Agenzia delle Entrate – Risposta n. 333 del 21 giugno 2022
Articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Rinuncia a crediti connessi a leasing finanziario.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La Società istante dichiara di essere stata costituita nel 1974, di svolgere attualmente la sua attività nei seguenti settori: i. Trattamento …; ii. Piscina; iii. Detergenza e disinfezione e di avere un Capitale sociale che ammonta ad euro 5.641.000, così suddiviso:
- «X Scpa (“X”) (…) numero …. azioni, per un valore nominale di euro …, corrispondenti all’83,89% del Capital Sociale;
- Y Coop (“Y”), (…) numero … azioni, per un valore nominale di euro …, corrispondenti al 16,11% del Capital Sociale.» (X e Y di seguito, congiuntamente i “Soci”).
La Società prosegue affermando che ha attraversato un periodo di profonda crisi, anche a seguito di un avvicendamento “conflittuale” all’interno della compagine sociale, pertanto, «(…) negli ultimi esercizi è quindi partito un ambizioso programma di ristrutturazione, che ha interessato pressoché tutti gli ambiti aziendali: dall’area commerciale, con una riorganizzazione della rete di vendita e una dismissione di talune filiali commerciali, all’area produttiva, con un rinnovo degli impianti di produzione e una razionalizzazione dell’offerta. Tale riorganizzazione sta portando ad un deciso “cambio di rotta”, con i principali indicatori economici (es. EBIT/Fatturato) che finalmente mostrano decisi segnali di miglioramento, nonostante l’inevitabile rallentamento causato dalla pandemia, che non ha consentito di raggiungere gli obiettivi previsti (soprattutto di fatturato).» L’istante precisa che il percorso di miglioramento ed efficientamento proseguirà anche nei successivi esercizi ed essendo previsto un importante piano di investimenti finalizzato a lanciare sul mercato una nuova linea di prodotti.
Pertanto, al fine di patrimonializzare la Società e migliorarne gli indicatori – su tutti il rapporto Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto – e agevolare la raccolta di capitale di debito presso il mondo bancario, i soci hanno convenuto di rinunciare ad alcuni crediti vantati verso la Società, convertendo gli stessi in riserva di capitale.
Tale rinuncia, del valore complessivo di euro ….. , è stata notificata all’Istante a mezzo pec in data XX dicembre 2021, quindi, in tempo utile affinché la maggior patrimonializzazione fosse riflessa già nel bilancio 2021.
Circa la contabilizzazione di detta rinuncia l’Istante fa presente che, sulla base dei principi contabili vigenti, la rinuncia stessa è stata allocata direttamente ad una riserva di patrimonio netto.
Riguardo alla predetta rinuncia, la società evidenzia che il «credito rinunciato da X, pari ad euro , risulta così composto:
a) (…) euro …: credito acquistato da X dalla società Z SpA, (. ) si rappresenta che la società Z SpA, ora in liquidazione, aveva ad oggetto l’attività di leasing (. ). A sua volta i crediti ceduti da Z SpA avevano la seguente origine:
- (…) euro trattasi del debito residuo di Aqua SpA relativo ai contratti di leasing finanziario immobiliare di seguito elencati, debito che l’Istante si era impegnata a regolare secondo un piano di ammortamento ai sensi dell’art. 5 dell’atto di transazione allegato al numero 5 ma che, a causa delle già citate difficoltà finanziarie incontrate dall’Istante negli ultimi anni, è stato saldato solo in parte; i. contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 204/0005 stipulato in data 26.3.2004 tra K SpA e la società J SpA, (…) (quest’ultima fusa per incorporazione in istante SpA con atto in data xx dicembre 2013), relativo ad immobile sito in … (…); ii. contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 211/001 stipulato in data 9.3.2011 tra W SpA (estinta per scissione totale a beneficio, tra le altre, di K) e la già citata J SpA e relativo ad immobile sito in …. , (…); iii. contratto di locazione finanziaria immobiliare n. … stipulato in data ….2002 e relativo ad immobile sito in …, (…); iv. contratto di locazione finanziaria immobiliare n. .. stipulato in data ..2002 e relativo ad immobile sito in …, (…); v. contratto di locazione finanziaria immobiliare n. …stipulato in data …2006 e relativo ad immobile sito in …, (…); vi. contratto di locazione finanziaria immobiliare n. … stipulato in data …2007 e relativo ad immobile sito in …, (…);
- (…) euro …, debito residuo (…) a seguito di riscatto anticipato del contratto di leasing finanziario n. … tra W SpA (ora K) e l’Istante in data … 2014 ed avente ad oggetto alcune attrezzature all’epoca site presso l’unità locale di …. (…);
- (…) euro …, debito residuo (…) a seguito di riscatto anticipato del leasing finanziario di cui al punto precedente. (…);
- (…) euro …, debito residuo derivante da canoni non pagati da Aqua SpA a K SpA (all’epoca W SpA) e riconducibili al già citato contratto di leasing (rif. precedenti punti c. e d. e contratto allegato al numero 12), (. );
b) (…) euro….. credito acquistato da X dalla società Y Immobiliare SpA a socio Unico, (…) per un corrispettivo pari al valore nominale del credito stesso. (. )
L’importo rappresenta parte del credito residuo vantato da Y immobiliare SpA nei confronti dell’Istante a seguito dell’atto di cessione di credito (. ), ed avente origine dal contratto di leasing immobiliare a suo tempo in essere con K, (. ).
Il credito rinunciato da Y, pari ad euro… , rappresenta il residuo del credito di cui al punto b. del paragrafo precedente, che Y ha a sua volta acquisito da Y Immobiliare.»
In relazione a quanto precede l’istante chiede di conoscere se i crediti oggetto di rinuncia e conversione a riserva in conto capitale da parte dei Soci nel corso dell’esercizio 2021 possano costituire incrementi di patrimonio ai fini della disciplina super ACE.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene che le rinunce dei crediti possano alimentare la base Super ACE, per i motivi di seguito illustrati. Ai fini ACE la rinuncia di crediti dei soci è assimilata a conferimenti di denaro e, pertanto, costituisce incremento di patrimonio agevolabile ai fini della norma in esame. Nella circolare n. 17 del 2012 Assonime precisa che, «la rinuncia ad un credito da parte di un socio non è diversa dalla fattispecie in cui il socio venga saldato per un suo credito e contestualmente riversi il medesimo importo in favore della società partecipata a titolo di versamento a fondo perduto». Tale fattispecie ad avviso dell’istante è assimilabile anche all’acquisto da parte di un socio di un credito vantato da un terzo verso la società, a cui fa seguito la rinuncia e conseguente patrimonializzazione, come nel caso oggetto della presente istanza. Inoltre, la società osserva che la Relazione di accompagnamento al Decreto 14 marzo 2012 del Ministero dell’Economia e Finanze precisa che «in coerenza con il dettato normativo, la rinuncia ai crediti o la loro compensazione non può che riguardare esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria». Circa la natura finanziaria dei crediti rinunciati occorre ricordare che gli stessi trovano tutti origine da contratti di leasing finanziario nei quali l’Istante era parte conduttrice, come ampiamente documentato. Pertanto, è indubbio che tali crediti abbiano quella natura finanziaria che la citata Relazione pone come condizione affinché la relativa rinuncia costituisca incremento di patrimonio ai fini ACE.Infine, l’istante evidenzia che «con la rinuncia dei crediti in parola i Soci hanno concretizzato quell’operazione di patrimonializzazione della Società funzionale ai suoi piani di sviluppo, ed in difetto della quale l’accesso al canale bancario sarebbe potuto risultare più difficoltoso. Si ricorda inoltre che tutti i crediti oggetto di acquisto da parte dei soci – in prima battuta – e conversione a riserva di patrimonio – in seconda battuta – erano scaduti ed esigibili». In altri termini l’istante ritiene che «l’operazione realizzata dai Soci è andata esattamente nella direzione di ridurre la Posizione Finanziaria Netta della Società, al contempo aumentandone il Patrimonio Netto, generando un effetto estremamente positivo sull’indicatore PFN/Patrimonio netto». Ad avviso della società l’operazione in parola ha consentito di conseguire proprio quegli obiettivi di incremento di solidità patrimoniale che la norma sull’ACE (e a maggior ragione sul Super ACE) si prefigge di conseguire. La società conclude evidenziando che non sussiste alcun intento elusivo nell’operazione prospettata, né sono stati posti in essere quegli “arbitraggi” che la Relazione mira a scongiurare quando restringe il campo di applicazione alle rinunce di crediti di natura finanziaria.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si rappresenta che non è oggetto del parere di seguito riportato qualsiasi valutazione in merito agli ulteriori elementi che concorrono alla determinazione della base ACE dell’istante, anche alla luce delle previsioni di cui all’articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché di quanto disposto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 ed esplicitate dal Decreto ACE del 3 agosto 2017 (di seguito, Decreto ACE), restando impregiudicato a tal riguardo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Sempre preliminarmente si rappresenta che non è oggetto del presente parere la circostanza per cui l’operazione descritta (anche in relazione ad eventuali atti, fatti o negozi ad essa collegati) possa configurare un’ipotesi di abuso del diritto ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 1 del D.L. n. 201 del 2011 e all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 restando, altresì, impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione. Al riguardo si rammenta che, come chiarito con il principio di diritto n. 1 del 2019, qualora l’operazione nel suo complesso risulti un reinvestimento di parte della liquidità derivante dalle originarie acquisizioni dei crediti, seppur la stessa determini – per quanto di seguito riportato – un incremento patrimoniale dell’Istante, in termini di patrimonio netto, la stessa non realizzerebbe l’immissione di nuove risorse finanziarie, violando in tal modo la ratio ispiratrice della disciplina dell’ACE.
L’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, detto Decreto Sostegni-bis, dispone che «nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio».
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n.238235/2021 (di seguito, il “Provvedimento”) pubblicato in data 17 settembre 2021, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del summenzionato credito d’imposta.
Ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio, l’articolo 5 del Decreto ACE dispone che rilevano come elementi positivi i « conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti; si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società (…)». Il comma 5 dello stesso articolo prevede che «Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell’atto di rinuncia (…)».
Nella relazione illustrativa al Decreto ACE è stato specificato che «per quanto non espressamente modificato dal presente decreto restano validi i chiarimenti forniti nella relazione al Decreto del Ministro Economia e Finanze del 14 marzo 2012, ora abrogato». In relazione alle rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società, viene specificato che hanno natura di conferimento in denaro esclusivamente le rinunce ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti in denaro.
L’articolo 10 del Decreto ACE 14 marzo 2012 reca, inoltre, alcune disposizioni di carattere antielusivo tese ad evitare che, a fronte di un’unica immissione di capitale, più soggetti appartenenti allo stesso gruppo possano beneficiare dell’agevolazione ACE.
In particolare, l’articolo 10, comma 3, lettera e), prevede che la variazione ACE, non ha effetto fino a concorrenza «dell’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1».
Nella relazione illustrativa al decreto era stato specificato che avessero rilevanza esclusivamente le rinunce alla restituzione dei crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti da precedente finanziamento in denaro. Tale assunto è stato poi confermato dall’Agenzia con la circolare n. 12/E del 2014. In seguito, nella circolare n. 21/E del 2015, in merito alla irrilevanza dell’origine dei crediti in relazione alle rinunce per la patrimonializzazione delle società, è stato ribadito che «si ritiene che l’apporto che origina dalla rinuncia ai crediti (…) rileva, ai fini ACE, solo nell’ipotesi in cui il credito rinunciato (…) deriva da un precedente finanziamento in denaro». Ciò al fine di evitare che «la disciplina ACE fosse esposta a facili arbitraggi volti a trasformare gli apporti in natura in apporti di capitale“.
Il legislatore ha dunque escluso tra gli incrementi di patrimonio netto i cosiddetti crediti di funzionamento ovvero quelle forme di finanziamento che sorgono in relazione alle normali operazioni di compravendita quando i fornitori di merci, materie prime, servizi, ecc. concedono una dilazione di pagamento. Ciò in quanto, si tratta di una forma di credito che non ha per oggetto la concessione di un prestito vero e proprio, essendo il finanziamento determinato dalla modalità di pagamento di una operazione di compravendita.
Nel caso in esame l’istante chiede di sapere come rileva ai fini ACE la rinuncia a crediti effettuata dai propri soci, in relazione a crediti correlati a contratti di leasing finanziario.
Fermo restando che la distinzione tra crediti da finanziamento e funzionamento rappresenta un’analisi che involve elementi fattuali, che in quanto tali, risultano esclusi dall’ambito di applicazione dell’interpello (cfr. circolare n. 9/E del 2016), si rappresenta che i crediti connessi a leasing finanziari rientrano, in linea di principio, tra quei crediti finanziari, la cui rinuncia rappresenta un incremento del capitale proprio, ai sensi del nuovo Decreto ACE.
Alla luce di quanto sopra, fermo restando quanto indicato in premessa, si ritiene che la prospettata operazione di rinuncia a crediti da parte dei soci, rientri nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 25 maggio2021, n. 73 (cd. Decreto sostegni-bis), in quanto l’operazione è stata posta in essere dal socio «nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020».
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