Agenzia delle Entrate – Circolare n. 24 /E del 7 luglio 2022
OGGETTO: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte prima
SOMMARIO
Premessa……………………………………………………………………………………………….. 7
Il rilascio del visto di conformità……………………………………………………………………………………………….. 9
Redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta e indicati in dichiarazione………………………….. 16
Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda (Quadro E)………………………………… 22
Spese sanitarie……………………………………………………………………………………………… 35
Spese sanitarie (Rigo E1)……………………………………………………………………………………………… 41
Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (Rigo E1 colonna 1)………. 62
Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (Rigo E2)…………….. 64
Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3)………………………………….. 66
Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4)……………………………….. 72
Spese per acquisto cane guida (Rigo E5)……………………………………………………………………………………………… 85
Rateizzazione spese sanitarie (Rigo E6)……………………………………………………………………………………………… 87
Interessi passivi per mutui……………………………………………………………………………………………… 88
Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (Rigo E7)……………………. 92
Interessi relativi a mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l’acquisto di altri immobili (Rigo E8/E10, cod. 8)…………………… 110
Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (Rigo E8/E10, cod. 9)………………… 113
Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (Rigo E8/E10, cod. 10)……………………. 116
Interessi relativi a prestiti o mutui agrari (Rigo E8/E10, cod. 11)………………………… 123
Spese per istruzione diverse da quelle universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12)…………………….. 125
Spese per istruzione universitaria (Rigo E8/E10, cod. 13)……………………………………………………………………. 130
Spese funebri (Rigo E8/E10, cod. 14)……………………………………………………………………………………………. 142
Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (Rigo E8/E10, cod. 15)………………………… 144
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (Rigo E8/E10, cod. 16)…………………………………………… 147
Spese per l’intermediazione immobiliare (Rigo E8/E10, cod. 17)……………………………………. 150
Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (Rigo E8/E10, cod. 18)……………. 154
Erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (Rigo E8/E10, cod. 20)……….. 159
Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (Rigo E8/E10, cod. 21)……….. 161
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso (Rigo E8/E10, cod. 22)………………….. 163
Erogazioni in denaro alla Fondazione La Biennale di Venezia (Rigo E8/E10, cod. 24)…………………… 165
Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico (Rigo E8/E10, cod. 25)…………………………………………………… 167
Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche (Rigo E8/E10, cod. 26)…………………….. 171
Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo (Rigo E8/E10, cod. 27)………………. 175
Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (Rigo E8/E10, cod. 28)……………………………………………………………………………………….. 177
Spese veterinarie (Rigo E8/E10, cod. 29)……………………………………………………………………………………………. 179
Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato (Rigo E8/E10, cod. 30)……………………………………………………………………………………………. 182
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Rigo E8/E10, cod. 31)……………………………………………………………………………………….. 184
Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico (Rigo E8/E10, cod. 32)……………………………………………………………………………………….. 187
Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido (Rigo E8/E10, cod. 33)……………………………………………………………………………………….. 189
Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (Rigo E8/E10, cod. 35)……………………………………………………………………………………….. 191
Premi di assicurazione (Rigo E8/E10, cod. 36 – 38 e 39)……………………………………………………………………………………………. 193
Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Rigo E8/E10, cod. 36)……………………………………………………………………………………………………………. 195
Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (Rigo E8/E10, cod. 38)………………………………………………………………………………………………………. 197
Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (Rigo E8/E10, cod. 39)………………………………………………………………………………………………………. 199
Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Rigo E8/E10, cod. 40)……………………………………………………………………………………….. 203
Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (Rigo E8/E10, cod. 43)……………………………………………………………………………………….. 207
Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) (Rigo E8/E10, cod. 44)……………………………………………………………………………………….. 209
Spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (Rigo E8/E10, cod. 45)……………………………………………………………………………………….. 212
Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (Rigo E8/E10, cod. 61)……………………………………………………………………………………….. 214
Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici (Rigo E8/E10, cod. 62) 217
Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (Rigo E8/E10, cod. 71)……………………………………………………………………………………….. 220
Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (Rigo E8/E10, cod. 76)
…………………………………………………………………………………………….. 224
Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale (Rigo E14)……………………………………………………………………………………….. 227
Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez. II)……………………………………………………………………………………….. 231
Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)……………………………………………………………………………………………. 235
Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)……………………………………………………………………………………………. 238
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)……………………………………………………………………………………………. 241
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (Rigo E24)……………………………………………………………………………………………. 245
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25 )………………………… 248
Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6)……………………. 252
Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle ONG riconosciute idonee che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Rigo E26, cod. 7)……………………………………………………………………………………….. 254
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8)……………………………………………………………………………………….. 257
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali (Rigo E26, cod. 9)……….. 259
Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (Rigo E26, cod. 12)……….. 261
Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13)… 263
Altri oneri deducibili (Rigo E26, cod. 21)……………………………………………………………………………………………. 265
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi E27/E30)………………… 268
Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32)…….. 274
Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione (Rigo E33)…… 279
Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle APS (Rigo E36)……… 281
Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56, cod. 1 – Sez. III C)……………………………….. 285
Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58 – Sez. III C)………………………………………………. 288
IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59 – Sez. III C)………………………………. 289
Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71)……………………………. 290
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, cod. 1) …………………………. 292
Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71, cod. 2)…………………………………. 293
Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale (Rigo E71, cod. 3)………………………………………….. 295
Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72)……………………………….. 297
Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81)…………………………………………………. 299
Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano (Rigo E83 cod. 1)………………………….. 300
Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova (Rigo E83- cod. 2)……………………….. 301
Bonus vacanze (Rigo E83, cod. 3 e 4)……………………………………………………………………………………………. 302
Versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F)……………………………….. 307
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo G1)……………………………………………………………………………………………. 313
Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti (Rigo G2)……………………………………………………………………………………………. 318
Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3)………………………. 320
Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Rigo G4)……………………………………………………………………………………………. 321
Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Rigo G5/G6)……………………………………………………………………………………………. 324
Abitazione principale (Rigo G5)……………………………………………………………………………………………. 326
Altri immobili (Rigo G6)……………………………………………………………………………………………. 327
Credito d’imposta prima casa under 36 (Rigo G8 – Sez. VI)……………………………………………………… 328
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus) (Rigo G9)…………………………. 334
Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato (Rigo G11)………………………………………………………………….. 339
Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali (Rigo G15-cod. 1)……………………. 341
Credito d’imposta APE (Rigo G15 – cod. 2)……………………………………………………………………………………………. 343
Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica (Rigo G15 – cod 5)……………………….. 345
Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Rigo G15 – cod. 6)……………………………….. 347
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus) (Rigo G15 – cod. 7)…………………….. 348
Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Rigo G15, cod. 9)…………………….. 350
Credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica (Rigo G15, cod. 10)…………………. 353
ALLEGATO……………………………………………………………………………………………. 356
Premessa
La presente circolare (da ora in avanti anche “Raccolta”) costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
Saranno oggetto di trattazione in un documento di prassi separato le detrazioni pluriennali relative ad immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Ecobonus e Superbonus).
La Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
- per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto
nonché
- per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’obiettivo della Raccolta è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.
La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E e del 25 giugno 2021, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.
Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2022 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro i singoli paragrafi
sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento. Si è ritenuta, infatti, preminente l’esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di per sé sufficienti per l’approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati. Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.
La presente circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.
La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.
Il rilascio del visto di conformità
L’art. 39, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall’art. 7-
bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019,
- 26, prevede che, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
La citata l. n. 26 del 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2019, n. 75 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; pertanto, come già specificato nella circolare del 24 maggio 2019, n. 12/E, la versione modificata dell’art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 241 del 1997, è entrata in vigore il 30 marzo 2019. In conclusione, le nuove misure destinate a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all’assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019.
La norma vigente conferma che il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al d.m. n. 164 del 1999.
In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente (art. 5, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità (art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014).
Inoltre, si rileva che la procedura prevista per le attività successive resta quella relativa alla procedura di controllo in argomento indicata dall’art. 26 del regolamento di cui al d.m. n. 164 del 1999. Pertanto, si deve intendere che l’applicazione dei menzionati effetti è limitata esclusivamente alle fattispecie che conseguono il controllo effettuato ai sensi del citato art. 36-ter.
Si segnala, infine, che il comma 3-quater del citato art. 26 del d.m. n. 164 del 1999 non appare coordinato con le nuove disposizioni allorquando stabilisce che l’ammontare delle somme dovute dal
RAF/CAF o dal professionista è «pari all’imposta, agli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi».
La riduzione a due terzi deve intendersi applicabile all’importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata indicata alla lett. a), del comma 1 dell’art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Verifiche di conformità
Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del d.m. n. 164 del 1999. Per quanto chiarito nei paragrafi precedenti, le conseguenze dell’apposizione del visto infedele previste dall’art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, tuttavia, sono distinte in funzione dell’oggetto dei controlli.
Ne deriva che la menzionata responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele in relazione alla verifica:
- della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.
Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:
- della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
- dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
- dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
- degli attestati degli acconti versati o
Si evidenzia che la verifica su elementi oggetto del controllo sopra indicato ovvero quella effettuata su elementi oggetto del controllo di cui al citato art. 36-ter può essere valutata anche ai sensi dell’art. 39, commi 4 e 4-ter, del d.lgs. n. 241 del 1997, nell’ambito della condotta dei CAF ai fini dell’applicazione delle sanzioni non pecuniarie e pecuniarie ivi previste (revoca/sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza fiscale, mancato rispetto dei livelli di servizio).
La definitività del rapporto non si verifica se il Centro di assistenza fiscale o il professionista, successivamente alla trasmissione della dichiarazione e prima dell’eventuale comunicazione prevista dall’art. 26, comma 3-ter, del d.m. n. 164 del 1999, si accorgono in sede di controllo di aver commesso errori in relazione al visto rilasciato e trasmettono una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero una comunicazione in rettifica se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, come specificato nel paragrafo Dichiarazione rettificativa.
Inoltre, la definitività del rapporto non si verifica in relazione alla mancata sussistenza delle condizioni soggettive attestate dal contribuente e delle situazioni autocertificate elencate nel prospetto allegato alla presente circolare ovvero in relazione alla correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente per le quali il controllo continua ad essere eseguito in capo al contribuente.
Resta confermato che il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa. Al riguardo, con la circolare del 31 maggio 2005, n. 26/E, è stato chiarito che, il soggetto che presta l’assistenza fiscale può, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione.
Occorre tener conto dell’esigenza di evitare che una spesa possa essere dedotta/detratta due volte: la prima come onere di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta, la seconda come onere da far valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Pertanto, il contribuente, nelle ipotesi in cui intenda dedurre/detrarre in sede di dichiarazione dei redditi la medesima tipologia di onere già presente nella Certificazione Unica (CU), deve annotare sul documento di spesa che la stessa è diversa da quella di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta.
L’annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente. È cura del soggetto che presta l’assistenza informarlo dei presupposti che legittimano la deduzione/detrazione (Circolare 21.04.2009 n. 18/E). In generale, la responsabilità del CAF o del professionista non si configura se i dati dichiarati trovano corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, anche nel caso in cui i dati in possesso dell’Amministrazione divergano dai dati dichiarati. Il controllo, in tal caso, può essere proseguito nei confronti del contribuente.
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari). Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata all’inquilino, come prescritto dall’art. 3, comma 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).
La circolare del 26 febbraio 2015, n. 7/E, ha chiarito che il visto di conformità, che può essere apposto sulle dichiarazioni annuali e sulle richieste di rimborso IVA infrannuale, si rilascia mediante l’indicazione del codice fiscale e l’apposizione della firma nell’apposito spazio dei modelli dichiarativi e che per i modelli 730 non sono previste modalità specifiche, tenuto conto che in base all’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, il responsabile dell’assistenza fiscale, o il professionista abilitato, svolge le attività di controllo ai fini del visto di conformità.
Pertanto, in caso di dichiarazione modello 730 presentata a un CAF o a un professionista abilitato, tenuto conto che le attività di controllo ai fini del rilascio del visto di conformità sono state svolte dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, anche in caso di indicazione nel Quadro I del modello 730 di un credito di importo superiore ad euro 5.000 per l’utilizzo in compensazione mediante mod. F24 (art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge
di stabilità 2014, come modificato dall’art. 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), o nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è necessario richiedere l’apposizione di uno specifico visto di conformità (Circolare 29.11.2021 n. 16/E).
Nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta o di dichiarazione presentata direttamente, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore ad euro 5.000.
Resta fermo che qualora un contribuente che non possieda redditi derivanti da attività di impresa o di lavoro autonomo richieda l’assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato, in caso di
utilizzo in compensazione di crediti superiori ad euro 5.000, deve richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Redditi PF.
Al riguardo si confermano i chiarimenti della circolare 25 settembre 2014, n. 28/E, secondo la quale i RAF dei CAF-dipendenti possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei soggetti nei confronti dei quali, secondo il d.lgs. n. 241 del 1997, già svolgono l’attività di assistenza fiscale.
Dichiarazione rettificativa e comunicazione dei dati rettificati
Qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, avvisa il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, mediante il modello 730 relativo al periodo d’imposta da rettificare. La trasmissione può essere effettuata sempre che non sia stata già contestata l’infedeltà del visto con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al d.m. n. 164 del 1999, con la quale è comunicato l’esito del controllo con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione.
Conseguentemente a tale ampliamento temporale occorre tener presente la data di trasmissione del modello 730 a rettifica:
- entro il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da rettificare e con identico sostituto segue le modalità ordinarie di rettifica; diversamente se il sostituto è variato deve essere qualificato come “730 senza sostituto”;
- oltre il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da rettificare deve essere qualificato come “730 senza sostituto”.
Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato possono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati rettificati, e anche in questo caso l’infedeltà non deve essere stata già contestata tramite la comunicazione sopra citata.
Al riguardo si fa presente che la sussistenza della condizione che “il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione” si deve ritenere soddisfatta attraverso l’acquisizione della prova che l’intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto (ad esempio tramite raccomandata o telegramma) al domicilio fiscale del contribuente o al diverso indirizzo comunicato da quest’ultimo al CAF o al professionista, l’invito a presentare una nuova dichiarazione. La prova dell’effettuazione della comunicazione può essere costituita anche dalla notizia della società incaricata della trasmissione che il destinatario non può essere raggiunto e, in tal caso, non è necessario esibire la
prova dell’esplicito diniego del contribuente. In presenza di esplicito diniego sottoscritto dal contribuente non è, invece, necessario acquisire alcuna ulteriore documentazione .
Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata soggetta a riduzione ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.
Con la circolare del 10 luglio 1998, n. 180, è stato chiarito che la contestualità della presentazione del 730 rettificativo e del pagamento di quanto dovuto non deve essere intesa nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel medesimo giorno, ma entro lo stesso “limite temporale”. Nel caso in questione, prima che sia comunicato l’esito del controllo.
In caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa mediante modello 730, se la rettifica riguarda sia errori che comportano l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l’apposizione di un visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata in relazione all’errore che configura il visto infedele.
Nel caso di presentazione di un modello 730 rettificativo con pagamento da parte del CAF o del professionista di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e da parte del contribuente delle imposte e interessi, l’ufficio, se riscontra un ulteriore errore non sanato con il modello 730 rettificativo, deve tenere conto degli importi già sanati con il pagamento delle imposte, interessi e della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta che erano scaturiti dal 730 rettificativo. In questo caso l’ufficio deve riliquidare solo le imposte e gli interessi da richiedere al contribuente, nonché la somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata da richiedere al CAF o al professionista, che derivano da eventuali ulteriori errori rilevati. Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia ritenuto di rettificare i dati oggetto di controllo formale presentando la dichiarazione integrativa mediante il modello Redditi PF, la posizione è sanata nei riguardi del CAF o del professionista. Fermo restando quanto precede, la modalità per i CAF/professionisti di correggere il visto infedele è costituita dalla dichiarazione rettificativa mediante 730 ovvero, in assenza del consenso del contribuente, di una comunicazione rettificativa. Condotte difformi da quelle sopra descritte possono essere valutate caso per caso con riferimento ai livelli di servizio.
Si precisa, infine, che per la modifica dei redditi dichiarati deve essere presentato un 730 rettificativo o un modello Redditi integrativo e non può essere utilizzata la comunicazione dei dati relativi alla
rettifica di cui all’art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 241 del 1997, indipendentemente dall’anno in cui è stata prestata l’assistenza fiscale.
Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti
I modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto previsto dall’art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Ai fini della sottoscrizione autografa del modello 730 e 730-1 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato, nel caso in cui il contribuente attesti, mediante il proprio documento di identità, di essere un soggetto “impossibilito alla firma” o “illetterato”, il CAF o il professionista abilitato potrà riportare tale stato nel documento da sottoscrivere e acquisire copia del documento di identità conservandolo per il periodo previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In altri termini, laddove il contribuente sia in possesso di un documento di identità rilasciato dall’Autorità competente che attesti tali stati, non sussistono preclusioni nell’acquisizione del modello 730 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato; è sufficiente, pertanto, annotare lo stato del contribuente sull’atto da sottoscrivere ed acquisire copia del suddetto documento di identità.
Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef).
In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.
I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali, come definiti all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente.
Redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta e indicati in dichiarazione
Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, è necessario controllare che l’importo dei redditi indicati nella dichiarazione corrisponda a quello esposto nelle CU. È necessario verificare che i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2021. Per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati è necessario che il sostituto d’imposta rilasci al contribuente la CU anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro avuto durante il 2021; in particolare è necessario verificare che:
- i redditi indicati nelle Sezioni I e II del quadro C corrispondano a quelli riportati ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della CU 2022;
- i redditi indicati nella Sezione I del quadro C corrispondano a quelli riportati nei punti 455 o 456 della CU 2022 se il contribuente ha percepito redditi prodotti in zone di frontiera. Se tali redditi sono inferiori o uguali alla quota esente, non spettando in questo caso per tali redditi la detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 13 del TUIR, i giorni relativi a tale rapporto di lavoro non concorrono al totale dei giorni da indicare nel rigo C5;
- i redditi indicati nella Sezione I del quadro C corrispondano a quelli riportati nei punti da 761 a 764 della CU 2022 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al contribuente l’agevolazione prevista per coloro che hanno percepito redditi prodotti in euro e sono residenti a Campione d’Italia. Se il contribuente ha percepito anche redditi per cui non è stata riconosciuta l’agevolazione e questi sono indicati nella medesima CU, allora occorre verificare che siano compilati due righi della Sezione I del quadro C e che i redditi indicati in uno dei righi corrispondano a quelli riportati nei punti da 761 a 764 della CU 2022 e che i redditi indicati nell’altro rigo corrispondano a quelli riportati nei punti da 771 a 773. Se il totale dei redditi agevolati è inferiore o uguali alla quota esente, non spettando in questo caso per tali redditi la detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 13 del TUIR, i giorni relativi a tale rapporto di lavoro non concorrono al totale dei giorni da indicare nel rigo C5;
- nel caso in cui il contribuente ha percepito somme per premi di risultato:
- il codice indicato nel rigo C4, colonna 1, relativo al limite delle somme per premi di risultato corrisponda a quello indicato al punto 571 o 591 della CU 2022;
- gli importi indicati nel rigo C4, colonne 2 e 3, relativi ai premi di risultato corrispondano rispettivamente agli importi indicati ai punti 578 o 598 ovvero ai punti 572 o 592 della CU 2022;
- l’importo indicato nel rigo C4, colonna 4, relativo all’imposta sostitutiva trattenuta, corrisponda all’importo indicato ai punti 576 e 596 della CU 2022;
- l’importo indicato nel rigo C4, colonna 5, relativo ai benefit, corrisponda all’importo indicato ai punti 573 o 593 della CU 2022;
- l’importo indicato nel rigo C4, colonna 6, relativo ai benefit a tassazione ordinaria, corrisponda all’importo indicato ai punti 579 e/o 599 della CU 2022;
- nel caso il contribuente abbia diritto alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa, gli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo C15 corrispondano agli importi indicati rispettivamente nei punti 384, 385 e 516 della CU 2022;
- il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni indicati al rigo C5, colonne 1 e 2, nella Sezione I, corrisponda rispettivamente ai punti 6 e 7 della CU 2022. Se è stato inserito il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, occorre verificare che il numero dei giorni corrisponda a quanto indicato nelle annotazioni alla CU con il codice AX. Se, invece, il datore di lavoro non ha rilasciato la CU perché non obbligato a farlo, è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- i redditi indicati nella Sezione I del quadro C corrispondano a quelli riportati nei punti 457 della CU 2022 se il contribuente ha percepito redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;
- l’importo indicato nella colonna 1 del rigo C9, relativo al totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 21 della/e CU 2022;
- l’importo indicato nella colonna 2 del rigo C9, relativo al totale delle ritenute dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea (R.I.T.A), corrisponda alla somma degli importi indicati con il codice AX nelle annotazioni alla CU 2022. La colonna 2 del rigo C9 può essere compilata solo se la casella “Casi particolari” del quadro C risulti compilata con il codice ‘11’;
- l’importo indicato nel rigo C10, relativo al totale dell’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 22 della CU 2022;
- l’importo indicato nel rigo C11, relativo all’acconto dell’addizionale comunale 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 26 della CU 2022;
- l’importo indicato nel rigo C12, relativo al totale del saldo dell’addizionale comunale 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 27 della CU 2022;
- l’importo indicato nel rigo C13, relativo al totale dell’acconto dell’addizionale comunale 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 29 della CU 2022;
- il codice indicato nel rigo C14, colonna 1, relativo al riconoscimento o meno da parte del sostituto del trattamento integrativo corrisponda al codice riportato al punto 390 della CU 2022 ed il relativo importo del trattamento integrativo erogato, indicato in colonna 2, corrisponda all’importo indicato al punto 391 CU 2022;
- l’importo indicato nel rigo C14, colonna 3, relativo all’esenzione per ricercatori e docenti, corrisponda alla somma indicata al punto 463 CU 2022; tale importo può essere presente solo se la casella “Codice” di cui al punto 462 della CU 2022 risulti compilata con il codice ‘2’;
- l’importo indicato nel rigo C14, colonna 4, relativo all’esenzione impatriati, corrisponda alla somma indicata al punto 463 CU 2022; tale importo può essere presente solo se la casella “Codice” di cui al punto 462 CU 2022 risulti compilata con il codice “4, 6, 8, 9 o 13 o 14”;
- gli importi indicati nel rigo C15 corrispondano alle somme indicate nei punti 384, 385 e 516 della CU 2022;
- in caso di più CU, gli importi indicati nel rigo C14 e C15 corrispondano a quanto indicato nelle istruzioni al modello 730/2022.
Il modello di CU non può essere sostituito da nessuna altra documentazione (buste paga, autocertificazione, ecc.); pertanto, in assenza di tale modello, il contribuente è escluso dall’assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti abilitati (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 3).
I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute IRPEF, dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF e dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata, per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportano nel quadro C gli importi relativi al totale delle ritenute IRPEF, dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF e dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata, comprensivi di
quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F sono invece indicati gli importi che non sono stati trattenuti, corrispondenti ai punti 30, 31, 33, 34, 131, 132, 133, 500, 501, 577 e 597 della CU 2022 del dichiarante o, se sono state percepite somme a titolo di R.I.T.A, indicati nelle annotazioni alla CU 2022 del dichiarante con il codice AX.
In presenza di una CU 2022, che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili, si possono verificare due diverse situazioni:
- se il contribuente non ha usufruito del regime agevolato, sono indicate nel rigo C9 le ritenute risultanti al punto 21 della CU 2022 e nel rigo C10 l’addizionale regionale risultante al punto 22 della CU 2022;
- se il contribuente ha usufruito del regime agevolato, sono indicate nella colonna 7 del rigo F2 le ritenute IRPEF e nella colonna 8 del rigo F2 l’addizionale regionale risultanti dai punti 498 e 499 della CU 2022.
Per attestare i redditi di locazione e sublocazione breve e per la locazione breve dell’immobile ricevuto in comodato è necessario che il sostituto d’imposta rilasci al contribuente la Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2022. In assenza della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2022, il rigo F8 della sezione VII non può essere compilato.
In particolare, se nella colonna 2 dei righi da B1 a B7 sono indicati i codici 3, 4, 8, 11, 12 e 14, occorre verificare che nei righi da B1 a B7:
- se è barrata la colonna 11 (cedolare secca), i redditi indicati nella colonna 6 corrispondano al 100 per cento degli importi indicati nei punti 19, 119, 219, 319 e 419 della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2022, per le quali nella casella dei punti 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato l’anno “2021” e non risulta barrata la casella dei punti 21, 121, 221, 321 e 421;
- se non è barrata la colonna 11 (cedolare secca), i redditi indicati nella colonna 6 corrispondano agli importi indicati nei punti 19, 119, 219, 319 e 419 della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2022, per le quali nella casella dei punti 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato l’anno “2021” e non risulta barrata la casella dei punti 21, 121, 221, 321 e 421, ridotti delle spese per servizi accessori sostenute direttamente dal conduttore o a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito.
Se nella Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2022, è barrata la casella dei punti 21, 121, 221, 321 e 421 occorre verificare che gli importi indicati nei punti 19, 119, 219, 319 e 419 della stessa CU siano indicati, nel rigo D4 con il codice 10.
Per i redditi di capitale (rigo D1) è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 corrispondano al 40 per cento (in presenza di codice 1, 4 o 7 a colonna 1), al 49,72 per cento (in presenza di codice 5, 6 o 8 a colonna 1), al 58,14 per cento (in presenza dei codici 9, 10 o 11 a colonna 1) o al 100 per cento (in presenza di codice 2 o 3 a colonna 1) degli importi di cui ai punti da 28 a 37 della certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati. Occorre, altresì, verificare che nella colonna 4 sia indicato l’importo rilevabile dal punto 41 della medesima certificazione.
Per gli altri redditi di capitale è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D2 corrispondano, rispettivamente, all’importo dei redditi erogati e delle ritenute d’acconto subite, rilevabili dalle relative certificazioni.
Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi possono essere rilevati dalla CU 2022. Per i redditi diversi e di lavoro autonomo è necessario verificare che gli importi indicati:
- nella colonna 2 e nella colonna 3 del rigo D3;
- nella colonna 4 e nella colonna 6 del rigo D4;
- nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D5;
corrispondano rispettivamente all’importo dei redditi erogati e all’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, rilevabili dalle CU 2022 – Lavoro autonomo.
Se nella colonna 3 del rigo D4 è stato indicato il codice 7 o 11 (redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche), gli importi dell’addizionale regionale e comunale trattenuti e rilevabili dai punti 12, 13, 15 e 16 della CU 2022 – Lavoro autonomo, vanno riportati nel rigo F2, Sez. II, colonne 5 e 6.
Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 5 del rigo D4 e nella colonna 3 del rigo D5 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia di reddito | Documento |
– Reddito di lavoro dipendente e assimilato – Reddito da attività assimilate al lavoro autonomo (D3 codice 1, 2 e 3) – Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale (D4, codice 6 e 7 o 11) – Redditi derivanti da locazioni brevi (D4, codice 10) – Redditi diversi (D5, codice 1, 2 e 3) |
CU 2021 e CU 2022 |
Redditi di capitale | Certificazione relativa ai redditi percepiti e alle ritenute subite (CUPE) |
Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda (Quadro E)
Aspetti generali
Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in altre disposizioni di legge.
Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell’imposta lorda, l’intera spesa sostenuta, ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia di oneri.
Per alcune fattispecie la detrazione è determinata forfetariamente senza tener conto dei costi effettivamente sostenuti. Si tratta, in particolare, della detrazione per canoni di locazione prevista dall’art. 16 del TUIR che è stabilita in base, tra l’altro, al reddito complessivo del conduttore ed alla tipologia di contratto stipulato.
La detrazione, inoltre, in molti casi non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge. A tutti gli oneri e alle spese che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda si applicano i seguenti principi generali:
- la detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
- gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa. In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo (Risoluzione 23.04.2007 n. 77/E);
- la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha Pertanto, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.
Nella CU (punti da 701 a 706) sono evidenziati i rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese aventi rilevanza sociale, per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
- il rimborso non concorre alla formazione del reddito;
- la spesa rimborsata costituisce onere detraibile o
Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione per la parte non rimborsata. Nel caso di spese detraibili entro determinati limiti di importo, la detrazione spetta nei limiti indicati per l’importo non rimborsato.
ESEMPIO:
Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.
Le detrazioni possono essere fruite solo nel limite dell’imposta lorda, al netto delle detrazioni per familiari a carico e da lavoro. L’eventuale eccedenza viene, quindi, persa dal contribuente, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d’imposta successivo. Una eccezione a tale regola generale è prevista per i canoni di locazione che sono detraibili ai sensi dell’art. 16 del TUIR. In caso di incapienza dell’imposta lorda, agli affittuari viene riconosciuta una somma corrispondente alla detrazione non fruita.
Il comma 2 dell’art. 15 del TUIR stabilisce, inoltre, che per gli oneri indicati alle lett. c) (spese sanitarie), e) e e-bis) (spese di istruzione), e-ter) (spese per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento – DSA), e-quater (spese per iscrizione a scuole di musica), f) (premi di assicurazione), i-quinquies) (spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive), i-sexies) (canoni di locazione per studenti universitari) e i-decies) (spese per abbonamenti al trasporto pubblico), la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR. Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Ai sensi del comma 2 del citato art. 12, i familiari in questione si considerano fiscalmente a carico a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.
A partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato ad euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2021, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età. Diversamente, per i ragazzi che hanno compiuto 25 anni nel 2021, il limite reddituale a cui fare riferimento è di euro 2.840,51.
Per talune spese, infine, la detrazione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico. Si tratta, ad esempio, delle spese sanitarie sostenute nell’interesse dei predetti familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 124 del 1998, oppure delle spese sostenute per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.
Al riguardo si ricorda che l’art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, rubricato
«Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), e modifica la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia contenuta nell’articolo 12 del TUIR, con l’effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:
- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
- è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis;
- per i figli di età inferiore ai 21 anni, che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR (Circolare 18.02.2022, n.4/E).
La legge 20 maggio 2016, n. 76 – recante la «Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze» (c.d. legge Cirinnà) – equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (legge 4 maggio
1983, n. 184) – «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» (art. 1, comma 20).
In caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico e per le spese ad essi relative è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempre che la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata l. n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la l. n. 76 del 2016 non ha disposto l’equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per alcune delle spese indicate nell’art. 15 del TUIR varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000. In caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000 (art. 15, comma 3-bis, del TUIR).
Si tratta in particolare delle detrazioni spettanti per le spese: di intermediazione immobiliare, veterinarie, per servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi, funebri, di istruzione non universitaria, di istruzione universitaria, per minori o maggiorenni con DSA, per premi di assicurazione, relative a beni soggetti a regime vincolistico, per attività sportive dei ragazzi, per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale, per l’assistenza personale, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, per erogazioni liberali per attività culturali e artistiche, per erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo, per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato e per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, per mantenimento dei cani guida, per l’iscrizione annuale o abbonamento per ragazzi a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), a
scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.
La detrazione, invece, compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese sostenute per gli interessi passivi per mutui di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR e per le spese sanitarie di cui al comma 1, lett. c), del medesimo art. 15 del TUIR (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
Il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 692, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020) e della quota di agevolazione ACE di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 15, comma 3-ter, del TUIR).
ESEMPIO
La seguente tabella sintetizza il meccanismo di detraibilità proposto:
Redditi (euro) | Quota di detraibilità spettante (%) |
Fino a 120.000 | 100 |
Oltre 120.000 fino a 240.000 | 100 x (240.000-reddito)/120.000 |
Oltre 240.000 | 0 |
Per i redditi superiori ad euro 120.000, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all’aumentare del reddito.
Per le spese sostenute nell’interesse dei familiari a carico, si applicano le regole previste per le singole tipologie di oneri; conseguentemente, anche in tali casi la detrazione è parametrata al reddito se ciò è previsto per lo specifico onere. Ad esempio, le spese mediche sostenute nell’interesse dei figli fiscalmente a carico non vanno ragguagliate al reddito poiché, trattandosi di spese sanitarie, le stesse sono escluse da tale rideterminazione dal comma 3-quater dell’art. 15 del TUIR. Lo stesso principio si applica alla detrazione per le spese sanitarie per familiari, anche non fiscalmente a carico, affetti da patologie esenti di cui al secondo periodo dell’art. 15, comma 2, del TUIR, atteso che si tratta sempre di spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del medesimo TUIR.
Dall’anno d’imposta 2020, inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 679, della legge bilancio 2020, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento».
Ai sensi del successivo comma 680, la disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).
Per «altri sistemi di pagamento» devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ad esempio, si può far riferimento al pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. Tale sistema di pagamento può, infatti, essere definito “tracciabile” essendo collegato a conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). L’estratto conto, in particolare, costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.
In caso di pagamento con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente deve esibire il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto e la documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della
piattaforma su cui si sta effettuando l’operazione. Nei casi in cui il contribuente non ha la possibilità di dare con altro mezzo prova del pagamento, può esibire l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.
I CAF e i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità, nonché gli uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale, nel caso in cui l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” sia dimostrato mediante documenti ulteriori rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale, come ad esempio, l’estratto conto della carta di credito, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie rispettivamente per l’apposizione del visto di conformità e il controllo, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente.
Il requisito richiesto dalla norma circa la tracciabilità dei pagamenti non modifica i presupposti stabiliti dall’art. 15 del TUIR e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri dall’IRPEF come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. Al riguardo, si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.
Si può, ad esempio, verificare che il contribuente utilizzi la carta di debito o di credito intestata al figlio per pagare le spese detraibili riferite a se stesso, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.
Il contribuente potrebbe inoltre utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere, ad esempio, supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.
Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la detrazione dall’imposta, devono informare il contribuente dei presupposti che ne consentono la fruizione ed effettuare:
- una verifica documentale che consenta di controllare che l’entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
- una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli
Il controllo riguarda anche la documentazione di oneri detraibili indicati nella CU e ripresi nella dichiarazione, purché tale documentazione non sia in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta.
Le verifiche da eseguire sono finalizzate a controllare che:
- il pagamento risulti effettuato nel corso del 2021, ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione;
- il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone nella dichiarazione tale onere ad eccezione delle spese (ad esempio: spese sanitarie, spese per l’acquisto di veicoli per disabili, di cani guida per i non vedenti, spese per alunni con DSA, premi di assicurazione rischio morte o invalidità permanente, spese per istruzione, rette per la frequenza degli asilo nido) per le quali si può usufruire della detrazione anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari che risultano fiscalmente a carico (che sono riportati nell’apposito quadro “Familiari a carico” della dichiarazione anche con percentuale di detrazione pari a zero), il CAF o il professionista abilitato non devono effettuare alcuna verifica sull’esistenza della qualità di familiare a carico, ma devono verificare i requisiti oggettivi di detti oneri (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 1).
Per quanto riguarda la documentazione attestante tali situazioni, è necessario ricordare che:
- se l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6);
- se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione. Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando
sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione. Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa. Se uno dei due genitori è fiscalmente a carico dell’altro quest’ultimo può portare sempre in detrazione l’intera spesa sostenuta (Circolare 16.02.2007 n. 11/E, risposta 2.1). La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore a condizione, tuttavia, che quest’ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa;
- più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, ferme restando le specifiche ipotesi che saranno illustrate nei paragrafi successivi (acquisto di autovetture per disabili, spese per la frequenza di asili nido).
Le spese intestate al contribuente e sostenute nell’interesse di un familiare, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né al familiare (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.2.4).
L’importo delle spese da indicare nei diversi righi è comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato. L’imposta di bollo (attualmente pari ad euro 2,00) viene applicata sulle fatture esenti da IVA di importo superiore ad euro 77,47 ed è detraibile quale onere accessorio, qualora sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.
Il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta che non è in regola con il pagamento dell’imposta di bollo può portare in detrazione le spese relative all’imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti (Risoluzione 18.11.2008 n. 444/E).
Nel prosieguo della circolare i riferimenti alla ricevuta fiscale e allo scontrino si intendono effettuati al documento commerciale, secondo le disposizioni vigenti.
Di seguito si riportano le tabelle riepilogative degli oneri detraibili che possono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2021.
QUADRO E SEZ. I | ||
Tipologia onere detraibile |
Spese sostenute dal contribuente |
Pagamento tracciabile |
Spese sanitarie (E1, E3) | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Sì a determinate condizioni |
Spese sanitarie per patologie esenti (E2) | Nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta |
Sì |
Acquisto e riparazione veicoli per disabili, cane guida per non vedenti (E4, E5) |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Sì |
Interessi passivi (E7) | Nell’interesse proprio (per i mutui stipulati dopo il 1993, anche per la quota del coniuge a carico se comproprietario e contitolare del mutuo) |
Sì |
Interessi passivi (righi E8-E10 codici 8- 9 – 10 – 11) |
Nell’interesse proprio |
Sì |
Spese istruzione (Righi E8-E10 codice 12-13) | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Sì |
Spese funebri (Righi E8–E10 codice 14) | Nell’interesse proprio, a prescindere dal soggetto a cui sono riferite |
SI |
Spese per addetti alla assistenza personale (Righi E8-E10 codice 15) | Nell’interesse proprio o di familiari anche non a carico | Sì |
Spese per attività sportive per ragazzi (Righi E8-E10 codice 16) | Nell’interesse proprio (se di età compresa tra i 5 e 18 anni) o dei familiari fiscalmente a carico di età compresa tra 5 e 18 anni |
Sì |
Altri oneri (righi E8-E10 codice 17 Spese per intermediazione immobiliare) |
Nell’interesse proprio |
Sì |
Altri oneri (righi E8-E10 codice 18 Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede) |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Sì |
Altri oneri (righi E8-E10 codici da 20 a 30, codice 35 e codice 99) |
Nell’interesse proprio | Sì |
Altri oneri (righi E8-E10 codice 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici) |
Nell’interesse proprio | Sì |
Altri oneri (righi E8-E10 codice 32 Contributi per riscatto laurea) | Nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico |
Sì |
Altri oneri (righi E8-E10 codice 33) Spese sostenute per la frequenza di asili nido |
Nell’interesse dei figli fiscalmente a carico |
Sì |
Assicurazioni (Righi E8-E10 codice 36- 38-39) | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Sì |
Altri oneri (righi E8-E10 codice 40 Spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico) |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Sì |
Erogazioni liberali alle ONLUS, APS e ai partiti politici (Righi E8-E10 codici 61-62-71-76) |
Nell’interesse proprio |
Sì |
Altri oneri (righi E8-E10 codici 43 e 81 Assicurazione per rischio di eventi calamitosi) |
Nell’interesse proprio |
Sì per codice 43 No per codice 81 |
Altri oneri (righi E8-E10 codice 44 Spese in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento – DSA) |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Sì |
Altri oneri (righi E8-E10 codice 45 Spese per l’iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi) |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Sì |
Spese per canoni di leasing (Rigo E14) | Nell’interesse proprio | Sì |
QUADRO E SEZ. III A | ||
Tipologia onere detraibile | Spese sostenute dal contribuente | Pagamento tracciabile |
Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del Superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde (Righi da E41 a E43) |
Nell’interesse proprio |
Sì con bonifico |
QUADRO E SEZ. III C | ||
Tipologia onere detraibile | Spese sostenute dal contribuente | Pagamento tracciabile |
Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56) | Assicurato, suoi superstiti o suoi parenti ed affini entro il secondo grado |
No |
Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Rigo E56) |
Nell’interesse proprio |
Sì |
Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (Rigo E57) |
Nell’interesse proprio |
Sì con bonifico |
Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58) |
Nell’interesse proprio |
Sì con bonifico |
Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59) |
Nell’interesse proprio |
No |
QUADRO E – SEZ. IV | ||
Tipologia onere detraibile | Spese sostenute dal contribuente | Pagamento tracciabile |
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, inclusi gli interventi ammessi al Superbonus (Righi da E61 a E62) |
Nell’interesse proprio |
Sì con bonifico |
QUADRO E – SEZ. V | ||
Tipologia onere detraibile | Spese sostenute dal contribuente | Pagamento tracciabile |
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, codici da 1 a 3) |
Nell’interesse proprio |
No |
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72) |
Nell’interesse proprio |
No |
QUADRO E – SEZ. VI | ||
Tipologia onere detraibile | Spese sostenute dal contribuente | Pagamento tracciabile |
Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81) |
Nell’interesse proprio |
No |
Altre detrazioni (Rigo 83, codice 1) – Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
No |
Altre detrazioni (Rigo 83, codice 2) – Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova |
Nell’interesse proprio |
No |
Altre detrazioni (Rigo 83, codice 3) – Credito d’imposta Bonus vacanze | Nell’interesse proprio o dei propri familiari |
No |
Spese sanitarie
Artt. 15, commi 1, lett. c), e 2, del TUIR
Aspetti generali
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lett. b), del medesimo TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 luglio 2001, n. 154.
Le spese sanitarie, ai sensi del successivo comma 2, sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.
Ai sensi del citato comma 2 sono, inoltre, detraibili le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico. Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all’importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell’IRPEF dovuta dal soggetto malato. La riferibilità della spesa alla patologia esente deve risultare da documentazione medica o da autocertificazione sottoscritta dal familiare affetto dalla patologia (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 5).
Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.2). La distinzione tra spese mediche generiche e spese mediche specialistiche rileva al solo fine di stabilire quali spese siano deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, per i portatori di handicap (cfr. paragrafo sulle spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap).
In merito all’individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della salute che individuano le specialità farmaceutiche, le protesi e le prestazioni specialistiche (Circolare 06.02.1997 n. 25). Si segnala, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che ha definito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:
- prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche;
- ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, );
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia
Se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del SSN, la detrazione compete per l’importo del ticket pagato.
Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.4).
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN (art. 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2020).
Tenuto conto che la deroga prevista all’effettuazione di pagamenti con sistemi “tracciabili” per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN prende a
riferimento il soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il SSN, si ritiene che il contribuente abbia diritto alle detrazioni spettanti per i pagamenti effettuati per tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e dalle strutture private accreditate al SSN, sia in convenzione con il SSN che in regime privato, anche se effettuate in contanti.
Se dalla ricevuta o dalla fattura emessa da parte della struttura non risulta che la stessa è accreditata con il SSN, tale circostanza può essere dimostrata mediante gli elenchi pubblicati sui siti regionali ai sensi del comma 4 dell’art. 41 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo cui «è pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate» e del successivo comma 5 per il quale «Le Regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all’accreditamento delle strutture sanitarie».
Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.
Ad esempio, nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato a mano sullo stesso e la natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco devono risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 6.1).
Non sono detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero, anche se dovuto a motivi di salute (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.10).
Se la documentazione è redatta in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d’Aosta se la documentazione è scritta in francese, e quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco.
Se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle sopra indicate è necessaria una traduzione giurata. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.
È ammessa alla detrazione la spesa sostenuta all’estero comprovata da una documentazione redatta in italiano.
Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e, quindi, rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate qualora i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito. Qualora, invece, i predetti contributi e premi diano diritto alla detrazione dall’imposta o siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione. Non assume, peraltro, rilievo la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso delle detrazioni o delle deduzioni spettanti per i contributi e i premi in parola (Circolare 19.06.2002 n. 54/E). In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni:
- per effetto di premi di assicurazioni sanitarie (per i quali non spetta alcun beneficio) versati dal contribuente;
- a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente (che hanno concorso alla formazione del reddito). La presenza di eventuali premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 444 della CU 2022.
Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente:
- le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito I contributi sono riportati al punto 441 della CU 2022. Nelle ipotesi in cui i contributi versati risultino di ammontare superiore all’importo di euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di euro 3.615,20) e il totale dei contributi versati (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 6.1; e Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.2). La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dal punto 442 della CU 2022.
Ovviamente, in queste ipotesi la detrazione viene riconosciuta solo nei limiti sopra evidenziati, in quanto i contributi versati hanno già determinato un beneficio fiscale, essendo già stati esclusi dal reddito di lavoro dipendente dal datore di lavoro.
Analogo principio vale anche nel caso di contributi deducibili in quanto versati dal pensionato a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedano la possibilità per gli ex lavoratori di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto, anche per i familiari fiscalmente non a carico, senza alcun onere per il datore di lavoro (Risoluzione 02.08.2016 n. 65/E, paragrafo Altri oneri deducibili – rigo E26, codice 21, e Risoluzione 11.07.2008 n. 293/E).
Le spese rimborsate dal “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle finanze” non sono detraibili in quanto le entrate che alimentano tale fondo derivano da trattenute sulle vincite al gioco del lotto, da donazioni e liberalità, e quindi non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti (Risoluzione 08.03.2007 n. 35/E).
Non sono detraibili le spese rimborsate ai magistrati in pensione da parte dell’Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra magistrati italiani, in quanto tali soggetti godono dell’iscrizione al predetto
Istituto senza versare contributi e, pertanto, le entrate che alimentano il fondo non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti.
Al fine della verifica della corretta apposizione del visto di conformità non può essere chiesta al CAF o al professionista l’attestazione rilasciata dagli enti o casse aventi fine assistenziale che le spese sanitarie non sono state rimborsate, ed è sufficiente che il CAF o il professionista abbiano verificato la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione, nel presupposto che sia stata fornita al contribuente la corretta informazione sulle condizioni della detraibilità delle spese mediche e a prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia presentato al CAF o al professionista un’apposita dichiarazione sostitutiva.
Non si considerano rimaste a carico dei soci delle società di mutuo soccorso le spese sanitarie da questi sostenute, rimborsate mediante l’erogazione di sussidi da parte delle predette società. Ciò in quanto i soci hanno diritto alla detrazione dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso nel limite di euro 1.300. Qualora, tuttavia, i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all’importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi associativi non abbiano una univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.
A fronte di contributi o somme deducibili o detraibili o che non hanno concorso alla formazione del reddito, versati per il rimborso di spese sanitarie, il contribuente può valutare di:
- portare in detrazione l’ammontare di dette spese sanitarie già al netto dell’importo che gli verrà rimborsato;
- detrarre l’intero ammontare delle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente, salvo poi dichiarare, nell’anno successivo, tra i redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR l’importo ricevuto a rimborso.
Di seguito sono indicate le diverse tipologie di spese sanitarie detraibili e la documentazione che deve essere richiesta e visionata.
Spese sanitarie (Rigo E1)
Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR
Tipologia di spese ammesse alla detrazione
Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)
Le spese mediche generiche sono quelle inerenti le prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione; rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc..
La detrazione per le spese mediche generiche spetta, inoltre, per le spese relative all’acquisto di:
- farmaci;
- specialità medicinali;
- medicinali
I farmaci o i medicinali devono essere acquistati presso le farmacie (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.3) o presso soggetti autorizzati alla vendita degli stessi.
La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci o medicinali senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla regione o dalla provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on-line è consultabile sul sito www.salute.gov.it. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on-line di farmaci o medicinali che richiedono la prescrizione medica.
Le spese sanitarie relative all’acquisto di farmaci o medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, c.d. “scontrino parlante”, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario (Circolare 21.04.2009 n. 18/E, risposta 4).
Per quanto attiene alla natura del prodotto acquistato è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.
Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC” (over the counter o medicinali da banco), “SOP” (senza
obbligo di prescrizione), “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co” (Risoluzione 17.02.2010 n. 10/E).
La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico).
Per quanto riguarda la qualità del prodotto, tenendo conto delle indicazioni del Garante della privacy (Provvedimento del 29.04.2009), lo scontrino non deve più riportare in modo specifico la denominazione commerciale del farmaco o del medicinale acquistato, ma deve indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio dello stesso (AIC) (Circolare 30.07.2009 n. 40/E).
La dicitura “ticket” è idonea ad indicare sia la natura che la qualità del farmaco o del medicinale per il quale, tra l’altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
Per i medicinali omeopatici, per i quali non sia stata ancora attivata la procedura per l’attribuzione del codice AIC, la qualità del farmaco è indicata da un codice identificativo, valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.7).
Anche per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Per tali medicinali la farmacia, se incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscali parlanti, deve ricorrere all’emissione della fattura (Risoluzione 12.08.2009 n. 218/E).
I farmaci da banco e quelli da automedicazione, a seguito del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere commercializzati anche presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali; ai fini della detrazione è tuttavia necessario che la spesa risulti certificata da fattura o da scontrino fiscale “parlante”.
A seguito dell’introduzione dei nuovi e più stringenti obblighi concernenti la certificazione delle spese, non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come ad esempio, la prescrizione medica.
È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all’acquisto di “parafarmaci”, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione 22.10.2008 n. 396/E).
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese mediche generiche spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
“tracciabili”, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Non è previsto, invece, l’obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili” per l’acquisto di medicinali.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Farmaci anche omeopatici acquistati, anche all’estero, presso farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali o attraverso farmacie on- line | Fattura o scontrino fiscale (c.d. parlante) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario. Per il farmaco acquistato all’estero idonea documentazione come indicato nella circolare n. 34/E del 2008 |
Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati) | Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio In mancanza di tale documentazione, occorre esibire: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali |
Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie
Le spese per prestazioni specialistiche si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda). In generale, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Per il riconoscimento della detrazione, la prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
La detrazione non spetta per le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona ma tese, ad esempio, a rendere più gradevole l’aspetto personale o a migliorare il benessere psicofisico della persona. In tal senso, la detrazione è esclusa,
ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.1).
Sono da ricomprendere tra le spese specialistiche detraibili gli esami e le terapie di seguito elencati a titolo esemplificativo, se eseguite in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista:
- esami di laboratorio;
- controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
- elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
- elettroencefalogrammi;
- A.C. (tomografia assiale computerizzata);
- risonanza magnetica nucleare;
- ecografie;
- indagini laser;
- ginnastica correttiva;
- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
- seduta di neuropsichiatria;
- dialisi;
- cobaltoterapia;
- iodioterapia;
- anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.3);
- massofisioterapia;
Sono, inoltre, da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale (Circolare 12.05.2000 n. 95/E, risposta 1.1.4), oltre che, naturalmente, le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc. Ai fini della detrazione non rileva la circostanza che le spese non siano esenti da IVA (per il trattamento ai fini IVA delle prestazioni di medicina legale cfr. circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E, che ha recepito gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea).
L’indicazione “ciclo di cure mediche odontoiatriche” è stata ritenuta sufficiente per il riconoscimento della detrazione. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito è necessario
richiedere l’integrazione della fattura al soggetto che l’ha emessa (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.2).
Nell’ipotesi in cui le spese inerenti la prestazione medica siano certificate da più documenti, emessi anche da soggetti diversi da quelli che rendono la prestazione, tali spese sono ammesse alla detrazione a condizione che dai documenti di spesa si evinca il collegamento delle spese stesse con la prestazione medica (ad esempio, una fattura emessa dal medico per visita specialistica ed una emessa dalla struttura sanitaria per “diritti ambulatoriali”). Tale collegamento può essere attestato dalla struttura sanitaria mediante l’integrazione dei documenti di spesa o mediante documentazione aggiuntiva.
Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le spese sostenute per le prestazioni rese alla persona da:
- psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche (Circolare 05.2011 n. 20/E, risposta 5.15);
- biologi, ivi inclusi i biologi nutrizionisti;
- le figure professionali elencate nel decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001 (ad esempio, fisioterapista e dietista) (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 2.2);
- ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere del Ministero della salute del 20 ottobre 2016).
Alle medesime condizioni la detrazione spetta anche per le spese di assistenza specifica. Per le spese di assistenza specifica si intendono le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio, prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa) (Circolare 16.11.2000 n. 207).
La prescrizione medica non viene richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, ma ciò non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.
Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 2.1).
Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili se rese da soggetti che:
- hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.1);
- hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 741, con decreto dirigenziale del Ministero della salute;
- hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale (decreto del Ministero della salute 9 agosto 2019; pareri del Ministero della salute del 18 ottobre 2019 e del 2 marzo 2020). Se i predetti soggetti hanno presentato la domanda d’iscrizione entro il 30 giugno 2020 e la delibera formale è stata emessa oltre il termine sopramenzionato, la detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data della domanda di iscrizione a condizione che l’iscrizione nel citato elenco sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si intende fruire della detrazione (parere del Ministero della salute del 2 agosto 2021, n. 39639).
Relativamente alle prestazioni dei terapisti della riabilitazione, la detrazione spetta solo se resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999 (entrata in vigore della l. n. 42 del 1999), in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale e pertanto il terapista rientra tra le professioni sanitarie (parere del Ministero della salute del 6 marzo 2018). La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data.
La detrazione spetta, invece, in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia per le spese relative a:
- trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.1);
- prestazioni chiropratiche per le quali è richiesto, inoltre, che le stesse siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.6, e Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 1);
- cure termali con eccezione, naturalmente, delle spese relative al viaggio e al soggiorno termale (Risoluzione 09.04.1976 n. 207);
- prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (parere del Ministero della salute del 6 marzo 2018).
La detrazione spetta, inoltre, a determinate condizioni per:
- prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia effettuate per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale. Sulla base di quanto chiarito dal Ministero della salute, interpellato in proposito, l’intervento di dermopigmentazione, anche se non è effettuato per finalità di cura, può essere considerato di natura medico sanitaria a condizione che sia eseguito da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione, in quanto è diretto a correggere almeno in parte una condizione secondaria della malattia e ad alleggerirne l’impatto psicologico. Ai fini della detrazione è necessario che:
- il contribuente possieda una certificazione medica attestante la finalità dell’intervento, teso a correggere l’effetto anche secondario della patologia sofferta;
- la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è stata resa per mezzo di personale medico (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 1.1);
- prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo alle stesse condizioni previste per quelle di dermopigmentazione;
- conservazione delle cellule del cordone ombelicale ad uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica. La conservazione deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina vigente in Tali presupposti devono risultare dalla documentazione prodotta (Risoluzione 12.06.2009 n. 155/E).
La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) è detraibile da entrambi i componenti della coppia ed in particolare è detraibile dal soggetto intestatario della fattura; in caso di fattura cointestata la spesa è detraibile nella misura del 50 per cento da ciascuno. In particolare, la detrazione spetta per:
- prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della salute del 1° luglio Il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 1.2, e Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.3). Il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita (ad esempio, inseminazione, fecondazione in vitro, ecc.);
- prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sostenute all’estero a condizione che siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposte 1.3 e 1.4).
La detrazione non spetta per le spese relative a:
- conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (Risoluzione 12.06.2009 n. 155/E);
- circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere del Ministero della salute del 20 ottobre 2016);
- prestazioni rese dagli osteopati;
- prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.2);
- prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, non iscritti, entro il 30 giugno 2020 (o che non abbiano presentato domanda entro il 30 giugno 2020, oppure che abbiano presentato domanda di iscrizione entro il 30 giugno 2020 ma non risultino ancora iscritti entro il termine di presentazione della dichiarazione), negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, anche in presenza di prescrizione medica;
- trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) (Circolare 03.2016 n. 3/E, risposta 1.1);
- acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia), considerato che l’agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 4.2);
- frequenza di corsi in palestra anche se accompagnate da una prescrizione medica (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 2.3).
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese mediche specialistiche, per le spese di assistenza specifica e analisi, per le indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni e per le terapie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Prestazioni mediche specialistiche, perizie medico legali | – Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista – Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Esami di laboratorio | – Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione – Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del |
Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecc. | |
Indagini di diagnosi prenatale | |
Dialisi e trasfusioni | |
Inseminazione artificiale e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni | |
Sedute di logoterapia | |
Anestesia epidurale | |
Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc. |
| MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità |
Cure termali | – Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN – Prescrizione medica e ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Prestazioni professionali di cui al d.m. 29/03/2001 | – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista sanitario da cui risulti la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa – Documentazione fiscale in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo dei sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Spese di assistenza specifica sostenute per: – assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); – prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; – prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; – prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; – prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. | – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN – Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Prestazioni rese dal massofisioterapista e dal terapista della riabilitazione | – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell’attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale oppure del diploma di formazione biennale e che il titolo è equivalente alla laurea di fisioterapista, conseguito entro il 17 marzo 1999 – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell’attestazione del possesso del diploma o dell’attestato di terapista della riabilitazione conseguito entro il 17 marzo 1999 – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista conseguito dopo il 17 marzo 1999 e indicazione della data della delibera di iscrizione formale negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, o della data di presentazione della relativa domanda di iscrizione per le iscrizioni successive al 30 giugno 2020, nonché indicazione della prestazione resa – Per le iscrizione dei massofisioterapisti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, successive al 30 giugno 2020, copia della domanda di iscrizione, con attestazione di ricevimento, se indicata nella ricevuta fiscale o rilevante ai fini della detrazione e successiva copia del diploma o dell’attestato stesso o della ricevuta di iscrizione ai predetti elenchi – La data del conseguimento del diploma o dell’attestato nonché quella di iscrizione negli elenchi speciali se non è indicata nel documento di spesa può essere documentata dalla copia del |
| diploma o dell’attestato stesso o dalla ricevuta di iscrizione ai predetti elenchi – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – In mancanza di tale documentazione, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio |
Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia | – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria – Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici | – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista – Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Dermopigmentazione e prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo | – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dalla struttura medica autorizzata – Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o |
| documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Prestazioni di chiropratica (chiroterapia) eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista | – Prescrizione medica – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da un centro all’uopo autorizzato – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze
Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri, ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (c.d. day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.
Per poter essere detraibili, le spese devono essere sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es.: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone (Circolare 28.01.2005 n. 4/E, ai fini IVA, e Circolare 23.04.1981 n. 14, parte a).
Rientrano tra le spese detraibili, a determinate condizioni anche le spese per l’intervento di metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali (Risoluzione 03.08.2015 n. 71/E).
Alle spese per prestazioni chirurgiche possono aggiungersi quelle direttamente inerenti l’intervento, quali quelle sostenute per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione, ecc.. Nell’ipotesi in cui le spese inerenti l’intervento chirurgico siano certificate da più documenti di spesa, la detrazione spetta per l’intera spesa a condizione che il collegamento delle
diverse spese con l’intervento chirurgico si evinca dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria mediante integrazione dei predetti documenti o mediante documentazione aggiuntiva.
Inoltre, anche se non in connessione con un intervento chirurgico, sono detraibili le spese o rette di degenza e le spese di cura. Nelle rette di degenza detraibili possono essere computate anche le differenze di classe, relative, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, mentre sono da escludere le spese relative a servizi extra (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, gli addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l’aria condizionata, ecc.) (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.1). Le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, sono detraibili a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.6).
Nell’ipotesi di ricovero in un istituto di assistenza, la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero. La detrazione spetta anche se le predette spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali.
Infine, non rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.1).
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per prestazioni chirurgiche e per i ricoveri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Prestazioni chirurgiche | – Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla struttura sanitaria inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Degenze ospedaliere | – Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla casa di cura – Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l’assistenza, la maggiorazione per l’uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Spese relative al trapianto di organi | – Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc. – Ricevute delle spese di trasporto dell’organo da trapiantare intestate al contribuente – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Ricovero del contribuente (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche) | – Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’istituto nella quale sia separatamente indicato l’importo relativo alle spese mediche – Nei particolari casi di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione laddove la fattura non sia stata richiesta dal contribuente, altra idonea documentazione di spesa da cui risultino i corrispettivi rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza – Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici
Sono detraibili, alle condizioni di seguito indicate, le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, categoria generica nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi.
Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risultino chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.
Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico” (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.16).
In linea generale, si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda, lett. c).
La natura del prodotto come dispositivo medico o protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).
Rientrano in questa categoria, secondo la nozione sopra delineata:
- gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
- gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
- gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l’acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l’utilizzazione delle lenti stesse (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4);
- gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ), comprese le spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
- gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
- gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
- gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).
Per agevolare l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, contenuta negli artt. 1, comma 2, dei tre decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, 24 febbraio 1997, n. 46, e 8 settembre 2000, n. 332, e successive modifiche e integrazioni, è stato allegato alla circolare del 13 maggio 2011, n. 20/E, un elenco, fornito dal Ministero della salute, non esaustivo, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni (riportati nella tabella successiva). Alcuni dei dispositivi contenuti nell’elenco corrispondono a quelli in precedenza individuati dall’Amministrazione finanziaria con diversi documenti di prassi: macchina per aerosolterapia o apparecchio per la misurazione della pressione del sangue (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta
1.1.5), siringhe e relativi aghi (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.6), ausili per incontinenti, compresi i pannoloni anche se acquistati presso rivenditori commerciali (Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 2), materassi antidecubito (Risoluzione 26.01.2007 n. 11/E). Per l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico occorre far riferimento anche ai regolamenti europei UE/2017/745 e UE/2017/746.
Qualora il documento di spesa riporti il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD o PI:
- per i dispositivi medici compresi nell’elenco sopra indicato è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE;
- per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE, e successive modifiche e integrazioni, o ai regolamenti europei UE/2017/745 e UE/2017/746.
Il soggetto che vende il dispositivo può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E del 2011, il numero della direttiva comunitaria o del regolamento europeo di riferimento. In questo caso il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive o ai regolamenti europei del dispositivo medico acquistato (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 2.4).
I dispositivi medici su misura, fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, non devono recare la marcatura CE, ma ne deve essere attestata la conformità al d.lgs. n. 46 del 1997 o al regolamento europeo UE/2017/745.
Fermo restando quanto precede, per individuare i dispositivi medici è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della salute (http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_M ASCHERA).
Di seguito si riporta l’elenco dei dispositivi medici di uso più comune:
1) Esempi di Dispositivi Medici |
Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi |
Montature per lenti correttive dei difetti visivi |
Occhiali premontati per presbiopia |
Apparecchi acustici |
Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate |
Siringhe |
Termometri |
Apparecchio per aerosol |
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa |
Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia |
Pannoloni per incontinenza |
Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.) |
Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.) |
Lenti a contatto |
Soluzioni per lenti a contatto |
Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti, ecc.) |
Materassi ortopedici e materassi antidecubito |
2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) |
Contenitori campioni (urine, feci) |
Test di gravidanza |
Test di ovulazione |
Test menopausa |
Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio |
Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL |
Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi |
Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari |
Test autodiagnosi prostata PSA |
Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR) |
Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci |
Test autodiagnosi per la celiachia |
Le mascherine chirurgiche ricadono nell’ambito dei dispositivi medici di cui al d.lgs. n. 46 del 1997 o al regolamento europeo UE/2017/745, la cui funzione è evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi, mentre le mascherine Ffp2 e Ffp3, dette anche “facciali filtranti”, rientrano nei DPI di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, che sono utilizzati per proteggere chi le indossa dagli agenti esterni, quali goccioline di saliva. Ai fini della detrazione IRPEF della spesa sostenuta per l’acquisto delle mascherine chirurgiche e di quelle Ffp2 e Ffp3 occorre verificare se la singola tipologia di “mascherina protettiva” rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della salute, tenuto conto che, nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero. Ciò posto, si ritiene che la spesa per l’acquisto di “mascherine protettive” spetti a condizione che le stesse siano classificate, in base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai provvedimenti del Ministero della salute e rispettino i requisiti di marcatura CE declinati precedentemente (Circolare 15.10.2020 n. 26/E, paragrafo 2.3, quesito 1, e Circolare 06.05.2020 n. 11/E, quesito 5.12).
Le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche. L’obbligo di pagamento tracciato per tali spese sussiste solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al SSN.
Le spese per i predetti tamponi o test eseguiti in farmacia sono detraibili anche se pagate in contanti, atteso che le farmacie – sia pubbliche sia private – operano in regime di convenzionamento con il SSN. Ai fini della detrazione dall’imposta della spesa sostenuta, la certificazione rilasciata dalle farmacie può riportare la qualità della prestazione sanitaria effettuata, consistente, ad esempio, nella “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”, ovvero l’indicazione dei codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18), validi su tutto il territorio nazionale, riferiti all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).
I tamponi rapidi di autodiagnosi, ovvero i dispositivi destinati ad essere utilizzati dal paziente stesso in ambito domestico, non sono compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal Ministero della salute e, pertanto, ai fini della detraibilità – qualora il documento di spesa non riporti il codice AD che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici
– è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE e la conformità alla normativa europea.
Le spese sostenute per i dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia (ad esempio, erboristeria), sempreché risultino soddisfatte le condizioni in precedenza indicate.
Anche la spesa sostenuta per l’acquisto di una parrucca è detraibile, se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. La necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel d.lgs. n. 46 del 1997 o del regolamento europeo UE/2017/745 e quindi deve obbligatoriamente essere marcata CE (Risoluzione 16.02.2010 n. 9/E) se non è su misura. Nel caso la parrucca sia su misura non è obbligatoria la marcatura CE, ma è necessario che sia attestata la conformità del prodotto al citato d.lgs. n. 46 del 1997 o al regolamento europeo UE/2017/745.
Sono detraibili anche le spese per apparecchiature mediche (ad esempio, macchinari di nuova generazione quali strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisiokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia) qualora rientrino nella classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) (Risoluzione 29.09.2009 n. 253) consultabile sul sito del Ministero della salute.
Per le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi medici non è previsto l’obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili” introdotto a partire dall’anno d’imposta 2020. Si ritiene, inoltre, che tale obbligo ai fini della detrazione non sussista anche per le spese relative all’acquisto o all’affitto delle protesi, atteso che le protesi fanno parte della più ampia categoria dei dispositivi medici.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Acquisto o affitto di dispositivi medici/protesi sanitarie | – Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione). Qualora lo scontrino non rechi il codice AD o PI, è necessaria anche la documentazione dalla quale si possa evincere, per i prodotti che rientrano nell’elenco allegato alla circolare n. 20/E del 2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad es.: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore). Se il prodotto non rientra nell’elenco allegato alla circolare n. 20/E del 2011, la documentazione deve contenere anche l’indicazione delle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE o ai regolamenti europei UE/2017/745 e UE/2017/746. Per i prodotti su misura non è necessaria la marcatura CE ma è necessario che sia prodotta l’attestazione di conformità al decreto legislativo n. 46 del 1997 o al regolamento europeo UE/2017/745 – La qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile consultando la “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della salute |
Manutenzione protesi | – Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione – Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all’esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Acquisto parrucca | – Ricevuta fiscale o fattura – Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha la marcatura CE o, se su misura, attestazione della conformità alle direttive comunitarie o ai regolamenti europei (ad es.: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura) – Certificazione medica attestante l’idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da patologie, ovvero autocertificazione del contribuente che attesta di essere in possesso della certificazione medica |
Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (Rigo E1 colonna 1)
Le spese sanitarie che troverebbero ordinaria collocazione nel rigo E1, colonna 2, se correlate a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, vanno invece distintamente indicate nella colonna 1 del rigo E1.
Per queste spese è prevista, infatti, la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza viene indicata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale nel prospetto di liquidazione (730-3) per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione.
Le patologie (malattie croniche e invalidanti), che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate, sono individuate dal decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal decreto di aggiornamento (decreto del Ministero della sanità 21 maggio 2001, n. 296) e dal regolamento delle malattie rare (decreto del Ministero della sanità 18 maggio 2001, n. 279). In tali decreti, fra l’altro, sono anche individuate per ciascuna patologia le correlate prestazioni che godono dell’esenzione.
I soggetti affetti da queste malattie per usufruire dell’esenzione devono essere in possesso di una apposita certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza (attestazione della sussistenza della patologia ovvero specifica tessera), che riporti (nel rispetto della normativa sulla privacy) un codice numerico identificativo della malattia. Naturalmente, le spese sanitarie che devono essere distintamente evidenziate dalle altre sono solamente quelle riconducibili alla patologia che dà diritto all’esenzione. Per stabilire la connessione tra la spesa sostenuta e la patologia esente è necessaria una documentazione medica ovvero un’autocertificazione che attesti il possesso della certificazione medica.
I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto dalla patologia ovvero al familiare che ha sostenuto le spese. Se i documenti intestati al familiare che ha sostenuto la spesa non riportano l’indicazione del soggetto a favore del quale le spese sono state sostenute (il malato), è necessario che il documento di spesa sia integrato con tale indicazione.
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (acquisto farmaci, esami di laboratorio, radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, ecc., a pagamento) | – Certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti la patologia esente con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo – Fatture, ricevute fiscali e/o scontrini relative alle spese sostenute. – Sui documenti di spesa intestati al familiare, senza indicazione del soggetto per conto del quale sono state sostenute, deve essere apposta specifica indicazione – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Certificazione medica che attesti che le fatture, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali sono collegate alla patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso della certificazione medica N.B. Per i dati che devono essere riportati nello scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.) |
Limite di detraibilità
Le spese sono detraibili per la parte che eccede la franchigia di euro 129,11.
Non è previsto un limite massimo di detraibilità; la detrazione compete per l’intero importo delle spese sostenute e rimaste a carico a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 1.
Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (Rigo E2)
Art. 15, comma 2, del TUIR
Le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti dalle citate patologie (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.2.8).
Limite di detraibilità
La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 5) e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui.
Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello Redditi di quest’ultimo (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.2.7).
Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione) è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.
Per poter portare in detrazione le citate spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l’indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In tal caso la detrazione è però ammessa solamente se quest’ultimo annota sul documento stesso, con valore di “autocertificazione”, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.2.9).
La detrazione per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 2.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico | 1) Il soggetto affetto dalla patologia ha presentato un modello 730 o Redditi: – Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo – Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione – Modello 730-3 o Redditi dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia – Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
2) Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto: – Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo – Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione – Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione – Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
N.B. Per i dati che devono essere riportati nello scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.) |
Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3)
Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR
Aspetti generali
La detrazione spetta per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. Rientrano in questa categoria di spesa anche i dispositivi medici aventi le suddette finalità, che non sono quindi da indicare fra le spese sanitarie detraibili nel rigo E1. Sono considerate persone con disabilità coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, certificata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure da altre commissioni mediche pubbliche competenti a certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc..
I grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), e le persone a essi equiparate sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Tipologia di spesa ammessa
Sono ammesse alla detrazione, a titolo di esempio, le spese sostenute per:
- il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l’importo di euro 129,11);
- il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.4), o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili (ad esempio il Comune);
- l’acquisto o l’affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
- l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (Circolare 02.1998 n. 57, paragrafo 5; e Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.1);
- l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
- l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità (Circolare 12.05.2000 n.95, risposta 1.1.2);
- l’acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave (Risoluzione 09.04.2002 n. 113/E);
- l’acquisto di telefonini per sordi (Circolare 06.1999 n. 122);
- l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (Circolare 02.2001 n. 13/E) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.2.5);
- l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche.
Attenzione: per le spese indicate ai punti 6, 7 e 8 non si può fruire contemporaneamente della detrazione per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16- bis del TUIR (Righi E41-E53, quadro E, sezione IIIA e IIIB). La detrazione per le spese indicate nei predetti punti spetta solo per la parte che eccede il limite attualmente stabilito di euro 96.000. (cfr. Voce “Spese sanitarie per persone con disabilità” dell’appendice alle istruzioni della dichiarazione dei redditi”).
Per le spese indicate ai punti 10, 11 e 12, si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap.
L’art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, e successivamente modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
- 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, prevede che «i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari (…) per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e
l’autosufficienza delle persone con disabilità di cui all‘articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104». Il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico e informatico e la disabilità deve quindi risultare dai nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate.
Qualora il contribuente sia in possesso di verbali di invalidità o disabilità rilasciati anteriormente al 17 luglio 2020, data di entrata in vigore della modifica normativa, ovvero di verbali privi delle attestazioni medico-legali richieste per l’accesso al beneficio fiscale, il contribuente può dimostrare tale collegamento funzionale mediante la certificazione rilasciata dal medico curante o la prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dall’art. 2, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata.
Al riguardo si precisa che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 aprile 2021 ha modificato l’art. 2 del citato d.m. 14 marzo 1998, disponendo che, per poter beneficiare dell’aliquota al 4 per cento sulle cessioni dei ausili tecnici e informatici, è necessario che le persone con disabilità producano, al momento dell’acquisto, solo una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla ASL competente o dalla commissione medica integrata. Tuttavia, se il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente non risulta dal certificato di invalidità, occorre integrare il documento con un’ulteriore certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante, che contenga l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione. Tale certificazione è necessaria qualora non risulti il collegamento funzionale dal verbale rilasciato dalla Commissione medica integrata ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 5 del 2012.
Sono agevolabili anche le spese mediche relative all’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, che sono soggette allo stesso regime applicabile delle spese sostenute in Italia (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 4.3).
Limiti di detraibilità
La detrazione, nella misura del 19 per cento, spetta sull’intero importo della spesa sostenuta e può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico.
La detrazione per le spese sanitarie per persone con disabilità compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sanitarie per persone con disabilità spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 3.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Acquisto, affitto e manutenzione di: – poltrone e carrozzelle – stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione – attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti | – Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata – È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità |
Acquisto di: – arti artificiali – apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale | |
Trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella | |
Trasporto in autoambulanza della persona con disabilità | |
Trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili | |
Costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all’abitazione |
Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, componenti di cucine per facilitare il controllo dell’ambiente) | – Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal d.m.. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata, se tale collegamento funzionale non è presente nelle certificazioni rilasciate dalla Commissione medica integrata – Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata – È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità |
Bicicletta elettrica a pedalata assistita per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti | – Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Tale obbligo non sussiste per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici – Certificazione relativa al riconoscimento della situazione di handicap o di invalidità da cui risultino le ridotte o impedite capacità motorie – Certificazione rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la bicicletta e la menomazione di cui è affetto il soggetto, se tale collegamento funzionale non è presente nelle certificazioni rilasciate dalla Commissione medica integrata – È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità |
Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4)
Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR
Aspetti generali
La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
- motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e
Acquisto di veicoli con obbligo di adattamento
Per il portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il diritto all’agevolazione è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio da cui lo stesso è affetto.
Il disabile deve essere in possesso di una certificazione della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc., che attesti le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori. In quest’ultima ipotesi non è necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato (Circolare 15.07.1998 n. 186).
Gli adattamenti del veicolo possono essere riferiti al sistema di guida, alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli.
Gli adattamenti riferiti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida e spettano ai soli portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patente speciale. Si considera ad ogni effetto “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Gli adattamenti riguardanti la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli sono quelli richiesti per mettere il disabile in condizione di accedervi e devono potersi obiettivamente connettere alla necessità di utilizzo da parte del soggetto disabile, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che a causa della natura del suo handicap è impossibilitato ad avere un’autonoma capacità di deambulazione.
Gli adattamenti al veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli, devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione spetta sempre che il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di guidare.
Invece, per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, non titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento del disabile (Circolare 31.07.1998 n. 197 e Circolare 15.07.1998 n. 186).
Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti:
- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento (Risoluzione 08.08.2005 n. 117/E).
Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di optional o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità.
Dette spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (euro 18.075,99), devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.8).
Nel caso in cui, per una sopravvenuta disabilità, sia necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l’adattamento concorrono al limite massimo di spesa di euro 18.075,99, consentito nell’arco di quattro anni per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione dell’adattamento nella carta di circolazione.
Acquisto di veicoli senza obbligo di adattamento
Hanno diritto alla detrazione per l’acquisto dei veicoli senza vincolo di adattamento:
- gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
- i non vedenti;
- i
Gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni per accedere alla detrazione devono essere riconosciuti in situazione di handicap grave, definita dall’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della citata l. n. 104 del 1992. La medesima Commissione deve certificare l’appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni (Circolare 11.05.2001 n. 46/E).
La grave limitazione permanente della capacità di deambulare o le pluriamputazioni possono risultare, inoltre, da certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica diversa da quella di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 che deve fare esplicito riferimento alla gravità della patologia e all’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore. In tale caso, è possibile, pertanto, prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della Commissione medica di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.2).
La mancanza degli arti superiori, ai fini del godimento del beneficio della detrazione per l’acquisto dell’autoveicolo, può prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte
della Commissione istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 (Risoluzione 25.01.2007 n. 8/E).
La situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992) che comporta la grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell’acquisto del veicolo; se successivamente viene meno, ma prima del decorso dei 4 anni, le quote residue continuano ad essere detraibili (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.2).
La persona in possesso della certificazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992) riconosciuto solo nella sfera individuale e relazionale, e non anche in quella motoria, non può usufruire della detrazione per l’acquisto dell’auto, salvo che ottenga, dalla richiamata Commissione per l’accertamento dell’handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l’esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione (Risoluzione 16.08.2002. n. 284/E).
Le persone con handicap psichico o mentale, per fruire delle agevolazioni fiscali, devono essere titolari dell’indennità di accompagnamento. In tali casi, lo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, può essere attestato dal certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Non è idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una Commissione medica pubblica, non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.1).
Il verbale di invalidità civile con cui un minore è ritenuto «affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)» è sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Le persone affette da sindrome di Down rientrano nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale. Ai fini delle agevolazioni per tali soggetti è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base. Resta fermo che anche tali soggetti devono essere titolari dell’indennità d’accompagnamento (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.3).
La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente Commissione per l’accertamento di invalidità, sia sostituita da altre forme di “assistenza” alternative all’indennità di
accompagnamento (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un Ente pubblico) (Circolare 23.04.2010 n. 21/E).
Le agevolazioni fiscali non competono, invece, ai minori titolari dell’indennità di frequenza. Quest’ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l’altro, incompatibile con l’indennità di accompagnamento.
Si considerano non vedenti ai fini delle agevolazioni in argomento le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Gli artt. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi (Circolare 30.07.2001 n. 72/E).
Si considerano sordi ai fini delle agevolazioni in argomento i soggetti definiti dall’art. 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, che recita testualmente «si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva» (Circolare 02.03.2016 n. 3/E).
Tabella riepilogo acquisto veicolo
Soggetto disabile | Obbligo all’adattamento del veicolo | Certificazione per il riconoscimento della disabilità | Norme fiscali |
Portatore di handicap con impedite o ridotte capacità motorie permanenti | Si l’adattamento deve: – essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto; – risultare dalla carta di circolazione. | Verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori |
l. n. 449 del 1997 art. 8 |
Invalido con grave limitazione alla capacità di deambulazione |
No | Verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all’impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore |
l. n. 388 del 2000 art. 30 |
Pluriamputato |
No | Verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale siano indicate la pluriamputazione e la gravità della minorazione |
l. n. 388 del 2000 art. 30 |
Portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento |
No | Verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale grave Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l. n. 18 del 1980 e l. n. 508 del 1988) |
l. n. 388 del 2000 art. 30 |
Soggetto affetto da sindrome di Down titolare dell’indennità di accompagnamento |
No | Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di down Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l. n. 18 del1980 e l. n. 508 del1988) |
l. n. 388 del 2000 art. 30 |
Non vedente
(Ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi – l. n. 138 del 2001 artt. 2, 3 e 4) |
No | Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra | l. n. 342 del 2000 art. 50 (IVA)
l. n. 488 del 1999 art.6 (IRPEF) |
Sordo (Sordità dalla nascita o preverbale – l. n. 381 del 1970) |
No | Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra | l. n. 342 del 2000 art. 50 (IVA)
l. n. 488 del 1999 art.6 (IRPEF) |
Semplificazioni in materia di certificazioni
L’art. 4 del d.l. n. 5 del 2012, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, nel disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, prevede che «I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità di cui all‘articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Per effetto di tale disposizione, i nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:
- i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili. In particolare, i certificati riportano che il soggetto «è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta» ai sensi dell’art. 381 del DPR n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) qualora ricorrano le condizioni per avere diritto al contrassegno di parcheggio per disabili;
- i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli;
- i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità di cui all’art. 3 della l. n. 104 del 1992.
I medesimi certificati, in ragione del tipo di disabilità riscontrata, riportano, pertanto, che il soggetto è:
- portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000);
- invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000);
- sordo (art. 6 della legge 23 dicembre 1999, 488, e art. 50 della legge 21 novembre 2000, n.
342);
- non vedente (art. 6 della l. n. 488 del 1999 e art. 50 della l. n. 342 del 2000); per non vedente, ai fini delle agevolazioni fiscali, si intende il cieco totale, il cieco parziale e l’ipovedente grave.
Il certificato rilasciato al disabile è fornito dalle commissioni mediche in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della l. n. 449 del 1997, art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000, art. 6
della l. n. 488 del 1999 e art. 50 della l. n. 342 del 2000).
Per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 5 del 2012, la detrazione, quindi, è subordinata all’indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa o omissis). Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, deve richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’art. 20 del d.l. n. 78 del 2009, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.
Attenzione: L’indicazione che il soggetto «è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta», ai sensi dell’art. 381 del DPR n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli. Tale circostanza, come previsto dall’art. 4 del d.l. n. 5 del 2012, può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.
L’art. 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che «nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura».
Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della l. n. 114 del 2014, che ha inserito il menzionato comma 6-bis), devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all’avvenuto completamento dell’iter sanitario della revisione stessa (Circolare INPS 08.09.2016 n. 127).
Tipologia di spesa
La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili alla manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (Risoluzione 17.09.2002 n. 306/E).
Tabella categoria veicoli agevolabili
Autovetture (*) | veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente |
Autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) | veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso quello del conducente |
Autoveicoli specifici (*) | veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
Autocaravan (*) | veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente |
Motocarrozzette | veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
Motoveicoli per trasporto promiscuo | veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente |
Motoveicoli per trasporti specifici | veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
(*) Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolabili sono quelle con l’asterisco
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente
La detrazione spetta anche per l’acquisto di veicoli elettrici, e per l’acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Come precisato dall’art. 53-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota IVA ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici se è alimentato a diesel o ibrido, e la potenza non sia superiore a 150 KW se con motore elettrico.
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Limiti di detraibilità
La detrazione pari al 19 per cento è determinata su un limite di spesa di euro 18.075,99 e con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). Il veicolo acquistato deve essere destinato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con disabilità. Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese per
le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione del veicolo (con esclusione, quindi, dei costi di esercizio, come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante), purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.
La detrazione per le spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il primo veicolo agevolato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per demolizione, in data antecedente al secondo acquisto. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, riposta 3.2).
In caso di furto e mancato ritrovamento del veicolo prima della fine del quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall’assicurazione. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 6.3).
È possibile fruire della detrazione anche per acquisti successivi, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.5) e senza necessità di vendere il precedente veicolo.
Quando, ai fini della detrazione, non è richiesto l’adattamento del veicolo, la soglia di euro 18.075,99 vale solo per il costo di acquisto del veicolo; ulteriori spese per eventuali interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo, quali ad esempio quelle per l’istallazione di una pedana sollevatrice, non concorrono al raggiungimento del predetto limite massimo di spesa, ma danno diritto alla detrazione del 19 per cento, prevista per i mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento del disabile, da indicare nel rigo E3 (Risoluzione 09.04.2002 n. 113/E).
La detrazione può essere fruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in 4 quote annuali di pari importo.
Nell’ipotesi in cui si è scelto di ripartire la spesa in 4 rate e il beneficiario muore prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 3.1).
Le spese di manutenzione straordinaria del veicolo non possono essere rateizzate e devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento delle stesse (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.8, e Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 6.1).
In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse. La disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, l’acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, non è agevolabile salve le ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto, espressamente previste dalla norma agevolativa.
Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un’auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma (Risoluzione 28.05.2009 n. 136/E).
È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana, secondo le regole previste per le spese sostenute all’estero (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 4.3). Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Se più disabili sono fiscalmente a carico dello stesso familiare, quest’ultimo può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di un veicolo per ognuno dei disabili a suo carico (Risoluzione 16.05.2006 n. 66/E).
Un genitore con disabilità può detrarre contemporaneamente il costo dell’acquisto di una propria autovettura e il costo di acquisto di quella del figlio con disabilità che risulti fiscalmente a suo carico (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 6.4). La detrazione, invece, non compete al genitore del disabile, intestatario del documento di spesa, che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico dell’altro genitore. Per avere diritto alla detrazione è necessario che l’acquisto del veicolo e l’intestazione al PRA siano, in alternativa, a nome del disabile o del familiare di cui è a carico fiscalmente (Risoluzione 17.01.2007 n. 4/E).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022(punti da 341 a 352) con il codice 4.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Prima o unica rata di acquisto di: autovetture (*) autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) autoveicoli specifici (*) autocaravan (*) motocarrozzette motoveicoli per trasporto promiscuo motoveicoli per trasporti specifici
(*) Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono quelle con l’asterisco | Per i veicoli adattati: – fattura relativa all’acquisto intestata alla persona con disabilità o al familiare di cui è carico fiscalmente – copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa “speciale” solo per veicoli adattati al sistema di guida (anche in presenza di solo cambio automatico) – copia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di persone con disabilità titolari di patente speciale oppure che il veicolo è adattato nella struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna del veicolo per l’accompagnamento e la locomozione del disabile – copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità – autocertificazione che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato – l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati Per i veicoli non adattati: – fattura relativa all’acquisto intestata alla persona con disabilità o al familiare di cui è a carico fiscalmente – per i non vedenti e sordi, certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica – per i portatori di handicap psichico o mentale, verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale e riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (di cui alla l. n. 18 del 1980 e l. n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile – per le persone affette da sindrome di Down, certificazione rilasciata dal proprio medico di base e certificazione dell’indennità di accompagnamento come previsto dall’art. 30 della l. n. 388 del 2000 – per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, verbale rilasciato dalla commissione medica per l’handicap che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altra Commissione medica pubblica che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all’impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore (ivi comprese le pluriamputazioni) – è possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità – autocertificazione che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato – l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento |
| commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Rate successive | Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto la spesa di cui ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o soggetto abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata
Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF o soggetto abilitato occorre verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, inclusa la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare |
Spese di riparazione rientranti nella manutenzione straordinaria | – Fattura relativa alla spesa di manutenzione straordinaria – Fattura relativa all’acquisto del veicolo per verificare di non avere superato il limite di € 18.075,99 e che non siano trascorsi più di 4 anni dall’acquisto – Certificazione dell’handicap come sopra descritta e/o autocertificazione – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Spese per acquisto cane guida (Rigo E5)
Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR
Aspetti generali
La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute dai non vedenti per l’acquisto dei cani guida. Spetta anche una detrazione forfetaria di euro 1.000,00 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida (rigo E81).
I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Gli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 138 del 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
Limiti di detraibilità
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3).
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo o in unica soluzione a scelta del contribuente.
La detrazione per l’acquisto del cane guida spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico.
La detrazione per le spese per l’acquisto cani guida compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per l’acquisto di cani guida spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 5.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Spese acquisto cane guida | – Fattura o ricevuta relativa all’acquisto del cane guida – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Autocertificazione attestante che negli ultimi quattro anni non ha beneficiato di altra detrazione per l’acquisto del cane guida, ovvero ne ha beneficiato ma si è determinata una situazione di perdita dell’animale – Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una Commissione medica pubblica. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità |
Rate successive | – Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto la spesa della quale ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o di un soggetto abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata – Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF o soggetto abilitato, occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare |
Rateizzazione spese sanitarie (Rigo E6)
Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR
Aspetti generali
Se le spese sanitarie – ad esclusione di quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili – (indicate nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3) superano complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo (Circolare 3.01.2001, n. 1/E, risposta 1.1.1, lett. g).
La scelta (rateizzazione o detrazione in un’unica soluzione), che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute.
I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato negli anni d’imposta 2018 e/o 2019 e/o 2020 per la rateizzazione di tali spese riportano nella dichiarazione dei redditi (rigo E6) gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 6.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Spese mediche rateizzate | Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o professionista abilitato a prestare assistenza, non è necessario richiedere nuovamente la documentazione di cui il CAF o professionista abilitato è già in possesso. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata
Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF o professionista abilitato, è necessario che gli stessi esaminino tutta la documentazione atta al riconoscimento delle spese e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare |
Interessi passivi per mutui
Art. 15, comma 1, lett. a) e b), del TUIR
Aspetti generali
Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento. La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente.
Si tratta, in particolare, dei:
- mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);
- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);
- mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
- prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).
Tipologia di spesa ammessa
In linea generale, la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2021, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa).
Tra gli oneri accessori sono compresi, a titolo esemplificativo, anche:
- l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta;
- la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);
- la c.d. “provvigione” per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica;
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (Circolare 05.2000 n. 95, risposta 1.2.3), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente
quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. Qualora il contribuente abbia costituito un deposito presso il notaio in un dato anno e il notaio depositario emetta fattura nell’anno successivo, le spese sono detraibili dall’imposta dovuta per l’anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa. In tali casi, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 5.1).
Sono escluse dalla detrazione:
- le spese di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo (Circolare 20.04.2005 n.15/E, risposta 4.4);
- le spese inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l’IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile;
- le spese per l’incasso delle rate di
Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 4.5):
- a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;
- a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione.
Gli interessi passivi derivanti dal conto di finanziamento accessorio, definito dalla Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, al fine di mantenere fissa la rata di mutuo variabile, danno diritto alla detrazione unitamente agli interessi risultanti dal piano di ammortamento originario nel limite dell’importo di euro 4.000 previsto dalla norma. Gli istituti bancari, per consentire la detraibilità degli interessi, dovranno certificare, nell’attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio (Risoluzione 12.04.2011 n. 43/E).
La detrazione è ammessa anche in presenza di contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (Circolare 27.05.1994 n. 73, risposta 1.1.2).
Gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, bensì in “conto interessi”, la detrazione è calcolata sulla
differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.3.2). In caso di contributo aziendale, la detrazione è calcolata sulla differenza tra l’importo degli interessi pagati e il contributo erogato dall’azienda (Risoluzione 28.05.2010 n. 46/E).
Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato” ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.
Qualora il contributo venga restituito, è possibile recuperare la quota di interessi non detratta, rispettando però le condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe potuto far valere il relativo onere in assenza del contributo e indicando tale importo nel modello dichiarativo tra le “Altre spese detraibili” ed in particolare tra “Le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento” (Risoluzione 2.08.2010 n. 76/E).
Limiti di detraibilità
La detrazione spetta con limiti diversi a seconda della finalità per cui è stato contratto il mutuo e, talvolta, del periodo di sottoscrizione del medesimo.
In linea generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Unica eccezione a tale regola riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. È previsto, infatti, che nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi di cui uno fiscalmente a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. La condizione di coniuge fiscalmente a carico deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione.
È necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli istituti di credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (Rigo E7)
Art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR
Aspetti generali e requisiti di detraibilità
L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
Per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e delle sue pertinenze. L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo; ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.
La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale; tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione (Circolare 20.06.2002 n. 55/E, risposta 1; Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.3.1).
Il contribuente che ha acquistato dall’impresa o tramite una cooperativa edilizia un immobile non ancora provvisto di abitabilità perde il diritto alla detrazione degli interessi se non riesce a trasferirvi la propria residenza entro 12 mesi, anche se la causa è imputabile al comune, a seguito, ad esempio, dei ritardi nella concessione dell’abitabilità (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.5).
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (ad esempio, a causa di un evento sismico o calamitoso), tale circostanza non pregiudica la fruizione della detrazione per gli interessi passivi anche se la predetta unità immobiliare non è mai stata o non è più adibita ad abitazione principale, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 3.3).
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconducibile ad una causa di forza maggiore che può impedire il rispetto del termine di decadenza per il trasferimento della residenza. Tenuto conto che la
destinazione dell’immobile a dimora abituale deve essere effettiva e richiede l’espletamento di attività (ad esempio, trasloco mobili, acquisto mobili, spostamento di persone) rese difficoltose per effetto dei divieti e dei blocchi agli spostamenti delle persone imposti da specifici provvedimenti normativi a rilevanza nazionale (come ad esempio quelli imposti dal 23 febbraio al 2 giugno 2020 – in base ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio e 9 marzo 2020, attuativi del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74), che hanno impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell’immobile a dimora abituale, il contribuente può fruire della detrazione degli interessi passivi del mutuo, a condizione che l’immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a un anno dal rogito, maggiorato del periodo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore, previsto nei predetti provvedimenti. Nelle ulteriori ipotesi di limitazione agli spostamenti previste da provvedimenti non uniformi sul territorio nazionale, la sussistenza della causa di forza maggiore va rimessa ad una valutazione caso per caso.
Tale principio può ritenersi valido per tutti i termini previsti, a pena di decadenza, per il trasferimento della dimora abituale ai fini della fruizione delle detrazioni per interessi passivi per mutui ipotecari per l’abitazione principale.
Non si perde il diritto alla detrazione nei seguenti casi:
- trasferimento della dimora abituale per motivi di lavoro: la detrazione spetta anche se l’unità immobiliare non è mai stata o non è più adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.2.2); ciò anche in caso di trasferimento in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Tale deroga non trova più applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui vengono meno le predette esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.5). Allo stesso modo, il diritto alla detrazione non si perde in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, avvenuto dopo l’acquisto. Tutto ciò nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 15, comma 1, b), del TUIR, che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza. La detrazione non si perde neanche se l’immobile viene locato (Circolare 20.04.2015 n. 17/E, risposta 4.5);
- ricovero in istituti di ricovero o sanitari: non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l’immobile non venga locato.
Forze armate e Forze di polizia: al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, la detrazione è riconosciuta anche se il mutuo è contratto per l’acquisto di un immobile non adibito a dimora abituale, essendo sufficiente che l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà. Tale personale, infatti, non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi se al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare per la quale intende fruire della norma agevolativa è già proprietario, anche pro-quota, di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest’ultimo gravi un diritto reale di godimento (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 1.6).
Il dipendente delle Forze armate o di polizia potrà naturalmente fruire, se proprietario di un’altra unità abitativa, al pari della generalità dei contribuenti, della detrazione degli interessi passivi prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, in relazione al mutuo che ha contratto per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale, propria o dei propri familiari, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma. Pertanto, il contribuente non perde il diritto alla detrazione nel caso in cui, ad esempio, l’immobile acquistato non venga più adibito ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro. Nell’ipotesi in cui tali soggetti siano proprietari di un solo immobile, non adibito ad abitazione principale, per il quale beneficiano della detrazione in qualità di dipendente delle Forze armate o di Polizia e successivamente acquistino, anche a titolo gratuito, un secondo immobile, potranno comunque fruire della detrazione a condizione che il primo immobile sia utilizzato come abitazione principale e sempreché non siano trascorsi dodici mesi dall’acquisto. Condizioni e limiti diversi sono previsti a seconda della data di stipula del mutuo, in particolare:
- per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo (Circolare 29.01.2001 n. 7/E, risposta 2.6);
- per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in cui al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale (Circolare 06.2001 n. 55/E, risposta 1.3.2). In particolare, per i mutui
stipulati nel corso dell’anno 2000, se alla data del 1° gennaio 2001 era già decorso il termine semestrale per adibire l’immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l’immobile ad abitazione principale entro sei mesi dalla data dell’acquisto. Se, invece, a tale data il termine semestrale risultava pendente, per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del più ampio termine annuale (12 mesi) – e non sei mesi come nella previgente normativa – per adibire l’immobile a propria abitazione principale;
- per i mutui stipulati nel corso dell’anno 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994;
- per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.3.3) e deve essere indicato con il codice 8 nei righi da E8 a E10.
Mutui stipulati | Acquisto immobile | Residenza | Limite di spesa |
Dall’1.1.2001 e Dall’1.7.2000 al 31.12.2000 (1) |
Nell’anno precedente o successivo la stipula del mutuo | – Entro un anno dall’acquisto – Entro un anno dal rilascio, se l’immobile era locato al momento dell’acquisto – Entro due anni dall’acquisto, se l’immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia |
€ 4.000 Complessivi suddivisi tra gli intestatari del mutuo |
Dall’1.1.1994 al 30.6.2000 | Nei sei mesi precedenti o successivi la stipula del mutuo | entro sei mesi dall’acquisto | |
Nel 1993 | entro l’8.6.1994 | ||
Ante 1993 | Non sono previsti limiti temporali | entro l’8.12.1993 | € 4.000 Per ogni intestatario |
(1) Ai mutui stipulati negli ultimi sei mesi del 2000 vengono applicate le più favorevoli condizioni stabilite per quelli stipulati dall’1.1.2001 in quanto al 31.12.2000 non erano decorsi i sei mesi dall’acquisto |
Per fruire della detrazione, è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi (Circolare 26.01.2001 n. 7/E,
risposte 2.3 e 2.5); il requisito congiunto di “acquirente e mutuatario” è, pertanto, sempre necessario, tranne che nell’ipotesi di mutui contratti anteriormente all’anno 1991 per i quali è previsto che la detrazione degli interessi passivi spetta anche ai soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.6).
La detrazione spetta soltanto al soggetto che dall’atto di acquisto risulti essere “proprietario” o “nudo proprietario”, al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, e non spetta mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell’unità immobiliare (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.7; e Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.3.1).
La detrazione spetta anche al proprietario superficiario che acquista la sola unità immobiliare e non anche la proprietà del suolo sul quale l’immobile insiste.
La detrazione spetta anche se l’immobile su cui risulta iscritta l’ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale (Circolare 29.01.2001 n. 7/E, risposta 2.4).
La detrazione spetta non soltanto per i mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale e delle pertinenze, ma anche in caso di acquisto di una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare. Gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi ad un mutuo ipotecario acceso per l’acquisto di un’ulteriore unità immobiliare adiacente all’abitazione principale, finalizzata al suo ampliamento, sono detraibili insieme agli interessi passivi e agli oneri accessori relativi al precedente mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, nel limite complessivo di euro 4.000, purché anche il secondo mutuo sia stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e ciò risulti dal contratto di acquisto dell’immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. La detrazione può essere fruita solo dopo che sia stato realizzato l’accorpamento delle due unità immobiliari, le quali devono risultare dalle visure catastali quale unica abitazione principale. In tale caso, se l’ammontare del nuovo mutuo è superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l’importo degli interessi detraibili (Circolare 21.05.2014, n. 11/E, risposta 3.1).
La detrazione non compete, invece, nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale (box, soffitta, cantina, ecc.) (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.3.4).
Acquisto da cooperative o imprese costruttrici
La detrazione spetta anche per le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa a proprietà divisa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.4).
Per definire quando il contribuente può far valere il diritto alla detrazione è necessario far riferimento al momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o a quello dell’acquisto (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.2). In questi casi, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere certificato anche attraverso la documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Definizione di abitazione principale
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. L’abitazione principale si configura in relazione ad immobili situati in Italia. Pertanto, la detrazione non spetta se il mutuo è contratto per l’acquisto di una unità immobiliare situata in un Paese estero. La circostanza di aver adibito l’immobile ad abitazione principale, nel rispetto dei termini di legge ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti dal contratto di mutuo, attiene alla sussistenza dei requisiti soggettivi idonei alla fruizione delle detrazioni, che i CAF o i professionisti abilitati acquisiscono dalla dichiarazione del contribuente e della quale non sono responsabili (Circolare 23.03.2015 n. 11/E, risposta 7.4).
La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado: art. 5, comma 5, del TUIR) (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta 2.2). La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro sei mesi dall’acquisto e l’acquisto dell’unità immobiliare sia stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 4.2).
Il diritto di beneficiare della detrazione permane anche nel caso di successiva variazione della residenza del contribuente in un altro immobile quando l’immobile acquistato viene destinato a dimora abituale di un proprio familiare.
Se il contribuente contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale e un mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibito a propria abitazione (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 4.4).
Un contribuente che possiede l’abitazione in cui dimora abitualmente ed abbia contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale di un suo familiare (di cui pertanto è proprietario e mutuatario), può contestualmente fruire della deduzione della rendita catastale della propria dimora abituale di cui all’art. 10, comma3-bis, del TUIR e della detrazione per gli interessi passivi derivanti dal mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale del suo familiare, a condizione tuttavia che la propria dimora abituale non sia gravata da un mutuo per l’acquisto della stessa.
Nel caso di separazione legale rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio (Circolare 14.06.2001 n. 5/E, risposta 1.3.3).
Dopo il divorzio, considerato che l’ex coniuge non può più essere considerato un familiare, il beneficio spetta solo se nell’immobile, gravato da mutuo, risiedano familiari diversi dall’ex coniuge quali, ad esempio, i figli (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta 2.2).
Limiti di detraibilità
La detrazione spetta su un importo massimo degli interessi passivi e relativi oneri accessori pari a euro 4.000. Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 4.000 è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. In caso di mutuo cointestato, tale limite massimo di interessi ammessi alla detrazione deve essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali o in base alle diverse percentuali ricavabili dal contratto di mutuo medesimo. La ripartizione del limite di spesa va effettuata anche quando uno dei mutuatari non ha diritto alla detrazione non avendone i requisiti. Ad esempio, nel caso in cui due soggetti stipulino un contratto di mutuo per l’acquisto in comproprietà di un immobile destinato ad abitazione principale di uno solo, quest’ultimo potrà calcolare la detrazione degli interessi passivi riferiti alla propria quota di mutuo su un importo non superiore ad euro 2.000.
La norma prevede come unica eccezione al criterio di ripartizione tra i cointestatari del mutuo l’ipotesi in cui il mutuo sia cointestato con il coniuge fiscalmente a carico. In tale caso il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi sempreché
il coniuge fiscalmente a carico abbia diritto alla detrazione (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta 2.1).
Nel caso in cui due coniugi cointestatari di un mutuo acquistano l’immobile adibito ad abitazione principale e, successivamente, un coniuge dona all’altro la propria quota di proprietà, il coniuge donatario potrà continuare a fruire della detrazione degli interessi derivanti dal mutuo cointestato, finché permangono i requisiti richiesti dalla norma; la detrazione sarà calcolata su un ammontare massimo di euro 2.000. Il coniuge cedente, invece, potrà fruire della detrazione solo con riferimento agli interessi pagati nell’anno della donazione, calcolata su un ammontare massimo di euro 2.000, non essendo più proprietario dell’immobile. Se nello stesso anno della donazione, il coniuge cedente stipula, quale unico intestatario, un mutuo per l’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, potrà fruire, con riferimento a questo altro immobile, anche della detrazione delle spese, pagate nel predetto anno, riferite a tale mutuo. La detrazione spettante in tale anno, tuttavia, potrà essere calcolata su un importo complessivo (riferito ad entrambi i mutui) non superiore a euro 4.000. A decorrere dall’anno successivo il contribuente potrà calcolare la detrazione su un importo massimo non superiore a euro 4.000 riferito al secondo mutuo (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 1.2).
Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 4.000 per ciascun intestatario del mutuo e non è possibile fruire della detrazione per la quota di mutuo del coniuge a carico (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 4.6).
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per alcune delle spese indicate nell’art. 15 del TUIR varia in base all’importo del reddito complessivo. Tuttavia, con riferimento agli oneri in esame compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
Estinzione e rinegoziazione del mutuo
Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto dell’abitazione e quella di stipula del mutuo se l’originario contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore c.d. “portabilità del mutuo”, prevista dall’art. 120-quater, comma 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Il diritto alla detrazione è tuttavia commisurato ad un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del mutuo estinto, maggiorata delle spese ed oneri
correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo (Risoluzione 14.11.2007 n. 328/E).
In caso di estinzione di un mutuo intestato ad entrambi i coniugi e successiva stipula di un nuovo mutuo intestato ad uno solo di essi, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero ammontare degli interessi corrisposti in relazione al nuovo mutuo contratto, rispettando tutti gli altri limiti e condizioni previsti dalla norma (Risoluzione 21.02.2008 n. 57/E). Specularmente, entrambi i coniugi possono fruire della detrazione sugli interessi passivi se il contratto di mutuo intestato dapprima ad un solo coniuge è sostituito con un mutuo intestato ad entrambi. La detrazione compete esclusivamente per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nel limite complessivo di euro 4.000 per entrambi i coniugi (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.4). Anche in caso di rinegoziazione di un mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso, rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.
Per determinare la percentuale (X) sulla quale è possibile fruire della detrazione sugli interessi passivi in caso di estinzione e rinegoziazione è possibile adottare la seguente formula:
X = 100 x (quota residua primo mutuo + oneri correlati) importo del secondo mutuo
Limiti di detraibilità in caso di mutuo eccedente il costo di acquisto dell’immobile
In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione spetta limitatamente alla quota di mutuo riferibile al costo dell’immobile riportato nel rogito, incrementato delle altre spese e degli altri oneri accessori debitamente documentati (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 4.1).
Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:
Esempi:
(costo di acquisto dell’immobile + oneri accessori) x interessi pagati capitale dato a mutuo
Ai fini dell’applicazione della formula, tra le spese e gli oneri accessori connessi all’acquisto, sebbene non tutti riconducibili a quelli detraibili, rientrano ad esempio (Circolare 31.05.2005 n. 26/E, paragrafo 3):
- l’onorario del notaio per l’acquisto dell’immobile (Risoluzione 09.2005 n. 128/E);
- l’onorario del notaio per la stipula del mutuo;
- le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali;
- l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca;
- le spese di mediazione;
- l’imposta sostitutiva sul capitale prestato;
- le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare e quelle sostenute in caso di acquisto effettuato nell’ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale.
Nel caso di unico mutuatario al 100 per cento e proprietà dell’immobile divisa tra lo stesso mutuatario e altro comproprietario al 50 per cento ciascuno, l’importo del capitale dato a mutuo, da indicare al denominatore della formula, sarà uguale all’intero importo del mutuo, e il costo di acquisizione dell’immobile, da indicare al numeratore della formula, sarà uguale all’intero costo sostenuto per l’acquisto (e non al 50 per cento di tale costo) (Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 7).
Attenzione: in caso di due mutuatari comproprietari dell’immobile (40 per cento l’uno e 60 per cento l’altro), l’importo complessivo del mutuo si confronterà con il costo complessivo dell’immobile e gli interessi saranno suddivisi, nei limiti della norma, se non diversamente riportato nel contratto di mutuo, al 50 per cento ciascuno. Ai fini della detrazione degli interessi, non rileva infatti la percentuale di proprietà dell’immobile.
Il nudo proprietario che ha contratto il mutuo per l’acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l’usufrutto al figlio può calcolare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile, sempreché risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla legge (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 1.5).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 7.
Accollo del mutuo
In caso di accollo di un mutuo stipulato dall’impresa costruttrice, la detrazione spetta se ricorrono le condizioni previste dalle norme. In questi casi, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo (Circolare 27.05.1994 n. 73, risposta 1.1.3).
Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione legale per effetto dell’atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato, secondo lo schema del c.d. accollo interno, le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi (quindi, anche se l’accollo del mutuo non ha rilevanza esterna). La detrazione spetta a condizione che:
- l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (ad esempio, nell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile) o in una scrittura privata autenticata;
- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 1.1).
Nel caso in cui con la sentenza di separazione siano assegnati al marito l’unità immobiliare e relativa pertinenza precedentemente di proprietà dell’ex moglie sui quali grava un mutuo ipotecario intestato a quest’ultima (detti immobili continuano ad essere l’abitazione principale dell’ex moglie e dei figli) e qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito, nuovo proprietario degli immobili, l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione, lo stesso può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge, sempreché nei suoi confronti ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio, e che:
- l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;
- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale proprietario.
Si ricorda che il coniuge separato rientra tra i familiari, finché non interviene la sentenza di divorzio; nel qual caso la detrazione spetta solo se nell’immobile dimorino i figli (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 1.2).
In linea generale, in caso di successione a causa di morte, la detrazione spetta agli eredi, compreso il coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo, a condizione che provvedano a regolarizzare l’accollo del mutuo e sempreché sussistano gli altri requisiti (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.1). La regolarizzazione dell’accollo del mutuo è necessaria anche in presenza di unico erede.
In assenza di modifiche contrattuali inerenti l’intestazione del mutuo continuano a essere debitori tutti gli eredi; tuttavia, nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli eredi e la banca, l’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento dell’intero debito relativo al mutuo (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 1.4).
Motivazione del mutuo
In assenza della documentazione utile a comprovare che il mutuo sia stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale non può essere apposto il visto di conformità (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta n. 4.2). Tale documentazione è costituita:
- dal contratto di mutuo o da quello di acquisto dell’abitazione;
- da altra documentazione rilasciata dalla
Se la motivazione non è contenuta nel contratto di compravendita ovvero nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In tal caso, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (Circolare 21.05.2014, n. 11/E, risposta 3.1, e Risoluzione 22.12.2006 n. 147/E). Nell’ipotesi di mutui misti (ad esempio, mutui stipulati per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’abitazione principale) il contribuente, per distinguere la differente finalità e i relativi importi per non perdere la detrazione degli interessi, può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 nella quale sia attestato quale somma sia imputabile all’acquisto dell’abitazione e quale alla ristrutturazione, conformemente a quanto previsto dalla citata risoluzione n. 147 del 2006. Sulla base di tale documento e in presenza delle altre condizioni previste dalla legge è possibile riconoscere la detrazione degli interessi per l’acquisto dell’abitazione (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 1.3).
Acquisto di immobili oggetto di ristrutturazione
Se l’immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione edilizia, comprovata da relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta solo dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto. Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l’unità abitativa entro due anni dall’acquisto per cause imputabili al comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d’imposta (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta 2.9).
Per il rispetto del termine di due anni per adibire l’immobile ad abitazione principale valgono i chiarimenti resi precedentemente con riferimento all’emergenza epidemiologica COVID-19. In particolare, il contribuente può fruire della detrazione in esame a condizione che l’immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a due anni dal rogito, maggiorato del periodo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore derivante dall’emergenza COVID-19 previsto da specifici provvedimenti normativi.
Oggetto di ristrutturazione deve essere un immobile già idoneo, prima dell’effettuazione dei lavori, ad essere adibito a dimora abituale. Qualora invece venisse acquistato un immobile allo stato grezzo, ossia non ancora ultimato, può trovare eventualmente applicazione la detrazione degli interessi passivi derivanti da mutui contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, spettante ai sensi dell’art. 15, comma 1-ter), del TUIR a cui è assimilabile la ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
- 380 (Risoluzione 09.01.2007 n.1/E).
Sarà possibile beneficiare della detrazione a partire dalla data in cui l’immobile è adibito a dimora abituale anche nel caso in cui la concessione edilizia o atto equivalente sia stato richiesto successivamente alla stipula del mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale e prima della variazione della residenza (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 1.3).
Il rispetto del requisito temporale dei due anni può risultare (Circolare 20.04.2005 n.15/E, risposta 4.3):
- dai registri anagrafici;
- da una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (con tale autocertificazione il contribuente può attestare, altresì, che dimora abitualmente in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici).
In caso di acquisto di tre unità immobiliari (A/2 adibita ad abitazione principale, A/3 in fase di ristrutturazione al fine di realizzare un’unica abitazione catastalmente accorpata a quella principale e C/6 pertinenza dell’abitazione principale) la detrazione spetta da subito in relazione agli interessi passivi imputabili alla sola quota di mutuo destinata all’acquisto delle unità catastali A/2 e C/6, adibite rispettivamente ad abitazione principale e alla relativa pertinenza, mentre per l’unità immobiliare A/3 spetta solo successivamente all’accorpamento di tale unità abitativa all’immobile adibito ad abitazione principale e sempreché ciò avvenga nei tempi previsti dalle disposizioni che regolamentano la detrazione per gli immobili oggetto di ristrutturazione (Risoluzione 29.04.2009 n. 117/E).
Acquisto di immobili locati e all’asta
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposto, a condizione che entro 3 mesi dall’acquisto l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio dell’immobile lo stesso sia adibito ad abitazione principale. Per quanto riguarda i mutui contratti prima del 2001, la disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, può essere applicata anche con riferimento ai mutui stipulati nell’anno 2000, sempreché al 31 dicembre 2000 non sia già decorso il termine entro il quale deve essere notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che l’adempimento venga comunque posto in essere nei 3 mesi successivi all’acquisto (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 4.3).
Attenzione: in caso di acquisto di immobile locato rileva esclusivamente l’intimazione di sfratto per finita locazione e non l’intimazione di sfratto per morosità.
Qualora l’immobile non venga destinato ad abitazione principale entro un anno dal rilascio, dovranno essere dichiarati a tassazione separata, quali oneri rimborsati, gli interessi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione d’imposta.
Qualora un soggetto si trovi nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente della detrazione in riferimento ad un primo immobile acquistato con mutuo ed adibito ad abitazione principale e ad un secondo immobile acquistato con mutuo ma locato e da destinare ad abitazione principale, lo stesso potrà applicare la detrazione per uno solo degli immobili. In particolare, nel periodo in cui il nuovo immobile acquistato è ancora occupato dal conduttore e fino a quando verrà rilasciato e adibito ad abitazione principale, potrà applicare la detrazione agli interessi pagati per il
mutuo contratto per l’acquisto del primo immobile effettivamente adibito ad abitazione principale (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 4.4).
In considerazione dell’analogia con l’acquisto di immobili locati, la detrazione spetta anche per gli interessi pagati in relazione alla stipula del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile all’asta a condizione che l’azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno dal rilascio (Risoluzione 14.10.2008 n. 385/E).
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale | – Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale – Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile (o dell’ulteriore quota) che è stato o sarà adibito ad abitazione principale – Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta – Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) – Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2021. Ove mancante nel contratto di mutuo, l’autocertificazione deve contenere la motivazione per la quale lo stesso è stato contratto |
Estinzione o rinegoziazione dei contratti di mutuo indicati in precedenza e stipula di un nuovo mutuo di importo non superiore alla restante quota di capitale da rimborsare | – Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale – Contratto di mutuo precedente dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’abitazione principale – Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto che se, pur maggiorato di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta – Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) – Nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni – Documentazione comprovante la quota residua di capitale del mutuo originario e gli oneri correlati all’estinzione/rinegoziazione del vecchio mutuo e alla stipula del nuovo – Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2021. Ove mancante nel contratto di mutuo, l’autocertificazione deve contenere la motivazione per la quale lo stesso è stato contratto |
Mutui contratti dal 1/1/2001 per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione edilizia destinata ad abitazione principale | – Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale – Contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile destinato ad abitazione principale – Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta – Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione – Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) – Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2021.Ove mancante nel contratto di mutuo, l’autocertificazione deve contenere la motivazione per la quale lo stesso è stato contratto |
Mutui ipotecari contratti dalla cooperativa o dall’impresa costruttrice | – Documento di ripartizione della spesa di competenza del contribuente relativa alle rate di mutuo pagate nel 2021 – Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale – Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2021 |
Mutui contratti dal 1/1/2001 per l’acquisto dell’unità immobiliare locata e destinata ad abitazione principale | – Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale – Contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale – Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta – Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) – Atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione notificato entro 3 mesi dalla data di acquisto – Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2021. Ove mancante nel contratto di mutuo, l’autocertificazione deve contenere la motivazione per la quale lo stesso è stato contratto |
Accollo interno a seguito di separazione legale o di successione | – Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale – Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile (o dell’ulteriore quota) che è stato adibito ad abitazione principale – Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto. Se tale importo, maggiorato di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, sarà necessario riproporzionare gli interessi alla minore spesa sostenuta – Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) – Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2021. Ove mancante nel contratto di mutuo, l’autocertificazione deve contenere la motivazione per la quale lo stesso è stato contratto – Atto pubblico o scrittura privata autenticata in cui risulta formalizzato l’accollo |
Mutui misti | – Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale – Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale – Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l’importo riportato sull’atto. Se tale importo, maggiorato di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, sarà necessario riproporzionare gli interessi alla minore spesa sostenuta – Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) – Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2021 e che indichi la somma imputabile all’acquisto e quella relativa alla ristrutturazione dell’abitazione principale – Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare, al termine dei lavori, gli interessi relativi al finanziamento per la ristrutturazione alle spese effettivamente sostenute |
Interessi relativi a mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l’acquisto di altri immobili (Rigo E8/E10, cod. 8)
Art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR
Aspetti generali e requisiti di detraibilità
La detrazione spetta per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale. L’ammontare massimo degli interessi passivi e oneri accessori ammesso alla detrazione è fissato in euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo compete per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
È necessario distinguere a seconda che il mutuo sia stato stipulato entro il 31 dicembre 1990 ovvero tra il 1° gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992.
Nel primo caso, la detrazione spetta anche nel caso di mutui stipulati per l’acquisto di immobili non destinati ad abitazione (ad esempio, negozio, ecc.) ed anche per motivi diversi dall’acquisto (ad esempio, costruzione, ristrutturazione, ecc.).
Per i mutui stipulati nel 1991 e 1992, invece, la detrazione spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, anche diversa da quella principale, e per i quali non sia variata tale condizione come, ad esempio, nel caso in cui l’immobile precedentemente tenuto a disposizione sia stato concesso in locazione.
Possono essere indicate le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi. In tal caso, ai fini della detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto ma quello della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. Il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo. In generale, se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In tal caso, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (in analogia a quanto affermato con Circolare 21.05.2014, n. 11/E, quesito 3.1, e Risoluzione 22.12.2006 n. 147/E).
È possibile fruire della detrazione sia nel caso di accollo (precedente al 1993) che di rinegoziazione del contratto di mutuo.
Nel caso in cui si verifichi la compresenza di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e di mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale (E7 + da E8 a E10 codice 8):
- se l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo E7) è maggiore o uguale ad euro 2.065,83, l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8) non concorre al calcolo della detrazione;
- se l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo E7) è minore di euro 065,83, l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale concorre al calcolo della detrazione, ma la somma degli interessi relativi a entrambi i mutui (somma degli importi del rigo E7 e dei righi da E8 a E10 con il codice 8) non può superare euro 2.065,83.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 8.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Mutui contratti nel 1991 e nel 1992 per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale | – Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale – Contratto di mutuo dal quale risulti che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile – Contratto di acquisto dell’immobile per verificare l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto. Se tale importo, maggiorato di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, sarà necessario riproporzionare gli interessi alla minore spesa sostenuta – Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) – Autocertificazione che attesti che l’immobile è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale e tale condizione sussisteva per l’anno 2021 e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto |
Mutui contratti prima dell’1/1/1991 per l’acquisto di qualsiasi tipo di immobile | – Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale |
Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (Rigo E8/E10, cod. 9)
Art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669
Aspetti generali e requisiti di detraibilità
La detrazione spetta per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui anche non ipotecari, stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. Non sono ammessi altri tipi di finanziamento come, ad esempio, aperture di credito o cambiali ipotecarie. La detrazione, calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28, spetta, nella misura del 19 per cento, al soggetto intestatario del contratto di mutuo, senza alcuna deroga.
Pertanto, nel caso di mutuo cointestato tra due coniugi, di cui uno a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire anche della detrazione spettante al coniuge fiscalmente a carico. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.
In base all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del DPR n. 380 del 2001, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, relativamente ai quali compete la detrazione, sono i seguenti:
- interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo: opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Il diritto alla detrazione spetta a condizione che il contratto di mutuo sia stato stipulato con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare qualsiasi tipo di immobile (abitazione principale, altro tipo di abitazione, box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi siano effettuati nel rispetto della normativa che disciplina l’attività edilizia.
Se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In tal caso, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (in analogia a quanto affermato con (Circolare 21.05.2014, n. 11/E, risposta 3.1, e Risoluzione 22.12.2006 n. 147/E).
La detrazione può coesistere con quella relativa ai mutui per l’acquisto dell’abitazione principale (di cui al rigo E7) e ai mutui per la costruzione dell’abitazione principale (di cui ai righi da E8 a E10 con il codice 10).
La detrazione spetta se l’intervento riguarda sia gli immobili di proprietà del contribuente, sia quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto registrato a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo (Circolare 13.06.1997 n. 167, paragrafo 1).
La detrazione non spetta più nel caso in cui un mutuo contratto nel 1997 per interventi di recupero edilizio sia stato successivamente rinegoziato (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.3.4).
La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato per la copertura dell’importo delle spese documentate; la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente l’ammontare delle stesse.
L’ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di ristrutturazione dell’unità immobiliare (Circolare 03.05.2005 n. 17/E, risposta 1).
La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo compete per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 9.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici | – Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale – Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per realizzare gli interventi di recupero edilizio – Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute – Per gli immobili in locazione o in comodato: contratto registrato – Autocertificazione che attesti, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto |
Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (Rigo E8/E10, cod. 10)
Art. 15, comma 1 -ter), del TUIR – Decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1999, n. 311
Aspetti generali
La detrazione è pari al 19 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale. La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28.
Per costruzione di unità immobiliare, ai fini della detrazione in commento, si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28 si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, in caso di mutuo acceso per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 3.2).
La detrazione degli interessi passivi, in caso di ristrutturazione edilizia, compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale nel quale sia indicato che l’autorizzazione riguarda i lavori di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001 (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.3.1). In carenza di tale indicazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.
La detrazione spetta anche in caso di interventi effettuati su un immobile acquistato allo stato grezzo, ossia non ancora ultimato (Risoluzione 09.01.2007 n. 1/E).
Conformemente a quanto già indicato con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In questo caso, il CAF o il soggetto che presta
l’assistenza fiscale potrà riconoscere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (Risoluzione 07.09.2007 n. 241/E).
La detrazione degli interessi passivi spetta anche per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.3.2).
Requisiti e limiti di detraibilità
Per fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- l’unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione. A decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione, la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione;
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Il predetto termine di diciotto mesi può essere preso in considerazione anche da coloro che alla data del 1° dicembre 2007 avrebbero comunque potuto fruire dell’agevolazione in base alla precedente normativa e, in particolare, da coloro che a tale data avevano iniziato i lavori da non più di sei mesi (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 7.1).
Considerato che la certezza della data di inizio lavori è fondamentale per la verifica del rispetto della condizione temporale prevista per fruire dell’agevolazione in esame, se l’abilitazione amministrativa risulta essere ancora intestata all’impresa costruttrice che ha ceduto l’immobile, e il contribuente non ha presentato alcuna richiesta al comune per la voltura dell’abilitazione amministrativa, la detrazione non è consentita (Risoluzione 05.11.2007 n. 310/E).
In caso di prosecuzione dei lavori l’agevolazione è fruibile se sono state rispettate le condizioni previste dalla normativa ed è stata richiesta la voltura dell’abilitazione amministrativa (Risoluzione 03.03.2008 n. 73/E).
La detrazione prevista per gli interessi passivi dei mutui contratti per interventi di ristrutturazione edilizia spetta anche nell’ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione siano effettuati dopo che il contribuente ha adibito ad abitazione principale l’immobile oggetto degli interventi edilizi. La
detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.
Ferma restando la detraibilità, alle condizioni sopra riportate, il beneficio in questione deve essere rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile e tale adempimento dovrà essere posto in essere al termine dei lavori. La detrazione, infatti, spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e pertanto gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate. La detrazione perciò non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese documentate e qualora, per questi ultimi, negli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.
L’ammontare delle spese effettivamente sostenute non può comprendere il costo per l’acquisto del suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato o il costo per l’acquisto del diritto di superficie sullo stesso (Circolare 18.05.2006 n.17/E, risposta 6).
Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso delle quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, della copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione, oltre che della copia della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi (Circolare 03.05.2005 n. 17/E, risposta 1).
Nel caso in cui un mutuo per la costruzione dell’abitazione principale sia stipulato da entrambi i coniugi e le fatture di spesa siano tutte intestate ad uno solo, ove ricorrano gli altri presupposti, è possibile attestare sulle stesse che le spese di costruzione sono state sostenute al 50 per cento da ciascun coniuge. In tal modo, il coniuge comproprietario non intestatario delle fatture può portare in detrazione il 50 per cento di interessi passivi corrispondenti alla propria quota di intestazione del mutuo (Circolare 09.05.2013 n.13/E, risposta 3.2).
Nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano stipulato un mutuo per la costruzione o per la ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale, di proprietà di uno solo dei coniugi, e le fatture di spesa siano intestate in parte ad un coniuge e in parte all’altro coniuge, il coniuge proprietario dell’immobile può calcolare la detrazione con riferimento anche alla parte di spesa
imputata all’altro coniuge non proprietario, a condizione che sulle fatture a quest’ultimo intestate sia annotato che la spesa è stata interamente sostenuta dal coniuge proprietario. Si rammenta, tuttavia, che in tale caso il coniuge proprietario dell’immobile potrà portare in detrazione solo la quota di interessi passivi corrispondenti alla propria quota di intestazione del mutuo.
È possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale (righi da E8 a E10 con il codice 10) e della detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili (Risoluzione 12.06.2002 n. 184/E).
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (di cui al rigo E7) soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi. Ciò anche nel caso in cui il contribuente contragga un mutuo per l’acquisto e un mutuo per la ristrutturazione della stessa unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 1, comma 5, del d.m. 311 del 1999).
Più in particolare, nel rispetto delle altre condizioni:
- se l’immobile è adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e non sono ancora trascorsi due anni dall’acquisto, spetta sia la detrazione degli interessi relativi al mutuo per l’acquisto, sia la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione;
- se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori ma comunque entro due anni dall’acquisto, spetta solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per l’acquisto;
- se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto ma entro sei mesi dalla conclusione dei lavori spetta solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione;
- se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto e oltre sei mesi dalla chiusura dei lavori le detrazioni non spettano.
Anche nell’ipotesi di un mutuo misto stipulato per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale, al fine del rispetto del requisito della destinazione dell’immobile ad abitazione principale, occorre fare riferimento ai limiti temporali previsti per le singole detrazioni sopra elencati.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni della dimora dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il diritto.
Come per il mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale. Qualora l’importo del secondo mutuo risulti essere superiore alla residua quota di capitale, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, è necessario determinare la percentuale dell’importo del secondo mutuo rispetto all’importo della residua quota di capitale da rimborsare del primo. Tale percentuale, che deriva dal rapporto tra l’importo della quota residua del mutuo originario, maggiorato delle spese e oneri correlati, e l’importo del nuovo mutuo, va applicata agli interessi pagati (Risoluzione 21.12.2007 n. 390/E).
Tale criterio, fornito in sede interpretativa, trova applicazione anche in relazione a contratti stipulati anteriormente all’emanazione del relativo documento di prassi amministrativa (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 7.2).
Inoltre, analogamente a quanto chiarito con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, il coniuge superstite, cointestatario con il coniuge deceduto del mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione dell’abitazione principale, può fruire della detrazione anche per la quota degli interessi passivi riferiti al coniuge deceduto a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo e sempreché ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla norma agevolativa (Risoluzione 18.10.2017 n. 129/E). Possono fruire della detrazione anche gli eredi che provvedano a regolarizzare l’accollo del mutuo e sempreché ricorrano le altre condizioni richieste ai fini della detrazione.
Il diritto alla detrazione si perde al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
- l’unità immobiliare non viene destinata ad abitazione principale entro i sei mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione;
- i lavori di costruzione dell’unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (si ricorda che a decorrere dal 1° dicembre 2007 la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione);
- i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine riportato nel provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso, salva la possibilità di proroga.
Se i termini di cui alle precedenti lett. b) e c) non sono rispettati a causa di ritardi imputabili esclusivamente al comune nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, il diritto alla detrazione non viene meno.
Per il rispetto del termine di decadenza per adibire l’immobile ad abitazione principale valgono i chiarimenti resi precedentemente con riferimento all’emergenza epidemiologica COVID-19. In particolare il contribuente può fruire della detrazione in esame a condizione che l’immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a quello previsto dalla norma, maggiorato del periodo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore derivante dall’emergenza COVID-19 previsto da specifici provvedimenti normativi.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 10.
La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
mutui contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale | – Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale – Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell’abitazione principale o per l’effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380 del 2001 dell’abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata – Autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all’abitazione – Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione – Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute – Idonea documentazione degli oneri accessori sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) |
estinzione o rinegoziazione del contratto di mutuo indicato in precedenza e stipula di un nuovo mutuo | – Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale – Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell’abitazione principale o per l’effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380 del 2001 |
| dell’abitazione principale; in mancanza, la motivazione può essere autocertificata – Autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all’abitazione – Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione – Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute – Nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni – Idonea documentazione degli oneri accessori sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) – Certificazione degli oneri accessori in caso di riparametrazione degli interessi |
Interessi relativi a prestiti o mutui agrari (Rigo E8/E10, cod. 11)
Art. 15, comma 1, lett. a), del TUIR
Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati nel periodo d’imposta di riferimento, indipendentemente dalla scadenza della rata, per prestiti o mutui agrari di ogni genere (indipendentemente dal fatto che tali contratti siano garantiti o meno da ipoteca) danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento.
I contratti oggetto dell’agevolazione sono finanziamenti sia di esercizio che di miglioramento a breve, medio e lungo termine previsti dalla legge per l’ordinamento del credito agrario; il prestito o mutuo agrario può riguardare, senza limitazioni, qualsiasi tipologia di terreno.
Per poter fruire della detrazione in esame, i mutui ed i prestiti agrari devono essere stati pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
L’importo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e agrario dichiarati tenendo conto delle rispettive rivalutazioni (80 per cento e 70 per cento) e, in aggiunta, dell’ulteriore rivalutazione pari, dal 2016, al 30 per cento di cui all’art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), come modificato dall’art. 1, comma 909,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
A tal fine, sono rilevanti anche i redditi dei terreni derivanti da partecipazioni in società di persone e assimilate. Diversamente, gli altri redditi derivanti dai terreni, quali le plusvalenze da cessione a titolo oneroso ed il corrispettivo per la concessione in affitto per uso non agricolo, non risultano invece rilevanti ai fini della detraibilità degli interessi passivi.
La detrazione spetta solo al soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario.
La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
Devono essere compresi nell’importo gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione “Oneri detraibili” indicati nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 11.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Prestiti e mutui agrari | – Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale – Contratto di prestito o mutuo |
Spese per istruzione diverse da quelle universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12)
Art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR
Aspetti generali
Sono detraibili nella misura del 19 per cento le spese di istruzione diverse da quelle universitarie. L’art. 1, comma 151, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. legge della buona scuola), ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.
Tipologia di spesa ammessa
La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
- scuole dell’infanzia (scuole materne);
- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
- scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore); sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.3). Le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13, cfr. paragrafo successivo).
Considerato che la normativa circoscrive il beneficio fiscale alle sole scuole del “sistema nazionale di istruzione”, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero non sono agevolabili. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.
Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica,
all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.
Si tratta, ad esempio, delle spese per:
- la mensa scolastica (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 08.2016 n. 68/E). Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1);
- le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio).
Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (cfr. art. 15, comma 1, lett. i-decies del TUIR). Sono, quindi, da considerarsi superate le istruzioni fornite al riguardo con la risoluzione n. 68/E del 2016. La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale, da indicare nel rigo E8-E10, codice 40. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato anche l’abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti.
Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l’istituto scolastico rilasci un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.
La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15).
Limite di detraibilità
La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l’anno 2021 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.
Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 12.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2022 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Documentazione da controllare e conservare
Al fine del riconoscimento dell’onere, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2021 per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, nonché per la mensa scolastica, i servizi scolastici integrativi e il servizio di trasporto scolastico. La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio – deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”. La tracciabilità dell’onere può anche essere attestata mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.
Non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1).
Tipologia | Documenti |
Spese di istruzione diverse da quelle universitarie, mensa scolastica, servizi scolastici integrativi e servizi di trasporto scolastico | – Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2021 – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio – deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” |
Spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa (ad es. corsi di lingua e teatro) | – Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2021 e i dati dell’alunno o studente – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi, attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell’alunno o studente – Se il pagamento riguarda più alunni o studenti, attestazione dell’istituto scolastico dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” |
Spese per istruzione universitaria (Rigo E8/E10, cod. 13)
Art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR
Aspetti generali
La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.
La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MUR;
- corsi di perfezionamento tenuti presso l’università (Circolare 06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);
- master Si precisa che un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
- corsi di dottorato di Ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e della legge 3 luglio 1998, n. 210, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione (Risoluzione 17.02.2010 n. 11/E);
- Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV 13.06.2016, prot. n. 6578). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con circolare del 24 aprile 2015, 17/E, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo E8/E10, cod. 12, cfr. paragrafo precedente) (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta n. 5.3);
- corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica,
accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – AFAM) (Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196).
Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.3).
Tipologia di spesa ammessa
La detrazione spetta per le spese sostenute per:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- le spese sostenute per la d. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.2008 n. 87/E);
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010,
- 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Parere MUR 10.02.2021, prot. n. 196).
La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2021, anche se riferite a più anni. La detrazione non spetta per:
- i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 2.1);
- le spese relative: all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola;
- le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza. Non trattandosi di una “università”, tali spese non rientrano tra gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR; conseguentemente, non sono detraibili neanche le spese sostenute per l’alloggio ai sensi della successiva lett. i-sexies);
- le somme versate ad un’associazione riconosciuta dal MUR per il supporto tecnico-logistico connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per l’accesso ad un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo In questa ipotesi, il ruolo dell’associazione è solo quello di predisporre parte della logistica e di curare i contatti con i corsisti in base ad un accordo organizzativo, previsto nel bando, con la stessa Università, mentre i corsi sono esclusivamente erogati da quest’ultima che rilascia anche la relativa certificazione.
Limite di detraibilità
La detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Nel caso, invece, di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso.
Con decreto ministeriale 23 dicembre 2021, n. 1324 (pubblicato nella GU del 7 febbraio 2022, n. 31), è stato individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR. Gli importi sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, come risulta dalla seguente tabella:
Area disciplinare corsi istruzione | NORD | CENTRO | SUD E ISOLE |
Medica | € 3.900 | € 3.100 | € 2.900 |
Sanitaria | € 3.900 | € 2.900 | € 2.700 |
Scientifico-Tecnologica | € 3.700 | € 2.900 | € 2.600 |
Umanistico-sociale | € 3.200 | € 2.800 | € 2.500 |
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea, l’importo massimo che dà diritto alla detrazione è indicato nella seguente tabella:
Spesa massima detraibile | NORD | CENTRO | SUD E ISOLE |
Corsi di dottorato, di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello |
€ 3.900 |
€ 3.100 |
€ 2.900 |
I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel citato decreto ministeriale.
In calce al paragrafo sono riportate le tabelle dei raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare nonché della ripartizione delle regioni per area geografica.
Peraltro, a seguito delle modifiche intervenute con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, per i master privati di I e II livello è richiesta, a partire dal 2015, solo la verifica che i master siano attivati da istituti universitari. Conseguentemente, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogati da università statali.
Il limite individuato dal decreto del MUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione. Nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese sia per la frequenza di corsi di laurea presso università non statali, sia per la frequenza presso università non statali di corsi post– laurea, occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post universitario. Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.
In caso di iscrizione, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.
Nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.
Nel limite di spesa individuato dal decreto del MUR è compresa anche l’imposta di bollo. Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di
cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni (cfr. art. 1, comma 4, del decreto del MUR).
Per le spese per frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2).
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post laurea all’estero, ai fini della detrazione, occorre, invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie e di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose, ai fini della detrazione occorre fare riferimento alla misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”; per quanto concerne la zona geografica, per motivi di semplificazione, essa deve essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato della Città del Vaticano (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2).
Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.3).
Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.
Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto.
Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto del MUR con le modalità sopra descritte.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione universitaria spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del
predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese di istruzione universitaria spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 13.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2022 (punti da 701 a 706) con il codice 13. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Spese di istruzione sostenute per università statali | – Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2021 – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Spese di istruzione sostenute per università non statali | – Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2021 – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati N.B.: In questo caso la detrazione è calcolata su un importo non superiore a quello definito dal decreto del MUR |
Spese per corsi di specializzazione in psicoterapia | – Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2021 – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Attestazione della scuola da cui risulti l’accreditamento presso il MUR |
Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare
Allegato al Decreto del MUR del 23.12.2021 , n. 1324
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AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
Sanitaria | L/SNT1 | Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica |
L/SNT2 | Professioni sanitarie della riabilitazione | |
L/SNT3 | Professioni sanitarie tecniche | |
L/SNT4 | Professioni sanitarie della prevenzione | |
Scientifico – Tecnologica | L-13 | Scienze biologiche |
L-17 | Scienze dell’architettura | |
L-2 | Biotecnologie | |
L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale | |
L-22 | Scienze delle attività motorie e sportive | |
L-23 | Scienze e tecniche dell’edilizia | |
L-25 | Scienze e tecnologie agrarie e forestali | |
L-26 | Scienze e tecnologie alimentari | |
L-27 | Scienze e tecnologie chimiche | |
L-28 | Scienze e tecnologie della navigazione | |
L-29 | Scienze e tecnologie farmaceutiche | |
L-30 | Scienze e tecnologie fisiche | |
L-31 | Scienze e tecnologie informatiche | |
L-32 | Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura | |
L-34 | Scienze geologiche | |
L-35 | Scienze matematiche | |
L-38 | Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali | |
L-4 | Disegno industriale | |
L-41 | Statistica | |
L-43 | Diagnostica per la conservazione dei beni culturali | |
L | S | |
L-7 | Ingegneria civile e ambientale | |
L-8 | Ingegneria dell’informazione | |
L-9 | Ingegneria industriale | |
| L-P01 | Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio |
| L-P02 | Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali |
| L-P03 | Professioni tecniche industriali e dell’informazione |
| L-Sc. Mat. | Scienze dei materiali |
Umanistico – Sociale | L-GASTR | Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali |
L-1 | Beni Culturali | |
L-10 | Lettere | |
L-11 | Lingue e culture moderne | |
L-12 | Mediazione linguistica | |
L-14 | Scienze dei servizi giuridici | |
L-15 | Scienze del turismo | |
L-16 | Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione | |
L-18 | Scienze dell’economia e della gestione aziendale | |
L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | |
L-20 | Scienze della comunicazione | |
L-24 | Scienze e tecniche psicologiche | |
L-3 | Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda | |
L-33 | Scienze economiche |
| L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali |
L-37 | Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace | |
L-39 | Servizio sociale | |
L-40 | Sociologia | |
L-42 | Storia | |
L-5 | Filosofia | |
L-6 | Geografia | |
DS/1 (ex D.M. 509/1999) | Scienze della difesa e della sicurezza | |
| L/DS (ex D.M. 270/2004) | Scienze della difesa e della sicurezza |
Sanitaria | LM/SNT1 | Scienze infermieristiche e ostetriche |
LM/SNT2 | Scienze riabilitative delle professioni sanitarie | |
LM/SNT3 | Scienze delle professioni sanitarie tecniche | |
LM/SNT4 | Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione | |
Scientifico – Tecnologica | LM-3 | Architettura del paesaggio |
LM-4 | Architettura e ingegneria edile-architettura | |
LM-6 | Biologia | |
LM-7 | Biotecnologie agrarie | |
LM-8 | Biotecnologie industriali | |
LM-9 | Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | |
LM-10 | Conservazione dei beni architettonici e ambientali | |
LM-11 | Scienze per la conservazione dei beni culturali | |
LM-12 | Design | |
LM-17 | Fisica | |
LM-18 | Informatica | |
LM-20 | Ingegneria aerospaziale e astronautica | |
LM-21 | Ingegneria biomedica | |
LM-22 | Ingegneria chimica | |
LM-23 | Ingegneria civile | |
LM-24 | Ingegneria dei sistemi edilizi | |
LM-25 | Ingegneria dell’automazione | |
LM-26 | Ingegneria della sicurezza | |
LM-27 | Ingegneria delle telecomunicazioni | |
LM-28 | Ingegneria elettrica | |
LM-29 | Ingegneria elettronica | |
LM-30 | Ingegneria energetica e nucleare | |
LM-31 | Ingegneria gestionale | |
LM-32 | Ingegneria informatica | |
LM-33 | Ingegneria meccanica | |
LM-34 | Ingegneria navale | |
LM-35 | Ingegneria per l’ambiente e il territorio | |
LM-40 | Matematica | |
LM-44 | Modellistica matematica-fisica per l’ingegneria | |
LM-47 | Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie | |
LM-48 | Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale | |
LM-53 (ex D.M. 16 marzo 2007) | Scienza e ingegneria dei materiali | |
LM-53 (ex D.M.147/2021) | Ingegneria dei materiali | |
LM-54 | Scienze chimiche | |
LM-58 | Scienze dell’universo |
| LM-60 | Scienze della natura |
LM-61 | Scienze della nutrizione umana | |
LM-66 | Sicurezza informatica | |
LM-67 | Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate | |
LM-67. | Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (abilitazione A030) | |
LM-68 | Scienze e tecniche dello sport | |
LM-68. | Scienze e tecniche dello sport (abilitazione A030) | |
LM-69 | Scienze e tecnologie agrarie | |
LM-70 | Scienze e tecnologie alimentari | |
LM-71 | Scienze e tecnologie della chimica industriale | |
LM-72 | Scienze e tecnologie della navigazione | |
LM-73 | Scienze e tecnologie forestali ed ambientali | |
LM-74 | Scienze e tecnologie geologiche | |
LM-75 | Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio | |
LM-79 | Scienze geofisiche | |
LM-82 | Scienze statistiche | |
LM-83 | Scienze statistiche attuariali e finanziarie | |
LM-86 | Scienze zootecniche e tecnologie animali | |
LM-91 | Tecniche e metodi per la società dell’informazione | |
LM Sc. Mat. | Scienze dei materiali | |
LM Data | Data science | |
Umanistico – Sociale | LM/GASTR | Scienze economiche e sociali della gastronomia |
LM/SC-GIUR | Scienze giuridiche | |
LM-1 | Antropologia culturale ed etnologia | |
LM-2 | Archeologia | |
LM-5 | Archivista e biblioteconomia | |
LM-14 | Filologia moderna | |
LM-14. | Filologia moderna (abilitazione A043) | |
LM-15 | Filologia, letterature e storia dell’antichità | |
LM-16 | Finanza | |
LM-19 | Informazione e sistemi editoriali | |
LM-36 | Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia | |
LM-37 | Lingue e letterature moderne europee e americane | |
LM-37. | Lingue e letterature moderne europee e americane (abilitazione A045) | |
LM-38 | Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale | |
LM-39 | Linguistica | |
LM-43 | Metodologie informatiche per le discipline umanistiche | |
LM-45 | Musicologia e beni musicali | |
LM-45. | Musicologia e beni musicali (abilitazione A032) | |
LM-49 | Progettazione e gestione dei sistemi turistici | |
LM-50 | Programmazione e gestione dei servizi educativi | |
LM-51 | Psicologia | |
LM-52 | Relazioni internazionali | |
LM-55 | Scienze cognitive | |
LM-56 | Scienze dell’economia | |
LM-57 | Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua | |
LM-59 | Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità | |
LM-62 | Scienze della politica | |
LM-63 | Scienze delle pubbliche amministrazioni | |
LM-64 | Scienze delle religioni | |
LM-65 | Scienze dello spettacolo e produzione multimediale |
| LM-76 | Scienze economiche per l’ambiente e la cultura |
LM-77 | Scienze economico-aziendali | |
LM-78 | Scienze filosofiche | |
LM-80 | Scienze geografiche | |
LM-81 | Scienze per la cooperazione allo sviluppo | |
LM-84 | Scienze storiche | |
LM-85 | Scienze pedagogiche | |
LM-87 | Servizio sociale e politiche sociali | |
LM-88 | Sociologia e ricerca sociale | |
LM-89 | Storia dell’arte | |
LM-90 | Studi europei | |
LM-92 | Teorie della comunicazione | |
LM-93 | Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education | |
LM-94 | Traduzione specialistica e interpretariato | |
L DS/S (ex D.M. 509/1999) | Specialistiche nelle scienze della difesa e della scurezza | |
LM-DS (ex D.M. 270/2004) | Scienze della difesa e della sicurezza | |
Medica | LM-41 | Medicina e chirurgia |
LM-42 | Medicina e veterinaria | |
LM-46 | Odontoiatria e protesi dentaria | |
Scientifico Tecnologica | LMR/02 | Conservazione e restauro dei beni culturali |
LM-4 C.U. | Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale) | |
LM-13 | Farmacia e farmacia industriale | |
Umanistico Sociale | LMG/01 | Magistrali in giurisprudenza |
LM-85 bis | Scienze della formazione primaria |
REGIONE | ZONA GEOGRAFICA | R |
ABRUZZO | CENTRO | A |
BASILICATA | SUD E ISOLE | B |
CALABRIA | SUD E ISOLE | C |
CAMPANIA | SUD E ISOLE | C |
EMILIA ROMAGNA | NORD | E |
FRIULI VENEZIA GIULIA | NORD | F |
LAZIO | CENTRO | L |
LIGURIA | NORD | L |
LOMBARDIA | NORD | L |
MARCHE | CENTRO | M |
MOLISE | SUD E ISOLE | M |
PIEMONTE | NORD | P |
PUGLIA | SUD E ISOLE | P |
SARDEGNA | SUD E ISOLE | S |
SICILIA | SUD E ISOLE | S |
TOSCANA | CENTRO | T |
TRENTINO ALTO ADIGE | NORD | T |
UMBRIA | CENTRO | U |
VALLE D’AOSTA | NORD | V |
VENETO | NORD | V |
Spese funebri (Rigo E8/E10, cod. 14)
Art. 15, comma 1, lett. d), del TUIR
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese funebri da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.
Tipologia di spesa ammessa
Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione 28.07.1976 n. 944).
Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero a condizione che, analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.
Limiti di detraibilità
La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro
240.000. Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 14.
Documentazione da controllare e conservare
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento.
Tipologia | Documenti |
Spese funebri | – Fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: la fattura dell’agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Spese funebri sostenute all’estero | – Documentazione in lingua originale delle spese sostenute corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. Se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (Rigo E8/E10, cod. 15)
Art. 15, comma 1, lett. i- septies) del TUIR
Aspetti generali
La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale:
- nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- se il reddito complessivo non supera euro 000. Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:
- assunzione di alimenti;
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
- deambulazione;
- indossare gli
Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (Circolare 03.01.2005 n. 2/E, paragrafo 4).
La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.
La detrazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.
Tipologia di spesa ammessa
La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio, per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
- una casa di cura o di riposo (Risoluzione 10.2008 n. 397/E);
- una cooperativa di servizi (Circolare 05.2006 n. 17/E, risposta 8);
- un’agenzia
La detrazione non spetta per:
- le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale;
- i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUIR che vanno indicati nel rigo E23.
Limiti di detraibilità – Ripartizione
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100.
Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, tale limite deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo su cui calcolare la detrazione non può comunque superare euro 2.100. La detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, pur rientrando, in astratto, nel novero delle detrazioni che, ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR, dovrebbero variare in base all’ammontare del reddito complessivo, in concreto spetta per intero, considerato che la detrazione in esame è sottoposta alla condizione per cui il reddito complessivo non deve superare euro 40.000. Dall’anno d’imposta 2020 le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale sono sottoposte, ai fini della detrazione, all’obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili”.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 15.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2022 (punti da 701 a 706) con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Documentazione da controllare e conservare
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza e dalla prova del pagamento tracciato. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”
può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:
- una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (Circolare 16.03.2005 n. 10/E, risposta 10.8);
- una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso;
- un’agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del
Tipologia | Documenti |
Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale | – Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve recare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso – Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella fattura o ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo – Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza o autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica – Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell’art. 433 c.c. |
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (Rigo E8/E10, cod. 16)
Art. 15, comma 1, lett. i – quinquies), del TUIR
Aspetti generali
La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni.
Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 14.1).
Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni il 20 novembre 2021, la detrazione spetta anche per le spese sostenute successivamente a tale data, purché le stesse siano sostenute entro il 31 dicembre 2021.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).
La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 pubblicato nella GU del 9 maggio 2007 n. 106.
Limiti di detraibilità
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per spese per attività sportive praticate dai ragazzi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (Risoluzione 25.02.2009 n. 50/E).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 16.
Requisiti delle strutture sportive
Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal citato d.m. 28 marzo 2007 che ha definito:
- cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine,;
- la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.
In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all’art. 90, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:
- destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
- gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).
La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:
- le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
- le società di capitali di cui alla legge 23 marzo 1981, 91 (sport professionistico);
- le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
Documentazione da controllare e conservare
La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.
Ai sensi dell’art. 2 del citato d.m. 28 marzo 2007, la documentazione attestante la spesa deve riportare:
- la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, );
- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento,);
- l’attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, );
- l’importo pagato;
- i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc.. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.9).
Tipologia | Documenti |
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi | Bollettino bancario o postale oppure fattura, ricevuta, o quietanza di pagamento dai quali risultino: – la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale, del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.) – la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.) – l’attività sportiva esercitata – l’importo pagato – i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento – il pagamento effettuato con sistemi “tracciabili” |
Spese per l’intermediazione immobiliare (Rigo E8/E10, cod. 17)
Art 15, comma 1, lett. b-bis), del TUIR
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento dei compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità. La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile (Circolare 04.08.2006 n. 28/E, paragrafo 13).
L’art. 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone che all’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:
- se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
- il codice fiscale o la partita IVA;
- il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
- l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della
La detrazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di altri diritti reali (quali, ad esempio, l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1).
Nozione di abitazione principale
La detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale. In particolare:
- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici;
- l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla precedente lett. b) dell’art. 15, comma 1, del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 5.2).
Beneficiari della detrazione
Considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1).
La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Intermediari immobiliari – Definizione
Per intermediari immobiliari devono intendersi gli esercenti l’attività di mediazione nel ramo immobiliare disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Ne deriva che i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l’attività di intermediazione nella stipula dell’eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall’ambito della detrazione in esame.
Limiti di detraibilità
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino euro a 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione si applica su un importo non superiore a euro 1.000 e si esaurisce in un unico anno di imposta.
Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà (Circolare 04.08.2006 n. 28/E, paragrafo 13, e Risoluzione 30.01.2009 n. 26/E) anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 17.
Casi particolari
Acquisto non andato a buon fine: se l’immobile non può essere utilizzato come abitazione principale, perché, ad esempio, non è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita, la detrazione non spetta in relazione alle provvigioni pagate all’intermediario immobiliare. In tal caso, il contribuente dovrà restituire la detrazione fruita assoggettando a tassazione separata l’importo indebitamente detratto (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1).
Spese sostenute in sede di contratto preliminare: se, a seguito della stipula del preliminare di vendita, viene pagato all’agenzia immobiliare il compenso dell’intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato (Risoluzione 30.01.2009 n. 26/E). La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute nell’anno precedente la stipula del preliminare (ad esempio, al momento dell’accettazione della proposta di acquisto), a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito.
Resta fermo, tuttavia, che essendo il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, se il contribuente non giunge alla stipula del contratto definitivo, dovrà assoggettare a tassazione separata l’importo per il quale ha fruito della detrazione.
Documentazione da controllare e conservare
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero
tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Con la circolare del 13 maggio 2011, n. 20/E, risposta 5.8, è stato precisato che:
- la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
- nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, al fine di ammettere pro-quota alla detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, è necessario integrare il documento con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
- se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e ad un altro soggetto non proprietario, al fine di consentire la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l’onere è stato sostenuto solo da quest’ultimo.
Tipologia | Documenti |
Spese per l’intermediazione immobiliare | – Fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Preliminare registrato – Atto di compravendita da cui risultino i requisiti previsti dalla l. n. 296 del 2006 – Autocertificazione attestante che l’immobile è destinato ad abitazione principale |
Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (Rigo E8/E10, cod. 18)
Art 15, comma 1, lett. i-sexies)
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a euro 2.633.
Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.
Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell’università.
La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti:
- agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (nota DGOSV 13.06.2016, prot. n. 6578). Devono, pertanto, intendersi superati i chiarimenti forniti con la circolare del 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 2, che collocava i corsi degli I.T.S. nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
- ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 8 luglio 2005, n. 212, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.3).
La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.
Limiti di detraibilità
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a euro 2.633.
La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione.
Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti.
Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall’istituto.
Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest’ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633.
Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti.
Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633 (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta n. 5.10).
L’effettivo pagamento dei canoni dovrà essere verificato in sede di assistenza fiscale con l’esibizione, ad esempio, delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.10).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 18.
Schemi contrattuali previsti
Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:
- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della n. 431 del 1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti;
- i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Distanza chilometrica fra il comune di residenza dello studente e il comune dove ha sede l’università
La verifica di tale distanza deve essere effettuata caso per caso.
In particolare, occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei predetti collegamenti risulti pari o superiore alla distanza chilometrica richiesta ai fini dell’agevolazione (100 km) (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 8.4). Nei casi in cui nel comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso “più breve” da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento “misto” (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell’università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve.
Corso di laurea presso un’università ubicata all’estero
Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. È, tuttavia, necessario che l’istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”.
Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che, ove non sia insito nella natura dell’ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.
Hanno diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche gli studenti partecipanti a progetti Erasmus, atteso che i predetti studenti, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, possono essere considerati come studenti “fuori sede” per il periodo di durata del progetto (Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196).
Casi particolari
Sublocazione. Il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del “subcontratto” in quanto non contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nell’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR. In assenza di tale previsione, poiché la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.3).
Detrazione eccedente l’imposta lorda. La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata. Al riguardo, infatti, il testo del d.m. 11 febbraio 2008, che disciplina le modalità con cui recuperare la detrazione eccedente l’imposta lorda, non può essere esteso anche alla detrazione in esame, poiché tale decreto si applica soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell’abitazione principale di cui all’art. 16 del TUIR.
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante le quietanze di pagamento da cui risulti l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” o mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede | – Copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della l. n. 431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento – Quietanze di pagamento che indichino anche l’utilizzo del sistema di pagamento tracciabile – In alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che sono rispettati i requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione |
Erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (Rigo E8/E10, cod. 20)
Art. 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in Stati esteri, effettuati tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000:
- ONLUS, di cui all’ 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
- fondazioni, associazioni, comitati ed enti, il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 2.065,83. Per la verifica del limite di spesa occorre tenere conto anche:
- dell’importo indicato nel codice 61 nei righi E8-E10;
- delle spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente
all’erogazione, secondo le modalità descritte dalla risoluzione del 15 giugno 2009, n. 160/E, e dalla risoluzione del 17 novembre 2008, n. 441/E.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata – Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento |
Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (Rigo E8/E10, cod. 21)
Art. 15, comma 1, lett. i-ter), del TUIR
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Per società sportive dilettantistiche e relative associazioni, destinatarie delle suddette erogazioni, si intendono:
- CONI;
- federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportiva;
- qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati (Circolare 08.03.2000 n. 43, paragrafo 5).
Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (Circolare 22.04.2003 n. 21/E, paragrafo 1.1).
La detrazione non spetta per le eventuali quote associative corrisposte.
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.500.
Dall’anno 2020, la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 21.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte
prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata – Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento |
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso (Rigo E8/E10, cod. 22)
Art. 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso operanti in particolari settori (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818) al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, ovvero in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
La detrazione spetta al socio con riferimento esclusivamente al contributo versato per la propria posizione e non anche per il contributo versato per i familiari, anche se fiscalmente a carico.
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.300 e compete per l’importo della spesa sostenuta e rimasta a carico a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
Modalità di pagamento
Ai fini della detrazione, il contributo associativo è sottoposto all’obbligo di effettuazione del pagamento mediante versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Pertanto, il contributo associativo deve essere versato tramite banca o posta nonché utilizzando i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per i versamenti effettuati in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare la società di mutuo soccorso, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Tipologia | Documenti |
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso | – Ricevuta del versamento bancario o postale, copia bollettino postale o MAV da cui risulti anche che il contributo è versato per la propria posizione – In caso di pagamento con carta di debito o credito o carta prepagata, o con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati: estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche che il contributo è versato per la propria posizione – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti: ricevuta rilasciata dalla società di mutuo soccorso dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata |
Erogazioni in denaro alla Fondazione La Biennale di Venezia (Rigo E8/E10, cod. 24)
Art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia.
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 24.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali alla Fondazione la Biennale di Venezia | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata – Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento |
Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico (Rigo E8/E10, cod. 25)
Art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR – Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del DPR n. 1409 del 1963 (Disciplina degli archivi di Stato).
La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per ordinare e inventariare gli archivi privati di interesse storico previsti dall’art. 30 del Codice dei beni culturali e del paesaggio a condizione che si riferiscano ad interventi di carattere straordinario da realizzare immediatamente dopo l’apposizione del vincolo o, per quanto concerne l’aggiornamento dell’inventario già realizzato, successivamente, all’insorgere di altre cause straordinarie verificate dalle Autorità pubbliche competenti (Risoluzione 02.04.2009 n. 93/E).
Dall’anno d’imposta 2020 le spese sostenute per la manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate sono sottoposte, ai fini della detrazione, all’obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili”.
Certificazione delle spese
Fino al 2011 la necessità delle spese, non obbligatorie per legge, doveva risultare da un’apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza del Ministero della cultura, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente Ufficio del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’art. 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali siano sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 – al Ministero della cultura che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000. Dal 2012, pertanto, la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al predetto Ministero.
Beneficiari della detrazione
La detrazione spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.
Sono considerati obbligati i soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo.
Nel caso in cui l’immobile oggetto di obbligo di manutenzione, protezione o restauro sia concesso in comodato, tale atto costituisce, in via generale, titolo astrattamente idoneo a qualificare il comodatario quale soggetto obbligato a porre in essere interventi conservativi ai sensi dell’art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004. In tal caso, il contratto non deve limitarsi alla concessione dell’uso del bene per la durata corrispondente all’esecuzione dei lavori di recupero ma permettere il perseguimento di un fine proprio del comodatario meritevole di tutela (Risoluzione 09.01.2009 n. 10/E).
Quando spetta la detrazione
La detrazione spetta, con riferimento al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata presentata alla competente Soprintendenza del Ministero della cultura entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Se la dichiarazione sostitutiva è presentata dopo tale termine, in quanto i lavori sono stati ultimati in un periodo d’imposta successivo, la detrazione spetta per il periodo d’imposta in cui è presentata la predetta dichiarazione, indipendentemente dalla circostanza che le spese siano state sostenute in anni precedenti.
Il contribuente può perdere il diritto ad operare la detrazione in questione, a seguito di comunicazione dell’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, nei casi di mutata destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione, mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire il diritto di prelazione dello stato sui beni vincolati e tentata esportazione non autorizzata di tali beni.
Cumulo delle detrazioni
La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate è cumulabile con quella prevista per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR ma, in tal caso, è ridotta del 50 per cento (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.8; e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5).
La riduzione della detrazione al 50 per cento è da intendersi riferita esclusivamente alla parte di spesa per la quale il contribuente, contemporaneamente, fruisce anche della detrazione per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui al citato art. 16-bis del TUIR. Pertanto, le spese per le quali non spetta tale ultima detrazione – in quanto eccedenti i limiti ivi previsti – possono essere interamente ammesse alla detrazione del 19 per cento.
La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate non è, invece, cumulabile, con quella spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi.
La detrazione spettante, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR, ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, non è cumulabile con il Bonus facciate (Circolare 14.02.2020 n. 2/E).
Per le spese relative agli immobili vincolati, nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi antisismici, sia di quella del 19 per cento di cui all’art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR sulla spesa ridotta alla metà. Oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato art. 15 del TUIR, è calcolata sull’intero importo eccedente (Circolare 22.12.2020 n. 30/E).
Ai sensi dell’art. 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la detrazione in esame non è cumulabile con il credito d’imposta di cui al citato art. 65-bis del d.l. n. 73 del 2021, riconosciuto per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro degli immobili di interesse storico e artistico, soggetti alla tutela prevista dal d.lgs. n. 42 del 2004.
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata sull’intero importo delle spese sostenute.
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.
Devono essere comprese nell’importo da indicare nel Modello 730 anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 25.
Documentazione da controllare e conservare
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito, carta di credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.
Tipologia | Documenti |
Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico | – Fatture relative alle spese di manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate effettivamente rimaste a carico del contribuente – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio – In alternativa, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smatphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Quando le spese non sono obbligatorie per legge è necessaria apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al Ministero della cultura, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione – Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che, per la medesima somma, non è stato riconosciuto il credito di imposta “bonus restauro immobili di interesse storico”. |
Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche (Rigo E8/E10, cod. 26)
Art. 15, comma 1, lett. h) e h-bis), del TUIR
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro o tramite cessione gratuita dei beni a favore di:
- Stato, Regioni, enti locali territoriali (province, comuni, ), enti o istituzioni pubbliche;
- comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro della cultura;
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca, e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione.
La detrazione spetta per:
- l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni individuati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 e del DPR n. 1409 del 1963;
- l’allestimento (in Italia e all’estero) di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico- culturale di questi beni, per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a tale scopo nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico- promozionale, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali;
- il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti indicati e per le attività di cui alla h) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR.
La detrazione spetta anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle parrocchie al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese e relative pertinenze a condizione che tali interventi vengano eseguiti su beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 (Risoluzione 14.06.2007 n. 133/E, e Risoluzione 05.04.2005 n. 42/E).
La detrazione in esame è ammessa anche qualora l’erogazione liberale abbia ad oggetto beni in natura. In tal caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d’arte, gioielli, ecc.), è possibile ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso, il donante ha cura di acquisire, a comprova dell’effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale
come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori (Circolare 19.08.2005 n. 39/E, paragrafo 4).
La detrazione non spetta per le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale.
L’art. 40, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011 ha previsto che, dal 2012, la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali siano sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare — ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 — al Ministero della cultura che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000.
Il Ministero della cultura ha precisato che le dichiarazioni sostitutive, di cui al citato art. 40, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, attengono esclusivamente alla fase rendicontativa del procedimento teso ad ottenere le detrazioni in questione.
L’iter procedimentale delle erogazioni liberali in esame è illustrato nella circolare dell’11 giugno 2012, n. 222, del suddetto Ministero (nota del 14 febbraio 2017, prot. n. 4483), in cui viene precisato che il soggetto beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono state erogate. Il preventivo di spesa vistato e inviato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione costituisce l’autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata sull’intero importo delle erogazioni liberali effettuate.
Dall’anno 2020, la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.
Devono essere comprese nell’importo da indicare nel Modello 730 anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 26.
Erogazione liberale e Art bonus
La detrazione spetta per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta Art bonus
(Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 1), da indicare nel rigo G9.
Modalità di pagamento
L’erogazione in denaro deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento.
Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento – Preventivo di spesa vistato e inviato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione – Ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori |
Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo (Rigo E8/E10, cod. 27)
Art. 15, comma 1, lett. i), del TUIR
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non lucrative che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
La detrazione spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore di un’associazione che svolge l’attività nel settore dello spettacolo musicale, anche indirettamente, attraverso il trasferimento di parte dei fondi ricevuti ad un altro ente. È necessario, tuttavia, che quest’ultimo operi e persegua l’esercizio esclusivo dell’attività musicale e che utilizzi i fondi ricevuti in modo vincolato alle indicazioni dell’associazione e comunque esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo (Risoluzione 12.05.2017 n. 59/E).
La detrazione non spetta con riferimento alle erogazioni in favore dei soggetti sopra descritti se svolgono altre attività, anche se collaterali (Circolare 25.03.1986 n. 9).
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato nel quale rientra anche quello dei fabbricati soggetto a cedolare secca.
Dall’anno 2020, la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 27.
Erogazione liberale e Art bonus
La detrazione spetta per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta Art bonus
(Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 1), da indicare nel rigo G9.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata – Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento |
Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (Rigo E8/E10, cod. 28)
Art. 15, comma 1, lett. i), del TUIR – Art. 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
Aspetti generali
Per le erogazioni liberali in denaro versate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi del d.lgs. n. 367 del 1996, la detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), elevato al 30 per cento per le somme versate:
- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell’ente nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d’imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso, per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione.
Limiti di detraibilità
Devono essere comprese nell’importo da indicare nel Modello 730 anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 28.
Erogazione liberale e Art bonus
La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta Art bonus
(Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 1), da indicare nel rigo G9.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte
prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata – Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento |
Spese veterinarie (Rigo E8/E10, cod. 29)
Art. 15, comma 1, lett. c-bis), del TUIR
Aspetti generali
Per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese medesime calcolata nel limite massimo di euro 550, con una franchigia di euro 129,11.
La detrazione spetta:
- al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale;
- per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.1).
La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (decreto ministeriale 6 giugno 2001, n. 289).
Tipologia di spesa ammessa
La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario (Circolare 16.11.2000 n. 207, risposta 1.5.3), per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall’art. 1 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.2).
In analogia con quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, anche per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario (Risoluzione 27.02.2017, n. 24/E). È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso (Risoluzione 12.08.2009 n. 218/E, e Circolare 30.07.2009 n. 40/E). La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.
Non rileva il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, la detrazione spetta per l’acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).
La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.
In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani (Risoluzione 22.10.2008 n. 396/E), le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.
Limite di detraibilità
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione massima spettante è pari a euro 420,89 x 19 per cento = euro 79,96, arrotondato a euro 80.
Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.2).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 29.
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese veterinarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario rese nell’ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento
“tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Spese veterinarie | – Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Scontrino dal quale risulti il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati – Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva |
Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato (Rigo E8/E10, cod. 30)
Art. 15, comma 1, lett. c-ter), del TUIR – Art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della l. n. 381 del 1970 (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.3). L’agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per servizi di interpretariato spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Limiti di detraibilità
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per servizi di interpretariato spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
Non essendo previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata sull’intero costo sostenuto e documentato.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 30.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di
beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” della CU 2022 (punti da 701 a 706) con il codice 30. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato | – Certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi d’interpretariato – Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap – È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Rigo E8/E10, cod. 31)
Art. 15, comma 1, lett. i–octies), del TUIR
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali effettuate a favore:
- degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia statali che paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;
- delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università;
- a partire dal 1° gennaio 2017, degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
Rientrano tra le erogazioni liberali per le quali spetta la detrazione quelle non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria nonché all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione non spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’interesse del familiare fiscalmente a carico.
In base a quanto disposto dall’art. 13, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato donazioni di importo non superiore a euro 2.000 in ciascun anno scolastico.
Limiti di detraibilità
Non essendo previsto per le erogazioni liberali in esame alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull’intero importo erogato (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15). Devono essere comprese nell’importo erogato anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 31.
La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR per le spese di frequenza scolastica e con il credito d’imposta School bonus. L’incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese di frequenza scolastica non può fruire anche di quella in esame. Il
contribuente con due figli se, per uno di essi, non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali in esame.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento |
Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico (Rigo E8/E10, cod. 32)
Art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247
Aspetti generali
L’art. 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter nell’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, relativo al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico. Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. L’INPS, con circolare dell’11 marzo 2008, n. 29, ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti “inoccupati” per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea ai sensi del citato art. 2, comma 5-bis, del citato d.lgs. n. 184 del 1997. Sono tali coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Se i contributi sono versati a favore degli “inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi.
Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’art. 10 del TUIR.
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per contributi versati per il riscatto di laurea dei familiari a carico spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA
Limiti di detraibilità
Non essendo previsto alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull’intero importo versato, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 32.
Documenti da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico | Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute, ad es.: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati In mancanza di tale documentazione, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme |
Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido (Rigo E8/E10, cod. 33)
Art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203
Aspetti generali
Per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento delle predette spese.
Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano asili nido sia pubblici che privati. Pertanto, ciò che rileva ai fini della detraibilità della spesa è l’ammissione e la frequenza dell’asilo nido, e non anche l’età e il compimento degli anni del minore. In applicazione del principio di cassa, la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono (Circolare 13.02.2006 n. 6/E, risposta 2.1).
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per:
- la frequenza delle d. “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido (Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 3.3);
- il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 dagli assistenti domiciliari definiti Tagesmutter (c.d. “mamma di giorno”). Negli altri casi è necessario verificare di volta in volta l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.2).
La detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016,
- 232, erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.
Limiti di detraibilità
L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo. Devono essere comprese nell’importo anche le spese
indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 33.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2022 (punti da 701 a 706) con il codice 33. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Documentazione da controllare e conservare
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori. In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.
Tipologia | Documenti |
Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido | – Fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Autocertificazione di non aver fruito del contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bonus asili nido) |
Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (Rigo E8/E10, cod. 35)
Art. 15 comma 1, lett. i-novies), del TUIR
Aspetti generali
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’art. 45, comma 1, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo Unico del debito pubblico), spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle erogazioni medesime. L’agevolazione spetta a condizione che le erogazioni derivino da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del Fondo, il quale ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
Non essendo previsto alcun limite, la detrazione è calcolata sull’intero importo dell’erogazione effettuata.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 35.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la
carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento |
Premi di assicurazione (Rigo E8/E10, cod. 36 – 38 e 39)
Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei premi relativi a:
- contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
- contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante nonché quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal
Per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47). Pertanto, nel caso di contratti c.d. “misti”, che prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa (Circolare 20.03.2001, n. 29/E, risposta 1.3).
Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste un’ulteriore condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione. In linea generale, è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. La figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave.
Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione a prescindere dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato (Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 4).
La detrazione spetta al contribuente se:
- egli è contraente e assicurato;
- egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
- un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
- egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
- il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a
Nel caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione non spetta per il relativo premio se il soggetto assicurato non è individuato in quanto può essere un qualsiasi conducente del veicolo. La detrazione spetta, invece, qualora il conducente sia un soggetto individuato nella polizza auto e abbia i requisiti precedentemente elencati.
La detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.4.4).
Tale principio può essere esteso anche ad altre polizze collettive aventi la medesima caratteristica di essere stipulate da un unico contraente in nome e per conto di una collettività di assicurati, singolarmente individuati, i quali sostengono l’onere del premio in relazione alla propria copertura assicurativa. Pertanto, ad esempio, la detrazione spetta al mutuatario per i premi pagati per le polizze collettive assicurative stipulate dalla banca in occasione dell’erogazione di un mutuo. In tali polizze il mutuatario, soggetto assicurato, anche se non appare essere il soggetto contraente, ai fini della detrazione, può essere a questi equiparato in quanto è colui che sottoscrive la polizza e sostiene l’onere economico del premio, mentre la banca erogante il mutuo è il soggetto contraente, che stipula la polizza in nome e per conto del sottoscrittore.
I lavoratori dipendenti possono fruire della detrazione dall’imposta per i contributi versati dalle imprese per finanziare il Fondo Unico Nazionale Long Term Care, concorrenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR. I lavoratori dipendenti interessati dalle garanzie in discorso, ai fini del calcolo del limite di detraibilità, devono tener conto anche dei premi relativi ad altre assicurazioni (assicurazione sulla vita e per malattia) in relazione ai quali compete il beneficio della detrazione (Risoluzione 21.12.2007 n. 391/E).
Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Rigo E8/E10, cod. 36)
Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR
La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, dei premi versati:
- per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).
La detrazione compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere (Circolare 16.06.1997 n. 137, risposta 2.3.1).
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530.
Tale limite deve essere considerato complessivamente e pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare euro 530.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 36.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
Documentazione da controllare e conservare
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta
di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
La documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione, a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciata, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento, nonché dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o dall’attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti.
Tipologia | Documenti |
Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni | – Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi mediante sistemi di pagamento “tracciabili” – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti – Se si tratta di contratti stipulati o rinnovati fino al 31/12/2000, dalla documentazione rilasciata dall’assicurazione deve risultare che non è consentita la concessione di prestiti nel periodo di durata minima |
Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (Rigo E8/E10, cod. 38)
Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per i premi versati per i contratti di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a euro 750.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 38.
La disabilità grave è definita dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed è accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge.
Limiti di detraibilità
Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati più beneficiari, uno dei quali abbia una grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto all’unico limite più elevato di euro 750.
Nella verifica del limite si deve tenere conto anche dei premi indicati nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 36.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave | – Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi mediante sistemi di pagamento “tracciabili” – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti – Se dalla documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione non risulta la condizione di disabilità del beneficiario, autocertificazione che attesta che il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge, in possesso della relativa documentazione |
Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (Rigo E8/E10, cod. 39)
Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR
Per i contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie).
In presenza di polizze che oltre a tale rischio coprono anche il rischio di invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per cento. Tale quota può essere individuata dalla compagnia di assicurazione anche in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio assicurativo e va, comunque, indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato. La detrazione non spetta per i premi versati per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale (Circolare 20.03.2001 n. 29/E, risposta 1.4).
In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda a condizione che:
- l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto;
- i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000.
Il citato decreto stabilisce, in particolare, che:
- gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti;
- i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell’ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte
dell’impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest’ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato. I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell’assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell’impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l’importo dei premi in base all’evoluzione dell’esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall’imposta.
Limite di detraibilità
L’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per ciascun periodo d’imposta è pari a euro 1.291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 39.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
Documentazione da controllare e conservare
Per certificare le somme corrisposte per i premi assicurativi, è necessario conservare ed esibire la ricevuta di pagamento dei bollettini ovvero la ricevuta quietanzata dalla compagnia assicurativa con la data del pagamento; è necessario, inoltre, conservare copia del contratto di assicurazione, dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti.
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana spetta a condizione che
l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Tipologia | Documenti |
Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana | – Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione della compagnia assicurativa attestante il pagamento dei suddetti premi mediante sistemi di pagamento “tracciabili” – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti compreso il pagamento con modalità tracciabili |
TABELLA RIEPILOGATIVA CONDIZIONI E LIMITI DI DETRAIBILITA’ DELLE ASSICURAZIONI
Data di stipula o rinnovo del contratto | Oggetto del contratto | Condizioni richieste | Limite di spesa |
Fino al 31.12.2000 | Assicurazione vita e infortuni | Contratto: – di durata non inferiore a 5 anni – che non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima |
Codice 36 € 530 |
Dal 01.01.2001 | Assicurazione | Rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% | |
Dal 01.01.2016 |
Assicurazione | Rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave | Codice 38 € 750 |
Non rileva la data |
Assicurazione | – Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana – La compagnia di assicurazione non può recedere dal contratto | Codice 39 € 1.291,14 |
Fermo restando il limite di spesa ammessa in detrazione per singolo codice: — La somma degli importi con codice onere “36” e “38” non può superare € 750; — La somma degli importi con codice onere “36”, “38” e “39” non può superare € 1.291,14 Es.: Importo con codice “36” = 530 Importo con codice “38” = 500 ricondotto ad € 220 Importo con codice “39” = 1.000 ricondotto ad € 541 (1.291 – 530 – 220) |
Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Rigo E8/E10, cod. 40)
Art. 15, comma 1, lett. i-decies), e comma 2, del TUIR
Aspetti generali
A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
La detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR, è calcolata su un importo complessivamente non superiore a euro 250 (art. 15, comma 2, del TUIR). Il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione pari a euro 250 deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico. Il predetto importo di euro 250 costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell’abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di euro 400 per l’abbonamento del figlio a carico, l’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare euro 250.
In applicazione del principio di cassa, la detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2021 per l’acquisto dell’abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso (ad esempio abbonamento acquistato nel mese di dicembre 2021 con validità dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022).
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2022 (punti da 701 a 706) con il codice 40. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata sempreché rientri nel limite complessivo di euro 250.
Tipologia di spesa
Ai fini della detrazione, per “abbonamento” si intende un titolo di trasporto che consenta di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.
La detrazione spetta, pertanto, per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.
La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per l’acquisto:
- di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore;
- delle c.d. carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.
Ai fini della detrazione, inoltre, per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico, tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite. Nel caso di abbonamenti unici che coprano una tratta nazionale ed una estera, la detrazione spetta solo sulla parte di spesa sostenuta per l’abbonamento riferibile alla tratta nazionale. Qualora, tuttavia, non sia possibile distinguere la quota di costo riferito al trasporto della sola tratta nazionale, la detrazione spetta sull’intera spesa sostenuta.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
Limite di detraibilità
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 40.
Documentazione da controllare e conservare
La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
La spesa sostenuta e la data di sostenimento sono documentate dal titolo di viaggio e, se non riportate nel titolo di viaggio, dalla ricevuta di pagamento dell’abbonamento (ad esempio smart card
nominativa ricaricabile). Deve essere documentata, inoltre, la durata dell’abbonamento. Se la ricevuta di pagamento è intestata a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 con l’indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa. In assenza dell’indicazione della data di sostenimento della spesa, la stessa si presume sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell’abbonamento (ad esempio, per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1° luglio 2018, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).
In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo realizzato in formato elettronico, dalla documentazione in possesso del contribuente devono risultare le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell’avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell’abbonamento allo stesso intestato.
In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio non nominativo, qualora, il titolo di spesa sia intestato a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 in cui sia indicato chi ha sostenuto la spesa. Nella tabella seguente sono indicati i casi in cui è resa la dichiarazione sostitutiva.
Intestazione TDV | Intestazione documento di spesa, se diverso da TDV | Dichiarazione da rendere |
Contribuente | Contribuente | – |
Familiare a carico | Contribuente | – |
Familiare a carico | Familiare a carico | Sostenimento della spesa |
Contribuente | Nessuna | – |
Familiare a carico | Nessuna | Sostenimento della spesa |
Nessuna | Contribuente | – |
Nessuna | Familiare a carico | Sostenimento della spesa |
Nessuna | Nessuna | La detrazione non spetta |
Tipologia | Documenti |
Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale | – Titolo di viaggio, ricevute di pagamento o altra documentazione attestante il pagamento “tracciabile”, da cui risulti soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – In caso di abbonamento in formato elettronico: documentazione da cui risultino le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa) – Dichiarazione sostitutiva di sostenimento della spesa nei casi previsti |
Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (Rigo E8/E10, cod. 43)
Art. 15, comma 1, lett. f-bis), del TUIR
Aspetti generali
A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.
La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.
La detrazione spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018. Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.
Restano escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale.
La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari.
In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.
Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze. La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.
Limite di detraibilità
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 43.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Spetta la detrazione del 90 per cento per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi Sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi | – Ricevuta di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi da cui risulti la modalità di pagamento tracciabile – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti – In caso di polizze condominiali: o dichiarazione dell’amministratore di condominio che attesti la quota del premio riferito a ciascun condomino e che lo stesso sia stato effettivamente pagato; o in alternativa a tale certificazione è necessario esibire tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta (come sopra) |
Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) (Rigo E8/E10, cod. 44)
Art. 15, comma 1, lett. e-ter), del TUIR
Aspetti generali
A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta per le spese sostenute nell’interesse del contribuente e anche dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo (familiari fiscalmente a carico).
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018, prot. n. 75067, acquisito il parere del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono stati definiti l’oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione e la definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000.
Tipologia di spesa
Si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.. Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla
Requisiti necessari per il riconoscimento della detrazione
Il beneficiario della detrazione deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal SSN, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico», che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.
La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla predetta certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.
Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato. I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.
Nel caso in cui gli strumenti compensativi o i sussidi tecnici ed informatici siano stati acquistati prima dell’emanazione del citato provvedimento del 6 aprile 2018, i dati mancanti possono essere annotati sul documento di spesa ai fini della detrazione.
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 44.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) | – Fattura/ricevuta fiscale relativa da cui deve risultare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati – Certificato rilasciato dal SSN, ovvero da specialisti o strutture accreditate dallo stesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. n. 170 dell’8 ottobre 2010 che attesti, per sé ovvero per il proprio familiare a carico, la diagnosi di DSA e l’elenco dei sussidi e degli strumenti compensativi collegati al disturbo dell’apprendimento. – Se su tale certificazione non sono specificati i sussidi e gli strumenti compensativi da utilizzare, il collegamento funzionale deve essere attestato dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico – Autocertificazione che attesti che il soggetto affetto da DSA non ha ancora completato la scuola secondaria di secondo grado – È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della diagnosi di DSA |
Spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (Rigo E8/E10, cod. 45)
Art. 15, comma 1, lett. e-quater), del TUIR
Aspetti generali
A decorrere dall’anno 2021, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:
- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- scuole di musica iscritte nei registri regionali;
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000.
Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad es. i figli) e può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad es. i genitori).
In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo.
Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 14.1).
Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2021, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.
Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
La detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), pur rientrando, in astratto, nel novero delle detrazioni che, ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR, dovrebbero variare in base all’ammontare del reddito complessivo, in concreto spetta per intero, considerato che la detrazione in esame è sottoposta alla condizione per cui il reddito complessivo non deve superare euro 36.000.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU 2022 con il codice onere 45.
Modalità di pagamento
Il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Tipologia | Documenti |
Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta/fattura rilasciata dal prestatore del servizio da cui è possibile individuare il codice fiscale del soggetto nei cui confronti la prestazione è eseguita (ragazzo beneficiario) e la modalità di pagamento utilizzata |
Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (Rigo E8/E10, cod. 61)
Art. 15, comma 1.1, del TUIR
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 26 per cento, delle erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione, secondo le modalità descritte dalle risoluzioni n. 160/E del 2009 e n. 441/E del 2008. La detrazione spetta anche per le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazione d’imposta (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.6.2).
Limite di detraibilità
La detrazione è ammessa nella misura del 26 per cento calcolato su un ammontare massimo pari a euro 30.000 annui.
Devono essere comprese nell’importo anche le erogazioni indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 61.
Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche delle erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (codice 20).
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.
Cumulabilità con altre agevolazioni
In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:
- deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR, riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7);
- detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.
Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 61 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 15, comma 1.1, del TUIR, delle agevolazioni previste per:
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, 76);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36);
- le erogazioni liberali di cui all’art. 10, comma 1, g), del TUIR in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e siano iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7).
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte
prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali alle ONLUS e alle iniziative umanitarie, religiose o laiche | – Ricevuta del versamento bancario o postale – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata – Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento |
Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici (Rigo E8/E10, cod. 62)
Art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 26 per cento, delle erogazioni liberali effettuate ai partiti politici che risultino iscritti nella sezione I del Registro di cui all’art. 4 del d.l. n. 149 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13. Inoltre, dal 2015, la detrazione spetta per le erogazioni liberali anche se effettuate, pure mediante donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime (art. 1, comma 141, della legge di stabilità 2015). L’agevolazione spetta, inoltre, anche se l’erogazione è effettuata a favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti non ancora iscritti al citato Registro, a condizione che l’iscrizione avvenga entro la fine dell’esercizio.
La detrazione non compete per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatari in quanto privi di una loro rappresentanza in Parlamento (Risoluzione 30.05.2008 n. 220/E).
Non si può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento o la quota associativa, trattandosi di versamento eseguito per avere il diritto a partecipare alle vicende del partito (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.4).
Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti:
- il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall’art. 4 del d.l. n. 149 del 2013;
- il versamento di tali erogazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal d.lgs. n. 241 del 1997 o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (Risoluzione 03.12.2014 n. 108/E).
La detrazione spetta anche se il versamento è effettuato sui conti correnti intestati alle articolazioni regionali e provinciali dello stesso partito, dotate di autonomia amministrativa e negoziale.
Limiti di detraibilità
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella I sezione del Registro di cui all’art. 4 del d.l. n. 149 del 2013, la detrazione è calcolata su un importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000 annui.
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 62 nella CU 2022 (punti da 341 a 352).
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali a favore dei partiti politici | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata – Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento |
Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (Rigo E8/E10, cod. 71)
Art. 83, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Aspetti generali
Il Codice del Terzo settore ha introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
In particolare, i commi 1, primo periodo, e 6, dell’art. 83 del Codice del Terzo settore stabiliscono che dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 30 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Ai sensi del successivo art. 104, comma 1, la disposizione in questione si applica, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e fino al periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), esclusivamente ad alcune tipologie di enti, tra cui le ONLUS di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
- 460, iscritte negli appositi registri e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento Bolzano, previste dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
L’elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+O nlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=schedeistanze).
Cumulabilità con altre agevolazioni
In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:
- deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7);
- detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1.1, del TUIR riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE (rigo E8/E10, cod. 61);
- detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore delle Organizzazioni di Volontariato (ODV);
- deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non possono fruire delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore,.
Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 71 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 1, primo periodo, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per:
- le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE (rigo E8/E10, 61);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, 76);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36);
- l’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7).
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000.
Con il decreto ministeriale 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020.
In particolare, l’art. 3 del citato d.m. stabilisce che la detrazione spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi,
il donatore deve acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 71 nella CU 2022 (punti da 341 a 352).
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carta di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata – Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento – Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.),e ricevuta del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori |
Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (Rigo E8/E10, cod. 76)
Art. 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Aspetti generali
A decorrere dal 1° gennaio 2018, l’art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore, stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 35 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore delle organizzazioni del volontariato.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.
Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 76 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per:
- le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE – rigo E8/E10, cod. 61;
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36).
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000.
Con il d.m. 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020.In particolare l’art. 3 del citato decreto stabilisce che la detrazione
spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario. Ai sensi dell’art. 4 del citato d.m. 28 novembre 2019, l’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il
donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell’erogazione anche copia della perizia giurata di stima laddove prevista.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata – Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento – Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.) e ricevuta del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori |
Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale (Rigo E14)
Art. 15, comma 1, lett. i-sexies.1) e i-sexies.2), del TUIR
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei canoni e dei relativi oneri accessori, nonché del costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, pagati da soggetti che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche pro-quota, su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle condizioni già previste per la detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.
L’agevolazione riguarda i contratti di finanziamento stipulati nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 ed opera per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria (art. 1, comma 84, della l. n. 208 del 2015, e Guida MEF 2016 – il Leasing immobiliare abitativo).
La detrazione spetta anche per i costi di stipula del contratto di leasing.
Analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, la detrazione non spetta con riferimento agli:
- oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili;
- eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla
Limiti di detraibilità
La detrazione dei corrispettivi periodici (canoni di leasing) e del prezzo finale di acquisto spetta ai contribuenti che possiedono all’atto della stipula un reddito complessivo non superiore a euro 55.000, calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca (art. 3, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).
L’importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è diverso in relazione all’età del conduttore (Circolare 13.06.2016 n. 27/E, risposte 4.1 e 4.2).
In particolare:
- per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni, la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere euro 000 e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di euro 20.000;
- per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni, le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, euro 4.000 per i canoni e oneri accessori ed euro 10.000 per il prezzo di riscatto.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000.
Requisiti
Sia il requisito anagrafico che quello reddituale rilevano solo al momento della stipula del contratto. In particolare, il requisito reddituale può essere desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente a quello della stipula del contratto o, se non ancora presentata, a quella presentata in tale anno. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello della stipula del contratto, occorre fare riferimento al reddito indicato nella CU, relativa ai periodi sopra indicati, maggiorato dell’eventuale reddito derivante da immobili non soggetti ad IMU.
Per quanto concerne la nozione di abitazione principale, si fa riferimento all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR e, pertanto, per abitazione principale deve intendersi quella nella quale la persona fisica che la possiede o i suoi familiari dimorano abitualmente.
L’oggetto del leasing abitativo può essere:
- un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile;
- un terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo;
- un fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare ovvero un fabbricato abitativo da ristrutturare.
Nel contratto deve essere esplicitata l’intenzione dell’utilizzatore di adibire ad abitazione principale l’immobile messogli a disposizione dal concedente.
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Ripartizione della spesa tra gli aventi diritto
La detrazione in esame è attribuita al soggetto intestatario del contratto di leasing stipulato per l’acquisto o la costruzione dell’immobile che sarà adibito ad abitazione principale.
Analogamente a quanto disposto dall’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR per la detrazione degli interessi passivi, se il contratto di leasing è cointestato, la detrazione è ripartita tra tutti gli aventi diritto. In tal caso, si considera il reddito complessivo e l’età del singolo contraente. Ad esempio, nel caso di cointestazione (50 per cento e 50 per cento), ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19 per cento su un ammontare massimo del canone di leasing pari a euro 4.000 (per gli under 35) o a euro 2.000 (per gli over 35) nonché il 19 per cento entro il limite massimo di euro 10.000 (per gli under 35) o euro 5.000 (per gli over 35). Qualora il contratto di leasing sia intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno potrà portare in detrazione la quota dei canoni e del prezzo di riscatto corrisposti salvo il caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro; in tale ultimo caso, quest’ultimo potrà fruire della detrazione anche per la quota intestata all’altro coniuge, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo.
Documenti da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Documentazione relativa alle spese detraibili sostenute per canoni e oneri accessori | – Contratto di leasing abitativo – Verbale di consegna – Documentazione attestante il pagamento dei costi di stipula del contratto di leasing – Quietanza di pagamento del canone rilasciata dall’ente concedente – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati |
| – Autocertificazione con la quale il contribuente dichiara la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti quali: o la destinazione dell’immobile ad abitazione principale, entro i termini previsti dalla data della consegna o il mantenimento nell’anno della dimora abituale o la non titolarità, al momento di stipula del contratto, di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa o la condizione reddituale al momento della stipula |
Documentazione relativa all’esercizio dell’opzione finale |
– Atto di acquisto – Pagamento del riscatto |
Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez. II)
Aspetti generali
Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell’art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge.
La deduzione, in molti casi, non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge come, ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi del SSN.
Per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi generali:
- la deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
- gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati;
- gli oneri e le spese abbattono il reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (principio di cassa). In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo (Risoluzione 23.04.2007 n. 77/E);
- la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha Pertanto, la deduzione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata. Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali il contribuente ha già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR, nell’anno del rimborso;
- la deduzione, nella maggior parte dei casi, può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo. L’eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d’imposta successivo, tranne che non vi sia un’espressa previsione normativa. Un’eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (art. 10, comma 1, lett. d-bis, del TUIR).
Si precisa, tuttavia, come previsto dall’art. 10, comma 2-bis del TUIR, che non costituiscono oneri deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell’erogazione.
Non è, inoltre, possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita.
Per talune spese, la deduzione spetta anche se le stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR. Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Ai sensi del comma 2 del citato art. 12, i familiari in questione si considerano “fiscalmente a carico” a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
A partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2021, la deduzione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età.
Inoltre:
- la deduzione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore a condizione, tuttavia, che quest’ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa;
- più in generale, la deduzione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.
Al riguardo, si ricorda che a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 del d.lgs. n. 230 del 2021, a far data dal 1° marzo 2022, per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR (Circolare 18.02.2022, n.4/E).
In taluni casi, infine, la deduzione spetta anche nell’ipotesi in cui la spesa sia sostenuta nell’interesse di familiari non a carico fiscalmente. Si tratta, ad esempio, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità (art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR). La l. n. 76 del 2016 – recante la «Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze» (c.d. legge Cirinnà) – equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (l. n. 184 del 1983) – «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» (art.1, comma 20).
In caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge Cirinnà) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata legge
- 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge Cirinnà non ha disposto l’equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della deduzione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.
Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la deduzione dal reddito complessivo, deve informare il contribuente sui presupposti che ne consentono la fruizione ed effettuare:
- una verifica documentale che consenta di controllare che l’entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
- una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli
Le spese intestate al contribuente e sostenute nell’interesse di un familiare, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla deduzione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né al familiare (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.2.4).
Tipologia onere deducibile |
Spese sostenute dal contribuente |
Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21) |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22) |
Nell’interesse proprio |
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23) |
Nell’interesse proprio |
Contributi ed erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose (Rigo E24) |
Nell’interesse proprio |
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25) | Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico |
Altri oneri (Rigo E26, codice 6) Contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Altri oneri (Rigo E26, codici 7, 8, 9, 12, 21) | Nell’interesse proprio |
Altri oneri (Rigo E26 codice 13) | Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico |
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali (E27-E30) |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32) |
Nell’interesse proprio |
Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33) | Nell’interesse proprio |
Erogazioni liberali in favore delle ONLUS, organizzazioni di volontariato e delle APS (Rigo E36) |
Nell’interesse proprio |
Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)
Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR
Aspetti generali
Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento (ad esempio, il contributo versato dai biologi all’ENPAB, cfr. Risoluzione 3.03.2011 n. 25/E). I contributi sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.4).
Ai sensi dell’art. 36, comma 32, del d.l. n. 223 del 2006, i contributi sospesi in conseguenza di calamità pubbliche sono deducibili nei periodi d’imposta in cui opera la sospensione (Circolare 4.08.2006 n. 28/E, paragrafo 41) e, se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, possono essere dedotti nell’anno del versamento.
Sono deducibili anche i contributi:
- previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;
- agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex SCAU – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1);
- previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
- versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria;
- versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. “assicurazione casalinghe”) (Circolare 07.06.2002 n. 48/E, risposta 1.7);
- intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius (Risoluzione 28.04.2009 n. 114/E).
Non sono deducibili:
- le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 7);
- i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto (art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 102 del 2013, a decorrere dal 2014);
- i contributi previdenziali INPS, versati alla Gestione Separata, rimasti a carico del titolare dell’assegno di ricerca né per il titolare dell’assegno stesso e né per il familiare di cui è, eventualmente, a carico (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.5);
- le tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali;
- le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati (Risoluzione 28.04.2009 n. 114/E);
- i contributi previdenziali versati all’INPS dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell’impresa, attesa l’assenza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa (Circolare 15.05.1997 n. 137, Circolare 12.06.2002 n. 50/E, e Circolare 20.04.2005 n. 15/E).
Limiti di deducibilità
I contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.) |
– Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti |
Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS e all’INAIL ove previsto | – Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla Gestione Separata INPS e all’INAIL per le quote a carico del lavoratore |
Contributi agricoli unificati versati all’INPS gestione ex SCAU |
– Ricevuta del versamento |
Contributi versati per il collaboratore/coadiutore dell’impresa familiare artigiana o commerciale non fiscalmente a carico del titolare dell’impresa |
– Attestazione del titolare dell’impresa dalla quale risulti che ha esercitato il diritto di rivalsa per i contributi previdenziali versati per il familiare e l’ammontare dei contributi stessi |
Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un’assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla Gestione Separata dell’INPS) |
– Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nel 2021 (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono) |
Contributo INAIL pagato dalle casalinghe | |
Contributi del coniuge defunto versati dal coniuge superstite | – Titolo di pagamento intestato al de cuius – Ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite |
Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)
Art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR
Aspetti generali
Sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014.
Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988). La quota- parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.
Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento (Risoluzione 19.11.2008 n. 448/E).
Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (Risoluzione 15.06.2009 n. 157/E).
Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.
È deducibile anche il cd “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato per relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo
relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute ( Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.1).
Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento. La deduzione non spetta per:
- le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.1);
- l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso, la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo (Risoluzione 11.06.2009 n. 153/E);
- le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.2).
Limiti di deducibilità
Gli assegni e le somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Assegno periodico corrisposto al coniuge | Per prendere visione della somma riportata sull’atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo: – sentenza di separazione o divorzio – accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria di cui all’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014 – accordo e conferma dell’accordo di cui all’art. 12 del d.l. n. 132/2014 – bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2021 o dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento |
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)
Art. 10, comma 2, del TUIR
Aspetti generali
Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.
Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima, se quest’ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata INPS mediante il “libretto famiglia”, possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro). Per ogni ora di lavoro, corrispondente ad un titolo di pagamento, è possibile dedurre euro 1,65, quale contribuzione IVS alla Gestione separata INPS. L’importo può essere dedotto nel periodo d’imposta in cui è effettuato il versamento per l’acquisto del titolo di pagamento a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore e che lo stesso sia stato pagato dall’INPS.
Si ricorda che attraverso il libretto di famiglia le persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale di cui all’art. 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.
Il libretto famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in euro 10, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti” dell’INPS.
Del valore nominale di euro 10 di ogni titolo di pagamento, euro 8 costituiscono il compenso del prestatore, euro 1,65 vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, euro 0,25 per il premio assicurativo INAIL, e euro 0,10 per il finanziamento degli oneri gestionali.
Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in: piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Resta fermo che la deduzione riguarda solo i contributi corrispondenti a prestazioni degli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.). Non possono essere dedotte le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR” (punti da 701 a 706 della CU 2022 con il codice 3).
Tipologia di spesa ammessa
Non è deducibile l’intero importo, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.
La deduzione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. In caso di decesso del datore di lavoro, la deduzione per i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare spetta agli eredi che sostengono la spesa per i contributi riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso.
Nella seguente tabella sono riportati gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2020 e per l’anno 2021:
Contributi Lavoratori Domestici
Contributi Lavoratori Domestici – 2021/2020
2021 – Tabella INPS senza contributo addizionale per i contratti a tempo indeterminato
Retribuzione Effettiva Oraria | Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 9 del 25.01.2021) | |||
Con quota assegni familiari | Senza quota assegni familiari (1) | |||
Totale contributo orario | Di cui a carico del lavoratore | Totale contributo orario | Di cui a carico del lavoratore | |
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2) | ||||
Fino a € 8,10 Cassa Colf | € 1,43 € 0,04 | € 0,36 € 0,02 | € 1,44 € 0,04 | € 0,36 € 0,02 |
Oltre € 8,10 fino a € 9,86 Cassa Colf | € 1,62 € 0,04 | € 0,41 € 0,02 | € 1,63 € 0,04 | € 0,41 € 0,02 |
Oltre € 9,86 Cassa Colf | € 1,97 € 0,04 | € 0,49 € 0,02 | € 1,98 € 0,04 | € 0,49 € 0,02 |
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2) |
Cassa Colf | € 1,04 € 0,04 | € 0,26 € 0,02 | € 1,05 € 0,04 | € 0,26 € 0,02 |
2021 – Tabella INPS comprensiva del contributo addizionale per i contratti a tempo determinato
Retribuzione Effettiva Oraria | Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 9 del 25.01.2021) | |||
Con quota assegni familiari | Senza quota assegni familiari (1) | |||
Totale contributo orario | Di cui a carico del lavoratore | Totale contributo orario | Di cui a carico del lavoratore | |
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2) | ||||
Fino a € 8,10 Cassa Colf | € 1,53 € 0,04 | € 0,36 € 0,02 | € 1,54 € 0,04 | € 0,36 € 0,02 |
Oltre € 8,10 fino a € 9,86 Cassa Colf | € 1,73 € 0,04 | € 0,41 € 0,02 | € 1,74 € 0,04 | € 0,41 € 0,02 |
Oltre € 9,86 Cassa Colf | € 2,11 € 0,04 | € 0,49 € 0,02 | € 2,12 € 0,04 | € 0,49 € 0,02 |
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2) | ||||
Cassa Colf | € 1,12 € 0,04 | € 0,26 € 0,02 | € 1,12 € 0,04 | € 0,26 € 0,02 |
|
- Il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge.
- Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta; si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali. Vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.
2020 – Tabella INPS senza contributo addizionale per i contratti a tempo indeterminato
Retribuzione Effettiva Oraria | Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 17 del 6.02.2020) | |||
Con quota assegni familiari | Senza quota assegni familiari (1) | |||
Totale contributo orario | Di cui a carico del lavoratore | Totale contributo orario | Di cui a carico del lavoratore | |
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2) | ||||
Fino a € 8,10 Cassa Colf | € 1,43 € 0,03 | € 0,36 € 0,01 | € 1,44 € 0,03 | € 0,36 € 0,01 |
Oltre € 8,10 fino a € 9,86 Cassa Colf | € 1,62 € 0,03 | € 0,41 € 0,01 | € 1,63 € 0,03 | € 0,41 € 0,01 |
Oltre € 9,86 Cassa Colf | € 1,97 € 0,03 | € 0,49 € 0,01 | € 1,98 € 0,03 | € 0,49 € 0,01 |
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2) | ||||
Cassa Colf | € 1,04 € 0,03 | € 0,26 € 0,01 | € 1,05 € 0,03 | € 0,26 € 0,01 |
2020 – Tabella INPS comprensiva del contributo addizionale per i contratti a tempo determinato
Retribuzione Effettiva Oraria | Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 17 del 6.02.2020) | |||
Con quota assegni familiari | Senza quota assegni familiari (1) | |||
Totale contributo orario | Di cui a carico del lavoratore | Totale contributo orario | Di cui a carico del lavoratore | |
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2) |
| |||
Fino a € 8,10 Cassa Colf | € 1,53 € 0,03 | € 0,36 € 0,01 | € 1,54 € 0,03 | € 0,36 € 0,01 |
Oltre € 8,10 fino a € 9,86 Cassa Colf | € 1,73 € 0,03 | € 0,41 € 0,01 | € 1,74 € 0,03 | € 0,41 € 0,01 |
Oltre € 9,86 Cassa Colf | € 2,11 € 0,03 | € 0,49 € 0,01 | € 2,12 € 0,03 | € 0,49 € 0,01 |
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2) |
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Cassa Colf | € 1,12 € 0,03 | € 0,26 € 0,01 | € 1,12 € 0,03 | € 0,26 € 0,01 |
243 |
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Non sono deducibili:
- i versamenti alla SA.COLF;
- i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti
Limiti di deducibilità
I contributi sono deducibili, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 1.549,37.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari | – Ricevute di pagamento intestate all’INPS complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuato dal contribuente tramite c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) – Per le agenzie interinali, la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi dell’agenzia, la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro |
Libretto famiglia per lavoro domestico |
– Copia del libretto famiglia – Ricevute dei titoli di pagamento mediante il F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti” dell’INPS – Documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con la quale si attesta che le prestazioni di lavoro sono rese dagli addetti ai servizi domestici e/o all’assistenza personale o familiare |
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (Rigo E24)
Art. 10, comma 1, lett. i) e l), del TUIR
Aspetti generali
Sono deducibili dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per fini di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali;
- Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati;
- Unione Buddista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostenimento dei ministri di culto e le attività di religione e di culto;
- Unione Induista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati;
- Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività di religione o di culto di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), della legge 28 giugno 2016, n. 130.
Limiti di deducibilità
Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo massimo di euro 1.032,91.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagata, assegno bancario o circolare.
Per le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e valdesi, il decreto ministeriale 11 dicembre 1993, emanato previo accordo con la Tavola Valdese, prevede che esse possono risultare, oltre che dall’attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale e, in caso di bonifico bancario, dalla ricevuta rilasciata dall’azienda di credito, anche dall’attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati. Detti stampati devono contenere il numero progressivo dell’attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l’importo dell’erogazione liberale e la relativa causale. L’attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola Valdese, anche da soggetti dalla stessa incaricati presso le Chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi (Risoluzione 27.06.2011 n. 69/E, e Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.1). La deduzione spetta anche se le erogazioni in favore della Chiesa Evangelica Valdese sono effettuate in contanti.
Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola Valdese valgono anche per le erogazioni liberali effettuate a favore:
- dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- dell’Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno;
- dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI);
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI);
- dell’Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI) (Risoluzione 19.06.2017 n. 72/E). Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la
carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario. Per le spese alla Tavola Valdese, all’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, all’Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno, all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e all’Unione Comunità Ebraiche in Italia vedi specifiche indicazioni nel paragrafo “Modalità di pagamento”.
Tipologia | Documenti |
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose | – Per i pagamenti effettuati con carta di credito, è necessario l’estratto conto della società che gestisce la carta – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata – Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento – Per le spese alla Tavola Valdese, all’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, all’Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno, all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e all’Unione Comunità Ebraiche in Italia vedi specifiche indicazioni nel paragrafo “Modalità di pagamento” |
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25 )
Art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR
Aspetti generali
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.
Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della l. n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.
Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79/E).
I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU in materia di pensioni di guerra, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della l. n. 448 del 1998).
Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.
Trattandosi di oneri deducibili non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento previsto dall’anno d’imposta 2020 per poter fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie.
Tipologia di spesa ammessa
Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.), nonché quelle di assistenza specifica.
Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative:
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel d.m. 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti), ma ciò non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.
Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 2.2).
Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 3.3).
Non sono deducibili:
- le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio- assistenziali e socio-culturali (Circolare 2.03.2016 n. 3/E, risposta 1.2);
- le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio, stampelle), il diritto alla detrazione del 19 per cento potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta da indicare nel Rigo E3;
- le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
Limite di deducibilità
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 2.1, e Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.8).
Documentazione da controllare e conservare
Qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 3.1). Le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini c.d. “parlanti” che abbiano i requisiti prescritti in base alle specifiche tipologie di spese sanitarie cui si riferiscono, costituiscono i soli documenti rilevanti al fine della verifica del sostenimento della spesa. Il contribuente, pertanto, ai fini della deduzione, non è tenuto ad esibire la prova del pagamento.
Tipologia | Documenti |
Spese mediche generiche | – Fattura o scontrino fiscale parlante con le caratteristiche previste dalla norma (si veda rigo E1) – Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico – Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o dalle altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e permanente invalidità o menomazione. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità – Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all’art. 433 c.c. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta |
Spesa per l’assistenza specifica | – Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica – Fattura o, solo nei particolari casi di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione laddove la fattura non sia stata richiesta dal contribuente, altra idonea documentazione di spesa da cui risultino i corrispettivi rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza – Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla delibera della Regione – Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o dalle altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e permanente invalidità o menomazione. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità – Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all’art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta |
Ippoterapia e musicoterapia | – Prescrizione medica – Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal centro specializzato con attestazione che la prestazione è stata effettuata direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica – Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o dalle altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e permanente invalidità o menomazione. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità – Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all’art. 433 c.c. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta |
Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6)
Art. 10, comma 1, lett. e- ter), del TUIR
Aspetti generali
Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell’art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992. Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito, di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.
Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (art. 1, comma 2, del d.m. 31 marzo 2008 e d.m. 27 ottobre 2009):
- prestazioni socio sanitarie di cui all’art. 3-septies del lgs. n. 502 del 1992;
- prestazioni di cui all’art. 26 della n. 328 del 2000, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
- prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.
Il Ministero della Salute – che con decreto del 31 marzo 2008 ha definito gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e quelli degli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale – ha precisato che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l’art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR.
Infatti, il decreto ministeriale specifica che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali non devono rientrare nell’ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapponibilità delle due tipologie di fondi (Risoluzione 03.12.2014, n.107/E).
Limite di deducibilità
Le somme versate a questi fondi sono deducibili per un importo annuo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Alla determinazione della somma massima deducibile concorrono anche:
- l’importo già dedotto dal sostituto d’imposta e indicato nel punto 441 della CU 2022;
- l’importo versato direttamente dal lavoratore in quiescenza a casse di assistenza sanitaria di cui all’ 51, comma 2, lett. a), del TUIR (Rigo E26 codice 13).
La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da queste ultime.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Contributi versati ai fondi integrativi del SSN |
Attestato fiscale o documento analogo rilasciato dal fondo |
Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle ONG riconosciute idonee che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Rigo E26, cod. 7)
Art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR
Aspetti generali
Sono deducibili, nel limite del 2 per cento del reddito complessivo (in cui va ricompreso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Per consultare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.
Cumulabilità con altre agevolazioni
In alternativa alla deduzione, le erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e quindi sono iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) sono:
- detraibili ai sensi dell’art.15, comma 1.1, del TUIR riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’ OCSE – rigo E8/E10, 61 (art. 89, comma 12, del Codice del Terzo settore);
- detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore.
Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.
Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare con il codice 7, nel rigo E26, per le erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni
analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR, delle agevolazioni previste per:
- le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’ OCSE – rigo E8/E10, cod. 61);
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, 76);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36).
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Contributi per i Paesi in via di sviluppo a favore di ONG | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata – Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento |
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8)
Art. 14 decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
Aspetti generali
Sono deducibili nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo (incluso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di euro 70.000, le liberalità a favore di:
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (Risoluzione 17.06.2008 n. 249/E);
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2019, n. 209.
La deduzione spetta anche qualora l’erogazione liberale abbia come oggetto beni in natura. In tal caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d’arte, gioielli, ecc.) è possibile ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso, il donante ha cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori (Circolare 19.08.2005 n. 39/E, paragrafo 4).
Cumulabilità con altre agevolazioni
In alternativa alla deduzione di cui all’art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contribuente può fruire della deduzione di cui all’art. 10, comma 1, lett. l-quater), del TUIR, spettante per le erogazioni a favore, tra l’altro, delle fondazioni universitarie ed enti di ricerca (Circolare 19.08.2005 n. 39/E) (Rigo E26, cod. 9).
Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell’agevolazione in argomento non possono fruire per le medesime erogazioni liberali sia per erogazioni analoghe, anche se effettuate a diversi beneficiari,
sempreché siano ricompresi tra quelli previsti dall’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata – Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento – Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), e ricevuta del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori |
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali (Rigo E26, cod. 9)
Art. 10, comma 1, lett. l-quater), del TUIR
Aspetti generali
Sono deducibili le liberalità effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della legge finanziaria 2001, del Fondo per il merito degli studenti universitari, di istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero di enti di ricerca vigilati dal MUR ivi compresi l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), e degli enti parco regionali e nazionali.
Sono deducibili anche le erogazioni liberali effettuate a favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, e quelle effettuate a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sia pubblici che privati (Risoluzione 19.08.2011 n. 87/E, e Risoluzione 07.07.2010 n. 68/E).
Cumulabilità con altre agevolazioni
In alternativa alla deduzione di cui all’art. 10 del TUIR in esame il contribuente può fruire della deduzione prevista dall’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, spettante per le erogazioni a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8).
Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell’agevolazione in argomento non possono fruire sia per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni liberali analoghe, anche se effettuate a soggetti diversi, sempreché ricompresi tra quelli cui si applica l’art. 10, comma 1, lett. l-quater), del TUIR, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.
Limite di deducibilità
Per la tipologia di onere in esame non è previsto alcun limite massimo di deducibilità.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte
prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata – Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento |
Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (Rigo E26, cod. 12)
Art. 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n 112
Aspetti generali
A decorrere dall’anno d’imposta 2016, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati da soggetti privati a trust o a fondi speciali istituiti a tutela di soggetti con disabilità grave senza sostegno familiare sono deducibili nei limiti del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di euro 100.000.
In merito ai fondi speciali, è previsto che questi siano composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS, APS e ODV, riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.
Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario
dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali |
– Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata – Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento |
Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13)
Art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR
Aspetti generali
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti
o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo
o di regolamento aziendale, purché di ammontare non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Possono versare i contributi di assistenza sanitaria anche i pensionati (ex lavoratori dipendenti) se tali casse consentono agli ex lavoratori di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.
Ai sensi del citato art. 51, comma 2, lett. a), i predetti contributi non concorrono alla formazione del reddito anche se versati da lavoratori in quiescenza, sempreché rispondenti alle previsioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, stante l’equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente (Risoluzione 11.07.2008 n. 293/E, e Risoluzione 02.08.2016 n. 65/E).
Qualora il sostituto d’imposta non abbia tenuto conto in sede di determinazione del reddito del pensionato, della quota di contributi versati dal pensionato stesso alla cassa sanitaria, tale importo può essere portato in deduzione dal pensionato nella dichiarazione dei redditi.
Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un versamento contributivo anche da parte dell’ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio, situazione del FASI – Risoluzione 28.05.2004 n. 78/E), con la conseguenza che le spese sanitarie sostenute, anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza risultano detraibili/deducibili. In linea con tale orientamento, è stato anche precisato che qualora il FASI, per effetto dei contributi versati, rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, dette spese sono detraibili/deducibili da parte dello stesso familiare che le ha sostenute (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.8).
Le spese mediche sono detraibili da parte del dirigente in pensione anche se sostenute dal FASI in nome e per conto del dirigente in pensione in quanto questo particolare modo di sostenimento
dell’onere determina gli stessi effetti del “rimborso” previsto dall’art. 15 del TUIR (Risoluzione 25.11.2005 n. 167/E).
Possono essere dedotti i contributi versati dal pensionato:
- nell’interesse proprio;
- nell’interesse di familiari anche non a carico (Risoluzione 08.2016 n. 65/E).
Limiti di deducibilità
La deduzione spetta per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20. Nella verifica di tale limite concorre anche l’importo dei contributi versati ai fondi integrativi del SSN, di cui al paragrafo precedente (rigo E26 cod. 6).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali | – Documento rilasciato dalla cassa o dall’ente attestante il pagamento oltre ad eventuale altra documentazione dalla quale rilevare: o che si tratta di un ente o cassa avente esclusivamente fine assistenziale o che il pensionato è un ex dipendente che a tale ente o cassa aveva aderito anche nel corso del rapporto di lavoro o che il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedeva la possibilità per gli ex dipendenti in quiescenza di continuare a versare i contributi assistenziali all’ente o alla cassa |
Altri oneri deducibili (Rigo E26, cod. 21)
Art. 10, comma 1, del TUIR
Sono deducibili dal reddito complessivo anche gli oneri di cui all’art. 10, comma 1, del TUIR elencati dalle lettere:
- a) canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati. Sono compresi anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati il cui reddito non concorre alla determinazione del reddito complessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione dell’IRPEF da parte dell’IMU, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi erogati ai consorzi obbligatori non è invece ammessa per gli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (Risoluzione 04.07.2013 n. 44/E);
- d) assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
- h) indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- l-bis) il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 3 della l. n. 476 del 1998 certificate nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura. A tal fine, i genitori rilasciano all’Ente autorizzato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestano che le spese, per le quali chiedono la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di Tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all’assistenza che gli adottanti hanno sostenuto per la legalizzazione o traduzione dei documenti, la richiesta di visti, i trasferimenti, il soggiorno all’estero, l’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ed altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore (Risoluzione 28.05.2004 n.77/E). Le spese sostenute per gli incontri post-adottivi ai fini della verifica del corretto inserimento del minore sono deducibili solo qualora in base alla legislazione interna del Paese di origine del minore, nonché in applicazione di accordi bilaterali o protocolli di intesa con lo Stato Italiano in materia di adozioni internazionali,
i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche post adozione. Ciò in quanto tali verifiche costituiscono adempimenti necessari per l’espletamento della procedura di adozione (Risoluzione 09.10.2019 n. 85/E). In merito alla suddivisione della spesa deducibile tra i genitori, qualora nella certificazione rilasciata dall’Ente di adozione sia indicata la quota di spesa sostenuta da ciascun genitore, tale indicazione è da prendere a riferimento per la ripartizione della deduzione tra i genitori; diversamente, se la spesa è stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l’altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa. In quest’ultimo caso sarà cura del contribuente chiedere all’Ente autorizzato la certificazione dell’intera spesa (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.2);
- l-ter) erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (DPR n. 115 del 2002), anche quando siano eseguite da persone
Tra gli oneri da indicare con il codice 21 rientrano anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione – nonché, nella misura del 50 per cento, le imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2021 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione | – Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma – Se dal bonifico o dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento |
Assegni alimentari, in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria, corrisposti ai familiari indicati nell’art. 433 c.c. | – Ricevute, bollettini postali rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma – Se dalla ricevuta o dal bollettino non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento |
Canoni, livelli, censi ed altri oneri che gravano sui redditi dei terreni e/o sui fabbricati indicati in dichiarazione, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza dell’autorità giudiziaria, con esclusione dei contributi agricoli unificati |
– Ricevute o bollettini postali che attestino il pagamento |
Indennità per perdita di avviamento corrisposte al conduttore, per disposizioni di legge, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello abitativo | – Bonifico ovvero ricevuta rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la somma – Se dal bonifico o dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento |
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Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione |
– Documentazione dalla quale si evinca l’entità e il motivo per cui tali somme non devono essere assoggettate a tassazione |
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Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per le pratiche di adozione di minori stranieri |
– La certificazione della spesa sostenuta rilasciata dell’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione |
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Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio | – Ricevuta relativa al versamento effettuato Se dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento |
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Il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2021 |
– Documentazione dalla quale si evinca che si tratti di imposte relative ad annualità antecedenti il 1974 e la data di versamento delle stesse nel corso del 2021 |
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi E27/E30)
Art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR – Art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Aspetti generali
L’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ricomprende «i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del medesimo decreto».
A decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei contributi di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 è estesa anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, precedentemente esclusi, ai
sensi dell’art. 23, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005 (art. 1, comma 156, della legge di
bilancio 2018).
Il comma 4 del predetto art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite, si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’art. 105, comma 1, del TUIR.
Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
Il limite di deducibilità di euro 5.164,57 è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.
In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l’ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi.
Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l’importo a carico del dipendente riconoscendo l’esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU.
Per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. Nel caso in cui abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.
In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, il soggetto che presta l’assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto d’imposta abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.
In caso di contributi per previdenza complementare risultanti sia dalla CU che da diversa documentazione presentata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, il CAF deve informarlo correttamente circa i presupposti che legittimano la deduzione e il contribuente deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente (Circolare 21.04.2009 n. 18/E, risposta 7).
Nel caso in cui il contribuente, oltre alla CU, presenti anche la certificazione del fondo aperto che indica l’importo deducibile, senza indicare se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, il contribuente stesso deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che lo stesso non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente (Circolare 21.04.2009 n. 18/E, risposta n. 7). Il contribuente, che in dichiarazione dei redditi non ha dedotto in tutto o in parte i contributi versati, comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento (ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione), l’importo non dedotto (art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005).
Contributi a deducibilità ordinaria (Rigo E27)
I contributi versati dal contribuente e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, relative sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali, sono deducibili nel suddetto limite di euro 5.164,57.
Dall’anno d’imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essi riservati.
In particolare:
- nella colonna 1 è indicato l’importo dei contributi che il sostituto di imposta ha escluso dall’imponibile, risultante dal punto 412 della CU 2022. Se è stato compilato il punto 421 della CU – previdenza per familiari a carico – l’importo da indicare nella colonna 1 è pari alla differenza tra quanto indicato nel punto 412 e quanto indicato nel punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- nella colonna 2 è indicato l’importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
- contributi versati tramite il sostituto di imposta, risultanti dal punto 413 della CU. Se è stato compilato il punto 421 della CU – previdenza per familiari a carico – l’importo da indicare nella colonna 2 è pari alla differenza tra quanto indicato nel punto 413 e quanto riportato nel punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.
Contributi versati da lavoratori di prima occupazione (Rigo E28)
I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di euro 5.164,57 (Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.8). Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di euro 5.164,57 incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. A partire dall’anno 2012, per
i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della CU 2022 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della CU 2022.
In particolare:
- nella colonna 1, è indicato l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall’imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della CU 2022;
- nella colonna 2, è indicato l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall’imponibile, indicato nel punto 413 della CU 2022, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.
Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario (Rigo E29)
I soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono dedurre interamente i contributi versati.
In caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i contributi versati:
- al fondo in squilibrio finanziario, integralmente;
- al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla differenza, se positiva, tra euro 164,57 e l’ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario (Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.7).
Se nel punto 411 della CU 2022 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della CU 2022.
In particolare:
- nella colonna 1 riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall’imponibile, indicato nel punto 412 della CU 2022;
- nella colonna 2 riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall’imponibile, indicato nel punto 413 della CU 2022.
Contributi versati per familiari a carico (Rigo E30)
È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico (come indicati nell’art. 12 del TUIR) per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.
Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto (Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.5).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per se stesso | – CU – Ricevuta di versamento dei contributi oppure dichiarazione del fondo di previdenza o della assicurazione attestante il pagamento dei contributi |
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per i familiari a carico | – Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi, il documento da verificare è il modello 730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito complessivo – Se il familiare nonhapresentato (o ancora presentato) unapropria dichiarazione dei redditi, occorre acquisire i seguenti documenti: o autocertificazione del familiare a carico nella quale si dichiara che la spesa non è stata dedotta o l’importo che sarà dedotto o ricevuta di versamento dei contributi rilasciata dal fondo di previdenza o assicurazione. Se il documento è intestato al familiare a carico occorre annotare sullo stesso i riferimenti del soggetto che ha sostenuto l’onere o CU |
Tabella riepilogativa:
RIGO |
CODICE INDICATO NEL PUNTO 411 DELLA CU SE NON RISULTA COMPILATO IL PUNTO 421 DELLA CU |
LIMITE DEDUCIBILITÀ |
PUNTI CU 2022 |
E27 |
1 |
€ 5.164,57 |
412, 413 |
E28 |
3 |
€ 5.164,57 (i primi 5 anni) € 7.746,86 (dal 6° al 25° anno) |
412, 417 e 413 , |
E29 |
2 |
Nessun limite |
412 e 413 |
E30 |
|
€ 5.164,57 |
422 e 423 |
Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32)
Art. 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 – Decreto ministeriale 8 settembre 2015
Aspetti generali
L’art. 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, c.d. decreto “Sblocca Italia” (convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), introduce misure volte ad incentivare l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione. Al riguardo, il d.m. 8 settembre 2015 ne definisce le modalità di attuazione e le procedure di verifica ai fini della deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione.
I soggetti cui spetta la deduzione sono le persone fisiche, non esercenti attività commerciale, titolari del diritto di proprietà sull’unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà acquisita.
Il beneficio è riconosciuto a prescindere dalla qualifica del soggetto cedente l’unità immobiliare (Circolare 13.06.2016 n. 27/E, risposta 3.4).
L’agevolazione riguarda le spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 per:
- l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014. L’art. 1 del decreto attuativo definisce come invendute le unità che, a tale data, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero già in possesso del titolo abilitativo edilizio comunque denominato nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione sulla base di convenzione tra il comune e il soggetto attuatore dell’intervento o di accordi comunque denominati dalla legislazione regionale; inoltre, il successivo 2 del medesimo decreto prevede che, in relazione alle unità immobiliari acquistate, sia stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio-assenso, di cui all’art. 25 del DPR n. 380 del 2001, tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017;
- l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di ristrutturazione edilizia e di restauro e risanamento conservativo ex 3, comma 1, lett. c) e d), del DPR n. 380 del 2001;
- la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, a condizione che i titoli abilitativi all’edificazione siano stati rilasciati entro il 12 novembre 2014 e i lavori di costruzione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2017.
La deduzione spetta se si verificano tutte le seguenti condizioni (art. 4 del d.m. 8 settembre 2015):
- entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’abitazione deve essere destinata alla locazione per almeno otto anni con carattere continuativo. Nel caso di acquisto avvenuto prima del 3 dicembre 2015 (data di pubblicazione del decreto attuativo), il termine dei sei mesi decorre da tale data. Nel caso di nuova costruzione, il termine dei sei mesi decorre dal rilascio dell’attestato di agibilità o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso ex 25 del DPR n. 380 del 2001;
- la durata minima del contratto di locazione deve essere pari ad otto Il requisito si considera rispettato non solo nell’ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito accordo delle parti ma anche nel caso di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti, aventi durata complessiva di almeno otto anni (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.13, e Circolare 13.06.2016 n. 27/E, risposta 3.5).
Il diritto alla deduzione, inoltre, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima di otto anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto. Tenuto conto che la locazione di un immobile richiede l’espletamento di attività propedeutiche, rese difficoltose per effetto dei divieti e dei blocchi negli spostamenti delle persone imposti da specifici provvedimenti normativi, valgono i chiarimenti resi precedentemente con riferimento all’emergenza epidemiologica COVID-19. In particolare, si ritiene che il termine di un anno per la stipula del nuovo contratto di locazione, in caso di risoluzione, possa essere maggiorato del periodo, corrispondente alla durata della causa di forza maggiore derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19, previsto dai predetti provvedimenti normativi.
È necessario, inoltre, che l’unità immobiliare:
- sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- non sia nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (si tratta delle zone territoriali destinate ad usi agricoli);
- consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove
Ai fini della deduzione è necessario, inoltre, che:
- il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del DPR n. 380 del 2001, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi
dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (“canone concordato”) e quello stabilito
ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (“canone speciale”). Nei comuni in cui non siano stati definiti accordi ai sensi dell’art. 2, comma 3, della l. n. 431 del 1998 si fa riferimento, per la determinazione del canone, all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in un’altra regione;
- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
- sia accertata l’esecuzione delle opere edilizie in conformità a quelle assentite o comunicate. L’agevolazione spetta al proprietario dell’unità immobiliare anche nell’ipotesi in cui quest’ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore degli alloggi sociali purché venga mantenuto il vincolo alla locazione e il corrispettivo dell’usufrutto, calcolato su base annua, non ecceda le soglie massime dei canoni determinati in base ai criteri in precedenza illustrati.
Inoltre, in caso di vendita (o donazione) oppure acquisizione a seguito di successione ereditaria, il nuovo proprietario (acquirente o erede) beneficerà, nel rispetto dei requisiti di legge, delle quote residue di deduzione spettante a decorrere dal periodo d’imposta nel quale avviene il trasferimento dell’immobile.
Tale previsione, diversamente da quanto avviene per la detrazione per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è derogabile nemmeno in caso di accordo tra le parti (art. 8 del d. i. 8 settembre 2015).
Limite di deducibilità
La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, dell’unità abitativa come risulta dall’atto notarile e spetta fino ad un importo massimo di euro 300.000. Tale importo è riferito all’immobile e al contribuente per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione.
Pertanto, per le spese sostenute, anche se relative a diversi immobili, il contribuente non potrà portare in deduzione complessivamente più di euro 300.000. Per ogni immobile la deduzione massima spettante è pari a euro 300.000 da suddividere tra gli aventi diritto in base alla quota di possesso (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.9).
La deduzione spetta anche per gli interessi passivi pagati annualmente sui mutui contratti per l’acquisto della medesima unità abitativa, limitatamente alla quota di essi riferita ad un mutuo di valore non superiore al minore tra il prezzo di acquisto dell’immobile e il limite di euro 300.000.
Pertanto, in caso di mutuo stipulato per un importo superiore al prezzo di acquisto dell’unità abitativa o comunque superiore a euro 300.000, la quota di interessi deducibile è data da:
Interessi Pagati x (minore tra prezzo di acquisto ed euro 300.000) Importo del Mutuo
La quota di interessi deducibile dovrà poi essere suddivisa tra gli intestatari del mutuo, ciascuno per la propria quota parte.
La deduzione degli interessi può essere fruita per l’intera durata del mutuo (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposte 1.11 e 1.12).
La deduzione spetta, infine, per le spese di costruzione dell’unità abitativa sostenute tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017, attestate dalla fattura dell’impresa esecutrice dei lavori, nel limite massimo di euro 300.000.
Al fine della determinazione del limite di euro 300.000 di spese sostenute dal singolo contribuente nel quadriennio di vigenza dell’agevolazione, concorrono sia quelle sostenute per l’acquisto che quelle sostenute per la costruzione di unità residenziali destinate alla locazione.
La deduzione spettante per l’acquisto o per la costruzione dell’unità abitativa è ripartita in 8 quote annuali di pari importo mentre quella che compete per gli interessi passivi corrisposti sul mutuo stipulato per l’acquisto dell’immobile non può essere rateizzata. Gli interessi sono dedotti (per tutta la durata del contratto di mutuo) “ordinariamente”, ossia in applicazione del principio di cassa, nel periodo d’imposta di sostenimento della spesa.
La deduzione spetta a partire dal periodo d’imposta nel quale è stato stipulato il contratto di locazione.
Le spese sostenute per l’acquisto di immobili da dare in locazione non consentono la deduzione se sostenute a favore di familiari fiscalmente a carico.
Cumulabilità con altre agevolazioni
La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione ai sensi dell’art. 21 del
d.l. n. 133 del 2014 non può fruire anche della detrazione d’imposta per recupero del patrimonio edilizio (attualmente prevista nella misura del 50 per cento), di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR, riconosciuta alle persone fisiche che acquistano un’unità immobiliare, sita in un edificio completamente ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative edilizie, entro diciotto mesi successivi alla fine dei lavori, né può fruire della detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata in
relazione all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, di cui all’art. 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Spese di acquisto dell’immobile | – Contratto di acquisto dell’immobile per verificare la classificazione catastale, i vincoli temporali previsti e l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto – Certificazione relativa alle spese connesse all’acquisto: imposte pagate in relazione all’acquisto, IVA, onorario per la stipula dell’atto |
Interessi passivi | – Contratto di mutuo per verificare la data di stipula, l’importo del mutuoe che lo stesso sia stato concesso per l’acquisto dell’unità abitativa – Quietanze di pagamento delle rate, o attestazione di pagamento rilasciata dalla banca, con specifica distinzione della quota interessi versata |
Spese di costruzione | – Fattura/e dell’impresa esecutrice dei lavori – Attestati di edificabilità – Certificato di abitabilità o documentazione equivalente |
In tutti i casi | – Contratto di locazione per verificare i vincoli temporali previsti per la stipula e gli altri requisiti richiesti, ossia: o che si tratti di un contratto stipulato o rinnovato ai sensi della l. n. 431 del 1998 di durata non inferiore a otto anni (anche in virtù della proroga tacita) o che il canone di locazione non sia superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex art. n. 18 del DPR n. 380 del 2001, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’art 2, comma 3, della l. n. 431 del 1998 (contratto a “canone concordato”) e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della l. n. 350 del 2003 (contratto a “canone speciale”). Tale requisito può risultare anche da una certificazione rilasciata da un soggetto a tal fine qualificato o da un’autocertificazione – Certificazione, se non risulta dal contratto di locazione, attestante la classificazione energetica e la destinazione urbanistica – Autocertificazione attestante il verificarsi della condizione sul rapporto di parentela tra il locatore e il locatario |
Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione (Rigo E33)
Art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR – Art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2013, n.147 – Art. 150
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Aspetti generali
L’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione. A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’importo di tali somme, in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, può essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi.
Il contribuente può inoltre scegliere, per evitare di portare in deduzione tali somme residue, di richiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto, seguendo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 aprile 2016.
Le somme restituite, dal 1° gennaio 2020, al soggetto erogatore al netto della ritenuta subita non costituiscono oneri deducibili. Sono fatti salvi i rapporti già definiti al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2020 (art. 150, comma 3). Non è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita (Circolare 14.07.2021, n. 8/E).
Occorre verificare che l’importo inserito nella colonna 1 (Rigo E/33) corrisponda a quanto indicato al punto 440 della CU 2022 (e la presenza del codice “CG” nelle annotazioni) oppure, se il contribuente non ha chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, a quanto indicato nell’attestazione rilasciata dal soggetto percettore.
Occorre verificare che l’importo inserito nella colonna 2 (Rigo E/33) corrisponda a quanto indicato al rigo 149 del prospetto di liquidazione Modello 730-3 anno 2021 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del Modello Redditi Persone fisiche 2021.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui sono stati assoggettati a tassazione | – CU 2022 (codice“CG”) o attestazione del percettore che certifichi la restituzione della somma (per le somme indicate nella colonna 1) – 730/2021 o Modello Redditi 2021 (per le somme indicate nella colonna 2) e autocertificazione attestante la mancata deduzione di tali somme da parte del sostituto |
Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle APS (Rigo E36)
Art. 83, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Aspetti generali
L’art. 83, commi 2 e 6, del Codice del Terzo settore, stabilisce che le erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società sono deducibili nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Ai sensi del successivo art. 104, comma 1, la disposizione in questione si applica, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e fino al periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS, esclusivamente ad alcune tipologie di enti, tra cui le ONLUS – di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, iscritte negli appositi registri – nonché le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento Bolzano, previste dall’art. 7 della l. n. 383 del 2000.
L’elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+O nlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=schedeistanze).
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere portata in deduzione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, computando tale importo in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo degli anni successivi.
Rientrano tra le erogazioni deducibili anche:
- i contributi volontariamente erogati ad una ONLUS per il trasporto di persone con disabilità che necessitano di cure mediche periodiche, qualora il versamento sia indipendente dal servizio di trasporto. Se, invece, il versamento costituisce corrispettivo per il trasporto, il relativo ammontare è detraibile quale spesa sanitaria e la ONLUS deve rilasciare regolare fattura (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.4);
- le somme versate ad una ONLUS quale contributo per adozione a distanza purché esse siano comprovate da una attestazione che evidenzi il resoconto/riepilogo annuale dei versamenti
effettuali e sempre che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell’Organizzazione non lucrativa (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.3).
Cumulabilità con altre agevolazioni
In alternativa alla deduzione in esame, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:
- deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR che riguarda le erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7);
- detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1.1, del TUIR che riguarda le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE – (rigo E8/E10, cod. 61);
- detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, primo e secondo periodo, del d.lgs. n. 117 del 2017, riguardante le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
Il comma 4 del citato art. 83 del Codice del Terzo settore, ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), prevede che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non possano fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.
Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare nel rigo E36, non può fruire, sia per le medesime erogazioni sia per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per:
- le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all’OCSE – (rigo E8/E10, cod. 61);
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, 76);
- le erogazioni liberali di cui all’art. 10, comma 1, g), del TUIR in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7).
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Con il d.m. 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020. In particolare, l’art. 3 del citato decreto stabilisce che la detrazione spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale | – Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata – Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento – Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.),e ricevuta del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori |
Contributo per adozione a distanza | – Attestazione del resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuati |
Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56, cod. 1 – Sez. III C)
Art. 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
Aspetti generali
L’art. 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore del decreto), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria (c.d. pace contributiva).
Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 20, l’onere per il riscatto è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Il riscatto è possibile a condizione che tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo e siano compresi tra la data del primo contributo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditati. Le forme pensionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell’INPS.
Il riscatto può essere richiesto dai soggetti che non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995; sono, pertanto, esclusi i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione. L’eventuale successiva acquisizione di un’anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, ad esempio, in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto, determina l’annullamento d’ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi. In tale caso, se negli anni precedenti si è fruito della detrazione, è necessario che la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione sia assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.
Il riscatto non può essere richiesto dai soggetti titolari di trattamento pensionistico.
Soggetti interessati e condizioni per usufruire della detrazione
La facoltà di riscatto è esercitabile a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado.
La detrazione spetta al superstite dell’assicurato o ad un suo parente o affine entro il secondo grado, che ha prodotto la domanda per il riscatto ai sensi del citato art. 20, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019 e che ne sosterrà anche il relativo onere, anche se l’assicurato non è fiscalmente a suo carico.
L’onere per il riscatto è determinato in base ai criteri fissati dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 184 del 1997 che stabilisce che, per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda e che la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.
La detrazione, pari al 50 per cento, spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno ed è calcolata sull’intero importo versato, non essendo previsto alcun limite massimo.
A titolo esemplificativo, in caso di rateizzazione dell’onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell’anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in 5 quote di pari importo. Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell’anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).
Si ricorda che:
- le somme relative al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico (c.d. inoccupati), per cui spetta la detrazione prevista dall’art. 2, commi 4-bis, 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 184 del 1997 devono essere indicate nei righi da E8 a E10, codice 32;
- i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento, deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR, devono essere indicati nel rigo E21.
Nel settore privato, il datore di lavoro dell’assicurato può sostenere l’onere per il riscatto, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo.
In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del lavoratore, risultando deducibili dal reddito d’impresa.
La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nel punto 581 e/o 601 della CU 2022.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Riscatto periodi non coperti da contribuzione | – Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti la tipologia di spese sostenute – In assenza della tipologia dei contributi indicata sul bollettino, altra documentazione che attesti la tipologia di contributo pagato |
Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58 – Sez. III C)
Art. 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
Aspetti generali
Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, potevano beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa; la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 16.000. Per i chiarimenti in merito all’agevolazione in commento si rinvia alla circolare del 4 aprile 2017, n. 7/E, pag. 239 e seguenti.
IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59 – Sez. III C)
Art. 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
Aspetti generali
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si poteva detrarre dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – da ripartire in 10 quote annuali – in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
Per i chiarimenti in merito all’agevolazione in commento e alla fruizione delle rate residue si rinvia a quanto riportato nella circolare del 27 aprile 2018, n. 7/E, pag. 269 e seguenti.
Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71)
Art. 16 del TUIR
Aspetti generali
Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo.
In particolare, la detrazione riguarda i contratti:
- a canone libero;
- a canone convenzionale;
- stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di
Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Se nel corso dell’anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni, ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365 (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.1).
La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.
L’art. 16, comma 1-quinquies, del TUIR specifica che l’abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta (d.m. 11 febbraio 2008).
In caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d’imposta per l’intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal citato d.m. del 2008 (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.4).
L’incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1-
bis e 1-ter dell’art. 16 del TUIR (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 10.1).
La detrazione è compatibile con la deduzione di cui all’art. 10, comma 3-bis), del TUIR per l’abitazione principale (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.1).
La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 10.2) e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall’effettivo carico del canone.
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, cod. 1)
Art 16, comma 01, del TUIR
Ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- euro 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 150 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.
La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi (Risoluzione 16.05.2008 n. 200/E).
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale | – Contratto di locazione registrato – Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale |
Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71, cod. 2)
Art. 16, comma 1, del TUIR
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4, commi 2 e 3, della l. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali), spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione.
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 6.1.2, Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 2.3.2, e
Circolare 07.06.2002 n. 48/E, risposta 1.6).
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (Circolare 29.12.1999 n. 247, risposta 1.2).
Il 15 marzo 2017 è entrato in vigore il decreto 16 gennaio 2017 del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che, sostituendo il precedente decreto del 2002, ha specificato le linee guida cui dovranno attenersi le associazioni dei proprietari e degli inquilini nel definire i nuovi accordi locali. In particolare, l’art. 1, comma 8, del citato decreto stabilisce che «Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali».
La norma in argomento prevede, dunque, che per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti”, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale, esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali. Per i contratti a canone concordato “non assistiti”, pertanto, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle detrazioni. L’attestazione non risulta, invece, necessaria, ai medesimi fini, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del citato decreto 16 gennaio 2017 ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal predetto decreto (cfr. art. 7 del d.m. 16 gennaio 2017) (Risoluzione 20.04.2018 n. 31/E).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale | – Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della l. n. 431 del 1998 – Contratto di locazione sottoscritto con l’assistenza delle organizzazioni sindacali o asseverato se concluso sulla base di un accordo territoriale stipulato ai sensi del DM 16 gennaio 2017 – Dichiarazione del contribuente che il contratto non è assistito, né asseverato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del DM 16 gennaio 2017 – Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale |
Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale (Rigo E71, cod. 3)
Art 16, comma 1-ter), del TUIR
Ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della l. n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali la medesima è stata adibita ad abitazione principale, di euro 991,60.
La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71.
La detrazione compete per i primi tre anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.1). Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2019 la detrazione può essere fruita anche per il 2020 e il 2021.
Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi.
Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Così, ad esempio, se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2017, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.2).
Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge.
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.3).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale | – Contratto di locazione registrato – Autocertificazione nella quale il giovane attesta che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che la stessa è diversa da quella dei genitori o di coloro cui è affidato |
Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72)
Art. 16, comma 1-bis), del TUIR
Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi spetta, a determinate condizioni, una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
Destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 6.2).
Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.
Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione, che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1).
Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione. Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, deve essere situato in una diversa regione. I due requisiti (distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni e ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza) devono essere rispettati contestualmente.
La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1). Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2019, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021.
In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti (qualifica di lavoratori dipendenti e distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 6).
Nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Diversamente, in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall’art. 16 del TUIR.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Detrazione per canone di locazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro | – Contratto di locazione registrato – Contratto di lavoro dipendente, ovvero CU/2021 attestante la qualifica di lavoratore dipendente – Autocertificazione nella quale si attesti la residenza, che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione |
Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81)
Art. 15, comma 1-quater, del TUIR
Dall’imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 1.000 la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti.
Dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
Pertanto, se il reddito complessivo è inferiore o uguale ad euro 120.000, la detrazione spettante è pari a euro 1.000.
Se il reddito complessivo è superiore ad euro 120.000 ed inferiore ad euro 240.000, la detrazione spettante si calcola nel seguente modo:
(240.000 – Reddito complessivo) X 1.000.
120.000
Se, infine, il reddito complessivo è superiore a euro 240.000 la detrazione spettante è pari a 0.
La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico.
Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida e non è necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa (Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Detrazione per spese di mantenimento del cane guida | – Documentazione attestante il possesso del cane guida – Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una commissione medica pubblica – È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità |
Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano (Rigo E83 cod. 1)
Art. 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62
È detraibile la somma corrisposta in luogo della borsa di studio assegnata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie in condizioni svantaggiate, per spese d’istruzione sostenute e documentate, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106. La detrazione spetta al genitore, per i figli minorenni, ovvero allo stesso studente, se maggiorenne, che al momento della richiesta della borsa di studio abbia optato per la detrazione dall’imposta lorda, anziché per la corresponsione diretta della predetta borsa di studio.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano |
Documentazione attestante l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano |
Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova (Rigo E83- cod. 2)
Art. 8, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52
La detrazione spetta, per un importo non superiore al 30 per cento dell’imposta lorda dovuta, in caso di donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova, esclusivamente finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova |
Ricevute delle donazioni effettuate dalle quali si evinca la motivazione della donazione |
Bonus vacanze (Rigo E83, cod. 3 e 4)
Art. 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Art. 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – Art. 5,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – Art. 7 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 – Art. 7, comma
3, e art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Aspetti generali
Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, il Bonus vacanze, in favore delle famiglie con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – risultante da una Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) – in corso di validità non superiore a euro 40.000, da utilizzare per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici (come definiti dall’articolo 34 del Codice della normativa statale in tema di turismo di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79), offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Il termine di utilizzo dell’agevolazione in esame, inizialmente previsto al 31 dicembre 2020, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, chi ha richiesto il Bonus vacanze dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 poteva utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.
Il Bonus vacanze spetta anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione, purché comprenda almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La richiesta di accesso all’agevolazione poteva essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a disposizione dall’INPS, verificava la sussistenza dei requisiti e comunicava al richiedente l’esito del riscontro. Se quest’ultimo fosse stato positivo, veniva comunicato al richiedente anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile in dichiarazione. L’applicazione generava, inoltre, un codice univoco ed un QR–code da utilizzare, alternativamente, per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020, sono state definite le modalità applicative delle disposizioni relative all’agevolazione in esame.
Il Bonus vacanze è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
- il Bonus vacanze, sotto forma di sconto, deve essere utilizzato in un’unica soluzione presso una struttura situata nel territorio nazionale che aderisce all’iniziativa o presso un’agenzia di viaggi o un tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia, nonché per il pagamento di un pacchetto turistico offerto in ambito nazionale;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio può essere corrisposto con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.
Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24; in alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Beneficiari
Sono beneficiari del Bonus vacanze i nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, risultante da una DSU in corso di validità, non superiore a euro 40.000.
Il Bonus vacanze è utilizzabile da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, purché risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emessi dal fornitore (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020, par. 3.3). Esclusivamente il componente che utilizza il Bonus vacanze presso l’operatore turistico ed al quale sono intestati la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale emessi dal fornitore può beneficiare della detrazione del 20 per cento nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 (o 2021, a seconda dell’anno in cui il Bonus vacanze viene utilizzato).
Considerato il dato letterale della norma, non è necessario che sia l’intero nucleo a fruire del servizio. Tenuto conto che l’agevolazione fiscale si applica ai nuclei familiari, così come risultanti dalla normativa ISEE, che differisce dalla definizione dei familiari fiscalmente a carico stabilita dall’art. 12 del TUIR, si precisa che, qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest’ultimo solo se entrambi i soggetti fanno parte del medesimo nucleo familiare ISEE.
In particolare, se il soggetto beneficiario è un familiare fiscalmente a carico e il documento di spesa è a lui intestato, la detrazione è suddivisa, in relazione all’effettivo sostenimento della spesa, tra i familiari di cui lo stesso risulta a carico, purché facciano parte dello stesso nucleo familiare ISEE. Nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario sia a carico di più soggetti, non tutti presenti nel nucleo ISEE, la detrazione in commento spetta solo a quelli presenti in detto nucleo che abbiano sostenuto la spesa. Ad esempio, in caso di genitori separati con un figlio fiscalmente a carico di entrambi i genitori, la detrazione può essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore fiscalmente a carico, che ha fruito del servizio e a cui la fattura è intestata (Circolare 03.07.2020 n. 18/E, paragrafo 4).
Infine, nell’ipotesi in cui il beneficiario sia a carico di uno o più soggetti, ma non è presente nel nucleo ISEE degli stessi, la detrazione in commento non spetta a nessuno.
Nel caso in cui il Bonus vacanze sia stato concesso sulla base di una DSU con presenza di omissioni o difformità, tale circostanza è evidenziata al richiedente, mediante la APP IO, al momento di effettuazione della richiesta (in particolare prima che la richiesta sia stata confermata). In questi casi, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l’Agenzia delle entrate ha la facoltà di richiedere al soggetto che ha fruito dell’agevolazione idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.
Limiti di detraibilità
Il Bonus vacanze spetta nella misura massima di:
- euro 500 per i nuclei familiari composti da tre o più persone;
- euro 300 per i nuclei familiari composti da due persone;
- euro 150 per quelli composti da una sola Il Bonus vacanze è fruibile nella misura:
- dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- del 20 per cento, come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
La detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell’imposta dovuta solo da chi ha utilizzato il Bonus vacanze. L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
Il componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto (intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore), in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020 (o 2021, in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo), può far valere la detrazione pari al 20 per cento del Bonus vacanze spettante al proprio nucleo familiare.
L’importo massimo della detrazione spettante è indicato nell’applicazione per dispositivi mobili denominata IO che è stata utilizzata per effettuare la richiesta dell’agevolazione. Le informazioni relative all’importo della detrazione effettivamente spettante (e dello sconto fruito) sono disponibili nel “Cassetto fiscale” dell’utilizzatore del Bonus vacanze, che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta.
Se il costo della vacanza è inferiore all’importo massimo del Bonus vacanze riconosciuto, lo sconto e la relativa detrazione sono calcolati sul corrispettivo dovuto:
Esempio
Un nucleo familiare di 4 persone, che ha a disposizione euro 500 di Bonus vacanze, usufruisce di una vacanza nel 2021, il cui prezzo è pari a euro 1.000. Al momento dell’emissione della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale, chi usufruisce del Bonus vacanze ottiene euro 400 di sconto immediato (pari all’80 per cento del Bonus vacanze di euro 500) sul corrispettivo dovuto, pagando la vacanza euro 600. Nella dichiarazione dei redditi 2022, relativa all’anno di imposta 2021, può riportare euro 100 (il restante 20 per cento di euro 500) in detrazione dall’imposta dovuta.
Se il costo della vacanza è inferiore all’importo massimo del Bonus vacanze riconosciuto (ad esempio pari a euro 450), lo sconto va calcolato sul corrispettivo dovuto: nel caso in esame, è pari a euro 360 (80 per cento di euro 450). Anche la detrazione deve essere calcolata sul corrispettivo, per cui nell’esempio è pari a euro 90 (20 per cento di euro 450).
Si fa presente, inoltre, che nell’ipotesi in cui il fornitore del servizio turistico abbia erroneamente comunicato all’Agenzia delle entrate un importo diverso da quello effettivamente sostenuto, il contribuente deve comunque indicare l’importo della detrazione effettivamente spettante (il 20 per cento dell’importo massimo riconosciuto o, se inferiore, del corrispettivo effettivamente pagato). Resta inteso che l’ammontare da indicare non può essere superiore a euro 100.
Si evidenzia, poi, che il diritto alla detrazione non viene meno se il fornitore del servizio turistico non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura o il documento commerciale, emessi dal fornitore siano intestati al soggetto che intende fruire della detrazione.
Infine, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia indebitamente fruito dell’80 per cento del Bonus vacanze (totalmente o parzialmente) sotto forma di sconto, quest’ultimo può essere restituito, senza sanzioni e interessi, nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020 (modello 730/2021 e modello Redditi PF 2021) oppure in quella per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 e modello Redditi PF 2022), in funzione dell’anno – 2020 o 2021 – in cui è avvenuta l’indebita fruizione.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Bonus vacanze |
– Fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino o ricevuta fiscale emessi dal fornitore, che riportino il codice fiscale del componente del nucleo che intende fruire dell’agevolazione – Documentazione idonea a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU (nel caso in cui l’agevolazione sia stata concessa sulla base di una DSU con omissioni o difformità) |
Versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F)
Acconti
È necessario controllare che gli acconti versati nel 2021 dal dichiarante e dal coniuge, indicati ai punti da 121 a 127 (da 321 a 327 per il coniuge) della CU 2022, nel prospetto di liquidazione o versati direttamente dal contribuente tramite modello F24, siano correttamente riportati nella dichiarazione dei redditi. Si ricorda che gli importi indicati al rigo F1 devono essere riportati al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento (interessi moratori) e devono essere comprensivi di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d’acconto.
- Dichiarazione anno precedente presentata con modello Redditi PF
Gli importi degli acconti vanno rilevati dal/dai modelli F24 in cui è indicato l’anno 2021:
- nel rigo F1, colonna 1, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4033;
- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034;
- nel rigo F1, colonna 3, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 3843;
- nel rigo F1, colonna 5, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1840;
- nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo
- Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto con sostituto che eroga il rimborso
Gli importi vanno rilevati dalla CU e/o da eventuali modelli F24:
- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del punto 121 della CU 2022;
- nel rigo F1, colonna 2, va indicato l’importo del punto 122 della CU 2022;
- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del punto 124 della CU 2022;
- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del punto 126 della CU 2022;
- nel rigo F1, colonna 6, va indicato l’importo del punto 127 della CU
Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d’acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.
- Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto con sostituto che eroga il rimborso
Gli importi vanno rilevati dalla CU e/o da eventuali modelli F24.
Gli acconti del coniuge nella CU 2022; sono indicati separatamente da quelli del dichiarante e certificati nei punti 321, 322, 324, 326 e 327.
- Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto senza sostituto Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3 e/o da eventuali modelli F24.
In particolare:
- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo riportato nel rigo 141 del modello 730-3/2021 aumentato dell’importo eventualmente versato con modello F24 con il codice tributo 4033 e l’anno 2021;
- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034 e l’anno 2020;
- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo riportato nel rigo 142 del modello 730-3/2021 aumentato dell’importo eventualmente versato con modello F24 con il codice tributo 3843 e l’anno 2021;
- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo riportato nel rigo 143 del modello 730-3/2021 aumentato dell’importo eventualmente versato con modello F24 con il codice tributo 1840 e l’anno 2021;
- nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841 e l’anno
- Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto senza sostituto Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3 e/o da eventuali modelli F24.
Gli acconti del coniuge nel modello 730-3/2021 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante e indicati nei righi: 114, 117 e 120.
Gli eventuali versamenti effettuati con il modello F24 vanno imputati tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei vari righi.
Ai fini dell’indicazione dell’acconto dell’addizionale comunale 2021, se risulta compilato anche il rigo 243 (acconto addizionale comunale in caso di domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del mod. 730-3/2021, nel rigo F1, colonna 3, ciascun coniuge dovrà indicare l’importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.
- Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto con sostituto e rimborso erogato dall’Agenzia delle entrate
Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3/2021 e/o da eventuali modelli F24:
- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 94 del modello 730-3/2021;
- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034 e l’anno 2021;
- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 97 del modello 730-3/2021;
- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 100 del modello 730-3/2021;
- nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841 e l’anno
- Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto con sostituto e rimborso erogato dall’Agenzia delle entrate
Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3/2021 e/o da eventuali modelli F24:
- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 114 del modello 730-3/2021;
- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034 e l’anno 2021;
- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 117 del modello 730-3/2021;
- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 120 del modello 730-3/2021;
- nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841 e l’anno
Attenzione: devono essere indicati nel rigo F1 anche gli acconti dell’IRPEF che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Eccedenze IRPEF risultanti dalle precedenti dichiarazioni
Sezione III-A – Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (Rigo F 3)
Se nel rigo F3 è indicata un’eccedenza, questa può risultare:
- da precedenti dichiarazioni presentate nei termini oltre che da dichiarazioni integrative a favore presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;
- dalla CU 2021;
- da una comunicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, relativa al controllo delle dichiarazioni con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5 del modello Redditi PF 2021).
Nel primo caso, è necessario controllare che l’importo indicato nella colonna 1 corrisponda:
- all’eccedenza IRPEF risultante dalla dichiarazione (presentata nei termini, anche nei 90 giorni successivi alla scadenza) relativa ai redditi 2020 oltre a quella risultante dalla dichiarazione integrativa, relativa sempre ai redditi 2020, presentata entro il 30 novembre 2022, termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (in entrambi i casi occorre fare riferimento all’importo di colonna 5 del rigo RX 1 del modello Redditi PF 2021);
- ad eccedenze relative a dichiarazioni di anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell’anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione;
- a quanto indicato nel punto 64 della CU 2022 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto).
Nel caso, invece, di comunicazione dell’Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione Redditi PF 2021 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato nel rigo RX 1 della colonna 5 del medesimo modello:
- se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, verificare che sia stato riportato l’importo comunicato;
- se il credito comunicato (ad esempio, euro 800) è inferiore all’importo dichiarato (ad esempio, euro 1.000), verificare che sia stato riportato l’importo inferiore (nell’esempio, euro 800). Se, a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il modello F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (euro 200 nell’esempio riportato), deve essere indicato l’intero credito dichiarato (euro 1.000).
Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2021 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il modello F24 dell’IMU ma tale credito non è stato utilizzato (in tutto o in parte), nella colonna 1 del rigo in esame deve essere riportata la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del credito IRPEF indicato nel rigo 191 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2021 per il dichiarante (rigo 211 per il coniuge) e nella colonna 2 dello stesso rigo F3 deve essere riportato l’eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione con il modello F24.
Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale, della cedolare secca o dell’imposta sostitutiva da indicare nello stesso rigo sono analoghe a quelle descritte per l’IRPEF.
Caso particolare: in caso di eccedenza proveniente dal modello 730, non conguagliata dal sostituto e non indicata nella CU, è necessario che il contribuente si faccia rilasciare una dichiarazione da parte del sostituto che attesti che lo stesso non ha operato il conguaglio.
Il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto, ricevuto dallo stesso CAF o professionista per il tramite dell’Agenzia delle entrate, costituisce ugualmente prova che non è stato operato il conguaglio.
Sezione III-B – Eccedenze risultanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l’anno successivo (Rigo F4)
Questa sezione è stata introdotta a seguito della modifica prevista dall’art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con la quale è stato uniformato il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia a sfavore che a favore del contribuente. Entrambe possono essere ora presentate entro il termine previsto per l’accertamento. L’eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore.
Gli eventuali importi indicati nel rigo F4 devono quindi risultare dalla dichiarazione integrativa a favore ultrannuale presentata nel 2021 e relativa ai periodi di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, in quest’ultimo caso se la dichiarazione integrativa è stata presentata dopo il 30 novembre 2021.
Ad esempio, con riferimento all’IRPEF, per la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2016 l’importo indicato nella colonna 1 del rigo F4 deve coincidere con l’importo di colonna 5 del rigo RX 1 del modello Redditi PF 2017.
Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale, della cedolare secca o dell’imposta sostitutiva da indicare nello stesso rigo sono analoghe a quelle descritte per l’IRPEF.
Se nel corso del 2021 sono state presentate più dichiarazioni integrative a favore e relative a diversi periodi d’imposta devono essere compilati distinti righi per ciascun periodo d’imposta.
L’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione integrativa concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dal modello 730/2022 o Redditi PF 2022.
Sezione VII – Locazioni brevi
Nel rigo F8 va indicata la somma degli importi delle ritenute indicati nei punti 20, 120, 220, 320 e 420 del quadro Certificazioni Redditi – Locazioni brevi della CU 2022; per cui nella relativa casella del punto 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato l’anno “2021”.
Se in possesso di più CU 2022; indicare la somma degli importi indicati nei punti 20, 120, 220, 320 e 420 dei quadri Certificazioni Redditi – Locazioni brevi della CU 2022 per cui nella relativa casella del punto 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato l’anno “2021”. Se è indicato l’anno “2020” occorre verificare che tali importi non siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020. Se il contribuente è in possesso della CU 2021 in cui nella casella del punto 4 è indicato l’anno 2021, occorre verificare che gli importi indicati nel rigo F8, Sez. VII, siano corrispondenti a quelle indicate nei punti 15, 115, 215, 315 e 415 della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2021 e che essi non siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Acconti | – CU 2022 – 730/2021 (dipendenti senza sostituto d’imposta o con sostituto e rimborso erogato dall’Agenzia delle entrate) – Modello F24 |
Eccedenze derivanti precedenti dichiarazioni | – Precedenti dichiarazioni presentate nei termini e dichiarazioni integrative a favore presentate entro il quarto anno successivo oltre che le relative ricevute di trasmissione telematica – CU 2022 o dichiarazione del sostituto che attesti di non aver effettuato il conguaglio – Comunicazione dell’Agenzia delle entrate – Modello F24 in caso di compensazioni |
Ritenute – Locazioni brevi |
– CU 2021 (casella 4 barrata) e/o CU 2022 |
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo G1)
Art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
Aspetti generali
L’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, spetta ai contribuenti che fra il 1° gennaio 2021 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni “prima casa” entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni.
In base all’art. 1, comma 55, della legge di stabilità 2016, è possibile beneficiare del credito d’imposta in commento anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto.
Pertanto, può beneficiare del credito d’imposta per il recupero dell’imposta di registro o dell’IVA versata sul precedente acquisto, il contribuente che acquista – anche a titolo gratuito – un’altra abitazione con i benefici “prima casa” e rivenda entro un anno la casa pre-posseduta acquistata con l’agevolazione (Circolare 08.04.2016 n. 12/E, paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3). L’art. 24 del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dall’art. 3, comma 11-quinquies, del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e,
successivamente, dall’art. 3, comma 5-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, ha disposto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31marzo 2022, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi iniziano o riprendono a decorrere dal 1° aprile 2022. In particolare, per il predetto periodo, è sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (Circolare 29.03.2022 n. 8/E; Circolare 13.04.2020 n. 9/E, paragrafo 8).
Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina oppure nei seguenti modi:
- per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
- in compensazione delle somme dovute ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24. In quest’ultimo caso, se il credito d’imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta (Circolare 24.04.2015 17/E, risposta 4.9).
In ogni caso, il credito d’imposta eccedente rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo acquisto non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.
Se il contribuente intende utilizzare il credito d’imposta in detrazione dall’imposta di registro deve manifestare tale volontà in atto. In tal caso, l’atto d’acquisto dell’immobile deve contenere l’espressa richiesta del beneficio e riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito. In particolare, deve:
- indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di registro o l’IVA in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa;
- nel caso in cui per l’acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l’IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. “prima casa”, rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell’acquisto medesimo. Il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che, quindi, non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni “prima casa”) se dimostrano che, alla data d’acquisto dell’immobile alienato, erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto “prima casa” e tale circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso (Circolare 01.03.2001 n. 19/E, paragrafo 1.2);
- nell’ipotesi in cui risulti corrisposta l’IVA sull’immobile alienato, produrre le relative fatture;
- indicare gli estremi dell’atto di alienazione dell’immobile (Circolare 01.03.2001 n. 19/E, paragrafo 1.3).
Nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare in atto tale volontà (Risoluzione 11.05. 2004 n. 70/E).
Le agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa”, competono anche nel caso della costruzione della “prima casa”. Il credito d’imposta spetta anche nell’ipotesi in cui un soggetto acquisti un’altra abitazione mediante appalto o permuta, considerando che la norma prevede che l’acquisto del nuovo immobile possa avvenire a qualsiasi titolo. Nel caso del contratto di appalto per fruire del credito d’imposta è necessario che il contratto, nel quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti che consentono l’applicazione del beneficio, sia redatto in forma scritta e registrato. Nell’ipotesi di acquisizione dell’immobile mediante contratto di appalto, il diritto al credito d’imposta nasce al momento della consegna del bene realizzato, in quanto a tale data dovrà anche essere dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per poter usufruire del beneficio prima casa (Circolare 12.08.2005 n. 38/E, e Circolare 01.03.2001 n. 19/E).
L’agevolazione si applica anche con riferimento al trasferimento di un immobile in corso di costruzione, che presenti le caratteristiche dell’abitazione “non di lusso”, che sia strutturalmente concepito per uso abitativo e non che lo stesso sia già idoneo a detto uso al momento dell’acquisto (Circolare 12.08.2005 n. 28/E, paragrafo 3.3).
In questa ipotesi, la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione non può essere differita sine die. Pertanto, il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione deve dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto. Tale termine non è riconducibile tra i termini oggetto di sospensione ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 23 del 2020.
La detrazione compete anche nell’ipotesi in cui venga acquistato un nuovo immobile, qualora l’immobile precedentemente acquistato con i benefici “prima casa” non possa essere più utilizzato per finalità abitative, a causa del verificarsi di eventi sismici che hanno comportato la dichiarazione di inagibilità dell’immobile da parte delle Autorità competenti. Inoltre, se successivamente al nuovo acquisto l’immobile pre-posseduto ritorna agibile, il contribuente non decade dal beneficio in esame (Risoluzione 01.08. 2017 n. 107/E).
L’agevolazione “prima casa”, pertanto, è applicabile anche con rifermento all’immobile in corso di costruzione, a condizione che, una volta terminati i lavori, l’immobile costituisca una casa d’abitazione. Si ritengono “case di abitazione” i fabbricati censiti nel Catasto dei Fabbricati nella
tipologia abitativa (categoria catastale A, con l’esclusione di A10, “Uffici e studi privati” e ad eccezione di A1, A8 e A9).
Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, paragrafo 2).
Il credito d’imposta è un credito personale. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento dell’acquisizione agevolata dell’immobile, ovvero entro un anno dall’acquisto, abbia alienato la casa di abitazione da lui stesso acquistata con l’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro o dell’IVA. Trattandosi di un credito personale, qualora l’immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto rispettando la percentuale della comunione.
Il credito d’imposta non compete a coloro che:
- abbiano alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria senza fruire dell’agevolazione
c.d. “prima casa”;
- abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;
- nell’acquisto dell’immobile non fruiscono ovvero decadono dal beneficio dell’aliquota agevolata;
- per il precedente acquisto non sia stata confermata, in sede di accertamento, l’agevolazione c.d. “prima casa” sulla base della normativa vigente alla data dell’atto (Circolare 03.2001 n. 19/E, paragrafo 1.2).
L’importo del credito d’imposta è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati. Con riferimento all’imposta di registro relativa sia al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto non solo dell’imposta principale ma anche dell’eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore.
Per l’IVA occorre fare riferimento all’imposta indicata nella fattura relativa all’acquisto dell’immobile alienato nonché agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel caso in cui l’immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del credito d’imposta, deve essere considerata l’IVA indicata in tutte le fatture emesse dall’appaltatore per la realizzazione dell’immobile (Circolare 01.03.2001 n. 19/E, paragrafo 1.4).
La vendita di un garage pertinenziale acquisito con i benefici “prima casa” e il successivo riacquisto entro un anno dalla vendita di un altro garage con agevolazioni “prima casa” non dà diritto al credito d’imposta (Risoluzione 01.02.2008 n. 30/E).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Residuo del credito da precedente dichiarazione | – Modello 730-3/2021 – Modello Redditi PF /2021 – Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha indicato il credito di cui ora si utilizza il residuo, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o professionista abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata, in caso contrario il contribuente deve esibire la documentazione sotto elencata |
Credito riacquisto prima casa | – Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell’agevolazione prima casa e che la vendita del vecchio immobile sia stata effettuata non oltre un anno dal nuovo acquisto – Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate |
Acquisto di abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 | – Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell’agevolazione prima casa e che la vendita del vecchio immobile sia stata effettuata non oltre un anno dal nuovo acquisto – Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate |
Costruzione abitazione principale |
– Permesso di costruzione e ogni altro atto idoneo a verificare il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione prima casa |
Acquisto abitazione con contratto di appalto |
– Contratto di appalto registrato per verificare che l’acquisto è stato effettuato usufruendo dell’agevolazione prima casa |
Acquisto abitazione con permuta |
– Atto di permuta per verificare che l’acquisto è stato effettuato usufruendo dell’agevolazione prima casa |
Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti (Rigo G2)
Art. 26, comma 1, del TUIR
Aspetti generali
L’art. 26 del TUIR – modificato dall’art. 3-quinquies, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019 – disciplina la detassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo, venuti a scadenza e non percepiti, nonché la tassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo non riscossi e percepiti in periodi d’imposta successivi.
In considerazione di quanto disposto dall’art. 6-septies, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021,
- 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il locatore di immobili ad uso abitativo:
- non assoggetta a tassazione i canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché la mancata percezione del canone sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento; in tal caso deve assoggettare a tassazione la rendita catastale rivalutata;
- recupera mediante credito d’imposta, dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, la maggiore imposta versata per i canoni di locazione scaduti e non percepiti, ma comunque assoggettati a tassazione negli anni precedenti.
I canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi sono soggetti a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria. A tali canoni si applica l’art. 21 del TUIR in relazione ai redditi di cui all’art. 17, comma 1, lettera n-bis), del TUIR; pertanto essi vanno indicati nel rigo D7 del modello 730/2022 insieme alle somme ricevute per rimborso di imposte o oneri.
Tale disposizione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, ossia ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale “A” (A/10 escluso). I canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo, invece, devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla loro percezione (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 1.3).
Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le maggiori imposte relative ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. In ogni caso il contribuente, qualora non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
L’eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni di locazione per i quali si è usufruito del credito d’imposta comporta per il contribuente l’obbligo di dichiarare il maggior imponibile determinato tra i redditi soggetti a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria (art. 26, comma 1, del TUIR; Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 4.1.2, e Circolare 07.07.1999 n. 150,
paragrafo 1.1).
Si ritiene che il medesimo principio valga anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la c.d. “cedolare secca”.
Infine, per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la determinazione e la richiesta del credito d’imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.
Pertanto, si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2011, sempreché, ovviamente, per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2021.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti | – Intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento – Sentenza passata in giudicato di convalida di sfratto per morosità ai fini del credito d’imposta – Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali risulti dichiarato il reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi |
Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3)
Art. 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Aspetti generali
Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, in particolari casi (ad esempio, spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni o acquisto prima casa), i soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Su tali somme è applicata una ritenuta a titolo d’imposta.
In base al disposto di cui al successivo comma 8, ai contribuenti che reintegrano le somme precedentemente richieste al fondo di previdenza complementare di appartenenza a titolo di anticipazione per determinate esigenze, spetta un credito d’imposta pari all’imposta versata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. Il contribuente può reintegrare tali anticipazioni in qualsiasi momento, anche parzialmente, allo scopo di ricostituire la propria posizione contributiva.
Requisiti
Il credito d’imposta spetta sulle somme che eccedono il limite di euro 5.164,57, entro il quale sono deducibili i contributi versati al fondo e solo per il reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007, relative ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data (Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 4.3).
Il contribuente deve rendere una dichiarazione al Fondo nella quale deve indicare quali somme siano da considerare come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione | – Certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute rilasciata dal Fondo – Dichiarazione del contribuente presentata al Fondo dalla quale risulti l’importo della contribuzione da considerare quale reintegro |
Residuo credito d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione |
– Modello 730/2021 o Redditi PF 2021 |
Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Rigo G4)
Art. 165 del TUIR
Aspetti generali
Il credito d’imposta spetta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi (di lavoro dipendente, di pensione, utili e proventi, ecc.) in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a partire dal 2021 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2022, indipendentemente dall’anno in cui tali redditi sono stati percepiti.
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate (sono quindi escluse le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale).
L’art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “decreto internazionalizzazione”), ha generalizzato l’ambito applicativo delle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell’art. 165 del TUIR che riguardavano esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa e che, attualmente, sono applicabili a tutte le categorie di contribuenti residenti, qualunque sia la tipologia di reddito estero prodotto. In particolare, il comma 5 consente di usufruire del credito d’imposta nel periodo in cui il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo nazionale anche qualora, in tale periodo, non si sia ancora verificato il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere, purché tale pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. Il comma 6, invece, introduce il meccanismo del riporto all’indietro e in avanti (cc.dd. “carry back” e “carry forward”) delle eccedenze d’imposta italiana ed estera, consentendo di memorizzare per sedici esercizi complessivi il credito che, per incapienza dell’imposta italiana, non è detraibile nel periodo in cui il reddito estero è imponibile in Italia.
Nel modello 730/2022 è possibile fruire solo del credito d’imposta previsto dal comma 1 dell’art. 165 del TUIR. Di conseguenza, i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 165 del TUIR utilizzeranno il modello Redditi PF 2022 avendo cura di compilare il quadro CE presente nel Fascicolo 3 del predetto modello.
Requisiti
Per far valere il credito d’imposta nel modello 730 è necessario:
- che il reddito estero concorra o abbia concorso alla formazione del reddito complessivo del contribuente in Italia;
- che le imposte pagate all’estero abbiano natura di imposte sul reddito. Sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in cui il reddito è prodotto, sia le altre imposte o tributi esteri sul reddito (art. 15, comma 2, del d.lgs. 147 del 2015; Circolare 04.08.2016 n. 35/E, paragrafo
6.1);
- che le imposte pagate all’estero siano “definitive”.
In caso di applicazione della retribuzione convenzionale, ai fini del calcolo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente (Circolare 05.03.2015 n. 9/E, paragrafo 5).
Ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:
- un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, dell’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, della misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’art. 165 del TUIR (Reddito Estero/Reddito Complessivo Netto x Imposta Italiana);
- la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
- la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
- l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
- l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione (Circolare 05.03.2015 n. 9/E, paragrafo 2.4).
Nel caso in cui il contribuente non abbia copia della dichiarazione dei redditi presentata all’estero in quanto non prevista dal Paese estero, può attestare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2001, la circostanza di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero. Rimane fermo che, anche in tale caso, deve essere conservata la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.14).
Si chiarisce che la documentazione a sostegno dei presupposti deve essere acquisita dal sostituto di imposta nel caso in cui, ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973, il credito per i redditi prodotti
all’estero sia riconosciuto dal sostituto stesso in sede di conguaglio e sia conseguentemente certificato. Pertanto, per il credito d’imposta certificato nella CU dal sostituto d’imposta non può essere richiesta al CAF o al professionista abilitato ulteriore documentazione a sostegno dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa all’estero.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero | – Se il credito è già stato riconosciuto dal sostituto d’imposta, Modello CU 2022 in cui è evidenziato il credito Oppure – Certificazione rilasciata al contribuente dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera e autocertificazione che attesti la non presentazione della dichiarazione all’estero – In alternativa, eventuale dichiarazione dei redditi presentata all’estero e relative eventuali quietanze di pagamento delle imposte pagate all’estero. Eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione |
Credito d’imposta già utilizzato in precedenti dichiarazioni |
– Modello 730/2021 o Redditi PF 2021 |
Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Rigo G5/G6)
Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39– Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3779, e 9 luglio 2009, n. 3790
Aspetti generali
In favore dei contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo il 6 aprile 2009, è prevista la concessione di contributi, anche con le modalità del credito d’imposta.
In particolare il contributo spetta per:
- la ricostruzione o riparazione di immobili, adibiti ad abitazione considerata “principale” ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella distrutta (rigo G5 del modello 730/2021);
- la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati (rigo G6 del modello 730/2021).
Requisiti
Per accedere al contributo, i soggetti interessati hanno presentato al sindaco del comune del luogo dove è situata l’unità immobiliare da riparare o ricostruire, ovvero da acquistare, una domanda conforme al modello previsto dalle ordinanze, specificando la modalità di concessione del contributo.
Il sindaco del comune ha determinato la spettanza del contributo, indicandone l’ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli interessati. Il comune ha trasmesso al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande con contestuale comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Se la modalità prescelta è quella del credito d’imposta, lo stesso compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 3779 del 2009.
Tuttavia, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore a euro 25.000, i pagamenti potevano essere eseguiti anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2009 sono stati modificati ed integrati i precedenti provvedimenti del 10 luglio 2009 e del 3 agosto 2009.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 39 del 2009, il contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spetta per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge,
dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall’altra parte dell’unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Inoltre, ai sensi del comma 1, lett. a), del predetto art. 3 del d.l. n. 39 del 2009, nell’ipotesi di contributo concesso ai fini della ricostruzione dell’immobile distrutto adibito ad abitazione principale, si richiede che l’intervento di ricostruzione sia realizzato necessariamente nell’ambito dello stesso comune.
Abitazione principale (Rigo G5)
Il credito per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti a partire dall’anno d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 6.1).
Pertanto, nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nella dichiarazione da presentare nel 2022 (nel rigo G5 colonna 2 del 730/2022) andrà indicata la tredicesima rata.
È possibile, in sede di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2021, recuperare il residuo del credito che non aveva trovato capienza nel modello 730/2022 o Redditi PF 2022.
Altri immobili (Rigo G6)
Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale, nonché immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote annuali costanti.
Il credito d’imposta è riconosciuto limitatamente all’imposta netta nel limite complessivo di euro 80.000.
Nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2012, nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2022 (nel rigo G6 colonna 3 del 730/2022) andrà indicata la decima rata.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Credito d’imposta per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo | – Comunicazione del Comune attestante il credito d’imposta riconosciuto – Bonifici – Fatture – Contratto di compravendita in caso di acquisto |
Credito d’imposta prima casa under 36 (Rigo G8 – Sez. VI)
Art. 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – Art. 1, comma 151, della legge 30
dicembre 2021, n. 234
Aspetti generali
L’art. 64, commi da 6 a 10, del d.l. n. 73 del 2021 ha introdotto nuove agevolazioni volte a incentivare l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte delle persone più giovani (under 36). Le agevolazioni “prima casa under 36” si applicano ai contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’art. 1, comma 151, della legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal d.l. n. 73 del 2021 (Circolare 04.02.2022 n. 3/E, paragrafo 3.2). La norma prevede i seguenti benefici:
- per le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (art. 64, comma 6);
- per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4 per cento (art. 64, comma 7);
- per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 64, comma 8).
Soggetti interessati
Possono beneficiare delle agevolazioni “prima casa under 36” coloro che:
- non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il cui valore non supera euro 40.000 annui.
Il primo requisito, di carattere anagrafico, limita l’applicazione delle agevolazioni ai soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 1.1). Quindi, per gli atti stipulati nel corso dell’anno 2021 il beneficio riguarda i nati dal 1° gennaio 1986 in poi, mentre per gli atti stipulati nel corso del 2022 il beneficio riguarda i nati dal 1° gennaio 1987 in poi.
Il secondo requisito è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA in coerenza con la ratio agevolativa della norma stessa. Detto requisito circoscrive l’ambito di applicazione delle agevolazioni a un valore
di carattere economico, riferito alle risultanze dell’ISEE, ordinario o corrente, della parte acquirente, il cui valore non deve superare euro 40.000 annui (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 1.2).
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, l’indicatore ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ad esempio: per gli atti stipulati nel 2021 l’indicatore ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2019, per gli atti stipulati nel 2022 l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2020. Ai fini ISEE, il “nucleo familiare” differisce dalla nozione di familiare fiscalmente a carico stabilita dall’art. 12 del TUIR ed è costituito, ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 159 del 2013, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dal medesimo articolo (Circolare 03.07.2020 n. 18/E).
Agli effetti delle agevolazioni di cui trattasi, la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto.
In proposito, si precisa che il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare nello stesso di avere un valore ISEE non superiore a euro 40.000 e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. A tal fine, è opportuno che nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 1.2).
Oltre al requisito anagrafico e a quello economico, i soggetti interessati devono integrare i requisiti già stabiliti ai fini dell’agevolazione “prima casa” dalla nota II-bis, posta in calce all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 1.2).
Si ricorda che la decorrenza del termine dei 18 mesi entro cui il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; è stata sospesa dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 3, comma 5-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Limiti
Le agevolazioni “prima casa under 36” non si applicano ai contratti preliminari di compravendita.
In caso di co-acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento del relativo credito è calcolato pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti. Pertanto, in caso di co-acquisto di un bene immobile ad uso abitativo, ove solo uno degli acquirenti abbia i requisiti richiesti dall’agevolazione c.d. “prima casa under 36” (Circolare 14.10.2021, n. 12/E, paragrafo 3.2.):
- la quota di sua spettanza beneficerà dell’agevolazione (e. esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, riconoscimento del relativo credito pro quota);
- la quota del soggetto eventualmente titolare della sola agevolazione “prima casa” beneficerà degli effetti della relativa disciplina (e. pagamento dell’imposta di registro, con aliquota agevolata nella misura del 2 per cento sul valore dell’immobile, con un importo minimo pari a euro 1.000, e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna, in caso di acquisto non soggetto ad IVA, ai sensi dell’articolo dell’art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23; pagamento dell’imposta con aliquota IVA agevolata nella misura del 4 per cento, delle imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di euro 200 ciascuna, in caso di acquisto soggetto ad IVA);
- la quota del soggetto non titolare di alcuna agevolazione sconterà le imposte in misura ordinaria (e. pagamento dell’imposta di registro nella misura del 9 per cento sul valore dell’immobile, con un importo minimo pari a euro 1.000, e delle imposte ipotecarie e catastali nella misura di euro 50 ciascuna, in caso di acquisto non soggetto ad IVA, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011; pagamento dell’imposta con aliquota IVA pari al 10 per cento, delle imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di euro 200 ciascuna, in caso di acquisto soggetto ad IVA).
In caso di acquisto con le agevolazioni “prima casa under 36”, che faccia seguito, entro l’anno, a precedente alienazione di immobile già acquistato con le agevolazioni “prima casa”, non spetta il credito d’imposta “prima casa” di cui all’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in quanto parametrato alla minore delle imposte relative ai due atti di compravendita, che in questo caso è pari a zero). Così come non spetta il credito di imposta suddetto nel caso di nuovo acquisto con le agevolazioni “prima casa” che faccia seguito all’alienazione, entro l’anno, di immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni “prima casa under 36” (in quanto l’imposta relativa al precedente acquisto era pari a zero).
Il suddetto credito d’imposta per il riacquisto “prima casa” non compete all’acquirente nemmeno in relazione agli acquisti con atto soggetto ad IVA, sebbene in tal caso il nuovo acquisto sia formalmente soggetto a detta imposta.
Ciò in quanto, nelle compravendite soggette ad IVA, la disposizione agevolativa già prevede un ristoro pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero. Tuttavia, l’atto di riacquisto, stipulato usufruendo dei benefici fiscali di cui all’art. 64 del d.l. n. 73 del 2021, è da ritenersi “neutro” rispetto alla maturazione del credito d’imposta “prima casa”, nel senso che pur non valendo quale “riacquisto” idoneo a formare il credito stesso, non ne determina l’azzeramento. Il credito d’imposta previsto dalla legge n. 448 del 1998 potrà, quindi, comunque maturare in caso di successiva alienazione e riacquisto di “prima casa” privo dei requisiti “under 36” (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 4).
Requisiti
Per quanto concerne gli immobili e le tipologie di atti agevolabili occorre far riferimento sempre alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa” di cui alla nota II-bis, posta in calce all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 2). Gli immobili ammessi al beneficio sono, quindi, quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Sono escluse, invece, le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Le agevolazioni “prima casa under 36” si estendono alle pertinenze dell’immobile principale, anche se acquistate con atto separato (Circolare 29.05.2013 n. 18/E), ma limitatamente ad una sola unità classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici “prima casa under 36” si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione sopra indicate (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 2). Ne consegue che, per quanto compatibili, trovano integrale applicazione, in proposito, i chiarimenti forniti con riferimento alla citata agevolazione “prima casa” (Circolare 1.3.2001 n. 19/E, Circolare 12.8.2005 n. 38/E e Circolare 21.2.2014 n. 2/E).
In coerenza con quanto già chiarito nella prassi in materia di agevolazione “prima casa”, la cui applicazione può essere richiesta anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene tramite un provvedimento giudiziale (Risoluzione 28.05.2021 n. 38/E), le agevolazioni “prima casa under 36” spettano anche nel caso in cui il diritto sull’immobile si acquisisca per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale (ad es. un’asta giudiziale).
Nel caso di insussistenza dei requisiti previsti specificamente per le agevolazioni “prima casa under 36” (ad es. il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni), o nelle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per gli acquisti soggetti a Iva, viene meno il credito d’imposta con il conseguente recupero dello stesso (oltre all’applicazione di sanzioni e interessi), nel caso sia già stato utilizzato.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta maturato dal contribuente under 36 (pari all’Iva corrisposta) per l’acquisto della “prima casa” assoggettato ad Iva non è richiedibile a rimborso, ma può essere utilizzato:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure
- in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, oppure
- limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, in compensazione ai sensi del lgs. n. 241 del 1997, tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (Risoluzione 27.10.2020 n. 62/E).
Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso (Circolare 14.10.2021 n. 12, paragrafo 3).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Credito d’imposta prima casa under 36 |
– Atto di acquisto dell’immobile o decreto di trasferimento a seguito di procedimento giudiziale – Dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni prima casa under 36 se non risultano nel provvedimento giudiziale – Atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA – Copia della DSU utilizzata in sede di redazione dell’atto di acquisto – Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate |
Residuo credito d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione | Modello Redditi PF 2021(rigo RN47, col. 11, se nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio è indicato il codice “1”). |
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus) (Rigo G9)
Art.1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – Art. 1, commi 318 e 319, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 (legge di stabilità 2016)
Aspetti generali
L’art. 1 del d.l. n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 a sostegno della cultura (c.d. Art bonus).
La citata disposizione è finalizzata a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e mira ad introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando le attuali differenze previste dalle disposizioni del TUIR che riconoscono una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche (Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 2).
Tale credito d’imposta è stato reso permanente dall’art. 1, commi 318 e 319, della legge di stabilità 2016.
Le erogazioni liberali sono ammissibili al beneficio dell’Art bonus, a condizione che non sussistano forme di controprestazione o riconoscimenti di natura economica incompatibili con la natura di liberalità e che non siano finalizzate ad un generico sostegno dell’attività del soggetto beneficiario.
Soggetti interessati
La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.
Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall’art. 2 del TUIR, ossia le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.).
Limiti
Il credito d’imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate.
Alle persone fisiche il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile.
Requisiti
Per usufruire del credito d’imposta, le erogazioni liberali in commento devono essere finalizzate a:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), come definiti dall’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e, dal 27 dicembre 2017 (art. 5, comma 1, della legge 22 novembre 2017, 175), delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. L’art. 183, comma 9, del d.l. n. 34 del 2020 ha esteso a nuove categorie di soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) la possibilità di ricevere un sostegno da privati attraverso erogazioni liberali che consentono di usufruire del credito di imposta Art bonus. Tra le nuove categorie, che si aggiungono a quelle già previste dalla l. n. 175 del 2017, vi sono i complessi strumentali, le società concertistiche e corali, i circhi e gli spettacoli viaggianti;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Sono escluse dall’Art bonus le erogazioni finalizzate al recupero strutturale ed artistico di un bene che non presenta le caratteristiche per essere considerato come un “bene culturale pubblico”.
A decorrere dal 19 ottobre 2016, il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore (art. 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229):
- del Ministero della cultura per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Le società concertistiche e corali, invece, sono quelle di cui all’art. 23, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante «Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo [FUS] di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», che riconosce il contributo a valere sul FUS per la
programmazione di attività concertistiche e corali di cui all’art. 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, agli organismi che organizzino in Italia, nell’anno, almeno quindici concerti.
Per espressa previsione di legge, per le erogazioni in esame non si applicano le disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, lett. h) e i), del TUIR. Il credito d’imposta sostituisce la detrazione spettante:
- sia per le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione, la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali
- e sia le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
La disciplina del TUIR resta comunque in vigore per le fattispecie non contemplate dall’art. 1 del d.l.
- 83 del 2014 come, ad esempio, l’erogazione per l’acquisto di beni culturali.
Modalità di fruizione del credito
Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
Le persone fisiche fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ed iniziano a godere della prima quota (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Ne deriva, quindi, che il credito d’imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, per i pagamenti effettuati è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Con esclusivo riferimento agli spettacoli organizzati dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di tradizione, la rinuncia all’ottenimento del voucher – che ai sensi dell’art. 88, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituisce il rimborso in denaro del biglietto – da parte dell’acquirente rappresenta un’erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art bonus, se posta in essere secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; più precisamente, l’applicabilità dell’Art bonus è condizionata dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che rinuncino allo stesso, che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale (Risoluzione 15.07.2020 n. 40/E). Al riguardo, si fa presente che, nella nozione di circuiti di distribuzione, vanno ricompresi quegli organismi senza scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi, anche di musica popolare contemporanea di qualità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali a favore della cultura | – Ricevuta del versamento bancario o postale – Ricevuta nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata in caso uso di carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari – Estratto conto della società che gestisce la carta di credito in caso di erogazioni effettuate tramite carta di credito – Dalla documentazione attestante il versamento deve risultare il carattere di liberalità del pagamento |
Rata successiva alla prima o residuo rata precedente | – Modello 730/2021 o modello Redditi PF 2021 |
Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato (Rigo G11)
Art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 – Decreto del Ministero della giustizia 23 dicembre 2015
Aspetti generali
L’art. 21-bis del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto, in via sperimentale, un credito d’imposta al fine di incentivare i procedimenti di negoziazione assistita e gli arbitrati. Le disposizioni attuative di tale norma sono state successivamente emanate dal Ministero della giustizia con decreto del 23 dicembre 2015.
Tale credito è stato reso permanente dall’art. 1, comma 618, della legge di stabilità 2016.
Requisiti e limiti
Il credito d’imposta spetta per un importo massimo di euro 250 per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusasi con successo, nonché agli arbitrati in casi di conclusione dell’arbitrato con lodo.
L’agevolazione, con riferimento all’anno d’imposta 2015, poteva essere richiesta a partire dall’11 gennaio 2016 e fino all’11 febbraio 2016 al Ministero della giustizia in modalità telematica. Per l’anno 2017, la trasmissione doveva essere effettuata, nel periodo compreso tra il 5 gennaio 2017 e il 10 aprile dello stesso anno e, a decorrere dall’anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. In caso di definizione con successo di più negoziazioni o di più arbitrati, è necessario trasmettere diverse richieste.
Il Ministero stesso comunicava al richiedente, entro il 30 aprile 2016, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante per ciascun procedimento da utilizzare in compensazione anche con modello F24 ma trasmesso solo in modalità telematica.
Con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2015, il Ministero della giustizia comunica all’interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti e determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero in diminuzione delle imposte sui redditi, non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. La parte del credito non utilizzata (rigo 151 del Modello 730-3/2022 o rigo RN47, col. 15, del modello Redditi PF2022) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Credito d’imposta negoziazione e arbitrato | – Comunicazione Ministero della giustizia |
Credito compensato in F24 | – Modello F24 |
Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali (Rigo G15-cod. 1)
Art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Aspetti generali
Ai contribuenti che, per la risoluzione di controversie civili o commerciali, si avvalgono di soggetti abilitati a svolgere procedimenti di mediazione, spetta un credito d’imposta pari all’indennità a questi corrisposta. Il credito è riconosciuto entro il limite massimo di euro 500 in caso di successo della mediazione mentre, in caso di insuccesso, il medesimo credito è ridotto della metà.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta in esame, il legislatore ha previsto una specifica procedura secondo cui il Ministero della giustizia, entro il 30 aprile di ogni anno, è tenuto ad emanare un decreto con il quale viene comunicato:
- l’ammontare delle risorse destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dal credito d’imposta relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente;
- il credito d’imposta spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in proporzione alle risorse stanziate e nei limiti previsti.
Entro i successivi 30 giorni (e, quindi, entro il 30 maggio di ogni anno), il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante e trasmette all’Agenzia delle entrate, in via telematica, l’elenco dei beneficiari ed i relativi importi a ciascuno comunicati.
Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.
Il credito non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2021 risulti superiore all’imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta in esame può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24 o in diminuzione dell’IRPEF.
In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi, si decade dal beneficio.
Il limite di euro 500 o di euro 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento e pertanto, in caso di più mediazioni, è possibile fruire di un importo eccedente il limite di euro 500.
In dichiarazione occorre distinguere il credito d’imposta (da indicare in colonna 3) utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Credito d’imposta mediazioni | – Comunicazione Ministero della giustizia – Modello F24 se utilizzato in compensazione |
Credito d’imposta APE (Rigo G15 – cod. 2)
Art. 1, comma 177, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)
Aspetti generali
L’art. 1, comma 166, della legge di bilancio 2017, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 91, della legge di bilancio 2022, ha istituito, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2022, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontaria).
L’APE è un prestito corrisposto in quote mensili dall’istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, commi 6 e 7, del d.l.
- 201 del 2011, entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta per il tramite dell’INPS, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.
La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Il comma 177 stabilisce che le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e che, a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto di imposta.
Con particolare riferimento ai soggetti c.d. “incapienti”, la risoluzione del 17 dicembre 2018, n. 88/E, ha precisato che, in linea con quanto affermato nella relazione tecnica alla norma di introduzione dell’APE volontaria, secondo cui «il credito di imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza…», il credito di imposta in esame, sotto forma di rimborso, può essere riconosciuto dall’INPS, in favore di detti soggetti, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione. L’Istituto previdenziale potrà recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all’erario.
Nei punti 381 e 382 della CU 2022 sono riportati, rispettivamente, l’ammontare del credito usufruito che ha trovato capienza nell’ammontare dell’imposta lorda al netto delle detrazioni e del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero eventualmente riconosciuto e l’ammontare del credito rimborsato dal sostituto in quanto eccedente l’imposta lorda.
Nella colonna 2 del rigo G 15 deve essere riportato l’importo indicato nel punto 381 della CU 2022.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Credito d’imposta APE |
– CU 2022 |
Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica (Rigo G15 – cod 5)
Art. 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021
Aspetti generali
Le persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, consegnano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1, hanno diritto a un credito di imposta, per le spese sostenute, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, oppure, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
Le disposizioni attuative sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 settembre 2021.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2022, prot. n. 28363/2022, con cui è stato approvato anche il modello di “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibili”, con le relative istruzioni, da inviare dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022.
Soggetti interessati
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le persone fisiche, residenti e non residenti, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.
Limiti
Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di euro 750, può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili, pari a 5 milioni di euro.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.176217 del 23 maggio 2022 è stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d’imposta è pari al 100 per cento.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute. Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante.
Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica | – Ricevute del versamento bancario o postale o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 – Attestazione della rottamazione – Autocertificazione che il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo; in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, autocertificazione che lo stesso deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari – Copia della Comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate e ricevuta di accettazione |
Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Rigo G15 – cod. 6)
Art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
Nel rigo G15 deve essere indicato l’importo residuo relativo al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione istituito dall’art. 2, commi da 539 a 547, della legge finanziaria 2008.
Si ricorda che tale credito veniva riconosciuto ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato nelle aree svantaggiate il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (Circolare 10.07.2008 n. 48/E).
Le aree svantaggiate interessate sono le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
on essendo stata prorogata tale misura agevolativa, non è più possibile avere un credito d’imposta, ma solo residui di crediti che non hanno trovato capienza nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. nella colonna
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione | – Modello 730/2021 o Redditi PF 2021 – Modello F24 in caso di compensazioni effettuate – Ricevuta telematica di accoglimento dell’istanza di richiesta del credito |
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus) (Rigo G15 – cod. 7)
Art.1, commi 145-150, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – Art.1, comma 231, della legge 28 dicembre 2015,
- 208 (legge di stabilità 2016)
L’art. 1, commi da 145 a 150, della l. n. 107 del 2015, così come modificato dall’art. 1 comma 231, della legge di stabilità 2016, ha previsto, a partire dal 2016, un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione per:
- la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli Il credito è pari al:
- 65 per cento delle erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017;
- 50 per cento delle erogazioni effettuate nell’anno
Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche, nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese; spetta a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, appartenente al capo XIII dell’entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.
Le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuati in favore delle scuole paritarie vanno effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse con sistemi di pagamento tracciabili (art. 1, comma 620, della legge di bilancio 2017).
Le spese sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta.
Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 150 del Modello 730-3/2022 oppure rigo RN47, colonna 27, del Modello Redditi PF 2022) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Credito d’imposta per erogazioni alla scuola | – Ricevuta di effettuazione delle erogazioni – Dalla documentazione attestante il versamento deve risultare il carattere di liberalità del pagamento |
Rata successiva alla prima o residuo rata precedente | – Modello 730/2021 o modello Redditi PF 2021 |
Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Rigo G15, cod. 9)
Art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Aspetti generali
L’art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, riconosce in favore delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast, un credito d’imposta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
I criteri, le modalità di applicazione, fruizione e i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021, con cui è stato approvato anche il modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”, con le relative istruzioni, da inviare dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021.
Tipologia di spesa ammessa
Sono ricomprese nel credito d’imposta le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali sono esercitate le attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti a cui spetta il credito d’imposta;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Nelle spese di cui alla lettera b), ossia per la “somministrazione di tamponi”, vanno ricomprese tutte quelle connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad es., l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari del credito d’imposta (Circolare 02.11.2021 n. 13/E). Il credito d’imposta spetta anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento siano diversi da quelli di “ordinaria” manutenzione e rientrino tra le attività di “sanificazione”, così come qualificate nella circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E (Circolare 02.11.2021 n. 13/E).
Non beneficiano del credito di imposta le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza (Circolare 02.11.2021 n. 13/E).
Limite di detraibilità
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021, prot. n. 309145/2021, è stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d’imposta è pari al 100 per cento.
Il credito d’imposta è pari al 30 per cento delle spese sostenute comunicate all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento del 15 luglio 2021. L’importo del credito spettante non può eccedere euro 60.000.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24.
Documentazione da controllare e conservare
Il contribuente deve esibire e conservare le fatture, le ricevute fiscali, lo scontrino o il documento commerciale che riportino il codice fiscale del beneficiario del credito relativi alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti
utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Inoltre, deve esibire la Comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento del 15 luglio 2021, corredata dalla ricevuta di avvenuta accettazione.
Tipologia | Documenti |
Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione | – Fattura o documento commerciale emessi dal fornitore, che riportino il codice fiscale del beneficiario del credito d’imposta, relativi alle spese sostenute nel corso dei mesi di giugno, luglio ed agosto del 2021 – Copia della Comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate e ricevuta di accettazione |
Credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica (Rigo G15, cod. 10)
Art. 1, commi 1087-1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Art. 1, comma 713, della legge 30 dicembre
2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)
Aspetti generali
L’art. 1, commi 1087, 1088 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, riconosce, tra gli altri, alle persone fisiche non esercenti attività economica un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare.
Tipologia di spesa ammessa
Concorrono alla determinazione del credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290.
Limite di detraibilità
Il credito d’imposta spetta alle persone fisiche non esercenti attività economica nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, fino ad un massimo di euro 1000 per ciascuna unità immobiliare.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 giugno 2021, prot. n. 153000, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta in esame.
Il suddetto provvedimento ha stabilito, in particolare, che, ai fini del rispetto del limite di spesa annuo previsto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata dal soggetto beneficiario moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’art. 1, comma 1088, della legge di
bilancio 2021, all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Con riferimento al periodo d’imposta 2021, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 marzo 2022, prot. n. 2022/102326, ha stabilito che la percentuale di credito d’imposta riconosciuto è pari al 30,3745 per cento.
Pertanto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 30,3745, troncando il risultato all’unità di euro.
Il credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica è utilizzabile in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (compensazione in F24).
Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA.
Documentazione da controllare e conservare
Il contribuente deve conservare ed esibire la fattura o il documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito e la Comunicazione, con la relativa ricevuta di accettazione, inviata all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento del 16 giugno 2021.
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 2021).
Il credito di imposta in esame spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili” (cfr. punto 3.3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 2021).
Il medesimo provvedimento, al punto 3.5, ha comunque previsto che per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021 (data di pubblicazione del provvedimento), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta:
- sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli “tracciabili”;
- è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Tipologia | Documenti |
Credito di imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica | – Fattura o documento commerciale da cui risulti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito e la modalità di pagamento utilizzata – Ricevute del versamento bancario o postale o quietanze di pagamento “tracciabili” delle spese agevolabili sostenute nel periodo d’imposta 1° gennaio 2021- 31 dicembre 2021 – In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte intestato al soggetto beneficiario del credito d’imposta da cui sia possibile ricavare la correlazione tra la spesa sostenuta e il documento certificativo relativo alla spesa agevolata – Comunicazione trasmessa all’Agenzia ai sensi del provvedimento del 16 giugno 2021 e la ricevuta di accettazione |
ALLEGATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….., nato/a a…………………………………………………………………………………………………………….. il
…………………codice fiscale ………………………………………………………., avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue:
Righi 730 | DICHIARAZIONE |
E1-E10 |
Per gli oneri per i quali è previsto l’obbligo di tracciabilità di cui all’art. 1, comma 679, della l. n. 160 del 2019, laddove non sia espressamente indicato sul documento di spesa, quest’ultima si intende sostenuta dal soggetto al quale è intestato il documento, anche se il sistema di pagamento “tracciabile” è intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico. |
E1 | I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro…………………………………….. , sono relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. Si attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono correlate le spese alla patologia medica esente. |
E2 | I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro…………………………………….. , sono relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto il familiare non a carico, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. |
E4 |
L’autoveicolo è utilizzato in via esclusiva/prevalente a beneficio del disabile. |
E4 | È stato riconosciuto portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 104 del 1992 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile/di lavoro/guerra ed è in possesso della relativa certificazione; l’handicap riconosciuto comporta impedite e/o ridotte capacità motorie permanenti idonee al riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 8 della l. n. 449 del 1997. |
E4 | È stato riconosciuto portatore di handicap psichico o mentale con assegnazione dell’indennità di accompagnamento/invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione/affetto da pluriamputazione dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o, limitatamente a determinate patologie, da altre Commissioni mediche pubbliche ed è in possesso della relativa certificazione dalla quale risulta una situazione di handicap grave, così come definito dall’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 tale da riconoscere le agevolazioni di cui all’art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000. |
E4 | È stato riconosciuto sordo ai sensi della l. n. 381 del 1970 o non vedente ai sensi degli artt. 2, 3, 4 della l. n. 138 del 2001 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica idonea al riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 50 della l. n. 342 del 2000. |
E4 | Negli ultimi quattro anni non ha acquistato autoveicoli o motoveicoli per i quali ha beneficiato di altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma il veicolo precedente è stato cancellato dal PRA. Le condizioni di detraibilità sussistono per l’anno 2021 in quanto non ha trasferito l’autoveicolo a titolo oneroso o gratuito nei due anni successivi all’acquisto ovvero lo ha ceduto in quanto, a seguito delle mutate esigenze dovute al proprio handicap, ha dovuto acquistarne un altro sul quale ha realizzato nuovi e diversi adattamenti. |
E5 |
Negli ultimi quattro anni non ha acquistato un cane guida per il quale ha beneficiato di altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma si è determinata una situazione di perdita dell’animale. |
E5 | È stato riconosciuto non vedente ai sensi ai sensi degli artt. 2, 3, 4 della l. n. 138 del 2001 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica. |
E7 | Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, l’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro i termini di legge previsti in funzione della data di stipula e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l’anno d’imposta 2021. |
E7 | Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e l’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale nel rispetto dei termini di legge. |
E7 | Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’abitazione principale………. L’importo del mutuo da attribuire all’acquisto dell’abitazione principale è pari a euro…..e quello relativo alla ristrutturazione della stessa unità immobiliare è pari a euro.. |
E8-E10 Cod. 8 | L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale e tale condizione sussisteva anche per l’anno d’imposta 2021. |
E8-E10 Cod. 9 | Il contratto di mutuo è stato stipulato nel 1997 per il recupero del patrimonio edilizio. |
E8-E10 Cod. 10 | L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l’anno d’imposta 2021. |
E8-E10 Cod. 10 | L’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale nel rispetto dei termini di legge. |
E8-E10 Cod. 10 | Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato a partire dal 1998 per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale entro i termini di legge. Tale condizione non è indicata nel contratto di mutuo e l’Istituto di credito non ha prodotto documentazione. |
E8-E10 Cod. 15 | Le spese sostenute per addetti all’assistenza personale sono riferite a persona non autosufficiente, anche temporaneamente, a causa di patologia risultante da certificazione medica di cui si dichiara il possesso e che il familiare rientri fra i soggetti indicati dall’art. 433 c.c.. |
E8-E10 Cod. 17 | L’immobile acquistato è stato adibito o sarà adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini previsti per specifiche situazioni. |
E8-E10 Cod. 18 | Lo studente è iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 km. L’immobile preso in locazione è situato nello stesso comune in cui ha sede l’Università (anche nel territorio di uno Stato membro dell’UE o del SEE con i quali sia possibile lo scambio di informazioni) o in un comune limitrofo. |
E8-E10 Cod. 29 | L’animale è detenuto legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. |
E8-E10 Cod. 30 | È stato riconosciuto sordomuto ai sensi della l. n. 381 del 1970 dalla Commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione. |
E8-E10 Cod. 33 | Di non aver fruito del bonus asili nido. |
E8-E10 Cod.38 | Il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge, ed è in possesso della relativa documentazione. |
E8-E10 Cod.40 | La spesa sostenuta per l’acquisto dell’abbonamento al trasporto pubblico, per la quale spetta la relativa detrazione d’imposta, è stata sostenuta da …………….….., codice fiscale ……………..…., per sé stesso o per il familiare a carico: codice fiscale………………..… |
E8-E10 Cod.44 | Lo studente per il quale sono state sostenute le spese oggetto della detrazione a favore di persone con diagnosi di disturbo specifico (DSA), nell’anno cui si riferisce la dichiarazione, non aveva completato la scuola secondaria di secondo grado. |
E14 | L’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e che nell’anno è stata mantenuta la dimora abituale; di non essere titolare, al momento di stipula del contratto, di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; sussistono le condizioni reddituali richieste per fruire dell’agevolazione. |
E23 | I contributi riferiti al Libretto Famiglia Inps indicati sono relativi esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici |
E25 | È stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della l. n. 104 del 1992 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione. |
E25 | Le spese mediche e di assistenza specifica sono state sostenute per uno dei familiari indicati nell’art. 433 c.c. (indicare vincolo di parentela .……………………………………………………… ). |
E32 | Non sussistono rapporti di parentela con il locatario. |
E32 | Il canone di locazione non è superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex art. n. 18 del DPR n. 380 del 2001, ovvero non è superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della l. n. 431 del 1998 (contratto a “canone concordato”), e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della l. n. 350 del 2003 (contratto a “canone speciale”). |
E33 | Le somme restituite al soggetto erogatore in anni precedenti non sono state dedotte dal sostituto d’imposta e non sono state restituite al netto delle imposte. |
E61-E62 | L’immobile oggetto del contratto di locazione è utilizzato come abitazione principale. |
E71 Cod. 3 | L’unità immobiliare presa in affitto è diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. |
E72 | Ha diritto alla detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, avendo rispettato tutte le condizioni previste. |
E81 | È stato riconosciuto non vedente, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 138 del 2001 dalla Commissione medica pubblica e di essere in possesso della relativa certificazione oltre che di un cane guida. |
G4 | Di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero e che le relative imposte sono definitive. |
G15 codice 5 | Il veicolo consegnato per la rottamazione era intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo |
G15 codice 5 | Il nuovo veicolo in locazione finanziaria è intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari |
G15 codice 8 | L’immobile è utilizzato esclusivamente per l’uso personale o familiare e che per le spese relative all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme non si fruisce di altre agevolazioni fiscali. |
G15 codice 9 |
Di svolgere attività ricettiva di bed and breakfast a carattere non imprenditoriale |
QUADRO I | Di non avere debiti erariali, iscritti a ruolo e scaduti e/o risultanti da avvisi di accertamento divenuti esecutivi, di ammontare superiore ad euro 1.500 (artt. 29 e 31 del d.l. n. 78 del 2010). |
La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:
DATA FIRMA
Allegato: copia del documento di identità.
ALLEGATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DA SOGGETTI TERZI IN RELAZIONE A ONERI FRUITI DAL CONTRIBUENTE
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………. , nato/a
…………………………………………………………………………………………… il………………………………….. ,
codice fiscale…………………………………………………………………….. , avvalendosi delle disposizioni del DPR
- 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue:
Righi 730 | DICHIARAZIONE |
E2 | In qualità di familiare fiscalmente non a carico affetto dalla patologia esente, di non possedere redditi o possedere redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive e quindi di non essere tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Si attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono correlate le spese alla patologia medica esente. |
E30 | In qualità di familiare a carico, i contributi versati a mio favore non sono stati da me dedotti o saranno dedotti soltanto nella misura di euro………………. |
La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:
DATA FIRMA
Allegato: copia del documento di identità.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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