La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39129 depositata il 26 settembre 2023, intervenendo in tema di infortunio e responsabilità dell’ente di cui al d.lgs. 231/2001, ha ribadito che “… in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorchè altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente (Sez. 4, n. 12149 del 24/03/2021, Rodenghi, Rv. 280777-01). …”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata che a causa del delitto di cui all’art. 590 c.p. – commesso dal legale rappresentante della società, come datore di lavoro, committente dei lavori e titolare del cantiere, omesso di dotare la porta scorrevole presente all’ingresso del luogo di lavoro di un sistema di sicurezza per impedire la fuoriuscita del cancello dalle guide o comunque di cadere – veniva citata in giudizio quale responsabile dell’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies. Il Tribunale adito condannava la società. Avverso la decisione del giudice di prime cure, la società proponeva appello. La Corte territoriale confermava la decisione impugnata. Avverso la sentenza dei giudici di sevondo grado la società proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini dichiara inammissibile il ricorso.
I giudici di legittimità ricordano che “… secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5 all'”interesse” o al “vantaggio”, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito, da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l’evento (così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261114-01 e 261115-01). …”
Inoltre, il Supremo consesso, evidenzia come sia stato chiarito, dai precedenti della Corte, che “… in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse o dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso; i criteri di imputazione riferiti all’interesse e al vantaggio sono giuridicamente distinti giacchè, mentre il primo è criterio soggettivo, da valutare ex ante, e consistente nella proiezione finalistica volta a far conseguire all’ente un profitto indipendentemente dall’effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile ex post e consistente nel concreto vantaggio derivato all’ente dal reato (Sez. 4 n. 38363 del 23/05/2018, Rv.274320 – 01).
Va, poi, evidenziato che la responsabilità amministrativa dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica (Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti, Rv. 268066-01). E si è anche precisato che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorchè altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente (Sez. 4, n. 12149 del 24/03/2021, Rodenghi, Rv. 280777-01). …”
In definitiva, i giudici di piazza Cavour hanno affermato che l’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito non può escludere la responsabilità amministrativa dell’ente, poiché la mancata adozione di cautele che comportano esigui risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica.