La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26798 depositata il 19 settembre 2023, intervenendo in tema di tassazione delle plusvalenze ed in tema di perizie e consulenze, ha ribadito che “… le perizie estimative, tanto che provengano da organi tecnici dell’amministrazione quanto da privati nell’interesse del contribuente, hanno contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico, sia che esse siano singolarmente prodotte, sia che la relativa allegazione avvenga nel contesto di scritti difensivi (con specifico riferimento al processo tributario ex multis: Cass. 6351/2016 e più recentemente Cass. 30364/2019). …”
Per i giudici di legittimità va ribadito il principio di diritto secondo cui “… nel processo tributario, atteso che l’art. 58, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, è ammissibile la produzione, nel predetto grado, di una consulenza tecnica di parte, che, costituendo semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi (Cass. 5, Ordinanza n. 23590 del 11/11/2011; Conformi: Sez. 2, Sentenza n. 259 del 08/01/2013; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22965 del 29/09/2017; Sez. 5 – , Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018) …”
Pertanto alla luce del principio ribadito dal Supremo consesso è possibile depositare anche in appello è fino a dieci giorni prima dell’udienza pubblica la perizia estimativa o la consulenza tecnica, in quanto avendo una funzione difensiva a contenuto tecnico risulta essere priva di autonomo valore probatorio.
Il tutto alla luce del contenuto dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, oltre a stabilire che in appello non possono essere formulate domande nuove, consente di produrre documenti in appello fino a 20 giorni liberi prima dell’udienza. Il tutto a differenza di quanto previsto nel processo civile, ma tale situazione dovrebbe essere modificata a seguito dell’attuazione della delega fiscale, infatti l’articolo 19 alla lettera d stabilisce che nel processo tributario va previsto il divieto di depositare nuovi documenti nei gradi successivi al primo. Allo stato attuale, come confermato anche dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31287 del 2018, sulla base del principio di specialità della normativa processuale tributaria, la stessa prevale su quella processual-civilistica. Inoltre la Suprema Corte ha statuito il principio di diritto secondo cui “… In materia di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza» (Cass. n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175 – 01). …” (Cass. ordinanza n. 10507 del 2021)
Nell’ordinanza in commento i giudici della Suprema Corte concludono che “… la produzione di perizia tecnica, nel contesto di memoria difensiva e nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza pubblica di discussione della causa in appello, è rispettosa del combinato disposo dell’art. 58, comma 2 e 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. …”
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