Con l’interpello n. 21 del 01 luglio 2013 il Ministero del Lavoro rispondendo all’istanza sottoposta da Confindustria in merito al regime di detassazione ha confermato che il predetto regime agevolativo è applicabile ai agli accordi aziendali precedenti al DPCM 22 gennaio 2013, purché vi sia rispondenza tra le condizioni della norma e le misure contenute nei suddetti contratti.
Pertanto con la risposta all’interpello, il Ministero da conferma in merito ad alcuni profili della disciplina della detassazione per il 2013, come chiariti dalla circolare n. 15 del 03 aprile 2013.
In primo luogo, l’interpello chiarisce i rapporti tra l’accordo territoriale per la detassazione e la disciplina del contratto nazionale.
Il Ministero precisa che la valutazione relativa al miglioramento della produttività – richiesto dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013 – deve essere focalizzata avendo riguardo alla situazione concretamente esistente in azienda e non riguardo alla disciplina teoricamente prevista dal contratto nazionale applicato.
Per dirla con le parole della risposta ad interpello: “l’impegno datoriale nella “riorganizzazione del lavoro” attraverso l’applicazione delle misure di “efficientazione aziendale” previste dalla contrattazione territoriale, può realizzarsi o attraverso l’introduzione di misure del tutto nuove (l’introduzione per la prima volta di maggiore flessibilità oraria, turnazioni, orari multiperiodali ecc.) o in una diversa modulazione di flessibilità previste dal contratto nazionale.
Dunque l’adozione di tali misure, in forza del patto territoriale, non deve costituire necessariamente un elemento di novità in relazione al contratto collettivo nazionale applicato in azienda ma un elemento di novità per le aziende che le applicano”.
Trova, quindi, piena conferma l’impostazione adottata dal modello di accordo territoriale allegato all’Accordo Interconfederale del 24 aprile 2013 che ammette al beneficio “la quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell’orario attuata in azienda”.
Per cui ai fini della valutazione relativa al miglioramento della produttività, occorre prendere in considerazione l’organizzazione dell’orario effettivamente applicata in azienda e non l’organizzazione dell’orario teoricamente prevista dal contratto collettivo nazionale.
Altro profilo di particolare interesse, in quanto attiene ai presupposti richiesti per beneficiare della detassazione, è quello inerente alla disciplina prevista dai contratti aziendali o territoriali.
In risposta al terzo quesito, il Ministero chiarisce che è compatibile con la disciplina prevista dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013, e può quindi beneficiare del regime della detassazione per il 2013, anche la disciplina prevista da un contratto aziendale o territoriale che modifichi gli orari applicati in azienda, trattandosi di misura idonea ad integrare quel miglioramento della produttività in senso lato richiesto dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013.
Il Ministero ha affermato che la modifica degli orari, in quanto oggettivamente identificabile e quantitativamente misurabile, può validamente costituire un indicatore riconducibile ad obiettivi di “qualità” e/o “innovazione” previsti dall’art. 2 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013.
Anche sotto questo fondamentale profilo trova, quindi, piena conferma l’impostazione adottata dal modello di accordo territoriale allegato all’Accordo Interconfederale del 24 aprile 2013.
L’ultimo profilo affrontato dall’interpello attiene agli accordi stipulati prima dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 22 gennaio 2013.
Il Ministero, integrando le indicazioni già fornite con la circolare n. 15/2013, ha chiarito che gli accordi “pregressi” – aziendali ma anche eventualmente territoriali – possono beneficiare dell’agevolazione fiscale purché ricorrano due condizioni:
- gli accordi siano effettivamente in vigore;
- vi sia un’effettiva rispondenza tra le misure previste dall’accordo e la disciplina prevista dal D.P.C.M.
La valutazione di cui al punto 2 è, peraltro, il fondamento su cui si deve basare l’autodichiarazione di conformità prevista dall’art. 3 del D.P.C.M.
Sul punto, l’interpello chiarisce che “non sembrano pertanto del tutto in linea con il nuovo quadro normativo quelle pattuizioni che, senza determinare alcuna modifica all’organizzazione degli orari derivante dal CCNL applicato in azienda, si siano limitate ad introdurre mere maggiorazioni di compensi previsti da tale fonte”.
Anche sotto il profilo dell’applicabilità del beneficio agli accordi previgenti trova, quindi, conferma l’interpretazione che era stata prospettata nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il 13 maggio in Assolombarda che, appunto, era nel senso di cogliere la ratio delle nuove disposizioni in tema di detassazione, evidentemente volte a valorizzare intese che determinino effettivamente una qualche forma di “efficentazione” aziendale.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 28320 depositata il 10 ottobre 2023 - Il lavoratore ha il diritto di richiamare in sede di determinazione del salario il CCNL della categoria nazionale di appartenenza, ma anche il diritto di “uscire” dal salario…
- Accordo quadro per la detassazione dei premi di produttività per il territorio lombardo del 30 marzo 2018 - Confesercenti
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 19 novembre 2019 - Detassazione premi di produttività: è online il Report al 14 novembre 2019
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 16 luglio 2020 - Detassazione premi di produttività: pubblicato il Report al 14 luglio 2020
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 16 febbraio 2021 - Detassazione premi di produttività: è online il Report al 15 febbraio 2021
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 16 novembre 2021 - Detassazione premi di produttività: pubblicato il Report al 15 novembre 2021
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…