AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 62 del 7 marzo 2024
Restituzione somme versate a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, dedotte dal reddito complessivo in periodi di imposta precedenti, articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del Tuir
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Ente istante (di seguito, ”Ente” o ”Istante”) rappresenta che opera in piena autonomia ai fini della corresponsione dei trattamenti liquidativi ai sensi della legge del 20 marzo 1975, n. 70 (rubricata ”Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”).
In relazione al personale assunto entro il 31 dicembre 2000, ai sensi dell’articolo dall’articolo 13 della citata legge n. 70 del 1975, «All’atto della cessazione dal servizio spetta al personale un’indennità di anzianità, a totale carico dell’ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.
Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l’ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente».
Nei confronti di detto personale, ai fini del riconoscimento dei periodi oggetto di riscatto, trovano applicazione le disposizioni della legge 6 dicembre 1965, n. 1368 (”Valutazione dei servizi dell’indennità di buonuscita”) in base alla quale ai sensi dell’articolo 1 è data facoltà al dipendente di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell’indennità di buonuscita, «dei servizi statali civili e militari prestati nonché dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita».
In relazione al personale assunto successivamente al 31 dicembre 2000, invece, si applicano le disposizioni del regime del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) previsto dalle disposizioni del d.P.C.M. 20 dicembre 1999 in virtù dell’accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999 dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali.
L’Istante rappresenta che anche il personale assunto successivamente al 31 dicembre 2000, ha chiesto su base volontaria il riscatto del corso di laurea e, pertanto, ha operato le relative trattenute in busta paga.
Tuttavia, tenuto conto che in base alle norme citate, la possibilità di richiedere il riscatto ai fini dell’indennità di buonuscita non spetta al personale in servizio e in quiescenza in regime di TFR assunto dopo il 31 dicembre 2000, l’Istante intende restituire le somme trattenute e chiede, pertanto, quale il regime fiscale da applicare.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante sostiene che alla restituzione delle somme al personale dipendente e/o cessato vada applicato il regime di tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 lettera nbis) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si precisa che non costituisce oggetto di valutazione l’applicazione da parte dell’Istante della normativa in materia previdenziale richiamata riguardante i contributi per il riscatto della laurea ai fini della liquidazione della buonuscita.
Ciò premesso, si rileva che, ai fini della deducibilità fiscale degli oneri sostenuti, la lettera e), comma 1, dell’articolo 10 del Tuir stabilisce che si deducono dal reddito complessivo, se non sono deducibili dai singoli redditi che concorrono a formarlo, «i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti».
Nella risoluzione 12 settembre 2002, n. 298/E, richiamando la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, è stato chiarito che sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1° gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento.
I contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, pertanto, sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione.
La lettera nbis), del comma 1 dell’articolo 17 del Tuir prevede che l’imposta sul reddito si applica separatamente sulle «somme conseguite a titolo di rimborso […] di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. […]».
Nel caso in esame, pertanto, considerato che le somme versate dal personale a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono state dedotte dal reddito negli anni precedenti e che l’Istante intende provvedere alla restituzione al personale assunto dopo il 31 dicembre 2000, che non aveva titolo per beneficiare del suddetto regime, le predette somme oggetto di restituzione sono da assoggettare a tassazione separata ai sensi della predetta lettera nbis).
Per completezza, si osserva che ai sensi del comma 3 dell’articolo 17 sopracitato «Per i redditi […] indicati alle lettere da g) a nbis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione».
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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