma nell’ordinamento giuridico che consenta al giudice tributario di far ricorso a poteri di equità sostitutiva.
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