- le imposte sui redditi e le imposte sostitutive rappresentati nel modello Redditi;
- l’IVA nell’ambito dell’omonima dichiarazione;
- l’IRAP nell’ambito dell’omonima dichiarazione;
- le ritenute fiscali che confluiscono nel modello 770 – dichiarazione del sostituto d’imposta.
Il suddetto ravvedimento operoso speciale (previsto dalla legge n. 197/2022 comma 174 ss. art. 1) si differenzia dal ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 sulla base delle seguenti differenze di seguito riportate:
DIFFERENZE | ||
RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE | RAVVEDIMENTO OPEROSO ORDINARIO | |
normativa di riferimento | legge n. 197/2022 art. 1 co. 174 | D.Lgs. n. 472/1997 art. 13 |
scadenza | 31 marzo 2023 | scadenza anche oltre i due anni dalla violazione |
sanzioni | 1/18 del minimo | varia da 1/10 fino ad 1/15 |
rateizzazione | fino ad 8 rate | non previsto |
presupposto | dichiarazione regolarmente presentata |
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile usufruire del ravvedimento operoso speciale anche per le violazioni c.d. prodromiche cioè a monte della dichiarazione comportante una infedele dichiarativa. Tali comportamenti sono:
- omesse oppure infedeli fatturazioni;
- errori nella registrazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
- indebita detrazione IVA commessa nella liquidazione periodica.
Per la dottrina la sanzione relativo all’omesso versamento è assorbita dalle più gravi violazioni di omessa fatturazione e dichiarazione infedele.
I casi più comune rientranti nel ravvedimento speciale sono:
- dichiarazione infedele la cui sanzione va dal 90% al 180% delle imposte/ritenute dovute. ( in tale circostanza la sanzione prevista dal comma 174 art. legge n. 197/2022 è pari al 5% determinata calcolando 1/18 sulla sanzione minima pari al 90%);
- violazioni di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600/73 scaturente dal controllo formale della dichiarazione (esempio irregolare compilazione del quadro RP del modello Redditi oppure in materia di deduzioni dall’imponibile o di detrazioni di imposta, errori commessi nella fruizione delle detrazioni edilizie). Per le suddette violazioni la sanzione applicabile in misura pari al 30% che si riduce a 1,67% della maggiore imposta dovuta (pari a 1/18 del 30%).
Il ravvedimento operoso speciale non si applica:
- per le violazioni di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (liquidazione automatica della dichiarazione) in quanto per le suddette violazioni è previsto la sanatoria di cui ai comma da 153 a 159 dell’art. 1 della legge n. 197/2022;
- gli omessi e/o tardivi versamenti di imposte dichiarate (ad esempio l’IVA dovuta in base alle liquidazioni mensili o trimestrali, oppure ai versamenti a saldo e in acconto delle imposte sui redditi);
- ai tributi per i quali non è previsto l’obbligo di presentare una dichiarazione con cadenze predeterminate e, più in generale, i tributi non periodici come (per esempio imposta di registro, l’imposta catastale, l’imposta di bollo, le tasse di concessione governativa);
- per le violazioni in tema di omessa o irregolare compilazione del quadro RW sul monitoraggio fiscale;
- ai tributi non gestiti dall’Agenzia delle Entrate (quali i tributi locali come l’IMU oppure i diritti camerali);
- all’omessa dichiarazione, comprendendo in tale ambito la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni.
Inoltre eventuale verifiche fiscali non precludono la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso speciale.
Diversamente, invece, il ravvedimento operoso speciale è preclusa, salvo che la prima rata sia stata pagata prima della ricezione:
- di un avviso di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;
- della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.
Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato tramite il modello F24, per cui è ammessa la compensazione con crediti di imposta calcolando gli interessi in base ai giorni dalla scadenza per il pagamento dell’imposta.
In base alla risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Entrate i codici tributo di nuova istituzione hanno riguardato solo le sanzioni, distinte per imposta. Per i tributi e gli interessi legali vanno indicati i codici tributo da autoliquidazione;
Come sopra anticipato è possibile rateizzare la somma dovuta fino ad un massimo di 8 rate con le seguenti scadenze:
- il 31 marzo 2023
- il 30 giugno 2023
- il 30 settembre 2023
- il 20 dicembre 2023
- 31 marzo di ciascun anno.