Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che impiegano almeno 15 dipendenti, situazione occupazionale riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, alla data di invio del prospetto informativo, sono obbligati all’invio del prospetto informativo disabili, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 68/1999, devono effettuare la trasmissione telematica entro il 31 gennaio 2022 alla Regione nel quale operano solo se ci sono stati dei cambiamenti nell’organico durante l’anno (ossia tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2020) che si è appena concluso tali da incidere sulla quota di riserva.
In particolare l’obbligo riguarda le aziende che hanno alle proprie dipendenze almeno 15 dipendenti e nel cui organico sono intervenuti cambiamenti della situazione occupazionale tali da determinare una variazione ai sensi della vigente disciplina del collocamento obbligatorio. Da intendersi il numero minimo di lavoratori disabili che devono essere assunti dall’attività, nel rispetto della legge n. 68/1999.
La normativa prevede una serie di esclusioni, esoneri e sospensioni che vanno verificate e gestite prima di provvedere all’adempimento informativo, in quanto incidono sul predetto obbligo
Contenuto del prospetto informativo
Il prospetto informativo richiede i seguenti dati:
- il numero complessivo di lavoratori dipendenti;
- il numero e i nominativi dei dipendenti da calcolare nella quota di riserva;
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili.
Per quota di riserva è intesa la percentuale di lavoratori con disabilità che le aziende sono obbligate ad assumere come di seguito riportato:
- le aziende che impiegano tra i 15 ed i 35 dipendenti dovranno assumere una persona disabile;
- le aziende che hanno in organico dai 36 ai 50 impiegati dovranno dare lavoro ad almeno due disabili;
- le attività con più di 50 impiegati devono riservare il 7 per cento dei posti disponibili alle persone appartenenti alle categorie protette.
Inoltre i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze più di 50 dipendenti sono obbligati ad assumere i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:
- 1 lavoratore per i datori che occupano da 51 a 150 dipendenti
- 1% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti
Computo dei dipendenti
La legge n. 68/1999 determina le modalità di calcolo per il computo dei dipendenti.
I lavoratori rientranti nella base di calcolo a fini della quota di riserva sono:
- lavoratori subordinati con contratto full-time
- lavoratori subordinati con contratto part-time vanno conteggiati in proporzione all’orario di lavoro con arrotondamento all’ unità qualora l’orario sia superiore al 50%.
- Lavoratori con contratto intermittente vanno conteggiati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semesetre.
tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato; i lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time sono conteggiati in proporzione all’orario di lavoro con arrotondamento all’ unità qualora l’orario sia superiore al 50%.
Sono invece esclusi dall’organico i seguenti lavoratori:
- Lavoratori a domicilio;
- Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co);
- Dirigenti;
- lavoratori addetti all’attività di vigilanza privata
- Disabili occupati, assunti ai sensi della stessa L. 68/1999 o che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla 1° alla 6° categoria di cui alle tabelle annesse TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978 o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti;
- Lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
- Lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato;
- Lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%;
- Lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- Soci di cooperative di produzione e lavoro;
- Apprendisti, tirocinanti e stagisti;
- Lavoratori operanti esclusivamente all’estero;
- Lavoratori del sottosuolo e adibiti a trasporto del minerale;
- Lavoratori occupati in cantiere;
- Personale viaggiante e navigante che lavora in aziende che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre;
- Addetti al trasporto nel settore edile;
- Personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto, settore degli impianti a fune;
- Lavoratori direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione;
- Lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio, ai fini INAIL, pari o superiore al 60 per mille;
- lavoratori occupati con contratto di somministrazione
- Lavoratori distaccati da altra
Invio telematico
L’invio del prospetto informativo va, attraverso il canale dedicato, alla Regione di competenza. Per i datori di lavoro che operano in più Regioni o Province autonome, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Qualora i datori di lavoro si avvalgono, per l’invio telematico del prospetto informativo, di intermediari abilitati le comunicazioni avverranno attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale del soggetto abilitato stesso.
Per i Consulenti del lavoro, con aziende in più Regioni, fa fede la sede legale del Consulente.
Nei casi di inoltro del prospetto informativo da parte di un’azienda Capogruppo, la regola di invio segue quella dell’azienda capogruppo
stessa
L’invio va effettuato esclusivamente tramite la procedura telematica di ciscun servizio regionale al link presente sul sito www. cliclavoro.gov.it.
Si ricorda che per l’accesso è richiesto comunque lo SPID
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione dei soggetti obbligati ed abilitati un sistema sussidiario per consentire
l’invio telematico del prospetto informativo nel caso di mancata attivazione dei sistemi informatici regionali.
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospettoinformativo.aspx
Completata la procedura, l’utente otterrà una ricevuta di trasmissione, contrassegnata da un codice unico. La ricevuta “fa fede, salvo prova di falso, per attestare l’esatto adempimento di legge”, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si rammenta, da ultimo, che l’invio del prospetto informativo può costituire anche richiesta di avviamento al lavoro di persone con disabilità.
Sanzioni
Per la violazione dell’obbligo dell’invio del prospetto informativo, per i datori di lavoro soggetti a tale adempimento, è prevista una sanzione amministrativa di euro 702,43 euro maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo della consegna del prospetto.
Nel caso durante l’anno si modifichi il numero di dipendenti per cui insorgano di nuovi obblighi di assunzione è necessario inviare agli uffici competenti, unicamente la richiesta di assunzione, entro 60 giorni dalla data della modifica
In materia di collocamento mirato si ricorda anche che gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti si
- imprese in cassa integrazione guadagni straordinaria,
- imprese con procedure concorsuali in atto, ovvero
- aziende con contratti di solidarietà difensivi.
FAQ del Ministero del Lavoro inerente il prospetto informativo disabili
Un’impresa esercente servizi di pulizia che si aggiudica una gara di appalto con conseguente passaggio di diversi lavoratori, deve presentare il prospetto informativo senza inserire i lavoratori acquisiti per effetto dell’appalto?
In caso di appalto in cui l’impresa subentrante incrementa il personale occupato, i lavoratori neo acquisiti non vengono considerati ai fini del computo della quota d’obbligo di lavoratori disabili. Il prospetto informativo va, quindi, presentato senza inserire i lavoratori passati per effetto dell’appalto (cfr. circolare 77/2001 e circolare 2/2010). Tale esclusione opera fino a quando i lavoratori “acquisiti” restano in forza per la durata dell’appalto.
In riferimento agli obblighi assuntivi, va precisato come, per la copertura della quota d’obbligo, debba essere considerato l’organico già in servizio presso l’impresa al momento dell’acquisizione dell’appalto. Resta, inoltre, ferma la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata.
Data l’abrogazione dell’articolo 3 comma 2 della legge n. 68 del 1999, in quali casi i datori di lavoro privati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti devono inviare il prospetto informativo?
La trasmissione del prospetto non costituisce un obbligo in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale “tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”.
Entro quando è possibile annullare un Prospetto inviato?
Se viene indicato NO nel campo “nessuna assunzione aggiuntiva”, devono essere compilati i campi “ data prima assunzione” ed eventualmente “data seconda assunzione” con le date relative all’assunzione di lavoratori disabili?
Si ricorda che il campo “nessuna assunzione aggiuntiva” è da compilare solo da parte di aziende tra i 15 e 35 dipendenti rientranti nel DPR 333/2000 articolo 2 commi 2 e 3.
Pertanto, selezionando la voce SI, si intende che non sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99 come da DPR 333/2000.
Selezionando la voce NO, si intende che sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99; in questo caso è necessario compilare il/i campo/i successivi: data prima assunzione e data seconda assunzione.
Nel campo “Data prima assunzione (DPR. 333/2000)” si inserisce la data di assunzione del lavoratore dipendente in aggiunta a quelli già in servizio alla data di entrata in vigore della L.68/99. Da questa data decorrono i 12 mesi entro i quali deve essere assunto un lavoratore disabile.
Il campo “Data seconda assunzione (DPR. 333/2000)”: è da compilare solo in caso di assunzione di un lavoratore entro i 12 mesi dalla ‘data di prima assunzione’. Dalla data della seconda assunzione decorrono i 60 giorni entro i quali deve essere fatta l’assunzione di un lavoratore disabile. Si ricorda che le date di prima e seconda assunzione non si riferiscono ad assunzioni di lavoratori disabili.
Il riferimento all’esclusione dalla base di computo del personale ‘direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere’, riguarda solo il personale dipendente da imprese edili?
Per ‘personale di cantiere’, escluso dal computo, si intende, non solo quello operante nelle imprese edili ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell’edilizia. L’esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in cantiere”. P er attività svolta ‘in cantiere’ si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall’art. 89 del D.lgs n. 81/2008.
La somma delle Scoperture categorie protette indicato negli elenchi riepilogativi provinciali deve corrispondere alle Scoperture categorie protette indicate nel Riepilogo nazionale. Questo controllo è vincolante o è un’indicazione di attenzione?
Il controllo non ha natura vincolante in quanto vi sono 2 fattispecie che potrebbero essere limitate dal controllo stesso. La prima è il caso del datore di lavoro pubblico che ha esuberi di categorie protette in forza ma in province che, dai calcoli effettuati rispetto alla base computo provinciale, non hanno obbligo di assunzione. La quota di riserva aziendale in questi casi viene data alla provincia ove è ubicata la sede legale dell’azienda. Accade pertanto che l’Ente non sia in grado di specificare le compensazioni territoriali per andare a copertura degli obblighi. La seconda è il caso del datore di lavoro con meno di 50 dipendenti per il quale la quota di riserva aziendale viene data alla provincia ove è ubicata la sede legale dell’azienda, e che ha richiesto ed ottenuto un esonero in altra provincia non avendo dipendenti nella provincia della sede legale.
Rientrano nella base di computo anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio?
Sì, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.151/2015 il quale ha specificato che tali lavoratori devono avere una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento oppure superiore al 45 per cento nel caso di disabilità intellettiva e psichica.
Come viene computato il lavoratore intermittente?
In proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale come si calcola il periodo di durata del contratto?
Sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche se non continuative.
Ai fini dell’invio del prospetto informativo, in caso di trasformazione di un contratto di lavoro da tempo indeterminato parziale a tempo pieno, il datore di lavoro come computa il lavoratore?
Il datore di lavoro, dovendo considerare l’organico al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto informativo, dovrà tener conto per determinare la base di computo, dei rapporti di lavoro in essere a quella data e la loro tipologia.
Un’azienda che viene incorporata in un’altra società in data 1 Gennaio, deve presentare il Prospetto Informativo? Vi sono eventuali obblighi aggiuntivi per la società incorporante?
In base al Decreto interministeriale del 2 novembre 2010, il Prospetto Informativo assume a riferimento la situazione occupazionale dell’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione del prospetto. L’azienda incorporata non ha l’obbligo di inviare il Prospetto Informativo. L’azienda incorporante invierà, se in obbligo, il Prospetto informativo con la situazione al 31/12, e pertanto con la situazione antecedente all’incorporazione.
L’attività di Vigilanza privata è esclusa dagli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99 per le Guardie Giurate?
La nota Ministeriale 1238/M20 chiarisce che l’attività di vigilanza privata, trattandosi di attività finalizzata alla tutela del pubblico interesse, può essere assimilata ai servizi di polizia, con la conseguente applicabilità della disposizione dell’Art 3, comma 4 della legge 68/99.
Se un datore di lavoro ha la sede legale in una regione e sedi operative in regioni diverse, quale sistema Informativo deve utilizzare per l’invio del Prospetto?
I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma. I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Come viene calcolato dal sistema il numero di lavoratori part-time riproporzionati?
I lavoratori occupati con contratto di somministrazione sono computati dall’utilizzatore agli effetti della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere?
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