Agenzia delle Entrate – Risposta n. 470 del 26 settembre 2022
Restituzione di somme indebitamente percepite – Articolo 150 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 – articolo 10 commi 1, lettera d-bis e 2 bis del Tuir.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante (di seguito anche “Cassa“) è un ente di previdenza obbligatoria che riveste la qualifica di sostituto d’imposta e in qualità di ente pensionistico, eroga, tra l’altro, redditi da pensione soggetti a ritenute alla fonte.
L’Istante pone diversi quesiti in relazione alle modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti, e alla possibilità di usufruire del credito di imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto di imposta prevista dall’articolo 150 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Più precisamente, con il primo quesito, chiede se in relazione a determinate fattispecie i “rapporti” possono considerarsi già come “già definiti” alla data di entrata in vigore della citata disposizione. Al riguardo, l’Istante rappresenta tre fattispecie riguardanti l’incasso di somme erogate e tassate in anni precedenti per effetto di:
- atti amministrativi assunti dalla Cassa derivanti da sentenze i cui effetti indiretti generano una restituzione di somme il cui ammontare e modalità di rimborso (netto o lordo) non sono chiaramente indicate nel disposto;
- atti amministrativi assunti dalla Cassa in assenza di contenziosi giuridici;
- pensioni corrisposte dopo il decesso dell’avente diritto.
Con riferimento al caso sub a), l’Istante riferisce che alcuni dei contenziosi incardinati dalla Cassa nei confronti dei pensionati possono dare luogo a delle sentenze che, pur non trattando esplicitamente la restituzione di trattamenti pensionistici, determinano il presupposto sulla base dell’adozione da parte dell’Istante di provvedimenti amministrativi (delibere della Giunta Esecutiva) che prevedono la richiesta alla controparte di somme precedentemente versate a titolo di pensione.
Al riguardo, la Cassa chiede se ai fini dell’applicazione della norma in commento, si deve far riferimento a tali sentenze in quanto determinanti il presupposto della restituzione delle somme precedentemente versate e, in conseguenza di ciò, sia rilevante il loro passaggio in giudicato per la fruizione del credito di imposta.
Con riferimento al caso sub b), in alcune circostanze, può succedere che l’obbligo di restituire le somme all’Istante derivi da delibere di propri organi.
In questo caso la Cassa trasmette una comunicazione unilaterale alla controparte per richiedere la restituzione di quanto erogato; tale atto è impugnabile entro il termine di 60 giorni. A seguito della richiesta di documentazione integrativa, l’Istante ha chiarito che, decorsi i 60 giorni senza che la delibera della Giunta Esecutiva sia stata impugnata, la stessa non costituisce un titolo esecutivo.
Infine con riferimento al caso sub c) può succedere che la Cassa riceva comunicazione tardiva dell’avvenuto decesso del pensionato tale da generare la corresponsione di ratei di pensione anche successivamente alla morte.
In relazione a tale fattispecie l’Istante riporta i seguenti “esempi”:
- nel maggio 2022 è venuto a conoscenza della scomparsa di un pensionato, verificatasi in data 20 novembre 2017; durante tale periodo sono stati corrisposti mensilmente i ratei di pensione, che a seguito della dichiarazione di assenza sono risultati non dovuti dalla data di sparizione. L’Istante, rappresenta dei dubbi in merito alla richiesta di restituzione delle somme nei confronti degli eredi, o meglio se debba avvenire “al netto” o “al lordo” delle ritenute.
- un soggetto è deceduto in data 30 ottobre 2019, tuttavia sono stati regolarmente erogati i ratei di pensione fino alla data in cui la Cassa è venuta a conoscenza del decesso, ovvero il 10 aprile 2020. In tal caso, l’Istante, in data 10/05/2020, ha proceduto ad effettuare la richiesta di restituzione al netto per i ratei erogati nel periodo 1/1/2020-10/04/2020, mentre a lordo per i ratei erogati nel periodo 30/11/2019 – 31/12/2019;
- in data 15 ottobre 2020 l’Istante è venuto a conoscenza del decesso del soggetto, verificatosi il primo ottobre 2019, ed in tale periodo ha regolarmente erogato i ratei di pensione. In tale caso, l’Istante, in data 31/10/2020 ha proceduto ad effettuare la richiesta di restituzione al netto delle somme erogate nell’intero periodo.
In relazione ai tre “esempi” rappresentati, l’Istante chiede dei chiarimenti circa la restituzione delle somme, ovvero se vi sono i presupposti per la restituzione al “netto” o al “lordo“, ed inoltre la modalità di fruizione del “credito di imposta“.
Inoltre, con il secondo quesito, l’Istante rappresenta dubbi circa la modalità di calcolo dell’importo netto da richiedere in caso di indebito parziale afferente a più esercizi fiscali, rappresentando che in alcuni casi può succedere, che sono state emesse sentenze che riducono, con effetto retroattivo, il trattamento pensionistico (ad esempio trattamento lordo mensile decorrente dall’anno 2015 pari ad Euro 1.000,00, sentenza del 2021 che riduce il trattamento lordo mensile, sino dalla decorrenza, ad Euro 800,00).
Al riguardo, l’Istante evidenzia che l’importo netto totale da restituire calcolato come sommatoria degli importi netti determinati per i singoli anni, ovvero applicando la proporzione indicata nell’esempio contenuto nella citata circolare n. 8/E del 2021, su ogni singolo esercizio distintamente, non è il medesimo che si ottiene applicando la stessa proporzione sul totale degli importi lordi e delle relative ritenute riferite a più esercizi.
Con il terzo quesito, l’Istante, in relazione alla modalità di determinazione del credito d’imposta, rappresenta dubbi nel caso di parziale restituzione delle somme in assenza di sentenza passata in giudicato e di accordo tra le parti.
In questo caso la Cassa matura il diritto al recupero del credito di imposta nel solo caso in cui il sostituito provvede alla restituzione delle somme dovute.
Tuttavia la circolare non chiarisce se il sostituto di imposta ha diritto di usufruire del credito di imposta su tutta la somma o solo su quella effettivamente restituita dal sostituito.
Con il quarto quesito, l’Istante, espone dubbi sull’interpretazione della norma in commento, nel caso in cui la Cassa eroga somme soggette a tassazione alla fonte, diverse dal reddito da lavoro dipendente o pensione (ad esempio compensi per l’indennità di lavoro autonomo a fornitori e professionisti o le indennità di maternità, su cui si applica generalmente una ritenuta del 20%).
In particolare, con riferimento all’indennità di maternità una variazione nella posizione previdenziale della beneficiaria può determinare da parte della Cassa la richiesta di restituzione, al lordo delle ritenute fiscali, di indennità precedentemente erogate.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In merito al primo quesito, circa la possibilità di poter considerare i “rapporti” come “già definiti” alla data di entrata in vigore l’Istante ritiene che:
- nel caso sub a), occorre far riferimento in ogni caso alle sentenze, in quanto le stesse determinano il presupposto per la restituzione delle somme precedentemente versate, da ciò ne consegue che la fruizione del credito d’imposta matura all’atto del passaggio in giudicato delle medesime;
- nel caso sub b), si deve considerare quale evento che determina la restituzione delle somme la comunicazione trasmessa alla controparte in relazione all’atto amministrativo adottato, da ciò ne consegue che il credito d’imposta è fruibile da parte del sostituto una volta decorsi i termini per l’impugnativa (60 giorni);
- nel caso sub c), vengono indicate tre diverse soluzioni in relazione ai tre “esempi” prospettati relativi alla restituzione dei ratei di pensione non spettanti. Relativamente al primo “esempio”, l’Istante intende chiedere agli eredi la restituzione al netto per i ratei di pensione liquidati nel 2022, in quanto come dallo stesso dichiarato vi è la «possibilità di recuperare i versamenti delle ritenute eseguiti dalla Cassa dai successivi versamenti dovuti per lo stesso anno di imposta (2022)»; mentre per i ratei liquidati fino all’anno 2022, l’Istante intende chiedere la restituzione al lordo, in quanto lo stesso ritiene che «il rapporto sia stato definito entro il 19/05/2020 tenuto conto della formalizzazione della sparizione nella prima denuncia del 20/11/2017». Pertanto l’Istante dichiara che «la Cassa non applicherebbe la regola a regime della restituzione al netto della fiscalità introdotta dal citato art. 150 e non fruirebbe quindi del credito di imposta».
Relativamente al secondo “esempio”, l’Istante, in data 10/05/2020 ha chiesto agli eredi la restituzione dei ratei di pensione al netto delle ritenute, per quelli erogati nel periodo primo gennaio 2020 – 10 aprile 2020, in quanto come affermato «la Cassa può recuperare le ritenute fiscali versate su tali ratei, dai successivi versamenti dovuti per lo stesso anno di imposta (2020)»; mentre la restituzione a lordo per i ratei di pensione erogati nel periodo 30/11/2019 – 31/12/2019, in quanto secondo l’Istante «il rapporto è stato definito entro il 19/05/2020 considerato l’avvenuto invio della comunicazione agli eredi in data 10/05/2020». Anche in tal caso secondo quanto prospettato dall’Istante «la Cassa non applicherebbe la regola a regime della restituzione al netto della fiscalità introdotta dal citato art. 150 e non fruirebbe quindi del credito di imposta».
Infine, relativamente al terzo “esempio”, l’Istante, in data 31 ottobre 2020, ha chiesto agli eredi la restituzione al netto delle ritenute per i ratei erogati nel periodo 1/1/2020 – 15/10/2020, in quanto, in tal caso, come dichiarato dall’Istante «può recuperare le ritenute fiscali versate su tali ratei, dai successivi versamenti dovuti per lo stesso anno di imposta (2020)». Anche per i ratei erogati nel periodo 1/10/2019 – 31/12/2019, l’Istante ha proceduto con la richiesta al netto, in quanto come da esso dichiarato «la Cassa ritiene che si debba considerare la comunicazione trasmessa alla controparte come l’evento determinante la restituzione delle somme e che la stessa attesti la definitività della pretesa alla restituzione delle somme. Conseguentemente si ritiene che la Cassa possa procedere alla fruizione del credito di imposta nei mesi successivi all’invio della stessa».
Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alla restituzione di importi afferenti a più periodi di imposta, l’Istante ritiene che, per determinare l’importo che il pensionato deve restituire si debba applicare il metodo illustrato dalla Circolare del 14 luglio 2021, n. 8/E relativamente ad ogni anno distintamente.
Relativamente al terzo quesito, riguardante la modalità di determinazione del credito d’imposta, nel caso di parziale restituzione delle somme in assenza di sentenza passata in giudicato e di accordo tra le parti, l’Istante ritiene che il sostituto ha diritto
di usufruire del credito d’imposta del 30% solo sulla parte della somma effettivamente restituita dal sostituito.
Infine, relativamente al quarto quesito, l’Istante ritiene che la normativa in argomento sia applicabile anche alla restituzione di redditi assoggettati a ritenuta diversa da quelli di lavoro dipendente e di pensione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir, costituiscono oneri deducibili «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze» emanato il 5 aprile 2016.
Tale disposizione non riguarda solo i redditi di lavoro dipendente, bensì tutti i redditi tassati con il criterio di cassa e, quindi, anche i compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo, come i diritti di autore, e i redditi diversi (quali lavoro autonomo occasionale o altro).
In particolare, la disposizione si applica alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta (ovvero ad imposta sostitutiva) o a titolo di acconto, sia a quelle assoggettate ad Irpef in sede di dichiarazione dei redditi. Tali somme, pertanto costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subita.
Il comma 1, dell’articolo 150 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), rubricato «Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto», ha introdotto nell’articolo 10 del Tuir, il comma 2-bis il quale prevede espressamente che «Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili».
Nella Circolare 14 luglio 2021, n. 8/E sono stati forniti chiarimenti in merito alla nuova modalità di restituzione al netto delle somme indebitamente percepite disciplinata dall’articolo 150 sopra richiamato.
Nel citato documento di prassi viene preliminarmente chiarito che la nuova disposizione che prevede la restituzione delle somme al “netto” della ritenuta si aggiunge a quella prevista dalla citata lettera d-bis) ossia al “lordo” della ritenuta.
Al riguardo, nella relazione illustrativa alla norma viene infatti specificato che « La modifica normativa, pertanto, attraverso l’inserimento del comma 2-bis nell’art. 10 del TUIR prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore, deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis) del comma 1 del medesimo art. 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta».
Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento in base alla diversa tipologia di ritenuta operata, è stato chiarito che la restituzione delle somme al netto delle ritenute subite può avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a ritenuta alla fonte a qualsiasi titolo, nonostante la rubrica dell’articolo 150 del decreto Rilancio faccia riferimento esclusivamente alle «ritenute alla fonte a titolo di acconto».
Nella circolare n. 8/E del 2021 è stato chiarito che al fine di determinare l’importo netto da restituire, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, in assenza di disposizioni al riguardo, il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito.
Nel citato documento di prassi viene, altresì, specificato che le somme da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subita, nonché delle ritenute applicate relative anche alle eventuali addizionali all’Irpef.
L’articolo 150 in esame ha, inoltre, disciplinato le modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute Irpef versate all’Erario all’atto della corresponsione delle somme, riconoscendogli un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme restituite al “netto” delle ritenute. Più precisamente, il comma 2 dispone che ai «sostituti d’imposta di cui all’articolo 23, comma 1 e all’articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
In merito alle modalità di utilizzo del credito d’imposta, nella citata circolare n. 8/E del 2021 è stato chiarito che il diritto del sostituto a fruire del credito di imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Più precisamente, tenuto conto che il recupero delle ritenute Irpef (” operate e versate“) attiene al rapporto tra sostituto d’imposta ed Erario, si è ritenuto che la “definitività” della pretesa alla restituzione delle somme consenta al sostituto di fruire dell’intero ammontare del credito, a prescindere dell’importo effettivamente corrisposto dal sostituito.
Ciò comporta che ai fini dell’utilizzo del credito di imposta sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito (ad esempio, corresponsione rateale o mancata restituzione).
Tuttavia, se il sostituito, nelle more della definitività della pretesa, corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d’imposta nel periodo in cui è avvenuta la restituzione.
Il comma 3 dell’articolo 150 del d.l. n. 34 del 2020 stabilisce che «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sulle somme restituite dal 1 gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto», vale a dire alla data del 19 maggio 2020.
Al riguardo, nella citata circolare n. 8/E del 2021 è stato chiarito che la disposizione che prevede la possibilità di restituire le somme al netto delle ritenute Irpef non trova applicazione se alla data del 19 maggio 2020:
- il contribuente ha già restituito l’indebito al “lordo”;
- per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sia stabilita la restituzione al “lordo”, salvo diverso successivo accordo tra le parti;
- sia in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al “lordo” delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti.
Viene, inoltre, considerato il fatto che potrebbero verificarsi dei casi in cui alla data del 31 dicembre 2019, a seguito di sentenza definitiva o di accordo, la restituzione sia stabilita al netto, in tal caso è stato chiarito che il sostituto d’imposta può fruire del credito di cui al comma 2, in relazione alle restituzioni avvenute dal 1° gennaio 2020.
Ciò premesso in merito alle fattispecie rappresentate dall’Istante si osserva quanto segue.
Relativamente al primo quesito, nella fattispecie di cui al sub a), ossia di somme da restituire alla Cassa a seguito di atti amministrativi (delibere della Giunta Esecutiva) derivanti da sentenze i cui effetti indiretti generano una restituzione di somme il cui ammontare e modalità di rimborso (netto o lordo) non sono chiaramente indicati nel disposto, si ritiene che ai fini dell’applicazione della norma in commento, si deve far riferimento alle sentenze sopra descritte in quanto determinanti il presupposto della restituzione delle somme precedentemente erogate, attraverso l’adozione da parte della Cassa di specifici provvedimenti amministrativi (delibere della Giunta Esecutiva) che prevedono la richiesta alla controparte di quanto precedentemente versato.
Pertanto, se il provvedimento amministrativo origina da una sentenza passata in giudicato antecedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 150 (ossia al 19 maggio 2020), la restituzione deve essere fatta al lordo anche nel caso in cui avvenga successivamente al 1° gennaio 2020, salvo diverso successivo accordo tra le parti.
Nella fattispecie di cui al sub b), ossia di assenza di contenziosi giuridici ed in presenza di comunicazioni unilaterali della Cassa inviate alla controparte per richiedere la restituzione delle somme non spettanti, si ritiene che, ai fini dell’applicazione della norma in commento, tale comunicazione possa o meno rilevare solo al momento in cui tali atti assumono valenza esecutiva definitiva in capo al destinatario, che non potrà più opporsi ai medesimi. Considerato che, in risposta ai chiarimenti richiesti dalla Scrivente, l’Istante ha precisato che «decorsi i 60 giorni senza che la delibera della Giunta Esecutiva sia stata impugnata la stessa non costituisce un titolo esecutivo», di conseguenza non si verifica la “definitività” della pretesa alla restituzione e pertanto il sostituto non può fruire del credito d’imposta; a meno che nelle more della definitività della pretesa, il sostituito corrisponda al netto le somme precedentemente percepite.
Nella fattispecie di cui al sub c), relativamente al primo “esempio” prospettato dall’Istante, ossia ratei di pensione corrisposti mensilmente dalla data della scomparsa (20/11/2017) fino alla data in cui la Cassa ne è venuta a conoscenza (2022), considerati i chiarimenti forniti dalla circolare nel paragrafo 7, secondo cui la restituzione delle somme al netto opera per quelle restituite dal 1° gennaio 2020 salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto, si ritiene che l’Istante potrà procedere alla richiesta della restituzione delle somme al netto delle ritenute per tutti i ratei di pensione corrisposti e non spettanti dalla data di scomparsa del dipendente fino all’anno 2022.
Relativamente al secondo “esempio” prospettato, ovvero ratei di pensione corrisposti dalla data del decesso, avvenuta il 30 novembre 2019, fino alla data in cui la Cassa ne viene a conoscenza, ovvero il 10 aprile 2020, considerando i chiarimenti forniti dalla circolare, nel caso in cui alla data del 19 maggio 2020, a seguito della richiesta avvenuta il 10 maggio 2020, il contribuente abbia già restituito l’indebito al ” lordo” o sia in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al “lordo” delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti, la nuova disposizione non trova applicazione.
Relativamente al terzo “esempio” riportato, l’Istante rappresenta di essere venuto a conoscenza in data 15 ottobre 2020 del decesso del soggetto, verificatosi il 1° ottobre 2019, durante tale periodo sono stati regolarmente erogati i ratei di pensione; in tal caso, considerato che la richiesta da parte dell’Istante è stata effettuata in data 31 ottobre 2020, pertanto successiva all’entrata in vigore del decreto, è corretta la richiesta al “netto” delle ritenute.
Circa il momento in cui sorge il diritto alla fruizione del credito d’imposta, considerati i chiarimenti forniti dalla circolare nel paragrafo 5 della circolare n. 8/E del 2021, l’Istante può avvalersi del credito nel momento in cui non può essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione, quindi a seguito di sentenza divenuta definitiva o accordo tra le parti.
Inoltre, nelle more della definitività della pretesa, se il sostituito corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d’imposta nel periodo in cui è avvenuta la restituzione. Pertanto nei tre “esempi” prospettati, in assenza della “definitività” della pretesa, il sostituto può utilizzare il credito d’imposta nel periodo in cui i sostituiti (in tal caso gli eredi) restituiscono le somme al netto.
Relativamente al secondo quesito, inerente la determinazione dell’importo netto da restituire, nel caso in cui la restituzione sia relativa ad importi afferenti a più periodi d’imposta, il criterio illustrato nel paragrafo 3 della circolare n. 8/E del 2021, che prevede che il sostituto è tenuto a sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito, deve essere applicato dalla Cassa distintamente per ogni annualità alla quale si riferisce l’indebito.
Relativamente al terzo quesito inerente la determinazione del credito d’imposta, alla luce dei chiarimenti forniti nel paragrafo 5 della circolare n. 8/E del 2021, sopra richiamati, circa la definitività della pretesa, nel caso rappresentato di parziale restituzione delle somme in assenza di sentenza passata in giudicato e di accordo tra le parti, quindi in mancanza di una definitività della pretesa, la Cassa può usufruire del credito di imposta solo sulla somma effettivamente restituita dal sostituito.
In relazione al quarto quesito, in merito all’applicazione della disposizione in esame al caso in cui siano restituite somme che non costituiscono redditi di lavoro dipendente, si ribadisce quanto chiarito nella circolare n. 8/E del 2021 che la modalità di restituzione al “netto” della ritenuta possa avvenire nelle ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte. Pertanto, si ritiene che, anche nel caso di restituzione al “netto” di somme relative a redditi di lavoro autonomo, al sostituto competa il credito d’imposta di cui al comma 2 dell’articolo 150 del d.l. n. 34 del 2020.
Infine si precisa che, della restituzione delle somme, nonché dell’emersione del credito d’imposta, l’Istante dovrà dare evidenza rispettivamente nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770) così come illustrato nelle relative istruzioni ai predetti modelli di dichiarazione.
***
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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