
Nella risoluzione n. 115/E del 2017 viene puntualizzato che “In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.
Per cui in base alla risoluzione in commento, beneficiando del ravvedimento, per il calcolo della sanzione con ravvedimento operoso relativa alla mancata comunicazione della proroga occorre prendere in considerazione il momento in cui viene sanato l’irregolarità:
- qualora la comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 50 euro, ridotta in base alle percentuali previste dal menzionato art. 13, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima;
- qualora la comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 100 euro, ridotta in base alle percentuali di cui sopra, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima.
Pertanto nell’ipotesi di tardiva o omessa comunicazione della proroga del contratto di locazione a cedolare secca è possibile permanere nel regime pagando le relative sanzioni con ravvedimento operoso.
La risoluzione n. 115/E del 2017, come già anticipato nella prima parte, ha puntualizzato che a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2016 con il comma 24 dell’articolo 7-quater è stato disposto che l’omessa o tardiva presentazione della comunicazione sulla proroga del contratto non comporta la revoca della cedolare secca già esercitata in sede di registrazione del contratto. La disposizione trova applicazione qualora il contribuente mantenga un comportamento coerente con la volontà di permanenza, ovvero qualora effettui i versamenti dovuti e dichiari i redditi nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione a cedolare secca si applica la sanzione prevista dall’art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, sanabile come specificato dall’Agenzia delle Entrate anche con ravvedimento operoso.
Calcolo delle sanzioni beneficiando del ravvedimento operoso
Ecco la tabella necessaria per il calcolo dell’importo delle sanzioni con il ravvedimento operoso per omessa o tardiva comunicazione di proroga o risoluzione del contratto di locazione a cedolare secca:
Tipologia Ravvedimento | Entro quando | Sanzione | Sanzione ordinaria |
---|---|---|---|
Ravvedimento Sprint | 15 giorni dalla scadenza ordinaria | 0,1% per ogni giorno dalla scadenza fino al 14esimo giorno | . |
Ravvedimento Semplificato | dal 15esimo al 30 giorni dalla scadenza | 1/10 | 3% |
Ravvedimento Semplificato | < 90 giorni dalla scadenza | 1/9 | 3,33% |
Ravvedimento Ordinario | < 1 anno dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno a cui si riferisce l’errore | 1/8 | 3,75% |
Ravvedimento Ordinario | entro 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a cui si riferisce l’errore | 1/7 | 4,29% |
Ravvedimento Ordinario | oltre 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a cui si riferisce l’errore | 1/6 | 5% |
Ravvedimento Ordinario | Dopo Processo Verbale Constatazione | 1/5 | 6% |
Proroga contratto a cedolare secca: termini e modalità di comunicazione
L’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca sui contratti di locazione va essere esercitata in sede di registrazione ed esplica per l’intera durata del contratto, salvo revoca dell’opzione.
Nelle ipotesi di di proroga del contratto, anche tacita, l’opzione della cedolare secca deve essere manifestata entro il termine di versamento dell’imposta di registro, ovvero entro 30 giorni dalla data della proroga, con modello RLI. (art. 17, comma 1, Tur).
La novità introdotta con il DL 193/2016 prevede la possibilità di permanenza nel regime a cedolare secca anche in caso di omessa o tardiva comunicazione della proroga del contratto di locazione in caso di comportamento coerente.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Tardiva comunicazione revoca regime cedolare secca - Remissione in bonis - Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - Risposta n. 530 del 28 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Locazione commerciale - Modalità di esercizio dell'opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca - Chiarimenti - Risposta 01 luglio 2020, n. 198 dell'Agenzia delle Entrate
- Cedolare secca sugli affitti. Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - Risposta 24 novembre 2021, n. 790 dell'Agenzia delle Entrate
- Cedolare secca in sede di proroga contratto locazione - Risposta 22 giugno 2020, n. 190 dell'Agenzia delle Entrate
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