Agenzia delle Entrate – Risposta n. 491 del 5 ottobre 2022
Qualificazione come “sopravvenienze passive”, di somme versate a titolo di risarcimento danni provocati dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento, e come “perdite su crediti”, di crediti oggetto di rinuncia, e loro deducibilità ai sensi del combinato disposto dell’articolo 101 e 109 del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA ha sottoscritto, nel 2017, un Accordo che ha visto coinvolte, tra le altre, la società BETA e la società GAMMA – entrambe sottoposte ad Amministrazione Straordinaria – nell’ambito del quale la stessa società istante:
- ha versato a BETA e GAMMA, rispettivamente, l’importo di … milioni di euro e di … milioni di euro;
- e ha rinunciato al credito vantato nei confronti di GAMMA, pari a circa … milioni di euro.
Al fine di ripercorre i principali elementi fattuali che assumono rilievo per la rappresentazione della fattispecie oggetto dell’interpello, la società istante ha precisato che la società GAMMA era la holding di un gruppo di società siderurgiche specializzate in due differenti aree di business, relative rispettivamente alla produzione e commercializzazione dei c.d. “prodotti lunghi” (facente capo a diverse società italiane ed estere del gruppo) e alla produzione e commercializzazione dei c.d. “prodotti piani” (essenzialmente riconducibile alla società BETA e alle sue controllate).
Con un’operazione avente efficacia giuridica, contabile e fiscale dal 1° gennaio 2013, GAMMA ha scisso in favore della società istante il ramo d’azienda relativo al business dei “prodotti lunghi”, mentre GAMMA ha continuato a detenere l’azienda e le partecipazioni operative nei “prodotti piani” riconducibile a BETA e alle sue controllate. Per effetto della scissione, in particolare:
- ALFA ha ricevuto da GAMMA un patrimonio netto contabile di … milioni di euro (pari al 20,02 per cento del patrimonio netto di GAMMA), con un attivo prevalentemente costituito dalle partecipazioni relative alle società italiane ed estere del gruppo operanti nel suddetto comparto dei “prodotti lunghi” e un passivo prevalentemente costituito da patrimonio netto e debiti verso istituti di credito pari a circa … milioni di euro e verso imprese controllate pari a circa … milioni di euro;
- GAMMA è rimasta, invece titolare, nell’attivo, della partecipazione diretta e indiretta in BETA e, al passivo, tra l’altro, di debiti verso istituti di credito.
Nel corso del 2013, una serie di misure hanno provocato una situazione di immediata illiquidità di GAMMA, oltre alla completa inibizione dell’attività d’impresa (tra queste, il sequestro di tutte le attività disposto dal GIP di … nell’ambito di un procedimento relativo a BETA (poi annullato dalla Cassazione a fine dicembre 2013) e del commissariamento di BETA, attuato a mezzo legislazione speciale. A seguito del commissariamento di BETA e per effetto della crisi che ha medio tempore colpito tale società (dichiarata insolvente nel 2015), GAMMA ha dovuto svalutare progressivamente (sino ad azzerarlo) il valore della partecipazione in BETA, e ha perso la sua principale fonte di ricavi, costituita dai dividendi di BETA e dai proventi derivanti dal contratto di servizi stipulato con la stessa, che è stato immediatamente risolto a seguito del suddetto commissariamento.
In assenza di prospettive per il conseguimento dell’oggetto sociale, GAMMA è stata, dapprima, posta in liquidazione volontaria (con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci del …) e, successivamente, in data … (nella nuova denominazione di “…”, assunta dal …), è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria, unitamente alla controllata BETA.
Medio tempore, sono stati, inoltre, avviati nei confronti di GAMMA una serie di contenziosi giudiziari, per alcuni dei quali (aventi ad oggetto la richiesta da parte di BETA di risarcimento danni per attività addebitabili a GAMMA nel periodo ante scissione), è stata chiamata in causa anche la società istante.
Trattasi nello specifico:
- del giudizio avanti il Tribunale di …, nell’ambito del quale BETA ha chiesto l’accertamento dell’esercizio abusivo di attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. e la condanna di GAMMA al risarcimento dei danni per euro … milioni. In relazione a tale giudizio, ALFA è intervenuta come garante di GAMMA per un importo pari a euro … milioni. Con tale ricorso, in particolare, BETA ha contestato la congruità del corrispettivo fissato nell’ambito di un contratto di servizi stipulato con GAMMA, sostenendo che la società, abusando del potere di direzione e coordinamento, avrebbe fissato un corrispettivo troppo alto, massimizzando così i propri profitti a scapito della redditività di BETA;
- del giudizio avanti al Tribunale di …, con cui BETA ha richiesto il risarcimento per danni, ex art. 2497 e 2497-quinquies c.c., derivanti dall’abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di GAMMA, quantificati nella misura di circa euro … miliardi, in cui è stata chiamata in causa anche ALFA quale responsabile in proprio (e, in subordine, in qualità di responsabile solidale da scissione), ex artt. 2504-quater, comma 2, e 2506-ter, comma 5, c.c.14. In particolare, BETA contesta una serie di operazioni (i.e. la cessione di talune partecipazioni da parte di una controllata di BETA e il rimborso anticipato di BETA di alcuni finanziamenti concessi da una consociata estera, unitamente alla scissione di GAMMA in favore di ALFA), frutto dell’attività di direzione e coordinamento di GAMMA, che avrebbero privato BETA di alcuni attivi per un valore di circa euro … miliardi.
A fronte degli eventi sopra descritti, GAMMA non disponeva di proprie risorse economiche per far fronte alle posizioni di debito/altre passività, di conseguenza, è stato necessario l’intervento di ALFA – quale responsabile solidale da scissione – per il ripianamento di alcuni debiti finanziari.
Per quanto attiene alle origini del credito di ALFA nei confronti di GAMMA, la società riferisce che, nel corso del 2014, la Banca … ha inviato a GAMMA una richiesta di rientro immediato dall’esposizione debitoria di euro … milioni, indicando in tale intimazione che in caso di mancata estinzione del debito da parte di GAMMA avrebbe risposto anche ALFA “nella sua qualità di responsabile solidale ex articoli 2506-bis e 2506-qualer cod. civ. per le obbligazioni di GAMMA sorte anteriormente alla scissione”.
In considerazione della situazione economica di GAMMA e della responsabilità solidale da scissione, ALFA ha provveduto, in data …, ad estinguere il debito contratto da GAMMA per euro … milioni.
Poiché ALFA era tenuta in via sussidiaria a far fronte alle suddette obbligazioni di GAMMA (nei limiti dell’effettivo patrimonio netto assegnatole), la stessa si è quindi iscritta un credito da regresso nei confronti di GAMMA per un importo pari al debito estinto.
Il medesimo trattamento è stato esteso con riferimento agli ulteriori crediti di ALFA nei confronti di GAMMA; precisamente, trattasi dei crediti da conguaglio di scissione non regolato da GAMMA (pari a circa euro … milioni) e dei crediti sorti a fronte di pagamenti a fornitori effettuati da ALFA per conto di GAMMA (per circa … milioni, riferiti agli esercizi 2014, 2015 e 2016).
Per quanto riguarda l’Accordo, stipulato in data …, la società precisa che lo stesso è un atto volto sostanzialmente a dirimere le controversie giudiziarie insorte tra BETA e GAMMA, in qualità di ex controllante di BETA, in relazione a fatti e vicende accaduti prima dell’ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria; taluni esponenti …, in qualità di ex amministratori di GAMMA; nonché ALFA, quale responsabile in proprio e in solido di GAMMA per via della scissione. Per quanto qui d’interesse, per effetto dell’Accordo:
- ALFA si impegna irrevocabilmente a versare a BETA l’importo di euro … milioni e a GAMMA l’importo di euro … milioni a saldo e stralcio delle pretese risarcitorie avanzate nei propri riguardi;
- a fronte di ciò, BETA e GAMMA rinunciano irrevocabilmente alle azioni proposte nei confronti di ALFA;
- preso atto delle rinunce di BETA e di GAMMA, ALFA rinuncia a sua volta al credito da regresso nei confronti di GAMMA e abbandona le azioni intraprese per l’annullamento di atti della P.A., conseguenti al commissariamento di BETA.
Pertanto, sulla base degli impegni assunti nell’ambito della lett. a), ALFA ha provveduto nel mese di … ad effettuare i sopraindicati versamenti di euro … milioni in favore di BETA e di euro … milioni in favore di GAMMA. Mentre, per effetto delle obbligazioni assunte di cui alla lett. c), ALFA ha rinunciato al credito vantato nei confronti di GAMMA per un ammontare pari a euro … milioni (ormai comunque vantato verso un ente assoggettato a procedura concorsuale).
Come precisato nell’interpello, le somme versate ed i crediti rinunciati sono andati sostanzialmente a beneficio “della procedura” di Amministrazione Straordinaria, cui BETA e GAMMA sono sottoposte. Inoltre, in aderenza allo spirito dell’Accordo, tali somme sono state utilizzate per risarcire i “danni” provocati dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento di GAMMA, per i quali ALFA era ritenuta responsabile in solido con GAMMA per via della scissione.
Per quanto attiene al trattamento contabile delle somme corrisposte e rinunciate nell’ambito dell’Accordo, la società istante riferisce che, data la condizione economico- patrimoniale di GAMMA, nel corso degli esercizi 2014, 2015 e 2016 ha provveduto a svalutare interamente il credito verso GAMMA per complessivi Euro … milioni (stanziando un fondo svalutazione crediti di pari importo); inoltre, ha accantonato nel corso di tali periodi d’imposta un apposito fondo rischi diversi per far fronte agli ulteriori impegni di spesa assunti in favore di GAMMA, nonché agli altri oneri derivanti dall’Accordo, per un importo complessivo pari a euro … milioni.
In considerazione della rinuncia al credito nei confronti di GAMMA stabilita nell’Accordo, ALFA ha provveduto a cancellare dal Bilancio relativo all’esercizio 2017 il suddetto credito verso GAMMA pari a circa euro … milioni in applicazione dei principi contabili nazionali, mediante l’utilizzo diretto del citato fondo svalutazione crediti.
Inoltre, a fronte del pagamento effettuato nel … di euro … milioni in favore di BETA e GAMMA, ALFA ha imputato a Conto Economico una sopravvenienza passiva di pari importo nell’ambito degli “oneri diversi di gestione”; come contropartita di tale componente negativa, ALFA ha contabilizzato nell’ambito degli “altri ricavi e proventi” l’utilizzo del fondo rischi diversi per euro … milioni.
In ragione del fatto che lo stanziamento a fondo rischi di euro … milioni è risultato essere sovrabbondante rispetto alle somme effettivamente pagate da ALFA in esecuzione dell’Accordo, ALFA ha imputato a Conto Economico (tra gli “altri ricavi e proventi”) anche l’assorbimento del fondo rischi eccedente per euro … milioni.
Per quanto riguarda i profili di natura fiscale, la società evidenzia che:
- gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, operati nel corso degli esercizi 2014, 2015 e 2016 (per complessivi euro … milioni), hanno formato oggetto di apposite variazioni in aumento ai fini delle imposte sui redditi;
- gli accantonamenti a fondo rischi diversi effettuati nei medesimi periodi d’imposta 2014, 2015 o 2016 (per un totale di euro … milioni) hanno formato oggetto di apposite variazioni in aumento ai fini delle imposte sui redditi nelle rispettive dichiarazioni dei redditi;
- ai fini IRAP, in relazione agli accantonamenti effettuati nel corso degli esercizi 2014, 2015 e 2016, ALFA non ha operato alcuna variazione in aumento, posto che dette voci di Conto Economico sono escluse ex lege dalla base imponibile IRAP.
Ciò premesso, in considerazione della complessità del citato Accordo, della natura e dell’origine delle obbligazioni in essa contenute, nonché dell’evoluzione dei rapporti intercorrenti tra ALFA, BETA e GAMMA, con l’interpello in esame la società istante, chiede chiarimenti relativi alla corretta qualificazione, ai fini fiscali, sia delle somme corrisposte a BETA e GAMMA, che del credito rinunciato nei confronti di GAMMA, in virtù dell’Accordo.
In particolare, chiede conferma che i due componenti siano qualificabili, ai fini delle imposte sui redditi, rispettivamente come “sopravvenienze passive” e “perdite su crediti”, deducibili in base all’articolo 101 e 109 del TUIR.
Con riferimento alle perdite su crediti, la società chiede, in particolare, di sapere se, in ragione della cancellazione del credito verso GAMMA dal bilancio registrata nel 2017, la società possa operare in tale annualità una corrispondente variazione in diminuzione.
Con riferimento agli aspetti di natura fiscale, la società istante precisa, inoltre, che, in attesa di conoscere l’esito del presente interpello, nella compilazione del Modello Redditi SC 2018, la società:
- per dare rilevo fiscale alla perdita su crediti registrata nel 2017, ha operato una variazione in diminuzione di euro … milioni;
- ha considerato come fiscalmente deducibile la sopravvenienza passiva di euro … milioni, contabilizzata nell’esercizio 2017;
- ai fini IRAP, ha trattato come fiscalmente deducibile la sopravvenienza passiva registrata nel 2017 (che è stata contabilizzata in una voce rilevante ai fini IRAP, ossia tra gli “oneri diversi di gestione”).
Al riguardo, viene rilevato infine che, a prescindere dalla deducibilità di tali componenti negativi, sia il Modello Redditi SC 2018 di ALFA, sia il Modello CNM 2018 recante il risultato del consolidato fiscale nazionale di cui ALFA fa parte, in qualità di società consolidante evidenzierebbero, in ogni caso, una perdita fiscale di periodo. Inoltre, il calcolo della base imponibile IRAP di ALFA relativo al periodo d’imposta 2017 condurrebbe ad un risultato “negativo” indipendentemente dal trattamento fiscale della sopravvenienza passiva in parola. Pertanto, laddove l’Agenzia delle entrate non condividesse la soluzione proposta, la società istante renderebbe indeducibili ai fini IRES tali componenti negativi, riducendo le perdite fiscali di periodo, presentando, ove necessario, apposite dichiarazioni integrative ex art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che le somme corrisposte a BETA e GAMMA, pari a complessivi euro … milioni, e il credito rinunciato nei confronti di GAMMA, per euro … milioni (entrambi in virtù del medesimo Accordo) – rispettivamente qualificabili, ai fini delle imposte sui redditi, come “sopravvenienze passive” ovvero “perdite su crediti” – siano fiscalmente deducibili nell’anno d’imposta 2017, in base agli articoli 101 e 109 del TUIR.
Tale onere (per complessivi euro … milioni) rappresenta per ALFA l’importo corrisposto a titolo di risarcimento per danni derivanti dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento di GAMMA, che vede ALFA coinvolta come responsabile solidale di scissione.
Secondo l’interpellante, l’inerenza di tale onere rispetto all’attività d’impresa di ALFA, dalla quale conseguirebbe la deducibilità ai fini della determinazione del reddito d’impresa, si giustifica in considerazione:
- della natura “risarcitoria” delle somme de quibus e del loro incontestabile collegamento con l’attività d’impresa di GAMMA (società dante causa di scissione di ALFA);
- del fatto che tali somme sono volte a prevenire eventi futuri che avrebbero potuto incidere negativamente sulla capacità prospettica di ALFA di produrre redditi, ove si consideri che, per mezzo dell’Accordo, ALFA ha definito le citate controversie giudiziali promosse da BETA e, quindi, ha evitato ogni possibile effetto pregiudizievole connesso a tali procedimenti.
Sotto il primo profilo, l’interpellante pone in evidenza come tali somme, originate nell’ambito di contestazioni giudiziarie avanzate da BETA, assumano una valenza risarcitoria, realizzando così un collegamento diretto costo-ricavo. Sottolinea, inoltre, che il risarcimento è inerente all’attività d’impresa, in quanto connesso all’attività di direzione e coordinamento di GAMMA (alias, ALFA, quale beneficiaria di scissione) e, pertanto, correlato ad una fase di produzione del reddito d’impresa.
Tale aspetto, come precisato nell’interpello, sarebbe esplicitato nella richiesta formulata da BETA con riferimento al procedimento sopra descritto, laddove BETA, nel contestare l’incongruità del corrispettivo fissato contrattualmente, chiede la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a GAMMA (somme che hanno formato “maggiori” profitti e, quindi, “maggiori” redditi imponibili per quest’ultima).
In sostanza, a parere della società istante, l’inerenza del costo correlato a tale risarcimento si giustifica in ragione di un collegamento diretto tra i redditi percepiti e tassati da GAMMA prima della scissione, e le somme corrisposte/rinunciate da ALFA
– longa manus di GAMMA – in favore della procedura di Amministrazione Straordinaria.
In secondo luogo, l’inerenza fiscale di tali oneri derivanti dall’Accordo sarebbe collegata all’utilità – conseguita grazie al risarcimento de quo, che ha permesso di definire le controversie giudiziali in essere – di prevenire eventi che possano turbare o inibire l’attività di impresa presente e futura di ALFA e, quindi, la relativa capacità di ALFA di produrre in futuro redditi tassabili.
Come sottolineato nell’interpello, occorre considerare che gli accordi tra le parti e le somme in esame non sono state corrisposte/rinunciate per “animus donandi” posto che, per quanto riguarda ALFA, l’Accordo trova le sue origini nella responsabilità per danni prevista dal Codice Civile.
Con riferimento alla competenza fiscale, la società interpellante ritiene che tali oneri possano essere dedotti nel periodo d’imposta 2017.
Per quanto attiene alle sopravvenienze passive, infatti, l’esborso di euro … milioni risulta provato dalla stipula dell’Accordo e dai bonifici eseguiti da ALFA nel corso del 2017.
Quanto alla perdita su crediti, la società ritiene che, in considerazione di quanto previsto dal citato articolo 13, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, considerato che la cancellazione del credito verso GAMMA è stata effettuata nel bilancio relativo all’esercizio 2017 – annualità in cui è stato sottoscritto ed eseguito l’Accordo e, quindi, rinunciato il credito in parola – in applicazione dei principi contabili, la perdita su crediti debba essere dedotta nel periodo d’imposta 2017.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il quesito proposto riguarda la corretta qualificazione e la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di due componenti negativi iscritti in bilancio dalla società istante per effetto dell’Accordo transattivo, sottoscritto in data 24 maggio 2017, con il quale sono stati definiti i procedimenti giudiziari per risarcimento danni promossi da BETA nei confronti dell’istante come responsabile in proprio, nonché in solido con GAMMA per effetto della scissione.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concretezza.
Al riguardo, nel condividere la soluzione prospettata dalla società istante, si ritiene che siano fiscalmente deducibili, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 101 e 109 del TUIR:
- sia il versamento dell’importo di Euro … milioni, in favore di BETA e dell’importo di Euro … milioni, in favore di GAMMA, effettuato in esecuzione dell’Accordo, qualificabile come sopravvenienza passiva;
- sia la perdita su crediti derivante dalla rinuncia al credito da regresso nei confronti di GAMMA, per l’importo di circa euro … milioni.
Riguardo al primo componente, occorre fare riferimento all’articolo 101, comma 4, del TUIR, in base al quale, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sono rilevanti le sopravvenienze passive se derivanti:
- dal mancato conseguimento di ricavi e altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
- dal sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi ed altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
- dalla sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’articolo 87 del TUIR.
Nel caso di specie, si tratta di somme che la società istante ha versato, sulla base di un Accordo transattivo, a titolo di risarcimento per danni subiti da BETA, causati dal presunto abuso dell’attività di direzione e coordinamento della società GAMMA e della società istante, responsabile sia in proprio che in solido, in virtù della scissione dalla società GAMMA, quale garante per le spese addebitabili alla società GAMMA.
Al riguardo, si osserva come sia un principio ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione quello per cui le somme erogate, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento danni, costituiscano costi deducibili per l’impresa che provvede al pagamento. In presenza di transazioni stipulate dall’impresa per prevenire l’instaurazione o la prosecuzione di un contenzioso, infatti, le spese sostenute dall’impresa stessa per coprire tali costi costituiscono risarcimento del danno, deducibili dal soggetto che ha effettuato i pagamenti delle relative transazioni. Trattandosi di somme corrisposte a titolo di risarcimento per fatti commessi nell’espletamento dell’attività anche se in violazione di obblighi contrattuali, sono qualificabili comunque come spese attinenti al concreto svolgimento dell’attività di impresa, inerenti ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, deducibili come sopravvenienza passiva nell’esercizio in cui interviene la relativa spesa (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 5976 del 2015 e Sentenza n. 28355 del 2019).
Per quanto riguarda il secondo componente negativo, il quadro normativo di riferimento è costituito dall’articolo 101 del TUIR, commi 5 e 5-bis, fatta salva la preventiva imputazione a conto economico di cui al comma 4 dell’articolo 109 del TUIR.
Per quanto riguarda le perdite su crediti, l’articolo 101, comma 5, del TUIR stabilisce, in termini generali, che sono deducibili dal reddito d’impresa se risultano da “elementi certi e precisi”. Tuttavia, tali elementi di certezza e precisione si ritengono “in ogni caso” sussistenti – e quindi la corrispondente perdita su crediti assume rilevanza fiscale per presunzione assoluta di legge – in alcuni casi specifici, tra i quali, per quanto qui di interesse, rientra anche quello in cui il debitore sia assoggettato ad una delle procedure concorsuali, quali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (cfr. circolare del 1° agosto 2013, n. 26/E).
Il secondo periodo del medesimo comma 5 stabilisce che la presunzione dell’esistenza dei requisiti di certezza e precisione opera a decorrere dalla data di ammissione ad una delle procedure concorsuali, e cioè, nel caso prospettato, dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili.
Per quanto riguarda il periodo di competenza della deducibilità ai fini fiscali delle perdite su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, il successivo comma 5-bis precisa che la deduzione della perdita su crediti è ammessa – sussistendo i requisiti di cui al precedente comma 5 – “nel periodo di imputazione in bilancio”, anche qualora detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, in base al medesimo comma, il debitore si considera assoggettato a una delle procedure ivi previste. Ciò sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui occorre procedere alla cancellazione del credito dal bilancio, secondo la corretta applicazione dei principi contabili.
Nel caso prospettato nell’interpello, la società istante, nella sua qualità di “responsabile solidale ex articoli 2506-bis e 2506-quater cod. civ. per le obbligazioni di GAMMA sorte anteriormente alla scissione” (cui era tenuta a far fronte nei limiti dell’effettivo patrimonio netto assegnatole) ha provveduto ad estinguere alcuni debiti contratti da GAMMA nei confronti di Banca …, per un importo pari a euro … milioni, iscrivendo nel proprio bilancio un credito da regresso nei confronti di GAMMA per un importo pari ai debiti estinti.
Il medesimo trattamento è stato esteso con riferimento ad ulteriori crediti di ALFA nei confronti di GAMMA, riferiti agli esercizi dal 2014 al 2016 – di cui euro … milioni per conguaglio da scissione non regolato ed euro … milioni a fronte dei pagamenti che ALFA ha effettuato a fornitori per conto di GAMMA – per un importo totale di euro … milioni.
Successivamente, sulla base dell’Accordo stipulato nel 2017, la società istante ha rinunciato ai suddetti crediti vantati nei confronti di GAMMA per il medesimo ammontare di euro … milioni.
Come risulta evidente, anche in tale caso, trattandosi di perdite riferibili a somme erogate dalla società istante quale garante di spese addebitabili alla società GAMMA, utilizzate per risarcire i danni provocati dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento di GAMMA, per i quali ALFA era ritenuta responsabile in solido con GAMMA per effetto della scissione, sono deducibili in quanto dotate del requisito di inerenza di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.
Per quanto attiene alla competenza fiscale, il citato articolo 101, comma 5-bis, del TUIR prevede che per i crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati, come nel caso di specie, a procedure concorsuali, la deduzione della perdita su crediti sia ammessa nel periodo di imputazione in bilancio della stessa, anche nel caso in cui detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale. Nel caso prospettato, la cancellazione del credito avvenuta nel bilancio dell’esercizio 2017, rende deducibile la perdita nel medesimo periodo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione Ordinanza n. 1525 depositata il 18 gennaio 2023 - La somma versata per effetto di accordo transattivo sono deducibili come sopravvenienze passive in quanto attengono al concreto svolgimento dell'attività di impresa - a titolo di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 8615 depositata il 27 marzo 2023 - Le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - presente o futuro - ivi compresa dunque l'inabilità…
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 783 depositata il 24 gennaio 2023 - In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19571 del 17 giugno 2022 - In tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli 17, comma 1, lett. c), e 105 del d.P.R. n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 novembre 2020, n. 24848 - In tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del d.P.R. n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…