AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 luglio 2021, n. 490
Redditi diversi di natura finanziaria derivanti da investimenti effettuati, sul mercato Forex da persone fisiche, al di fuori dell’attività d’impresa, mediante software house
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante chiede chiarimenti in merito alla tassazione delle plusvalenze realizzate tramite investimenti effettuati attraverso una società informatica di diritto inglese XXX.net (in seguito anche “Società”), che ha come finalità l’attività di trading finanziario attraverso internet, sul proprio sito, per mezzo di brokers finanziari internazionali.
Con la richiesta di documentazione integrativa è stato chiesto quali fossero i broker utilizzati dalla Società.
Al riguardo l’Istante ha chiarito che la Società “effettua le sue transazioni con primari brokers internazionali a sua completa discrezione. Il cliente non è a conoscenza dei brokers utilizzati”.
La Società è una software house, proprietaria di un brevetto di “intelligenza artificiale”, che svolge l’attività di compravendita sul mercato Forex avvalendosi di “brokers di sua fiducia”.
La Società di software, come riferito dall’Istante, agisce “a nome di tutti i suoi investitori” e “indica il valore assoluto (conseguito o meno) che nella giornata ha realizzato attraverso i suoi brorkers”.
L’Istante precisa che la Società, “per usufruire di questo robot di Intelligenza Artificiale che agisce sul mercato Forex, chiede a tutti i clienti fin dall’inizio dell’adesione alle loro regole (visibili a tutti sul sito XXX.net -ndr) una partecipazione diversificata in base al capitale versato”, che nel suo caso è del 35% giornaliero per ogni anno di adesione.
Accettando le regole poste dalla Società, la contribuente afferma “di poter contare solo del risultato giornaliero di incremento o meno del mio capitale rispetto al giorno precedente visibile a fine contrattazione mercati Forex verso l’1,30 di notte sul sito” sul proprio account personale.
A seguito della richiesta di documentazione integrativa, l’Istante ha chiarito che il “Programma a cui ho aderito prevede che il guadagno giornaliero debba essere suddiviso nel seguente modo: su, poniamo 100 euro di guadagno che XXX.net (ndr) pubblica verso le 1,30 di notte (ora del fuso di Roma) sul mio Account, il 35% (35 euro) va a XXX.net (ndr) come pagamento di commissione per il servizio reso e il 65% (65 euro) finiscono sul mio Account”.
Secondo quanto rappresentato, in seguito alla chiusura giornaliera, ogni investitore può visionare l’incremento complessivo ottenuto in giornata sul proprio account, al netto delle commissioni trattenute da XXX.net, senza avere indicazioni sulle singole transazioni.
A seguito della richiesta di documentazione integrativa, con la quale è stato chiesto di produrre copia del contratto concluso, anche a distanza e mediante formulari, con la Società, l’Istante ha chiarito che “non esistono contratti tra le parti”.
A tal fine, l’Istante dichiara che di aver “accettato la proposta di XXX.net (ndr) sul loro sito e versato in uno o più molteplici momenti depositi in euro e o eseguito in uno o più molteplici momenti prelievi in euro sempre tramite bonifici con banche definite white bank cioè con banche che operano secondo le norme antiriciclaggio internazionali”.
L’Istante ritiene altresì che da parte di XXX.net ci sia l’impegno di salvaguardare il capitale trasferito e adempiere alla loro mission di trasferire i ricavi delle transazioni sul proprio account.
L’Istante ritiene, inoltre, si essersi impegnata a “osservare alcuni vincoli richiesti da XXX.net (ndr) come il periodo di durata minima dell’investimento prima di effettuare un prelievo che ha sempre come minimo euro 1000 solo sui guadagni ottenuti e non sul Capitale base che deve attendere la scadenza concordata dal Piano scelto”.
Con la richiesta di documentazione integrativa è stato chiesto, inoltre, di specificare se dalle operazioni di investimento possono derivare anche minusvalenze.
Al riguardo, l’Istante ha dichiarato che “non ci sono minusvalenze”. E’ previsto un sistema “stop-loss” che “blocca le perdite alla minima perdita”. Inoltre, è previsto un fondo di garanzia costituito per coprire tali perdite minime.
Ciò posto, l’Istante chiede quale sia la corretta modalità di determinazione della plusvalenza realizzata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Al fine di adempiere correttamente ai propri obblighi tributari, l’Istante intende:
a) “estrarre” gli incrementi netti giornalieri (plusvalenze) dal proprio account;
b) riportare il risultato derivante dalla somma di tutti gli incrementi giornalieri con riferimento all’anno solare 2020, nella dichiarazione dei redditi 2021;
c) applicare alle plusvalenze realizzate l’imposta sostitutiva nella misura del 26%;
d) pagare l’IVAFE sull’importo delle attività detenute all’estero.
L’Istante precisa che tutti i “depositi” vengono effettuati con bonifico mediante primaria banca italiana mentre i prelievi da XXX.net sono effettuati tramite “banche che operano secondo le norme antiriciclaggio internazionali” e, successivamente, depositati presso la medesima banca italiana.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si rileva che la presente risposta riguarda gli aspetti fiscali inerenti i quesiti sollevati dall’Istante, nel presupposto che l’attività esercitata dalla Società inglese sia realizzata nel rispetto della normativa regolamentare disciplinante i servizi d’investimento.
In merito alla tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da contratti conclusi dalle persone fisiche, al di fuori dell’attività d’impresa, sul mercato FOREX la scrivente si è espressa con le risoluzioni 25 ottobre del 2011, n. 102/E e 1° settembre del 2016, n.71/E, rispettivamente in merito ai contratti di acquisto e vendita di valuta e alle opzioni binarie.
Come noto, la compravendita di valute sul FOREX avviene mediante la conclusione dei cd. contratti “spot” e “rolling spot”.
L’operatività sul mercato FOREX prevede il regolamento delle transazioni mediante l’utilizzo di un margine. Pertanto, è espressamente esclusa la possibilità di consegna fisica dei controvalori della valuta intermediata.
Nel caso di contratti spot, la compravendita di valute è regolata giornalmente attraverso una piattaforma elettronica di trading on line per cui le posizioni dei singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa giornata.
Nel caso di contratti rolling spot, le operazioni chiuse al termine della giornata vengono riaperte nella giornata successiva, qualora il cliente abbia convenienza a mantenere in essere, oltre la giornata lavorativa, le posizioni di mercato assunte. In tale ipotesi, l’intermediario applica un meccanismo di rollover consistente nella chiusura e nella successiva riapertura della posizione, in modo che al termine della giornata lavorativa il cliente non potrà mai avere una giacenza di valuta estera.
Nella risoluzione citata n. 102/E del 2011 è stato chiarito che i contratti di compravendita di valute sul Forex devono essere ricondotti tra i rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera cquater), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Ai medesimi rapporti, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), devono essere ricondotti anche i contratti in opzioni binarie, secondo quanto chiarito con risoluzione n. 71/E del 2016.
Ai sensi della lettera c-quater) costituiscono plusvalenze, i redditi diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir, «comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria».
Ai sensi dell’articolo 68, comma 8, del Tuir, i suddetti redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.
Pertanto, il contribuente deve indicare tali redditi nel quadro RT del Modello Redditi PF e autoliquidare l’imposta sostitutiva, eventualmente, dovuta.
L’eventuale eccedenza delle minusvalenze risultante nel medesimo quadro RT potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi d’imposta successivi.
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, la Società inglese che si occupa della compravendita di valute, per conto dell’Istante, non è una società di brokeraggio, bensì una società informatica che agisce nel mercato Forex mediante dei brokers internazionali.
Secondo quanto specificato, anche con documentazione integrativa del 23 aprile 2021, al termine di ogni giornata di contrattazione, la Società comunica ai clienti il totale degli eventuali guadagni realizzati nella giornata, al netto delle commissioni contrattualmente dovute e senza indicazioni sulle singole transazioni effettuate sul Forex.
Dai “Termini del servizio” consultabili sul sito della Società (XXX.net) emerge che la stessa effettua trading mediante un robot, investendo capitale sia proprio che dei clienti. Si tratta di un sistema di trading automatizzato per accedere al quale il cliente (tra cui l’Istante) sottoscrive un “abbonamento” a scelta tra le varie tipologie di ” Pacchetti” offerti.
Il prezzo pagato per l’adesione ai “Pacchetti” offerti, è rimborsabile; viene depositato sul trading account del cliente al momento della sua attivazione e rimborsato alla scadenza del periodo di sottoscrizione, che varia in base al tipo di abbonamento sottoscritto.
Il risultato del trading viene accreditato, giornalmente, sul saldo dell’account del cliente immediatamente dopo la relativa pubblicazione sul sito, previa deduzione della “Commissione di Performance” (in conformità con il termini e condizioni del Pacchetto sottoscritto.
Nella giornata con esito negativo il saldo del cliente rimane intatto e la perdita è coperta dal fondo di riserva speciale costituito per tali casi.
In definitiva, il “Programma” offerto dalla Società di software a cui aderisce l’Istante, assicura all’aderente il diritto ad una percentuale del guadagno giornaliero realizzato dalla Società, in funzione della somma depositata.
La Società, dunque, investe i soldi di tutti di suoi “clienti” e, a fine giornata, retrocede loro una parte del guadagno realizzato complessivamente secondo quanto previsto dal Pacchetto sottoscritto. In tale contesto, il guadagno realizzato dall’Istante non deriva “propriamente” dall’investimento del suo capitale sul mercato Forex, ma dipende dal guadagno complessivo realizzato dalla Società.
In altri termini, il rapporto instaurato tra l’Istante e la Società di software non comporta il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine valute, quanto piuttosto sembra costituire un rapporto «attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto», rappresentato dagli investimenti effettuati dalla Società attraverso il proprio software sul mercato Forex.
Ne consegue che gli eventuali redditi derivanti da detto rapporto instaurato dall’Istante con la Società costituiscono redditi diversi di natura finanziaria ai sensi della lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.
Pertanto, la sommatoria delle plusvalenze realizzate alla fine di ciascuna giornata, deve essere indicata nel quadro RT della propria dichiarazione dei redditi e su tali plusvalenze deve essere applicata l’imposta sostitutiva nella misura del 26 del loro ammontare ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Si precisa che, in tale ipotesi, secondo quanto previsto dall’articolo articolo 68, comma 9, del Tuir, le minusvalenze e i differenziali negativi derivanti dalle operazioni in argomento non sono deducibili.
Ai fini del calcolo delle plusvalenze realizzate nel periodo di imposta 2020 e dell’imposta sostitutiva dovuta, si ritiene che l’Istante possa determinare le stesse sulla base delle risultanze giornaliere ricavabili dal proprio account XXX.net.
Per consentire un adeguato riscontro, in sede di eventuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’Istante deve conservare la documentazione reperibile nell’account personale XXX.net contenente i dati rilevanti ai fini della corretta determinazione delle plusvalenze realizzate.
Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale, attraverso l’indicazione dei relativi valori nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.
A decorrere dal periodo di imposta 2013, la compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, da parte di tali soggetti, assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia alla liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Piemonte, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.
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