INAIL – Circolare n. 47 del 8 novembre 2023
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi
Quadro Normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” – Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 21 novembre 2022 concernente “Retribuzioni e riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo e data di decorrenza dell’obbligo assicurativo dei lavoratori sportivi subordinati di cui all’articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione Inail 10 ottobre 2022, n. 250.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023.
– Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
– Circolare Inail 2 settembre 2022, n. 33: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2022 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”.
– Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2023.”
PREMESSA
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89 (NOTA 1) rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 19.221,30 e di euro 35.696,70.
Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 29 maggio 2023, n. 21 (NOTA 2).
Il riepilogo per gli anni 2014 – 2023 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell’Allegato 1.
TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI
- Lavoratori dell’area dirigenziale (NOTA 3)
dal 1° luglio 2023 | ||
Retribuzione convenzionale | giornaliera | euro 118,99* |
mensile | euro 2.974,73 |
*per arrotondamento del valore di euro 118,989
1.1 Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time (NOTA 4)
dal 1° luglio 2023 | |
Retribuzione convenzionale oraria | euro 14,87* |
* euro 118,99 : 8
- Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (NOTA 5):
– detenuti e internati;
– allievi dei corsi di istruzione professionale;
– lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
– lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
– lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
– giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
dal 1° luglio 2023 | ||
Retribuzione convenzionale | giornaliera | euro 64,07* |
mensile | euro 1.601,78 |
*per arrotondamento del valore di euro 64,071
- Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. (NOTA 6)
dal 1° luglio 2023 | ||
Retribuzione convenzionale | giornaliera | euro 64,33* |
mensile | euro 1.608,26 |
* per arrotondamento del valore di euro 64,3303
- Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (NOTA 7)
dal 1° luglio 2023 | |
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili | euro 1.433,04 (euro 119,42 x 12) |
- Retribuzione di ragguaglio (NOTA 8)
dal 1° luglio 2023 | ||
Retribuzione convenzionale | giornaliera | euro 64,07* |
mensile | euro 1.601,78 |
*per arrotondamento del valore di euro 64,071
- Lavoratori parasubordinati (NOTA 9)
dal 1° luglio 2023 | |
Minimo e massimo mensile | euro 1.601,78 euro 2.974,73 |
- Lavoratori sportivi (NOTA 10)
A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, attuati con decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell’articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all’articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
dal 1° luglio 2023 | ||
Minimo e massimo | mensile | euro 1.601,78 euro 2.974,73 |
annuale | euro 19.221,30 euro 35.696,70 |
- Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali. (NOTA 11)
Anno scolastico e anno accademico 2022-2023
Dal 1° luglio 2023, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023, la misura del premio annuale a persona riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (NOTA 12), aumenta a euro 3,07 e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2022/2023 risulta uguale a euro 2,92 (calcolato sommando 8/12 di euro 2,84 e 4/12 di euro 3,07).
Pertanto, per l’anno scolastico 2022/2023, il premio annuale a persona in sede di regolazione è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 2,92 e detraendo da tale importo quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.
Anno scolastico e anno accademico 2023-2024
L’art. 18 (NOTA 13) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 dispone che l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Con particolare riferimento, quindi, agli alunni e agli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, compresi gli alunni della scuola dell’infanzia fino a oggi esclusi, per i quali l’obbligo assicurativo è assolto mediante il pagamento di premi speciali unitari (NOTA 14), per l’anno scolastico e l’anno accademico 2023-2024, sono ammessi a tutela non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, come previsto dall’art. 1, comma 3, n. 28 in combinato disposto con l’art. 4, comma 1, n. 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ma anche gli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate.
Pertanto, in applicazione dell’articolo 18, di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con il decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n. 126 in corso di registrazione, il premio speciale unitario annuale per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali è stato fissato per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024 nella misura di euro 9,87 per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del testo unico (NOTA 15).
Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2022/2023 e per l’anticipo del premio 2023/2024:
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali | premio annuale a persona | Anno scolastico 2022/2023 regolazione | Anno scolastico 2023/2024 anticipo |
euro 2,92 | euro 9,87 |
- Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) (NOTA 16)
L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale (NOTA 17).
A seguito della revisione dei premio speciale unitario in argomento per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022 (NOTA 18) e in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all’inizio dell’anno formativo 2023/2024 che convenzionalmente inizia il 1° settembre 2023, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è il seguente:
Anno formativo 2023/2024 | |
Retribuzione minima giornaliera | euro 64,07 |
Premio speciale unitario annuale | euro 66,60 |
Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa.
La revisione del premio speciale unitario a carico delle istituzioni formative ha comportato anche la revisione dell’onere a carico dello Stato (NOTA 19).
Ne consegue che la misura di detto onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato, aggiornata in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita è rideterminata in euro 35,49, a decorrere dal 1° settembre 2023, data di inizio dell’anno formativo 2023/2024.
Allegato
(testo dell’allegato)
Note:
(1) Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 17.08.2023 al 16.08.2024 – Numero repertorio 136/2023.
(2) Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2023”.
(3) Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 1.5.2.
(4) Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 1.5.2.
(5) Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 1.6.2.
(6) Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 1.6.3.
(7) Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 1.6.4.
(8) Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 1.7.
(9) Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 1.8.
(10) Circolare Inail 27 ottobre 2023, n.46.
(11) Circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45.
(12) Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 2.3.
(13) Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Art. 18: Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
1. Allo scopo di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
2. Ai fini dell’applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell’assicurazione, se non già previsti dall’articolo 4, (primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto) del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, (gli appartenenti alle seguenti categorie):
a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle (istituzioni dell’alta formazione) artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro (per l’anno 2023, 30,4 milioni di euro per l’anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025) si provvede ai sensi dell’articolo 44.
4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all’INAIL, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo fino alla rendicontazione dell’effettiva spesa.
(14) Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 1°agosto 1969 recante “approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Inail in data 7 maggio 1969, relativa all’adozione di premi speciali unitari per gli alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali”.
(15) Determina Commissario straordinario Inail n. 66 del 26 settembre 2023.
(16) Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 2.6.
(17) Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.
(18) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 settembre 2022: “Approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail n. 157 del 26 luglio 2022 concernente Revisione dei premi speciali unitari per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC”. V. circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.
(19) Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.
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