Il regime forfettario introdotto dalla legge n. 190/2014 art. 1 commi dal 54 all’ 89, trova applicazione per tutti i contribuenti persone fisiche, senza limiti di età, che svolgano attività d’impresa, arti o professioni. La normativa trova applicazione anche alle imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (vedasi circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 10 aprile 2019 punto 2.2). Pertanto il regime forfettario non si applica alle società.
La legge di bilancio 2023 (legge 197/2022 comma 54 art. 1) ha previsto che: Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Alla luce delle modifiche apportate dal comma 54 dell’art. 1 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) i requisiti per accedere al regime forfettario sono:
- che i ricavi o compensi, ragguagliati ad anno (qualora l’attività sia iniziata in corso d’anno), non siano superiori a 85.000 euro (limite aumentato dalla legge di bilancio 2023 il precedente era di 65.000);
- non aver sostenuto costi per il personale dipendente o collaboratori per un ammontare complessivamente superiore ad euro 20.000 lordi.
Soggetti esclusi dal regime forfettario
Sono esclusi dal regime forfettario tutti i contribuenti che:
- si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito. I suddetti regimi sono:
- agricoltura e attività connesse e pesca,
- vendita sali e tabacchi,
- commercio dei fiammiferi,
- editoria,
- gestione di servizi di telefonia pubblica,
- rivendita documenti di trasporto pubblico,
- intrattenimenti, giochi e altre attività,
- agenzie di viaggi e turismo,
- agriturismo,
- vendite a domicilio,
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
- vendita di rottami o cascami.
(Elenco ripreso dalla Circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate);
- risultano non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 co.1 n.8 DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art.53 co.1 DL 331/93);
- partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività ad associazioni, società di persone, società familiari, controllano s.r.l. o associazioni professionali che operano nello stesso settore di attività;
- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti (la causa di esclusione non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e professioni);
- conseguono un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000, nell’anno precedente, (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir); la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Quest’ultima causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020. (la soglia non deve essere verificata se il rapporto è cessato).
Adempimenti contabili e fiscali
Per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario sono previsti una serie di semplificazioni tra cui l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie.
Di seguito gli adempimenti obbligatori:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi;
- integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- fatturazione elettronica esclusi i soggetti con ricavi fino ai 25.000 euro l’anno, tranne i casi di fornitore nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- emissione dello scontrino elettronico da parte degli esercenti attività commerciali;
- Effettuare le ritenute alla fonte sui soli redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
- Presentare (all’Agenzia entrate) e rilasciare (ai percipienti i redditi) le Certificazioni uniche (CU);
- Presentare all’AE il modello 770;
I soggetti che operano come fornitori nel settore dell’edilizia non sono soggetti al regime del reverse charge.
La Fattura elettronica è divenuta anche per i forfettari e minimi dal 1° luglio 2022 (per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000). Infatti L’articolo 18 del DL 36/2022 ha introdotto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario. Tale obbligo diviene esteso a tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari che hanno ricavi o compensi non superiore ai 25.000 euro.
Modalità di calcola del reddito dei forfettari
La determinazione del reddito imponibile, per i soggetti in regime forfettario, viene ottenuta applicando ai ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività al reddito è applicato un coefficiente di redditività, che tiene conto delle spese applicate in modo forfettario. All’imponibile è applicata un’imposta sostitutiva del 5% (per i primi cinque anni), che poi passa al 15%.
Il coefficiente di redditività non è unico ma varia a seconda dell’attività svolta. Infatti a seconda della classificazione ATECO viene previsto un coefficiente. Di seguito si riportano alcuni:
- Industrie alimentari e delle bevande (ATECO 10, 11), coefficiente di redditività 40%;
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio (ATECO 45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9), coefficiente di redditività 40%;
- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (ATECO 47.81), coefficiente di redditività 40%;
- Commercio ambulante di altri prodotti (ATECO 47.82 e 47.89), coefficiente di redditività 54%;
- Costruzioni e attività immobiliari (ATECO 41, 42, 43 e 68), coefficiente di redditività 86%;
- Intermediari del commercio (ATECO 46.10), coefficiente di redditività 62%;
- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (ATECO 55 e 56), coefficiente di redditività 40%;
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (ATECO 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88), coefficiente di redditività 78%;
- Altre attività economiche (ATECO 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99), coefficiente di redditività 67%.
Per i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario che svolgano contemporaneamente più attività rientranti in codici ATECO differenti, è necessario applicare ai ricavi imputabili a ciascuna di esse il relativo coefficiente di redditività.
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