AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 dicembre 2020, n. 640
Rivalutazione dei beni d’impresa per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare – Articolo 110, comma 2 del decreto legge n. 104 del 2020
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società – che redige il bilancio in base alle disposizioni del codice civile – evidenzia che “ha chiuso il suo ultimo esercizio sociale lo scorso 30 giugno 2020 e, ad oggi, il bilancio relativo a tale ultimo esercizio, di durata non solare (1° luglio 2019 – 30 giugno 2020), non è stato approvato dall’assemblea dei soci, essendo tuttora pendenti i termini di legge per la relativa adozione”.
Inoltre, “con delibera dell’assemblea straordinaria del 7 luglio 2020, la Società ha scelto di spostare la data di chiusura dell’esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’esercizio in corso, che verrà chiuso anticipatamente il 31 dicembre 2020”.
Dunque, “è attualmente in corso l’esercizio sociale 1° luglio – 31 dicembre 2020, che intercorre, cioè, tra la data immediatamente successiva a quella di chiusura dell’ultimo esercizio completato (1° luglio) e la nuova data di chiusura degli esercizi sociali deliberata dall’assemblea del 7 luglio 2020 (31 dicembre 2020). Dal 2021, invece, l’illustrata modifica statutaria implicherà la coincidenza dell’esercizio sociale con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre)”.
Ciò premesso, l’istante chiede se:
1) possa beneficiare della rivalutazione prevista dall’articolo 110, comma 2 del decreto legge n. 104 del 2020 “nel bilancio in chiusura al 30 giugno 2020” (esercizio non coincidente con l’anno solare);
2) possa operare la rivalutazione dei propri beni sia nel bilancio in chiusura al 30 giugno 2020, sia nel bilancio immediatamente successivo (quello in chiusura al 31 dicembre 2020).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riferimento ai quesiti posti, l’istante ritiene:
1) di poter beneficiare del predetto articolo 110, comma 2, essendo un’impresa che ha l’esercizio non coincidente con l’anno solare;
2) di poter operare la rivalutazione dei propri beni sia nel bilancio in chiusura al 30 giugno 2020, sia nel bilancio immediatamente successivo (quello in chiusura al 31 dicembre 2020). Ciò in quanto il citato articolo 110, comma 2 costituisce, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, una possibilità di anticipare la rivalutazione e non un obbligo.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare si rappresenta che al fine di fornire riscontro ai quesiti in esame, con particolare riferimento alla ratio della previsione normativa oggetto dell’istanza, la scrivente ha chiesto un parere al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, che ha fornito riscontro la con nota n. 381603 del 17 dicembre 2020.
Atteso ciò, si osserva che l’articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, consente a soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
Per le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare, il secondo periodo del comma 2 del citato articolo consente di eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ove approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, a specifiche condizioni, ossia a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.
Con la modifica apportata in sede di conversione si è stabilito, pertanto, che le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare “possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”, concedendo, in tal modo, a tali imprese, la facoltà di anticipare la rivalutazione al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
A tali imprese è stata, in altre parole, concessa la possibilità di anticipare la rivalutazione già disposta dal citato articolo 110 nella sua formulazione originaria.
La circostanza che il legislatore abbia riconosciuto solo una facoltà di anticipazione della rivalutazione ma non anche la duplicazione del beneficio, fa sì che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare non possano effettuare la rivalutazione sia nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sia in quello successivo, ma possano eseguirla una sola volta, dovendo scegliere se effettuarla nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, in quello successivo.
La soluzione prospettata trova conferma nella ratio della disposizione, come ricostruita nel citato parere del Ministero delle finanze, che è da rinvenirsi nella “volontà di consentire anche alle imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che non abbiano ancora approvato il bilancio alla data di entrata in vigore della norma, di avvalersi della rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio che ha risentito della crisi derivante dagli eventi epidemiologici Covid-19 per effetto del lockdown dei mesi da marzo a maggio 2020”.
Alla luce di tale ratio, dunque, sembra potersi affermare che il beneficio della anticipazione della rivalutazione spetti a tutti i soggetti che hanno avuto l’esercizio “a cavallo” tra il 2019 e il 2020 indipendentemente dalla durata di quest’ultimo, e, evidentemente, anche nel caso oggetto di interpello in cui l’istante, dopo la chiusura di tale esercizio, ha scelto di spostare la data di chiusura dell’esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’esercizio in corso, che verrà chiuso il 31 dicembre 2020.
In conclusione, in base alle considerazioni sopra esposte, la società interpellante ha la facoltà di scegliere se effettuare la rivalutazione in esame nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, nell’esercizio successivo, chiuso al 31 dicembre 2020; non è, invece, consentito effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa in entrambi gli esercizi.
Con riferimento ai quesiti posti, pertanto, la Società:
1) ha la facoltà di scegliere se effettuare la rivalutazione in esame nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, nell’esercizio successivo chiuso al 31 dicembre 2020;
2) non può effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa in entrambi gli esercizi.
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