AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 aprile 2021, n. 294
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Regime fiscale applicabile alla garanzia prestata da una società nell’interesse di un suo amministratore per un finanziamento richiesto da quest’ultimo a una banca per motivi personali – Articolo 51 del Tuir
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante ha chiesto di conoscere la qualificazione reddituale e il conseguente regime fiscale applicabile alla “garanzia” che ha prestato nell’interesse di un suo amministratore nonché vice presidente del consiglio di amministrazione (di seguito, Vice presidente), per un finanziamento chirografario richiesto da quest’ultimo, per motivi personali, ad una banca (di seguito, la Banca).
A tal fine, ha precisato che:
– il finanziamento richiesto dal Vice presidente alla Banca è un mutuo bancario chirografario, di ammontare pari a euro 3.500.000, ed è definito bullet, nel senso che il relativo piano di ammortamento prevede la corresponsione della sola quota interessi con periodicità semestrale posticipata nel corso della durata del prestito (cinque anni, decorrenti dal 1° novembre 2020), mentre la quota capitale (euro 3.500.000) è restituita in un’unica soluzione alla scadenza del finanziamento contestualmente al pagamento dell’ultima rata (decima) della quota interessi;
– la garanzia prestata dalla Società istante è una garanzia corporate di importo massimo pari a euro 3.800.000;
– detta garanzia ha un valore di mercato, stimato dalla banca finanziatrice, che si colloca in una forbice compresa tra lo 0,75 e l’1,25 per cento, in ragione annua, dell’importo garantito;
– eventuali spese connesse alla predisposizione della documentazione finalizzata al rilascio della garanzia sono a carico del Vice presidente;
– il rilascio della garanzia nell’interesse del Vice presidente rappresenta il giusto riconoscimento per l’attività svolta da quest’ultimo per la Società istante e assolve una funzione di stimolo per una ulteriore crescita del gruppo negli anni futuri;
– con la prestazione della garanzia, l’Istante ritiene di non assumere alcun rischio concreto, in considerazione del capiente patrimonio personale del Vice presidente.
Tanto precisato, l’Istante ha chiesto di sapere se la garanzia in questione abbia rilevanza fiscale in capo al Vice presidente e, in caso affermativo, se possa considerarsi un “benefit in natura”, riconducibile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In particolare, ha chiesto di conoscere se la fattispecie rappresentata possa essere ricondotta all’ipotesi contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in materia di concessione di prestiti in favore del personale dipendente, e, qualora non sia possibile, di conoscere quale sia il criterio per la determinazione della base imponibile del fringe benefit e il momento rilevante per l’applicazione delle ritenute alla fonte, da parte dell’Istante, ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che la prestazione di garanzia in favore del proprio Vice presidente non abbia alcuna rilevanza fiscale in capo a quest’ultimo, in quanto la stessa non comporta né un esborso immediato da parte dell’Istante (soggetto prestatore della garanzia), né un incasso immediato da parte del Vice presidente (soggetto nel cui interesse la garanzia è prestata).
L’obbligazione assunta dall’Istante, infatti, è solo potenziale e riguarda la remota eventualità in cui il Vice presidente non riesca a far fronte agli impegni assunti nei confronti della Banca.
In via subordinata, qualora la garanzia dovesse avere rilevanza fiscale in capo al Vice presidente, l’Istante, ritenendo che la fattispecie rappresentata possa essere assimilata all’ipotesi di concessione di un prestito agevolato da parte del datore di lavoro o di terzi con cui il primo abbia stipulato accordi o convenzioni, assume che il fringe benefit in argomento possa essere quantificato con lo stesso criterio stabilito dall’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir.
La suddetta disposizione prevede che la base imponibile è pari al 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (oggi tasso ufficiale di riferimento) vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso agevolato applicato sugli stessi.
L’applicazione alla fattispecie in esame della disposizione di cui al citato articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir comporterebbe come conseguenza la non emersione di alcuna base imponibile, posto che attualmente il tasso ufficiale di riferimento è pari a zero.
In via ulteriormente subordinata – laddove il rilascio della garanzia non si ritenesse assimilabile alla fattispecie di cui all’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir e non si ritenesse pertanto applicabile il criterio di quantificazione ivi previsto – l’ Istante propone che il valore tassabile della garanzia sia determinato in misura pari allo 0,75 per cento dell’importo annuo garantito, corrispondente alla soglia inferiore del range di riferimento (compreso tra lo 0,75 e l’1,25 per cento dell’importo annuo garantito), all’interno del quale la Banca finanziatrice ha stimato il valore di mercato della garanzia medesima.
Nella suddetta ipotesi, ai fini della individuazione del momento rilevante per l’applicazione delle ritenute alla fonte ai sensi dell’articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Istante propone che il benefit in esame possa essere tassato:
– al momento del pagamento delle singole rate semestrali posticipate del prestito come da relativo piano di ammortamento e, cioè, al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno fino a scadenza; in tal caso, assumendo che il benefit abbia un valore pari allo 0,75 per cento dell’importo annuo garantito, detto valore sarebbe suddiviso in due rate semestrali, ciascuna corrispondente allo 0,375 per cento dell’importo annuo garantito; oppure
– al termine di ciascun anno solare, in sede di conguaglio, assumendo come base imponibile un valore pari allo 0,75 per cento dell’importo annuo garantito; in tal caso, posto che il prestito decorre dal 1° novembre 2020 e scade il 1° novembre 2025, si applicherebbe un criterio di pro rata temporis con riferimento al primo anno di erogazione del prestito (dal 1° novembre al 31 dicembre 2020) e all’ultimo anno (dal 1° gennaio al 1° novembre 2025), nonché, eventualmente, all’anno in cui il prestito dovesse essere estinto anticipatamente.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Nel fornire risposta all’interpello, si osserva preliminarmente che non si entra nel merito della correttezza dell’operato dell’Istante in relazione ai profili civilistici della questione rappresentata, estranei alla competenza della scrivente.
L’articolo 51, comma 1, del Tuir, prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
Tale disposizione reca il principio c.d. di onnicomprensività, in forza del quale sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (c.d. fringe benefit) costituiscono, in linea generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Il medesimo articolo 51 prevede, ai commi successivi, specifiche deroghe al suddetto principio, stabilendo in modo tassativo le ipotesi in cui determinate somme o “valori”, percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, sono esclusi, in tutto o in parte, dalla formazione del reddito.
In forza del rinvio operato dal successivo articolo 52 al citato articolo 51 del Tuir, le regole che presiedono alla determinazione dei redditi di lavoro dipendente trovano applicazione anche per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis ), del Tuir, «le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società», sempreché non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente (ipotesi in cui costituirebbero redditi di lavoro dipendente) o nell’oggetto dell’attività artistica o professionale (ipotesi in cui costituirebbero redditi di lavoro autonomo).
Il criterio di imputazione temporale di tali redditi è quello di cassa, in base al quale la somma o il “valore” assume rilevanza reddituale nel momento della percezione, per tale intendendosi, come precisato nella circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1997, n. 326, il momento in cui il bene, in denaro o in natura, esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare in quella del percipiente.
Con particolare riferimento al quesito formulato dall’Istante, si osserva preliminarmente che, in linea generale, la fideiussione è un negozio giuridico con il quale il fideiussore, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. In altri termini, il negozio fideiussorio è diretto a rafforzare la tutela dell’interesse del creditore attraverso l’estensione della garanzia patrimoniale ai beni del fideiussore.
Nella fattispecie in esame, l’Istante, previa deliberazione del consiglio di amministrazione occorsa in data 29 settembre 2020, ha disposto di accordare una garanzia fideiussoria nell’interesse di un suo amministratore e vice presidente del consiglio di amministrazione per un finanziamento di tipo chirografario richiesto da quest’ultimo, per motivi esclusivamente personali, a una banca.
Nel menzionato verbale del consiglio di amministrazione (recante come oggetto nel punto elenco dell’ordine del giorno “Assegnazione di un benefit a un amministratore mediante rilascio di una garanzia nell’interesse di quest’ultimo”) è specificato, fra l’altro, che il rilascio di tale garanzia rappresenta una sorta di riconoscimento per il meritevole ruolo svolto negli anni dal Vice presidente nel raggiungimento dei risultati conseguiti dalla Società istante, nonché di quelli che ragionevolmente si prospettano nel breve e nel medio periodo.
In data 8 ottobre 2020, la Banca che ha erogato il finanziamento, in una nota di risposta alla richiesta telefonica formulata dall’Istante, ha stimato che il costo di una fideiussione bancaria di natura commerciale, per controparti di buono o ottimo standing, si colloca ragionevolmente in una forbice tra lo 0,75 per cento e l’1,25 per cento in ragione annua.
In altri termini, il valore stimato dalla banca corrisponde al “prezzo” che il Vice presidente o l’Istante, nell’interesse del primo, avrebbero dovuto pagare alla banca se avessero “acquistato” da quest’ultima la garanzia in argomento.
Nell’economia del finanziamento in questione, infatti, la prestazione della garanzia costituisce conditio sine qua non per la erogazione del finanziamento da parte della Banca.
Tale circostanza, chiaramente evidenziata sia nell’istanza di interpello che nelle precisazioni fornite dall’Istante in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, consente di qualificare la garanzia in argomento come un negozio a titolo oneroso equiparabile all’ipotesi in cui sia stato previsto un corrispettivo economico per il datore della garanzia (cfr. Cassazione 28 settembre 1991, n. 10161).
Peraltro, la funzione di presupposto imprescindibile della garanzia per la erogazione del finanziamento al Vice presidente emerge dalle disposizioni che disciplinano la fideiussione in argomento e che stabiliscono l’obbligo del garante di pagare immediatamente, dietro semplice richiesta scritta, alla Banca quanto dovutogli per capitale, interessi e ogni altra ragione (articolo 7), nonché il divieto per il garante di esercitare l’azione di regresso nei confronti del debitore fino a quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente estinta (articolo 9).
Le suesposte considerazioni portano a ritenere che la fideiussione prestata dall’Istante nell’interesse del Vice presidente costituisca un benefit in natura fiscalmente rilevante ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir.
Ai fini della determinazione della base imponibile, l’articolo 51, comma 3, del Tuir prevede che il benefit in natura si determina in base al “valore normale”, come declinato nell’articolo 9 del medesimo Tuir.
In particolare, il comma 3 del citato articolo 9 stabilisce che, per valore normale, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Il valore così determinato è assoggettato interamente a tassazione se, come nel caso di specie, il prestatore di lavoro non sia tenuto a corrispondere alcun corrispettivo al datore di lavoro per la concessione del benefit (cfr. circolare n. 326/E del 1997).
Trattandosi di un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, trovano applicazione le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in forza del rinvio alle medesime operato dal successivo articolo 24 del medesimo decreto.
Ai fini della individuazione del momento rilevante per l’applicazione delle ritenute alla fonte, non rinvenendosi alcuna manifestazione finanziaria nel caso in esame, si ritiene che l’Istante debba applicare le suddette ritenute in base al piano di pagamento previsto dai regolamenti e/o dagli usi bancari in caso di “acquisto” della garanzia presso gli intermediari bancari.
Pertanto, se in base ai suddetti regolamenti e/o usi bancari detto piano prevede che il pagamento della garanzia acquistata presso l’intermediario avvenga in un’unica soluzione, la ritenuta deve essere applicata dall’Istante sull’intero valore del benefit al momento in cui sarebbe previsto tale pagamento.
Se, invece, il piano prevede che il pagamento di una siffatta garanzia possa avvenire in più soluzioni, la ritenuta deve essere applicata dall’Istante al momento in cui sarebbe previsto per ciascuna rata di pagamento.
Si rappresenta, infine, che la soluzione proposta dall’Istante in merito alla applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dall’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir, non è condivisibile in quanto la stessa riguarda la concessione di prestiti agevolati da parte del datore di lavoro o di terzi con cui il primo abbia stipulato accordi o convenzioni, e non già la prestazione di una garanzia da parte del datore di lavoro nell’interesse del dipendente o collaboratore in relazione a finanziamenti erogati da terzi.
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