AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 2 del 15 settembre 2023
Consulenza giuridica – Articolo 1, comma 532, legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN – Rilevanza ai fini IVA – Esclusione
Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Associazione Alfa (in seguito, “Istante” o “Associazione”) in rappresentanza di oltre 18.000 farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), chiede chiarimenti in merito alla natura della “remunerazione aggiuntiva” introdotta dalla legge di bilancio 2023. In particolare, chiede se detta remunerazione sia un contributo a fondo perduto, escluso dal campo di applicazione dell’IVA.
Al riguardo, l’Associazione ricorda che l’articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (i.e. legge di bilancio 2023), anche sulla base della sperimentazione di cui al decreto-legge n. 41 del 2021, prevede il riconoscimento “a regime”, a partire dal 1° marzo 2023, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, finalizzata a “salvaguardare la rete di prossimità rappresentata” da queste ultime.
Il citato comma 532 stabilisce in particolare che «Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».
In attuazione della norma è stato emanato il decreto del Ministro della salute 30 marzo 2023, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2023.
L’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 41 del 2021, richiamato dall’articolo 1, comma 532, della legge di bilancio 2023 (in breve, “comma 532”) così disponeva:
«4. Al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l’attività di cui all’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell’importo di cui al comma 6» [in attuazione di quanto disposto dal presente comma, è stato emanato il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 11 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021].
L’Associazione rappresenta che il testo del decreto ministeriale del 30 marzo 2023 non presenta differenze sostanziali rispetto al decreto 11 agosto 2021, ivi comprese le previsioni concernenti il recupero delle eventuali somme erogate in misura superiore al limite di legge e la non concorrenza della remunerazione aggiuntiva alla spesa farmaceutica convenzionata.
Ciò premesso, l’Istante evidenzia altresì che in relazione all’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 41 del 2021 e al D.M. 11 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate, con le risposte agli interpelli 27 aprile 2022, n. 219 e 28 aprile 2022, n. 227, ha chiarito che la “remunerazione aggiuntiva” spettante alle farmacie per il rimborso di farmaci erogati in regime di SSN, prevista dal “Decreto Sostegni”, non rientra nel campo di applicazione dell’IVA.
Ciò in quanto l’introduzione di detta remunerazione è espressamente qualificata, nel D.M. 11 agosto 2021, quale “misura di sostegno”, riconosciuta “in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022” e “al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del servizio sanitario nazionale (S.S.N.) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l’attività di cui all’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”. Nei medesimi provvedimenti di prassi, si perviene inoltre alla conclusione che la “remunerazione aggiuntiva” di cui al D.M. 11 agosto 2021, costituisce “un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da COVID-19 e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo IVA”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Associazione ritiene che sia esclusa dal campo di applicazione dell’IVA anche la “remunerazione aggiuntiva” in favore delle farmacie prevista dall’articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Le risposte a interpello nn. 219 e 227 del 2022 qualificano non rilevante ai fini IVA la remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, disposta dal decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e meglio specificata nel relativo decreto attuativo (D.M. 11 agosto 2021).
Il comma 532 unitamente al relativo decreto attuativo 30 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2023, (in breve, “decreto 2023”) dispongono a regime una remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie, finalizzata a «salvaguardare la rete di prossimità rappresentata» da queste ultime. Tale remunerazione è riconosciuta «anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41» e, dunque, deve ritenersi in continuità con quest’ultima previsione.
Inoltre, analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche «la remunerazione aggiuntiva (n.d.r. della legge di bilancio 2023) … non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
L’erogazione delle somme in parola avviene altresì al verificarsi di presupposti predefiniti e non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo), né modifica il prezzo al pubblico del farmaco.
Peraltro, l’elemento di novità rispetto alla precedente normativa, previsto dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto 2023 e rappresentato dal fatto che “la remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto concorre al calcolo del fatturato annuo del servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 40-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni”, si ritiene dovuto alla presenza di un tetto massimo di spesa, la cui copertura è data a valere proprio sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34 -bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Pertanto, l’erogazione è interrotta qualora risultino esaurite le risorse stanziate dalla norma e le eventuali somme erogate in eccesso devono essere recuperate.
Tali disposizioni inducono dunque a ritenere che le conclusioni delle risposte n. 219 e n. 227 del 2022, nel senso della non rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, siano valide anche in relazione alla remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla legge di bilancio 2023.
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