La legge di stabilità 2018 ha statuito, a partire dal 1° luglio 2018, l’obbligo per i datori di lavoro e committenti di pagare le retribuzioni ed i relativi anticipi esclusivamente mediante strumenti tracciabili. La norma ha previsto l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.000,00 fino a 5.000,00 euro, qualora i soggetti obbligati, utilizzino mezzi di pagamenti diversi da quelli previsti dalla norma.
La nuova normativa trova applicazione, prescindendo dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, per tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato, collaborazioni coordinate e continuative ed ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001.
La norma sembra trovare applicazione oltre che alla generalità dei datori di lavoro e committenti ed anche ai rapporti di lavoro autonomo diverso da quello coordinato e continuativo.
Esclusioni
La norma non trova applicazione
Sono invece certamente esclusi dall’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per i seguenti rapporti di lavoro:
- quelli instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il lavoro domestico, rientranti nella Legge n. 339/1958, nonché quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- per i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
Strumenti di pagamento consentiti
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
Per impedimento deve essere inteso la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. Il datore di lavoro o committente può tenere conto delle scelte dei lavoratori ed in mancanza della scelta del dipendente potrà procedere al pagamento scegliendo una delle modalità previste.
L’obbligo riguarda tutti gli elementi della retribuzione previsti dal contratto individuale e collettivo applicabile al rapporto di lavoro.
Per una parte della dottrina le somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali, quali ad esempio gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese possono essere esclusi dall’obbligo di tracciabilità poiché l’obbligo di tracciabilità deve essere applicato al momento in cui i datori di lavoro o committenti, “corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa”.
Inoltre si evidenzia che, in base alle nuove norme, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante.
Le sanzioni non sono diffidabili
L’INL con la summenzionata nota informa che sono sanzionabili anche anche quando questi sono usati in maniera elusiva come ad al pagamento a mezzo bonifico, che poi viene revocato.
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