L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017 ha illustrato la procedura del avvedimento operoso in caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione in regime di “cedolare secca”. Inoltre la risoluzione chiarisce inoltre che in caso di rinuncia all’aumento del canone già prevista da contratto non è necessario inviare alcuna raccomandata al conduttore.

Nella risoluzione n. 115/E del 2017 viene puntualizzato che  “In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.

Per cui in base alla risoluzione in commento, beneficiando del ravvedimento, per il calcolo della sanzione con ravvedimento operoso relativa alla mancata comunicazione della proroga occorre prendere in considerazione il momento in cui viene sanato l’irregolarità:

  • qualora la comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 50 euro, ridotta in base alle percentuali previste dal menzionato art. 13, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima;
  • qualora la comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 100 euro, ridotta in base alle percentuali di cui sopra, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima.

Pertanto nell’ipotesi di tardiva o omessa comunicazione della proroga del contratto di locazione a cedolare secca è possibile permanere nel regime pagando le relative sanzioni con ravvedimento operoso.

La risoluzione n. 115/E del 2017, come già anticipato nella prima parte, ha puntualizzato che a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2016 con il comma 24 dell’articolo 7-quater è stato disposto che l’omessa o tardiva presentazione della comunicazione sulla proroga del contratto non comporta la revoca della cedolare secca già esercitata in sede di registrazione del contratto. La disposizione trova applicazione qualora il contribuente mantenga un comportamento coerente con la volontà di permanenza, ovvero qualora effettui i versamenti dovuti e dichiari i redditi nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione a cedolare secca si applica la sanzione prevista dall’art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, sanabile come specificato dall’Agenzia delle Entrate anche con ravvedimento operoso.

Calcolo delle sanzioni beneficiando del ravvedimento operoso

Ecco la tabella necessaria per il calcolo dell’importo delle sanzioni con il ravvedimento operoso per omessa o tardiva comunicazione di proroga o risoluzione del contratto di locazione a cedolare secca:

Tipologia RavvedimentoEntro quandoSanzioneSanzione ordinaria
Ravvedimento Sprint15 giorni dalla scadenza ordinaria0,1% per ogni giorno dalla scadenza fino al 14esimo giorno.
Ravvedimento Semplificatodal 15esimo al 30 giorni dalla scadenza1/103%
Ravvedimento Semplificato< 90 giorni dalla scadenza1/93,33%
Ravvedimento Ordinario< 1 anno dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno a cui si riferisce l’errore1/83,75%
Ravvedimento Ordinarioentro 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a cui si riferisce l’errore1/74,29%
Ravvedimento Ordinariooltre 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a cui si riferisce l’errore1/65%
Ravvedimento OrdinarioDopo Processo Verbale Constatazione1/56%

Proroga contratto a cedolare secca: termini e modalità di comunicazione

L’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca sui contratti di locazione va essere esercitata in sede di registrazione ed esplica per l’intera durata del contratto, salvo revoca dell’opzione.

Nelle ipotesi di di proroga del contratto, anche tacita, l’opzione della cedolare secca deve essere manifestata entro il termine di versamento dell’imposta di registro, ovvero entro 30 giorni dalla data della proroga, con modello RLI. (art. 17, comma 1, Tur).

La novità introdotta con il DL 193/2016 prevede la possibilità di permanenza nel regime a cedolare secca anche in caso di omessa o tardiva comunicazione della proroga del contratto di locazione in caso di comportamento coerente.