Scudo fiscale: non possono beneficiarne le società di capitale - Cassazione sentenza n. 44003 del 2013La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 44003 depositata il 28 ottobre 2013 intervenendo in tema di reati fiscali ha affermato che le somme oggetto di scudo fiscale di cui alla  legge 102 del 2009 da parte dei soci di una Srl non servono ad evitare la contestazione di evasione a carico della società. L’efficacia delle operazioni di emersione, quanto all’ente, è circoscritta a quelle effettuate dal “dominus”. 

Gli Ermellini hanno confermato il provvedimento di sequestro emesso dalla Procura  come parzialmente modificato dal Tribunale del riesame.

Per  il P.M. l’evasione della società risultava essere pari a sette milioni di euro, frutto di una cessione immobiliare, mentre l’imprenditore aveva scudato ed  aveva documentato il rimpatrio per la complessiva somma di 3 milioni e 870mila euro sulla base della disciplina del 2009.
L’imputato sosteneva che la somma contestata dall’accusa, per dichiarazione infedele, sarebbe in realtà risultata scudata per intero se si fossero tenuto in considerazioni gli importi rimpatriati dagli altri soci della Srl. In questo caso si sarebbe accertata la congruenza tra gli importi scudati e la somma oggetto di imputazione.
I giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso dell’imputato, hanno precisato che la disciplina dello scudo fiscale del 2009 (legge 409), in merito al presupposto soggettivo, dispone che, per soggetti interessati alla regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero, devono essere intese le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate. Un perimetro che ha fatto ritenere agli interpreti, ricorda la sentenza, che le società commerciali non possono beneficiare dello scudo.

Gli Ermellini nel motivare la infondatezza della tesi difensiva rammentano la circolare del 10/10/2009 nr. 43/E emessa dell’Agenzia delle Entrate che ha inteso ampliare l’applicabilità dei condono anche alle società commerciali, a condizione che la attività di emersione sia effettuata dal suo “dominus” e cioè da colui il quale ha il concreto dominio e la gestione della società. Inoltre per i giudici della Corte, fatta una serie di premessa sulla natura delle circolari, affermano che “anche a volere ritenere giuridicamente operante l’estensione, essa è limitata alle sole operazioni di emersione effettuate dal “dominus” della società.”

Pertanto, nel caso di specie, pur se è vero che sono state effettuate altre operazioni di rientro dei capitali, da parte di soggetti riconducibili alla società a responsabilità limitata,  nessuno di questi però rivestiva la parte del dominus: si trattava infatti di “semplici” soci. E in quanto tali non idonei a far tornare anche a beneficio della società le attività da questi compiute. Infine concludono i giudici della Corte Suprema  «Peraltro a parte la documentazione dello scudo, tali soggetti non hanno dimostrato la imputazione del rientro di capitali alla società, né la devoluzione delle somme, dopo il rientro, alla società che, è bene ricordarlo, è persona giuridica distinta dai soci che ne costituiscono la compagine».