AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 marzo 2022, n. 133
Scissione totale asimmetrica non proporzionale e abuso del diritto
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società A S.r.l. (di seguito, anche “società istante” o “interpellante”) è una holding di partecipazioni, il cui capitale sociale è posseduto da dieci soci persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa ed è così ripartito:
– “T.V.”, Euro X.XXX pari a XX%;
– “R.G.”, Euro XXX pari a X %;
– “C.G.”, Euro X.XXX pari a XX%;
– “C.A.”, Euro XXX pari a X% ;
– “C.M.”, Euro XXX pari a X%;
– “C.M.2”, Euro X.XXX pari a XX%;
– “C.S.”, Euro XXX pari a X%;
– “G.A., Euro X.XXX pari a XX%;
– “G.P.”, Euro XXX pari a X%;
– “D.M.G.”, Euro XXX pari a X%.
Allo stato attuale, la società istante si trova al vertice di un più ampio gruppo societario che, unitariamente considerato, nel 2018, ha conseguito un fatturato superiore ai 100 milioni di euro, così ripartito tra le varie società che lo compongono (il fatturato del 2019 è in linea con i dati del 2018):
– Società B S.r.l. XX.XXX.XXX
– Società C S.r.l. X.XXX.XXX
– Società D S.r.l. X.XXX.XXX
– Società A S.r.l. X.XXX.XXX
– Società E S.r.l. X.XXX.XXX
– Società F S.r.l. XX.XXX
– Società G S.r.l. XXX.XXX
– Società H S.r.l. X.XXX.XXX
– Società I SA X.XXX.XXX
– Società L SA X.XXX.XXX
– Società M Ltd X.XXX.XXX
– Società N Ltd X.XXX.XXX
– TOT. XXX.XXX.XXX
Più nello specifico, la Società A S.r.l. detiene il 40 per cento del capitale sociale della Società D S.r.l., mentre il restante 60 per cento è detenuto dalla Società O S.r.l.
La Società D S.r.l., a sua volta, è una sub-holding di partecipazioni e possiede il controllo totalitario (100 per cento) del capitale sociale della Società B S.r.l. e della Società C S.r.l.
La Società B S.r.l. è una società industriale, operativa nella produzione e commercializzazione di macchine per l’irrorazione e il diserbo nonché di macchine per lo spraying (utilizzate nell’agricoltura di precisione), che detiene una serie di partecipazioni in società operative sia in ambito nazionale che internazionale.
La Società C S.r.l., invece, è una società di gestione immobiliare che possiede il complesso utilizzato dalla Società B S.r.l. per lo svolgimento della propria attività.
Ciò posto, la società istante fa presente che la Società A S.r.l. e la Società O S.r.l. hanno ricevuto una offerta, da parte di una società quotata americana, per la cessione della totalità delle quote detenute nella Società D S.r.l.
A fronte della suddetta possibilità, i soci della Società A S.r.l., d’accordo in merito alla convenienza della cessione, hanno invece manifestato, come emerge chiaramente da diversi verbali di assemblea, opinioni divergenti sulla gestione della futura liquidità di cui disporrebbe la società istante una volta completata la predetta cessione.
Di conseguenza, hanno deciso di proseguire, tramite nuove autonome entità legali, differenti progetti imprenditoriali, tra loro inconciliabili.
Più nel dettaglio:
– i soci “T.V.” e “R.G.” hanno prospettato l’intenzione di investire nel settore industriale, immobiliare e finanziario, individuando nella Società P S.p.A. una potenziale società target in cui investire le proprie risorse.
– i soci “G.A.” e “G.P.” hanno manifestato l’intenzione di continuare l’attività d’impresa solo nel settore immobiliare e finanziario e, a tal fine, hanno individuato in un complesso alberghiero situato nell’isola XXX una possibile opportunità d’investimento;
– i soci “C.G.”, “C.A.” e “C.M.” hanno espresso la volontà di investire solo nel settore industriale e finanziario e stanno valutando la possibilità di seguire la scelta d’investimento dei soci “T.V.” e “R.G.”;
– i soci “C.M.2” e “C.S.” condividono l’idea di investire in piccole aziende o ancora meglio in start-up (sono stati contattati dalla società di consulenza Q per l’individuazione di una start-up o pmi innovativa nella quale investire le proprie risorse);
– il socio “D.M.G.” ha espresso la volontà di investire nel settore finanziario con l’intenzione di destinare una parte delle risorse ad investimenti da attuare per il tramite di un private mentre l’altra parte potrebbe essere utilizzata per l’acquisizione di una quota della Società R S.r.l., complesso alberghiero turistico dell’appennino reggiano.
Al riguardo, l’interpellante evidenzia che, ferme restando le diverse visioni dei soci in merito ai settori in cui investire la liquidità derivante dalle cessione delle quote detenute nella Società D S.r.l., i nuovi progetti imprenditoriali attraverso i quali essi vorrebbero proseguire autonomamente l’attività d’impresa, allo stato, sono ancora in fase di definizione e, pertanto, le opportunità di investimento sopra riportate costituiscono soltanto delle prime ipotesi oggetto di attuale approfondimento e, in quanto tali, successivamente modificabili.
In ogni caso, le scelte che verranno concretamente effettuate saranno tutte finalizzate ad utilizzare ogni risorsa nell’ambito dell’attività d’impresa.
Considerate le evidenti e insanabili differenze tra le intenzioni e visioni prospettate dai soci in relazione all’utilizzo imprenditoriale della liquidità proveniente dalla cessione delle partecipazioni nella Società D S.r.l., questi ultimi, per evitare la paralisi amministrativa (e dunque operativa) della Società A S.r.l., intenderebbero porre in essere la seguente riorganizzazione societaria:
a) scissione totale asimmetrica non proporzionale della Società A S.r.l., ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del codice civile, a favore di cinque società di nuova costituzione (di seguito, le “beneficiarie Newco” o le “società beneficiarie”), possedute dai seguenti soci sulla base delle diverse attività che ciascuno ha intenzione di svolgere per il tramite delle suddette beneficiarie:
– Newco 1: partecipata da “T.V.” e “R.G.”;
– Newco 2: partecipata da “G.A.” e “G.P.”;
– Newco 3: partecipata da “C.G.”, “C.A.” e “C.M.”;
– Newco 4: partecipata da “C.S.” e da “C.M.2”;
– Newco 5: partecipata dal socio unico “D.M.G“.
Ad esito della scissione, ogni beneficiaria Newco risulterebbe titolare di un pacchetto di quote nella Società D S.r.l. proporzionale a quanto detenuto precedentemente dai soci nella società scindenda ( i.e., Società A S.r.l.), in modo da non dover provvedere né alla determinazione di alcun conguaglio in denaro, né tantomeno alla determinazione di un rapporto di concambio.
L’operazione in questione verrebbe realizzata in regime di neutralità di imposta, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR;
b) cessione, da parte di ciascuna delle beneficiarie Newco, delle partecipazioni detenute nella Società D S.r.l. usufruendo del regime di “participation exemption” (“PEX”) previsto dall’articolo 87 del TUIR.
Ad esito della descritta operazione di riorganizzazione, i soci, cedute le partecipazioni detenute, tramite le beneficiarie Newco, nella sub-holding Società D S.r.l., utilizzerebbero la liquidità così ottenuta per dare impulso, autonomamente, ai propri progetti imprenditoriali.
Tanto premesso, la società istante chiede conferma che l’operazione di scissione sopra descritta, seguita dalla cessione, in regime di participation exemption, da parte delle beneficiarie Newco, delle partecipazioni detenute nella Società D S.r.l. e dall’impiego della liquidità così ottenuta in nuove distinte attività imprenditoriali (l'”Operazione”), non rappresenti, ai fini delle imposte dirette, una fattispecie di abuso del diritto ex art. 10- bis della legge n. 212 del 2000, né per la Società A S.r.l. né per i suoi soci.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che l'”Operazione” sopra descritta non configuri, ai fini delle imposte dirette, né in capo alla Società A S.r.l. né in capo ai suoi soci, un’ipotesi di abuso del diritto in base all’articolo 10- bis della legge n.212 del 2000.
Laddove, per effetto della scissione, si ritenesse conseguito un risparmio fiscale, quest’ultimo non potrebbe in alcun modo essere considerato “indebito” non contrastando con la ratio delle disposizioni tributarie da applicare o con i principi dell’ordinamento tributario (posto che, per le operazioni di scissione, il regime di neutralità di cui all’articolo 173 del TUIR rappresenta un effetto fisiologico dell’istituto).
Il comportamento che la società istante intende porre in essere si presenta, infatti, conforme alla ratio legis di cui al citato articolo 173 del TUIR, posto che:
– i beni confluiti nelle beneficiarie Newco non fuoriuscirebbero dal regime dei beni di impresa;
– i soci “manterrebbero il costo fiscale delle partecipazioni originariamente possedute” e “le società beneficiarie manterrebbero la struttura fiscale, in proporzione, del patrimonio netto esistente in origine nella scissa”;
– la scissione non sarebbe strumentale alla creazione di contenitori privi della preesistente operatività (determinando la scomparsa dell’attività d’impresa), ma bensì volta a riorganizzare, a causa degli evidenti conflitti interni, l’assetto societario, di modo che i soci possano continuare l’esercizio di attività d’impresa utilizzando le nuove entità legali appositamente costituite.
Pertanto, il risparmio fiscale derivante dalla prospettata scissione deve essere considerato del tutto legittimo, posto che l'”Operazione” non è volta alla mera creazione in serie di società contenitore tramite cui consentire la fuoriuscita dei beni dalla sfera di impresa ma è finalizzata unicamente alla riorganizzazione aziendale in un’ottica di continuità di attività di impresa (tra loro diversificate) da parte dei soggetti che attualmente possiedono il capitale della scindenda Società A S.r.l. e che sono in disaccordo in relazione alla futura gestione della stessa.
La società istante fa presente che, in ogni caso, l'”Operazione” poggia su solide e comprovabili ragioni extrafiscali non marginali di cui al comma 3 dell’articolo 10- bis della legge n. 212 del 2000.
Più specificatamente, la scissone della Società A S.r.l.. verrebbe realizzata per pervenire ad un nuovo assetto societario che permetta agli attuali soci della scindendo di continuare ovvero di intraprendere, autonomamente, delle nuove attività imprenditoriali con le risorse finanziarie derivanti dalla cessione delle quote detenute nella Società D S.r.l..
D’altro canto, se i soci non provvedessero alla suddetta scissione, il continuo dissidio in merito alla destinazione delle risorse in pancia alla società istante porterebbe ad una situazione di stallo, di depauperamento e di conseguente liquidazione per impossibilità di funzionamento della società stessa.
Dai verbali delle assemblee ordinarie del XX e del XX XXX 2020, con all’ordine del giorno la cessione delle quote detenute nella Società D S.r.l., risulta inequivocabilmente che per ben due volte l’assemblea dei soci, pur unanimemente d’accordo sulla opportunità di cedere le suddette partecipazioni, non è riuscita a raggiungere il quorum necessario per la sua deliberazione a causa di insormontabili dissidi sulla visione e sulla strategia imprenditoriale futura della Società A S.r.l.
Tali dissidi sono risultati non componibili anche a fronte dell’intenzione di tutti i soci di utilizzare la liquidità – che si sarebbe ottenuta con la cessione – per proseguire l’attività imprenditoriale.
Conseguentemente, i soci, nell’assemblea del X XXX 2020, al fine di superare la pericolosa situazione di “impasse” che si era venuta a creare nell’organo assembleare, hanno individuato nella prosecuzione dell’attività d’impresa, ognuno con una veste giuridica propria (che consente di determinare autonomamente le attività, i settori, la governance, la sede, l’organizzazione, le remunerazioni etc..), la soluzione per porre fine ai dissidi descritti e la scissione totale non proporzionale della Società A S.r.l. come mezzo per realizzarla.
Al riguardo, la società istante evidenzia che la stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto più volte (cfr. risposte interpelli nn. 98/E del 2020, 72/E del 2020, 106/E del 2019, 87/E del 2019, 101/E del 2018) che la scissione asimmetrica è l’istituto fisiologico che permette di conseguire l’ulteriore fine, rispetto alle scissioni simmetriche, della separazione, oltre che del patrimonio aziendale (diviso tra scissa e beneficiarie), della compagine societaria, offrendo, in tal modo, una soluzione per tutte quelle realtà societarie in cui, per diverse ragioni, i soci non vogliano continuare a svolgere l’attività d’impresa sotto un unico comune denominatore societario ma bensì autonomamente.
La riorganizzazione del gruppo mediante la scissione della Società A S.r.l., rappresenta, dunque, la ragione extrafiscale, richiesta dal comma 3, dell’articolo 10- bis della legge n. 212 del 2000, per porre in essere l’operazione senza che questa sia da considerarsi realizzata con finalità di abuso del diritto.
A ciò, la società istante aggiunge che, di fronte alla legittima scelta dei soci di continuare l’attività di impresa utilizzando le beneficiarie Newco e la liquidità che le stesse conseguiranno, una contestazione in termini di abuso del diritto avrebbe ingiustificati effetti distorsivi sul tessuto economico del Paese violando il principio della non interferenza del Fisco rispetto alle libere scelte imprenditoriali. Infatti, l’operazione alternativa alla scissione (che dovrebbe concretizzarsi nella sequenza: i) vendita, da parte della Società A S.r.l., delle partecipazioni detenute in nella Società D S.r.l.; ii) scioglimento della Società A S.r.l. e conseguente tassazione dei soci; iii) costituzione, con la liquidità rimanente dopo la tassazione, di nuove entità legali) drenerebbe ingiustificatamente rilevanti risorse che possono invece essere impiegate utilmente per continuare a svolgere attività imprenditoriale destinata, comunque, a generare nuova base imponibile.
Ferme rimanendo le considerazioni sopra svolte, si può osservare come gli effetti prodotti dall'”Operazione” in esame siano gli stessi che si originerebbero nel caso in cui fosse ceduta prioritariamente, in regime PEX, la partecipazione che la Società A S.r.l. possiede nella Società D S.r.l. e la cassa così ottenuta fosse, poi, oggetto di scissione nei confronti delle cinque beneficiarie Newco di nuova costituzione, attraverso, la scissione totalitaria e asimmetrica di Società A S.r.l. (scissione di cassa). Tuttavia, laddove l’Agenzia delle Entrate considerasse, per gli effetti che produce, l'”Operazione” al pari di una scissione di cassa e in questi termini eseguisse la rispettiva analisi anti-abuso, la società istante osserva quanto segue. Da una scissione di cassa non discende un vero e proprio vantaggio fiscale dal momento che, l’Agenzia delle Entrate, con un sindacato anti-abuso, si limiterebbe ad anticipare soltanto l’imposizione di utili (corrispondenti alla cassa) che, comunque, sarebbero destinati ad essere tassati nel successivo momento della loro effettiva e definitiva attribuzione ai soci da parte delle beneficiarie Newco.
Conseguentemente, con riferimento al caso di specie, non potrebbe essere mossa alcuna contestazione in termini di abuso del diritto.
Qualora, però, si riconoscesse l’esistenza di un risparmio fiscale, quest’ultimo andrebbe considerato del tutto legittimo, in quanto nel caso in esame:
– la cassa confluita nelle beneficiarie Newco non fuoriuscirebbe dal regime dei beni di impresa e i soci manterrebbero il costo fiscale delle partecipazioni originariamente possedute, così come le società beneficiarie manterrebbero la struttura fiscale, in proporzione, del patrimonio netto esistente in origine nella scissa;
– la scissione non sarebbe strumentale alla creazione di contenitori finalizzati a detenere staticamente la liquidità, differendone sine die l’imposizione, o ad impiegare la stessa per concedere prestiti o fornire garanzie a favore dei soci delle beneficiarie Newco o dei propri familiari (ottenendo, quindi, una liquidità da utilizzare a fini personali), ma, al contrario, verrebbe investita dai singoli soci per realizzare nuovi progetti imprenditoriali;
– la scissione di cassa prospettata non è finalizzata alla successiva cessione, da parte dei soci, delle partecipazioni detenute nelle Società beneficiarie, non ponendosi in alcun modo un problema di arbitraggio fiscale legato alla trasformazione della tassazione degli utili in plusvalenze sulle partecipazioni (soggette ad un più mite regime impositivo).
Ferme rimanendo le considerazioni inerenti direttamente alla legittimità del vantaggio fiscale, l'”Operazione”, in ogni caso, poggia sulle stesse solide e comprovabili ragioni extra-fiscali non marginali, di cui al comma 3, dell’articolo 10- bis della legge n. 212 del 2000 precedentemente illustrate. Riassumendo, l'”Operazione ipotizzata non può essere considerata abusiva in quanto:
– non genera alcun vantaggio fiscale indebito per le motivazioni innanzi illustrate;
– è supportata da valide ragioni extrafiscali non marginali ed è coerente con le finalità civilistiche delle scissioni;
– qualora l’Ufficio considerasse l'”Operazione”, per gli effetti che produce, al pari di una scissione di cassa, quest’ultima non potrebbe essere considerata abusiva per quanto esposto in precedenza;
– opera la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell’articolo 10- bis della legge n. 212 del 2000;
– i soci dichiarano, esplicitamente, di non voler creare contenitori finalizzati a detenere liquidità da impiegare per concedere prestiti o fornire garanzie a favore dei soci delle beneficiarie Newco o dei propri familiari, ottenendo, quindi, una liquidità da utilizzare a fini personali. Al contrario, è intenzione dei soci utilizzare la liquidità che verrà a generarsi a seguito della cessione delle partecipazioni nella Società D S.r.l. per realizzare dei nuovi progetti imprenditoriali.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Si rappresenta, preliminarmente che, per richiedere il parere dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono – fra l’altro – indicare:
– il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
– le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.
La società istante ha richiesto il parere della scrivente Agenzia in riferimento alla corretta applicazione dell’IRES rispetto alla fattispecie rappresentata.
Al riguardo, si osserva che il progetto di riorganizzazione rappresentato nell’istanza di interpello – che deve essere analizzato, ai fini delle imposte dirette, per verificare se lo stesso sia diretto al perseguimento di un indebito vantaggio fiscale disapprovato dal sistema – consiste nella scissione totale non proporzionale (asimmetrica) della Società A S.r.l. seguita dalla cessione, in regime di participation exemption, delle partecipazioni della Società D S.r.l. confluite nel patrimonio delle beneficiarie Newco e dall’impiego della liquidità così ottenuta in nuove distinte attività imprenditoriali (l'”Operazione”).
Si evidenzia che l’operazione di scissione descritta, cui seguirà la dismissione delle partecipazioni nella Società D S.r.l., è ancora in una fase embrionale e che non sono stati ancora realizzati i vari adempimenti civilistici e contabili.
Trattandosi, pertanto, di un’operazione in itinere ne consegue che anche le considerazioni svolte dalla scrivente sono suscettibili di modifiche, qualora l’operazione complessivamente descritta dovesse avere una concreta realizzazione differente rispetto al progetto rappresentato con l’interpello in esame.
Il presente parere prescinde in ogni caso dalla correttezza delle valutazioni e/o quantificazioni contabili e fiscali da operare nell’ambito e per effetto della stessa operazione straordinaria rappresentata in istanza, suscettibili di essere verificate nelle competenti sedi accertative, restando altresì impregiudicato il potere dell’Amministrazione Finanziaria di accertare nelle competenti sedi le affermazioni fornite in merito alla valutazione economica degli elementi patrimoniali oggetto dell'”Operazione”.
Premesso quanto sopra, si evidenzia che, in linea di principio, l’operazione di scissione (anche non proporzionale – cfr. risoluzione n. 56/E del 22 marzo 2007 e parere del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive n. 5 del 24 febbraio 2005) è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e il passaggio del patrimonio della società scindendo ad una o più società beneficiarie – che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato – non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. Com’è noto, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scindenda alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni verranno ceduti a titolo oneroso; diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento; verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Affinché non siano ravvisabili profili elusivi è necessario che la scissione non sia, di fatto, finalizzata all’assegnazione dei beni della scissa attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o, come nel caso specifico, delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo, in modo indebito, del regime di neutralità fiscale.
Nel caso rappresentato, l’operazione di scissione avverrà assegnando il patrimonio della scindenda a cinque società beneficiarie di nuova costituzione, ciascuna delle quali riconducibile ad alcuni soltanto dei soci della Società A S.r.l. (accomunati dagli stessi interessi e visioni imprenditoriali).
Come emerge dal progetto di scissione allegato alla presente istanza di interpello, il valore contabile delle componenti attive del patrimonio trasferito ammonta complessivamente ad Euro X.XXX.XXX ed è costituito dal valore della partecipazione nell’impresa collegata Società D S.r.l. (X.XXX.XXX), dai crediti (XX) e dalle disponibilità liquide dell’attivo circolante (XX.XXX) oltre che dai risconti attivi imputati a bilancio (XX).
In sostanza, ciò che verrà trasferito alle società beneficiarie è costituito dalla partecipazione nella Società D S.r.l., iscritta tra le Immobilizzazioni finanziarie, e dalle risorse liquide (la “Cassa”) già presenti tra le attività della scindenda Società A S.r.l. Il trasferimento della partecipazione nella Società D S.r.l., in sede di scissione, avverrà in regime di continuità dei valori fiscali di modo che la tassazione sul plusvalore della partecipazione ripartita tra le beneficiarie Newco resterà latente in capo ad esse e, dunque, verrà rinviata al successivo evento realizzativo.
Resta fermo che la tassazione del predetto plusvalore in capo alle beneficiarie Newco sconterà una tassazione limitata dal momento che la partecipazione nella Società D S.r.l. conserverà, a seguito della scissione, i requisiti della participation exemption di cui all’articolo 87 del TUIR (cfr. circolare n. 36/E del 4 agosto 2004).
Per quanto concerne la liquidità, invece, non è dato rinvenire alcun profilo di indebito dal momento che la tassabilità dei dividendi, nei limiti delle riserve disponibili, in capo agli attuali soci della scindenda verrà differita al momento di effettiva (e definitiva) distribuzione di tali utili da parte delle società beneficiarie.
L’operazione di scissione, tuttavia, potrebbe assumere valenza elusiva qualora, ad esempio, la stessa rappresentasse solo la prima fase di un più complesso disegno unitario volto alla creazione di società “contenitore” (di immobili, partecipazioni, ecc.) e alla successiva cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche, con l’esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado ai beni di secondo grado, ove suscettibile di generare un risparmio d’imposta altrimenti non conseguibile.
Nel caso in esame, come emerge dall’istanza di interpello, non è intenzione degli attuali soci della Società A S.r.l., in seguito alla prospettata operazione di scissione, cedere a terzi le rispettive partecipazioni al capitale sociale delle neocostituite società beneficiarie.
L’operazione di scissione totale non proporzionale (asimmetrica) è, invece, concepita in funzione dell’esigenza di creare cinque complessi aziendali autonomamente funzionali allo scopo di consentire diverse strategie di investimento delle risorse finanziarie a disposizione della scindenda a cui si aggiungeranno le risorse finanziarie che le beneficiarie NewCo otterranno dalla successiva dismissione delle loro partecipazioni nella Società D S.r.l..
Ad ogni modo, il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario, frutto degli investimenti operati con la “Cassa” presente e futura, sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che da ciascuna società post-scissione non provengano flussi finanziari diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia).
In definitiva, rileva il principio per cui le finalità perseguite attraverso la scissione rappresentata muovono da interessi delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci.
Nel caso in esame, non sembra ravvisarsi, prima facie, la volontà di distogliere le risorse finanziarie/disponibilità liquide dall’attività d’impresa.
Infatti, secondo quanto affermato nell’istanza di interpello, ciascuna società coinvolta nell’operazione (ossia, le società beneficiarie post scissione), continuerà a svolgere la propria attività di impresa impiegando la “Cassa” presente (e futura) senza che siano previste operazioni di finanziamento o di garanzia nei confronti dei soci.
Ciò premesso, nel caso di specie, alle condizioni sopra esposte e nei limiti di quanto rappresentato, la scrivente ritiene che l'”Operazione” descritta dalla società istante non configuri un’ipotesi di abuso del diritto perché non determina vantaggi fiscali in contrasto con la ratio di alcuna norma o principio dell’ordinamento.
Per completezza espositiva, si ricorda che la scissione è, di regola, neutrale anche per i soci (cfr. art. 173, comma 3, del TUIR).
Nel caso in esame, trattandosi di una scissione totale non proporzionale (asimmetrica), ciascun socio della scindenda sostituisce l’originaria partecipazione nella Società A S.r.l. con la partecipazione in una beneficiaria di nuova costituzione.
Considerato che non sono riconosciute somme a titolo di conguaglio ad alcuno dei soci della scindenda, il valore fiscale della originaria partecipazione nella scindenda Società A S.r.l. si trasferisce sulla nuova partecipazione che ciascuno di essi verrà a detenere in una delle cinque beneficiarie.
Si osserva, altresì, che la non proporzionalità dell’operazione, in alcuni casi, non consente a ciascun socio di ottenere una partecipazione avente il medesimo valore economico di quella precedentemente detenuta e gli eventuali “ristori”, cioè somme di denaro o beni normalmente richiesti da chi subisce il pregiudizio dei propri interessi economici, costituiscono proventi per il percettore, da assoggettare ad imposizione ordinaria.
A tale riguardo, l’interpellante fa presente che, per effetto della scissione, ogni beneficiaria Newco risulterà titolare di un pacchetto di quote nella Società D S.r.l. proporzionale a quanto detenuto precedentemente dai soci nella scindenda Società A S.r.l., in modo da non dover provvedere né alla determinazione di alcun conguaglio in denaro, né tantomeno alla determinazione di un rapporto di concambio. La scrivente ritiene di dover precisare, per completezza, che, ai fini fiscali, la composizione fiscale del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie, dovrà rispecchiare, percentualmente, la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella scindenda antecedentemente l’operazione di scissione in questione, ai sensi dell’articolo 173, comma 9, del TUIR, che rinvia all’articolo 172, commi 5 e 6 del TUIR; in altri termini, dal punto di vista fiscale, il patrimonio netto attribuito alle società beneficiarie dovrà considerarsi formato nel rispetto della natura (capitale o utile) delle poste di patrimonio netto presenti nella società scindenda e nelle medesime proporzioni.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.
Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10- bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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