Nel documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate rammenta che l’articolo 26-bis della legge n. 196 del 1997 dispone che “I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f), all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell’Iva di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Per l’Amministrazione finanziaria tale regola trova applicazione anche nell’ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza stipulato tra due società quando i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, stipulati dalla società mandataria, sono esclusivamente riferibili all’attività, oggetto del mandato, che la mandataria dovrà porre in essere per conto e nell’interesse della mandante.
Nel contesto esaminato l’assunzione, da parte del mandante, dell’onere di rimborsare al mandatario gli oneri e i costi di gestione anticipati/sostenuti, produce, ai fini IVA, l’effetto della totale equiparazione della natura dei servizi ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante. Pertanto le somme erogate dalla mandante al mandatario, a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato, non vanno assoggettate ad IVA.
Ai fini IVA, trova applicazione l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo del DPR n. 633 del 1972 secondo cui “Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”.
Sulla base della sopracitata norma le prestazioni convenzionalmente rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il terzo (e viceversa) conservano sempre la medesima natura “oggettiva” (cfr. risoluzioni dell’11 febbraio 1998, n. 6, del 27 settembre 1999, n. 146, del 27 dicembre 1999, n. 170).
Inoltre il principio dell’omologazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e mandatario, ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR n. 633 del 1972 opera, ai fini dell’IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo (cfr. risoluzione n. 242/E del 27 agosto 2009).