• le imposte sui redditi e le imposte sostitutive rappresentati nel modello Redditi;
  • l’IVA nell’ambito dell’omonima dichiarazione;
  • l’IRAP nell’ambito dell’omonima dichiarazione;
  • le ritenute fiscali che confluiscono nel modello 770 – dichiarazione del sostituto d’imposta.

Il suddetto ravvedimento operoso speciale (previsto dalla legge n. 197/2022 comma 174 ss. art. 1) si differenzia dal ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 sulla base delle seguenti differenze di seguito riportate:

 DIFFERENZE 
 RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALERAVVEDIMENTO OPEROSO ORDINARIO
normativa di riferimentolegge n. 197/2022 art. 1 co. 174D.Lgs. n. 472/1997 art. 13
scadenza31 marzo 2023scadenza anche oltre i due anni dalla violazione
sanzioni1/18 del minimovaria da 1/10 fino ad 1/15
rateizzazionefino ad 8 ratenon previsto
presuppostodichiarazione regolarmente presentata

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile usufruire del ravvedimento operoso speciale anche per le violazioni c.d. prodromiche cioè a monte della dichiarazione comportante una infedele dichiarativa. Tali comportamenti sono:

  • omesse oppure infedeli fatturazioni;
  • errori nella registrazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
  • indebita detrazione IVA commessa nella liquidazione periodica.

Per la dottrina la sanzione relativo all’omesso versamento è assorbita dalle più gravi violazioni di omessa fatturazione e dichiarazione infedele.

I casi più comune rientranti nel ravvedimento speciale sono:

  • dichiarazione infedele la cui sanzione va dal 90% al 180% delle imposte/ritenute dovute. ( in tale circostanza la sanzione prevista dal comma 174 art. legge n. 197/2022 è pari al 5% determinata calcolando 1/18 sulla sanzione minima pari al 90%);
  • violazioni di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600/73 scaturente dal controllo formale della dichiarazione (esempio irregolare compilazione del quadro RP del modello Redditi oppure in materia di deduzioni dall’imponibile o di detrazioni di imposta, errori commessi nella fruizione delle detrazioni edilizie). Per le suddette violazioni la sanzione applicabile in misura pari al 30% che si riduce a 1,67% della maggiore imposta dovuta (pari a 1/18 del 30%).

Il ravvedimento operoso speciale non si applica:

  • per le violazioni di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (liquidazione automatica della dichiarazione) in quanto per le suddette violazioni è previsto la sanatoria di cui ai comma da 153 a 159 dell’art. 1 della legge n. 197/2022;
  • gli omessi e/o tardivi versamenti di imposte dichiarate (ad esempio l’IVA dovuta in base alle liquidazioni mensili o trimestrali, oppure ai versamenti a saldo e in acconto delle imposte sui redditi);
  • ai tributi per i quali non è previsto l’obbligo di presentare una dichiarazione con cadenze predeterminate e, più in generale, i tributi non periodici come (per esempio imposta di registro, l’imposta catastale, l’imposta di bollo, le tasse di concessione governativa);
  • per le violazioni in tema di omessa o irregolare compilazione del quadro RW sul monitoraggio fiscale;
  • ai tributi non gestiti dall’Agenzia delle Entrate (quali i tributi locali come l’IMU oppure i diritti camerali);
  • all’omessa dichiarazione, comprendendo in tale ambito la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni.

Inoltre eventuale verifiche fiscali non precludono la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso speciale.

Diversamente, invece, il ravvedimento operoso speciale è preclusa, salvo che la prima rata sia stata pagata prima della ricezione: 

  • di un avviso di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;
  • della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.

Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato tramite il modello F24,  per cui è ammessa la compensazione con crediti di imposta calcolando gli interessi in base ai giorni dalla scadenza per il pagamento dell’imposta.

In base alla risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Entrate i codici tributo di nuova istituzione hanno riguardato solo le sanzioni, distinte per imposta. Per i tributi e gli interessi legali vanno indicati i codici tributo da autoliquidazione;

Come sopra anticipato è possibile rateizzare la somma dovuta fino ad un massimo di 8 rate con le seguenti scadenze:

  1. il 31 marzo 2023
  2. il 30 giugno 2023
  3. il 30 settembre 2023
  4. il 20 dicembre 2023
  5. 31 marzo di ciascun anno.