AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 29 aprile 2020, n. 181301
Disposizioni di attuazione dell’art. 22, comma 6, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – Definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili
Dispone:
- Definizioni.
Ai fini del presente Provvedimento, si intende:
1.1. per commissione, la commissione applicata all’esercente dal soggetto che stipula con quest’ultimo un contratto di convenzionamento, pagata dall’esercente in relazione a un’operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuata da un consumatore finale. Rientrano nella definizione di “commissione” i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione;
1.2. per consumatore finale, il soggetto di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”;
1.3. per contratto di convenzionamento, il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento e un esercente per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi all’esercente quale corrispettivo dello scambio di beni e servizi;
1.4. per credito d’imposta, il credito d’imposta riconosciuto ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell’art. 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
1.5. per esercente, il soggetto che esercita un’attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali;
1.6. per mese di addebito, il mese e l’anno nel quale sono state addebitate le commissioni relative alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
1.7. per periodo di riferimento, il mese e l’anno in cui sono state effettuate le operazioni di pagamento basate su carta di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile;
1.8. per prestatori di servizi di pagamento, i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
1.9. per servizi telematici, i servizi Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate di cui al decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
1.10. per Sistema di Interscambio Dati (per brevità SID), infrastruttura di comunicazione definita dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 25 marzo 2013, n. 37561, le cui caratteristiche sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;
1.11. per soggetto convenzionatore, il prestatore di servizi di pagamento che stipula con l’esercente un contratto di convenzionamento.
- Ambito di applicazione
2.1. Ai sensi del art. 22, comma 6 del decreto legge n. 124 del 2019, le disposizioni del presente Provvedimento disciplinano i termini, le modalità ed il contenuto delle comunicazioni di cui comma 5, primo periodo, dello stesso articolo.
- Trasmissione dei dati
3.1. Soggetti obbligati
Sono obbligati alla comunicazione di cui all’art. 22, comma 5, del decreto legge n. 124 del 2019, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione.
3.2. Pagamenti
I pagamenti di cui al punto 3.1 sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili offerti da:
- a) prestatori di servizi di pagamento soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- b) prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti alla lettera a), in considerazione dell’accettazione in Italia, da parte dei soggetti convenzionatori, degli strumenti di pagamento elettronici da essi offerti.
3.3. Dati da trasmettere
Le informazioni previste dall’articolo 22, comma 5, primo periodo, del decreto legge n. 124 del 2019, sono trasmesse in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento, ed includono:
– il codice fiscale dell’esercente;
– il mese e l’anno di addebito;
– il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
– il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
– l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
– l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
3.4. Modalità di trasmissione
I dati di cui al punto 3.3 sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento. Al fine della predisposizione dei dati è utilizzato il prodotto software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
3.5. Soggetti non residenti
I soggetti di cui al punto 3.1 non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 605 del 1973 e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
3.6. Termini di trasmissione
La trasmissione dei dati di cui al punto 3.3 del presente provvedimento, è effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
3.7. Ricevute
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione, successivo all’invio di una ricevuta di accoglimento del file.
Il file può essere scartato totalmente o parzialmente per effetto dei controlli, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. In tal caso, i dati contenuti nel file sono considerati, rispettivamente, completamente o parzialmente non trasmessi.
3.8. Rettifica della trasmissione
In caso di omissioni o errori nei dati trasmessi e acquisiti, i soggetti obbligati di cui al punto 3.1 possono trasmettere una comunicazione di annullamento, entro lo stesso termine indicato al punto 3.6, che cancella integralmente tutti i dati già trasmessi e acquisiti riferiti a quella mensilità, e trasmettere successivamente una nuova comunicazione entro lo stesso termine. È anche consentito, entro il terzo mese successivo al termine indicato al punto 3.6, rettificare o cancellare dati trasmessi relativi a singoli esercenti per il mese e l’anno indicati nella comunicazione di rettifica, inviando una comunicazione di modifica puntuale che sostituisce integralmente o cancella completamente quanto precedentemente comunicato per l’esercente indicato.
La comunicazione di rettifica inviata oltre il predetto termine sarà scartata e non risulterà pervenuta.
3.9. Conservazione della documentazione relativa alle commissioni
Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell’amministrazione finanziaria, e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.
- Sicurezza dei dati
4.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, che prevede l’integrazione applicationto- application tra sistemi informativi agendo, quindi, in modalità totalmente automatizzata, attraverso la piattaforma di File Transfer Protocol (FTP) su Virtual Private Network (VPN) opportunamente configurata. Nel solo caso di trasmissione di file inferiori a 20 MB in formato compresso, è possibile l’utilizzo, sempre in modalità automatizzata, del canale PEC dello stesso SID. In entrambi i casi, il canale trasmissivo e i dati sono cifrati.
4.2. La sicurezza degli archivi, e della relativa consultazione, del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione degli accessi, e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni effettuate.
- Trattamento dei dati
5.1. I dati e le informazioni che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti attraverso il canale SID dell’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal precedente punto 3 e dalle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento.
5.2. I dati e le informazioni acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllare la spettanza del credito di imposta, per le analisi di qualità dei dati, per l’analisi del rischio e per attività di controllo e verifica sull’utilizzo dello stesso credito.
5.3. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori addetti alle attività di cui al punto 5.2.
5.4. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5.5. I dati saranno conservati fino al 31 dicembre del decimo anno successivo all’anno di addebito.
- Evoluzione delle specifiche tecniche
6.1. Eventuali modifiche delle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dandone preventiva comunicazione.
Motivazioni
L’articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020) – come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 – introduce un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Ai fini dell’agevolazione, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020. Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.
Il presente Provvedimento, in attuazione del comma 6 della citata normativa, definisce i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5 del predetto art. 22.
Il Provvedimento si applica ai soggetti convenzionatori, vale a dire i soggetti prestatori di servizi di pagamento di cui all’art. 1 comma 1 lettera g) del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, che operano sul territorio nazionale, anche senza stabile organizzazione, ovvero in regime di libera prestazione, e che hanno stipulato con l’esercente un accordo di convenzionamento per l’accettazione in Italia di carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il Provvedimento prevede, quale oggetto della comunicazione, i dati delle commissioni addebitate all’esercente per transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici riconducibili a consumatori finali. I dati sono utilizzati per attività di verifica e controllo.
Trattandosi di dati riferibili a dati dichiarativi saranno utilizzabili per l’analisi del rischio.
L’applicazione del presente Provvedimento decorre dal 1° luglio 2020, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della citata normativa. Le comunicazioni sono predisposte in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento e sono trasmesse all’Agenzia delle entrate per il tramite del Sistema di Interscambio Dati (SID).
Riferimenti normativi
- a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
– Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
- b) Disciplina normativa di riferimento:
– decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (art. 22 comma 5), convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
– decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
– decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato 1 (1)
Omissis
Allegato 2
Modalità di compilazione e trasmissione delle Comunicazioni “Commissioni su Transazioni”
SOMMARIO
- GENERALITÀ
- AZIONI PROPEDEUTICHE, SOFTWARE E CANALE DA UTILIZZARE PER L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE
- CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLA COMUNICAZIONE
3.1. DIMENSIONI DEI FILE E CARATTERI AMMESSI
3.2. TIPI RECORD
3.3. LA STRUTTURA DEI RECORD
3.4. LA STRUTTURA DEI DATI
- TIPOLOGIE DI INVIO E SCADENZE
4.1.1. INVIO ORDINARIO
4.1.1. INVIO MODIFICA PUNTUALE
4.1.1. INVIO DI ANNULLAMENTO
- CONTROLLI
5.1. CONTROLLI CLIENT
5.2. CONTROLLI IN FASE DI ACCOGLIENZA ED ELABORAZIONE DEI DATI
- GENERALITA’
I prestatori di servizi di pagamento – di cui all’art. 1 comma 1 lettera g) del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni e integrazioni – che operano sul territorio nazionale, anche senza stabile organizzazione, ovvero in regime di libera prestazione, e che hanno stipulato con gli esercenti un accordo di convenzionamento (cd. soggetti convenzionatori) per l’accettazione in Italia di carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) o di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate il totale delle commissioni addebitate ad ogni singolo esercente nel mese, per le transazioni riferibili a consumatori finali e le altre informazioni necessarie, specificate nel Provvedimento di cui questo allegato tecnico è parte integrante.
I tempi, il contenuto informativo e le modalità di compilazione e trasmissione delle comunicazioni sono descritte nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate e negli allegati tecnici “All.1_Specifiche tecniche Commissioni su transazioni” e nel presente documento “All.2_Modalità di compilazione e trasmissione Comunicazioni Commissioni su transazioni”.
- AZIONI PROPEDEUTICHE, SOFTWARE E CANALE DA UTILIZZARE PER L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Per l’invio della comunicazione è obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) dell’Agenzia dell’entrate, previo accreditamento allo stesso servizio.
Le informazioni relative al SID sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/servizi/servizitrasversali/altri/sid2
Il soggetto tenuto alla comunicazione deve inoltre essere in possesso di certificati di firma e cifratura dell’Agenzia delle entrate in corso di validità al momento dell’invio.
È inoltre obbligatoria l’esecuzione preventiva dello specifico software, reso disponibile nell’area riservata agli utenti SID, che permette la verifica formale del file e la sua compressione, cifratura e firma con i certificati rilasciati dall’Agenzia delle entrate al soggetto tenuto all’invio.
Il software su indicato, in caso di esito positivo del controllo formale del file creato dal soggetto tenuto alla comunicazione e sottoposto al controllo, genera in output una coppia di file, rinominati secondo una specifica nomenclatura, uno contenente i dati compressi cifrati e firmati, l’altro contenente la firma digitale separata. Entrambi i file dovranno essere trasmessi, in un unico invio tramite uno dei seguenti canali:
– PEC, utilizzando l’indirizzo PEC comunicato in fase di iscrizione al SID, senza modificarne la nomenclatura, ad uno dei seguenti indirizzi PEC:
sid1@pcert.agenziaentrate.it
sid2@pcert.agenziaentrate.it
sid3@pcert.agenziaentrate.it
sid4@pcert.agenziaentrate.it
sid5@pcert.agenziaentrate.it
– FTP, attraverso un proprio nodo di interscambio o tramite uno dei nodi di interscambio preventivamente accreditati da gestori che offrono a terzi questa possibilità di transito.
In caso di esito negativo del controllo formale, il software su indicato genererà un file diagnostico in formato testo codificato e strutturato secondo le specifiche tecniche descritte nell’allegato “All.3 – Specifiche tecniche Diagnostici, Ricevute ed Esiti di elaborazione Comunicazioni Commissioni su transazioni”.
Conseguentemente all’invio di un file contenente i dati da comunicare, saranno restituiti:
- a) un primo file “ricevuta”, che attesta l’accoglimento o lo scarto totale del file e che fornisce il numero di protocollo assegnato al file trasmesso;
- b) un secondo file di “esito di elaborazione”, esclusivamente nel caso di avvenuto accoglimento del file, che attesta l’acquisizione totale o parziale del file e riporta la segnalazione dei record eventualmente scartati e la relativa motivazione, nonché eventuali segnalazioni (Warnings) attestanti la presenza di errori non bloccanti.
Sul file sarà indicato il protocollo del file trasmesso cui si riferisce l’elaborazione.
Questa seconda ricevuta non è prodotta nel caso di invio di tipo Annullamento.
Entrambi i file di risposta, compressi e firmati, saranno trasmessi tramite lo stesso canale utilizzato per l’invio del file contenente i dati da comunicare. Tale trasmissione sarà effettuata entro 5 giorni dal ricevimento del file via PEC o da quando il file è stato reso disponibile sul nodo.
Sottoponendo i file di risposta all’elaborazione dello stesso software usato per il controllo del file, grazie ad apposita funzione, sarà prodotto, per ognuno di essi, un file in formato testo codificato e strutturato secondo le specifiche tecniche descritte nell’allegato “All.3 – Specifiche tecniche Diagnostici, Ricevute ed Esiti Comunicazioni Commissioni su transazioni”.
Si sottolinea, quindi, che solo il ricevimento del secondo file attesta l’acquisizione dei record inviati, al netto degli eventuali scarti.
Si evidenzia che, le ricevute costituiscono elemento essenziale per una corretta trasmissione di comunicazioni successive riferite allo stesso mese di addebito.
Eventuali ulteriori comunicazioni di aggiornamento e annullamento, riferite allo stesso anno e mese, dovranno essere trasmesse, se necessario, dopo l’attestazione dell’accoglimento (ricevute) delle comunicazioni precedenti.
- CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLA COMUNICAZIONE
3.1. DIMENSIONI DEI FILE E CARATTERI AMMESSI
Ogni file della comunicazione deve essere composto da record a lunghezza fissa di 298 caratteri stampabili, seguiti da:
– due caratteri 0D (Carriage return) e 0A (Line Feed), in caso di file prodotti su sistemi operativi Windows
– il carattere 0A (Line Feed), in caso di file prodotti su sistemi operativi Unix/Linux.
Il file deve essere compilato con i caratteri ASCII standard compresi tra quello corrispondente al codice esadecimale 20 (decimale 32) e quello corrispondente al codice esadecimale 60 (decimale 96), oltre ai caratteri esadecimali 0D (Carriage return) e 0A (Line Feed) “non stampabili”. Sostanzialmente, sono ammessi solo caratteri alfabetici maiuscoli e la maggior parte dei caratteri di punteggiatura e caratteri speciali.
Nell’eventualità in cui i file siano inviati via PEC, è necessario che non superino i limiti di grandezza stabiliti per tale tipo di fornitura (20 MB compressi), dalle regole del SID. Per le forniture acquisite via FTP, è consigliabile non superare la grandezza di 30 GB (circa 350 MB compressi), per evitare tempi di elaborazione eccessivamente lunghi. In ogni caso i nodi FTP dovranno rispettare i limiti dimensionali dei file come stabilito durante le fasi di collaudo, oppure ripetere i test di trasmissione dati per aumentare la loro capacità di transfer rate.
Pertanto, nel caso di comunicazioni che eccedano tali limiti o per comodità dell’utente, è possibile inviare più file contenenti ulteriori dati della fornitura. I record accolti, successivi al primo invio, saranno considerati “integrativi” e pertanto accodati. (cfr. Cap. 4. TIPOLOGIA INVIO E SCADENZE).
3.2. TIPI RECORD
Ciascun record presente nel file è contraddistinto da uno specifico “tipo record” che ne individua il contenuto e che determina l’ordinamento all’interno del file stesso.
I record previsti sono:
– Record di tipo “0”: È il record di testa della comunicazione. È il primo record del file e contiene i dati necessari ad individuare la fornitura, il tipo di invio, l’anno e il mese di addebito delle commissioni (periodo di riferimento della fornitura), il Soggetto Convenzionatore obbligato alla comunicazione.
– Record di dettaglio: Sono i record riservati ai dati oggetto della comunicazione. Ogni record di dettaglio è contraddistinto da un ID Esercente (chiave univoca della fornitura riferita all’anno e mese indicati nel record di testa, scelta dal Soggetto Convenzionatore) e contiene i dati riferiti ad un esercente, come indicati nell’All.1. Nella stessa comunicazione non possono essere inseriti record di dettaglio contraddistinti dallo stesso ID Esercente. Pertanto, nel caso in cui il Soggetto Convenzionatore avesse stipulato più contratti con lo stesso esercente, i dati richiesti devono essere sommati.
Il record di dettaglio può essere utilizzato anche per richiedere una modifica o la cancellazione dei dati inviati precedentemente e acquisiti, riferiti allo stesso ID esercente per l’anno e il mese indicato nel record di testa della comunicazione.
I record di dettaglio devono essere ordinati per chiave ID Esercente.
– Record di tipo “9”: È il record di coda della comunicazione. È l’ultimo record del file e contiene informazioni relative al numero di record di dettaglio contenuti nella comunicazione stessa.
La sequenza dei record all’interno del file deve rispettare le seguenti regole:
– presenza obbligatoria di un solo record di tipo “0”, posizionato come primo record della comunicazione;
– presenza di uno o più record di dettaglio ad eccezione della comunicazione attestante un invio di “annullamento”, nella quale non devono essere presenti record di dettaglio, ordinati per chiave ID Esercente;
– presenza obbligatoria di un solo record di tipo “9”, posizionato come ultimo record della comunicazione.
3.3. LA STRUTTURA DEI RECORD
I record contenuti nella comunicazione sono costituiti unicamente da campi posizionali, la cui collocazione all’interno del record è fissa. Il contenuto informativo, l’obbligatorietà di compilazione, gli eventuali valori ammessi, la posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nel documento “All.1_Specifiche tecniche Commissioni su transazioni”.
3.4. LA STRUTTURA DEI DATI
Il documento “All.1_Specifiche tecniche Commissioni su transazioni” descrive la struttura dei dati. Per ciascun campo è indicato:
– Il numero progressivo
– La posizione iniziale all’interno del record
– La posizione finale
– La lunghezza del campo
– Un nome sintetico descrittivo del contenuto informativo
– Il tipo di dato
– Una descrizione estesa del contenuto informativo ed eventuali note
– Istruzioni per la compilazione del campo che descrivono
– valori ammessi, laddove elencabili o descrivibili
– l’obbligatorietà
– regole di compilazione in relazione ad altri campi dello stesso record o di altri tipi record
Nelle specifiche possono essere indicate “Sezioni” comprendenti più campi, la cui compilazione è determinata o meno dal valore assegnato ad altri campi. Per sezione “non compilata” si intende che tutti i campi di quella sezione devono essere impostatati a spazi.
L’allineamento e la formattazione dei campi posizionali, in base al tipo di dato, sono descritti nella tabella che segue.
Dato | Descrizione | Formattazione | Esempio di allineamento |
---|---|---|---|
AN | Campo alfanumerico | Spazio | “STRINGA “ |
NU | Campo numerico positivoCampo numerico negativo | Zero | ” 12345‟ o “00000012345‟” -12345‟ o “-0000012345‟ |
CF | Codice fiscale(16 caratteri) Codice fiscale numerico o Partita IVA (11 caratteri) | Spazio | “RSSGNN60R30H501U””12312312312 “ |
DT | Data (formato GGMMAAAA) | Spazio o tutto a zero | “31122011‟ |
PR | Sigla automobilistica delleprovince italiane ed il valore “EE” per gli esteri. | Spazio | “RM‟ |
Per tutti gli importi da comunicare (positivi o negativi), è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare nella posizione relativa al segno, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l’inserimento del simbolo “-“, mentre per i dati positivi non va inserito il segno “+”. Per alcuni campi la formattazione fa eccezione rispetto alle regole sopra indicate, se diversamente indicata nelle specifiche tecniche.
Nella comunicazione cui fa riferimento questo documento, non è previsto l’inserimento di valori numerici negativi.
Tutti gli importi presenti nella comunicazione devono essere inseriti senza esposizione dei decimali, arrotondando all’unità di Euro.
- TIPOLOGIE DI INVIO E SCADENZE
In ogni comunicazione è necessario specificare la tipologia di invio. Sono previste le seguenti tipologie di invio:
0 = Ordinario
1 = Modifica puntuale
2= Annullamento
4.1.1. INVIO ORDINARIO
Le comunicazioni con tipologia di invio ordinario devono contenere la fornitura dei dati riferiti all’anno e al mese indicato.
Si precisa che l’anno e il mese inseriti nella comunicazione si riferiscono all’anno e al mese in cui sono state addebitate le commissioni contenute nella comunicazione.
Le comunicazioni di tipo ordinario saranno accolte entro e non oltre il giorno 20 del mese stesso indicato nella comunicazione (mese di addebito delle commissioni), salvo i mesi per i quali il giorno di scadenza cade in un giorno festivo o di sabato. In tal caso, per quel mese, la scadenza è automaticamente posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
È preferibile che i soggetti tenuti all’invio effettuino un’unica comunicazione di tipo invio ordinario, inserendo tutti i dati relativi al periodo in un unico file.
Tuttavia, invii ordinari successivi al primo saranno comunque accolti salvo errori, e i dati in essi contenuti, se corretti, saranno aggiunti ai precedenti, se pervenuti entro la scadenza sopra indicata.
Eventuali record scartati nella comunicazione per codice fiscale non presente in Anagrafe Tributaria (segnalati nel secondo file “esito di elaborazione” ricevuto dall’utente), dovranno essere nuovamente inviati, corretti, con una nuova comunicazione di tipo invio ordinario che includa esclusivamente i record scartati della comunicazione precedente, sempre nei termini sopra enunciati.
Si evidenzia che qualora si intenda effettuare un invio ordinario successivamente ad un invio di annullamento è fortemente consigliato attendere la ricevuta dell’annullamento.
4.1.1. INVIO MODIFICA PUNTUALE
Le comunicazioni con tipo di invio Modifica Puntuale devono essere inviate nel caso in cui si voglia sostituire o cancellare il contenuto informativo di un record accolto, riferito ad un ID Esercente presente in una comunicazione dello stesso anno e mese, inviata dal medesimo Soggetto Convenzionatore o da un altro Soggetto Convenzionatore che ha incorporato il precedente, a condizione che indichi il soggetto incorporato, mittente del precedente invio, nell’opportuno campo del record di testa.
Nel record di dettaglio dovrà essere impostato il Tipo di operazione che si vuole effettuare per quell’ID Esercente:
– l’operazione di Modifica sta a richiedere la sostituzione di tutti i dati precedentemente acquisiti per quell’anno e mese riferiti all’ID Esercente indicato, compreso il codice fiscale. Pertanto non sarà verificata l’uguaglianza del codice fiscale indicato nel record della comunicazione precedente rispetto a quella nuova.
I record riferiti ad un ID Esercente possono essere modificati più volte.
– l’operazione di Cancellazione del record sta a richiedere di eliminare dai dati acquisiti l’ID Esercente indicato e tutti i dati ad esso riferiti comunicati per quell’anno e quel mese. Per l’operazione di cancellazione è necessario indicare nel record esclusivamente l’ID Esercente.
I termini per l’invio di tipo Modifica Puntuale sono quelli previsti nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, cioè entro la fine del 3° mese successivo a quello indicato nella comunicazione (mese di addebito delle commissioni) salvo i mesi per i quali il giorno di scadenza cade in un giorno festivo o di sabato. In tal caso, per quel mese, la scadenza è automaticamente posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
4.1.1. INVIO DI ANNULLAMENTO
Le comunicazioni con tipologia di invio annullamento, devono essere inviate nel caso in cui si voglia eliminare l’intera fornitura, già trasmessa, per quel mese e anno.
Se la fornitura è stata inviata suddivisa in più comunicazioni, saranno eliminati tutti i record acquisiti con esito positivo inviati dallo stesso Soggetto Convenzionatore per l’anno e mese indicati sul record di testa.
Gli ID Esercente inviati per quell’anno e mese e il contenuto informativo ad essi associati saranno cancellati, anche se avessero subito operazioni di modifica puntuale.
Nel caso fosse necessario effettuare un invio di annullamento di una comunicazione precedentemente inviata da una società incorporata, è necessario compilare i campi della sezione “VARIAZIONE DATI INVIATI DA SOCIETA’ INCORPORATA” del record di testa.
I termini per l’invio di annullamento sono quelli previsti nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, cioè saranno accolte entro e non oltre il giorno 20 del mese stesso indicato nella comunicazione (mese di addebito delle commissioni), salvo i mesi per i quali il giorno di scadenza cade in un giorno festivo o di sabato. In tal caso, per quel mese, la scadenza è automaticamente posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
- CONTROLLI
5.1. CONTROLLI CLIENT
Il file compilato dal soggetto tenuto all’invio deve essere sottoposto al controllo formale utilizzando il software fornito dall’Agenzia delle Entrate.
Tale programma effettuerà i controlli di corrispondenza alle specifiche tecniche e alle modalità di compilazione descritte nel capitolo 3 di questo documento, dei file elaborati.
Al termine del controllo sarà prodotto nella cartella definita dall’utente in fase di configurazione del prodotto, un file di diagnostico (con estensione dgn) contenente record a lunghezza fissa che descrivono l’esito del controllo formale e gli eventuali errori riscontrati. Il file con estensione “dgn” è strutturato secondo le specifiche tecniche descritte nell’allegato “All.3 – Specifiche tecniche Diagnostici, Ricevute ed Esiti di elaborazione Comunicazioni Commissioni su transazioni”.
In questa fase sarà controllata anche la correttezza formale dei codici fiscali inseriti. Il controllo di esistenza in Anagrafe Tributaria è demandato alla fase successiva, di accoglienza della comunicazione e produzione dell’esito di elaborazione.
Si fa presente che, per le comunicazioni inviate fino al 20 dicembre 2021, potrà essere indicata la Partita IVA degli esercenti, laddove il Soggetto Convenzionatore non sia in possesso del relativo Codice Fiscale. Nel caso di possesso di entrambi i dati, deve essere indicato sempre il Codice Fiscale, come richiesto dalle specifiche tecniche.
Saranno oggetto di scarto, in fase di controllo formale, i file contenenti record di dettaglio che non contengono dati contabili riferibili a transazioni verso consumatori finali (cioè record con il dato “Totale commissioni su operazioni di pagamento riferibili a consumatori finali” e il dato “Numero operazioni di pagamento riferibili a consumatori finali” entrambi uguali a zero).
Saranno, inoltre, considerati non corretti i file che non rispettano l’ordinamento per ID Esercente dei record di dettaglio o contenenti record con ID Esercente duplicato.
In caso di superamento dei controlli formali, il software procede alla creazione del file diagnostico che riporterà l’esito positivo del controllo e alla creazione della coppia di file da inviare all’Agenzia delle entrate tramite canale SID.
5.2. CONTROLLI IN FASE DI ACCOGLIENZA ED ELABORAZIONE DEI DATI
Conseguentemente all’invio di un file contenente i dati da comunicare, saranno restituiti:
- a) un primo file “ricevuta”, che attesta l’accoglimento o lo scarto totale del file e che fornisce il numero di protocollo assegnato al file trasmesso;
- b) un secondo file di “esito di elaborazione”, esclusivamente nel caso di avvenuto accoglimento del file, che attesta l’acquisizione totale o parziale del file e riporta la segnalazione dei record eventualmente scartati e la relativa motivazione, nonché eventuali segnalazioni (Warnings) attestanti la presenza di errori non bloccanti.
Sul file sarà indicato il protocollo del file trasmesso cui si riferisce l’elaborazione.
Questa seconda ricevuta non è prodotta nel caso di invio di tipo Annullamento.
Entrambi i file di risposta, compressi e firmati, saranno trasmessi tramite lo stesso canale utilizzato per l’invio del file contenente i dati da comunicare. Tale trasmissione sarà effettuata entro 5 giorni dal ricevimento del file via PEC o da quando il file è stato reso disponibile sul nodo.
Questi file di risposta dovranno essere sottoposti all’elaborazione, con l’apposita funzione dello stesso software usato per il controllo del file, affinché il file sia trasformato in formato testo. La struttura dei file e la decodifica dei codici di errore sono riportati nel documento “All.3 – Specifiche tecniche Diagnostici, Ricevute ed Esiti di elaborazione Comunicazioni Commissioni su transazioni”.
I controlli effettuati in fase di accoglienza per la produzione della Ricevuta (primo file restituito all’utente) sono controlli propedeutici all’esame del contenuto informativo del file:
- Correttezza della fase di decifratura
- Verifica del certificato di firma
- Correttezza della fase di decompressione del file
- File trasmesso non duplicato (anche se dopo l’invio fosse stato scartato)
- Uguaglianza del codice fiscale del Soggetto Convenzionatore indicato nella comunicazione con quello corrispondente al codice SID inserito nel nome dei file inviati e con quello del soggetto che ha firmato il file
- In caso di invio tramite PEC, uguaglianza dell’indirizzo di posta elettronica certificata da cui è pervenuto il file con l’indirizzo PEC comunicato dal soggetto in fase di iscrizione al SID.
- Comunicazione controllata con una versione corretta dell’applicativo client.
- Congruenza dell’anno e mese di addebito e del tipo di invio con la data di invio e con la data di scadenza prevista per il tipo di invio
- Congruenza del tipo invio con i tipi invio di precedenti comunicazioni inviate e acquisite con esito positivo per lo stesso anno e mese dallo stesso Soggetto Convenzionatore:
– non è accolta una comunicazione di tipo invio Annullamento o Modifica Puntuale se non è stata inviata e accolta, seppur parzialmente, una comunicazione di tipo invio Ordinario
– non è accolta una comunicazione di Modifica Puntuale trasmessa successivamente all’invio e all’accoglimento di una comunicazione di Annullamento riferita allo stesso anno e mese.
In seguito a questi controlli, possono essere prodotti 2 tipi di ricevute:
– Accoglimento del file
– Scarto del file
desumibili dal codice di errore riportato nella Ricevuta stessa che riporterà, in caso di scarto, la motivazione. La decodifica dei codici di errore è riportata nel documento “All.3 – Specifiche tecniche Diagnostici, Ricevute ed Esiti di elaborazione Comunicazioni Commissioni su transazioni”.
In caso di tipo Invio Annullamento e in caso di scarto non sarà inviato il secondo file di esito dell’elaborazione.
Per le comunicazioni relative a invii di tipo Ordinario o Modifica Puntuale, la Ricevuta di Accoglimento del file NON attesta l’acquisizione di tutti i record in esse contenuti. Per l’attestazione dell’acquisizione è necessario attendere la consegna del secondo file di risposta “Esito di elaborazione”.
I controlli in fase di elaborazione sul contenuto informativo in seguito ai quali è prodotto il file “Esito di elaborazione” (secondo file), sono i seguenti:
- Controllo che ogni ID Esercente, contenuto in una comunicazione di tipo invio Ordinario per un anno e mese, inviato da un Soggetto Convenzionatore non sia stato già inviato (e acquisito) nella stessa o in precedenti comunicazioni
- Controllo che ogni ID Esercente presente in comunicazioni di Modifica Puntuale sia stato già inviato in precedenti comunicazioni, ordinarie, riferite allo stesso anno e mese ed acquisito
- Controllo di presenza in Anagrafe Tributaria dei codici fiscali (e delle partite IVA fino alle comunicazioni inviate entro il 20 dicembre 2021) degli esercenti.
In seguito a questi controlli, possono essere prodotti 2 tipi di Esiti di elaborazione:
– Acquisizione Totale (tutti i record sono stati acquisiti)
– Acquisizione Parziale (alcuni record contenuti nella comunicazione non sono stati acquisiti)
Il file di esito attestante Acquisizione Totale può contenere segnalazioni di WARNING, in caso di partite IVA di Esercenti inserite al posto dei codici fiscali, esclusivamente fino alle comunicazioni inviate fino al 20 dicembre 2021.
Dopo quella data, l’immissione della partita IVA al posto del codice fiscale, comporterà lo scarto del record.
Il file di esito attestante Acquisizione Parziale conterrà l’elenco dei record scartati (ed eventualmente anche i record con i Warning, distinguibili dai precedenti). L’ ID Esercente e il contenuto informativo ad esso associato, in caso di scarto, non risulterà comunicato e pertanto non potrà essere modificato, ma dovrà essere inviato nuovamente con una comunicazione di tipo invio Ordinario.
La decodifica dei codici di errore, la struttura e il contenuto informativo degli “Esiti di Elaborazione” sono presenti nel documento “All.3 – Specifiche tecniche Diagnostici, Ricevute ed Esiti di elaborazione Comunicazioni Commissioni su transazioni”.
Allegato 3
Omissis
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