AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 febbraio 2021, n. 110
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – servizi relativi alle operazioni doganali – non imponibilità articolo 9, primo comma, numero 4), del d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.r.l. (di seguito “Istante” “Società”, o “Contribuente”) dichiara di avere come oggetto sociale lo svolgimento delle prestazioni di tutti i servizi, resi alla merce in area portuale e non, accessori alle operazioni di sdoganamento, imbarco, sbarco, movimentazione e trasporto (terrestre o marittimo) dei beni in transito presso il porto di X.
In particolare, a solo a titolo esemplificativo, trattasi di operazioni relative:
a) alla attività di gestione documentale doganale con assistenza agli organi di controllo nelle procedure di servizio per l’attività di varco (fuori orario), svolte secondo le disposizioni di BETA;
b) alla gestione informatica, in ottemperanza alla normativa … per la verifica della massa lorda dei contenitori in export (…);
c) alla gestione conservativa, nonché all’adeguamento e allo sviluppo della piattaforma informatica portuale … (in sub affidamento dalla società GAMMA).
Nel mese di (…) BETA ha autorizzato l’avvio dell’attività di controllo doganale presso il Centro Unico di Servizi Y , cd. il primo “luogo designato” in Italia, ai sensi dell’ articolo 135, paragrafo 1, del Codice Doganale dell’Unione Europea (Regolamento UE 952/2013). L’Istante fa presente che il “luogo designato” è di utilizzo pubblico ed è collegato ai terminal dell’area portuale attraverso un corridoio doganale ispettivo lungo il quale, con l’ausilio della società GAMMA è possibile attuare il tracciamento elettronico dei mezzi di trasporto che operano il trasferimento dei container dal porto al retroporto attraverso un apposito dispositivo satellitare installato sull’automezzo denominato (…).
L’Istante fa presente che, a seguito del decreto n. …del …, ha ricevuto da (…) l’affidamento in sublocazione di aree e porzione di immobile ubicati nel compendio adibito a Centro Unico Servizi Y cd. “luogo designato”, di cui all’articolo 135 ,
paragrafo 1, del Codice Doganale dell’Unione Europea, allo scopo di condurre la gestione dei servizi di supporto alle verifiche doganali ai container effettuate dagli enti di controllo.
I controlli scanner e i controlli fisici della merce sui contenitori in import/export/trasbordo possono essere effettuati nel porto o presso il cd. “luogo designato” di Y, secondo le richieste degli organi di verifica competenti.
ALFA precisa, altresì, che il trasferimento dei contenitori nel “luogo designato” di Y avviene secondo un disciplinare redatto da BETA e relativi allegati tecnici di rasferimento regolati da GAMMA, al fine di garantire il tracciamento elettronico del contenitore.
I menzionati contenitori sono caricati su camion dotati di … (localizzatore satellitare) e sono trasferiti nell’area di Y seguendo un percorso geolocalizzato dove ogni anomalia di tracciato, di fermo o di ritardo produce un messaggio immediato di allerta che viene intercettato da BETA e da DELTA che intervengono immediatamente.
La Società fa presente che dopo che il controllo è stato effettuato, i contenitori rientrano nell’area portuale per la procedura di svincolo e di chiusura dell’operazione doganale o, in alcuni casi, (contenitori in import) vengono consegnati agli spedizionieri doganali direttamente dal Centro Unico dei Servizi di Y, previo adempimento delle procedure di svincolo e di liquidazione delle bollette.
ALFA chiede di conoscere il trattamento ai fini dell’IVA delle “prestazioni di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner (trasferimento contenitore, movimentazione merci, posizionamento, apertura e chiusura contenitore, prelievo campione…)” dallo stesso effettuate sia in area portuale, nonché presso il luogo designato di Y.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che le “prestazioni di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner (trasferimento contenitore, movimentazione merci, posizionamento, apertura e chiusura contenitore, prelievo campione …)” effettuate sia nell’area portuale che nell’area di Y cd. “luogo designato ” possano godere della non imponibilità ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 9, primo comma, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633 (in breve, “Decreto IVA”), in quanto trattasi di operazioni doganali. Al riguardo, la Società rappresenta che l’operazione doganale si svilupperebbe in più fasi dipendenti anche dalla destinazione finale della merce, e che all’interno di queste fasi si innesterebbe l’attività di controllo a cura di BETA, condotta sulla scorta di un sistema di analisi del rischio.
In particolare, attraverso il Circuito Doganale di Controllo, le operazioni verrebbero selezionate secondo la tipologia di controllo cui sottoporre le dichiarazioni.
Le opzioni previste dal sistema sono le seguenti:
– controllo fisico delle merci (VM);
– controllo mediante scanner dei mezzi di trasporto e dei container (CS);
– approfondito controllo documentale della dichiarazione e della documentazione allegata (CD);
– controllo automatizzato (CA).
Più precisamente, il Contribuente fa presente che ogni dichiarazione doganale presentata viene trattata dal sistema ed esaminata dal menzionato Circuito Doganale di Controllo che provvede, a sua volta, ad indirizzarla ad uno dei cinque canali di controllo (i.e. verde, giallo, arancio, rosso e blu) in relazione ai diversi profili di rischio eventualmente associati ad uno o più elementi della dichiarazione (i.e. origine, provenienza, merci, imballaggi, etc.).
Nello specifico i menzionati canali sono:
a) il canale rosso, relativo al controllo documentale e fisico delle merci (VM);
b) il canale arancione, relativo al controllo documentale e alla verifica “scanner” (raggi-x) dei mezzi di trasporto e dei container (CS);
c) il canale giallo, relativo al controllo documentale della dichiarazione e della documentazione allegata (CD);
d) il canale verde, relativo al controllo automatizzato (CA);
e) il canale blu, relativo al controllo a posteriori con revisione dell’operazione effettuata.
L’Istante riferisce che le menzionate prestazioni di assistenza alla visita e controllo scanner (trasferimento contenitore, movimentazione nell’area posizionamento, apertura, chiusura, prelievo campione), dallo stesso effettuate sia presso il porto che presso il cd. “luogo designato” di Y, sono relative ai controlli dei contenitori indirizzati al canale rosso o al canale arancione. Inoltre, la Società precisa che qualora il controllo sia terminato senza che sia stata riscontrata alcuna problematica, il contenitore potrà essere svincolato e l’operazione doganale potrà essere conclusa, secondo la destinazione assegnata alla merce.
Ciò detto, qualora non si ritenga corretto che le menzionate prestazioni di servizio possano godere della non imponibilità ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 9, primo comma, numero 4), del d.P.R. Iva, la Società prospetta, in via sussidiaria, una altra soluzione, ritenendo che le stesse operazioni, comprese quelle effettuate nel cd. “luogo designato”, saranno in ogni caso non imponibili ai fini dell’IVA, in quanto riconducibili tra le prestazioni che riflettono direttamente il movimento dei beni rese in area portuale, di cui all’articolo 9, primo comma, numero 6) del Decreto IVA. Sul punto, l’Istante richiama il citato decreto n. … del …, in base al quale risulta che:
– ” l’Autorità Portuale X ha assunto in locazione … un compendio immobiliare sito nell’area retroportuale di Y .. in quanto ritenuto strategico al fine di migliorare nel Porto di X , l’operatività intermodale, il potenziamento del traffico ferroviario, nonché al fine di realizzare un centro unico di servizi, compreso nel circuito doganale, finalizzato ad efficientare modi e tempi con i quali vengono effettuati i controlli alla merce in arrivo e diretta al Porto X”;
– l’Istante “ha richiesto l’affidamento in subaffitto di parte dell’area anzidetta, al fine di condurre la gestione dei servizi di supporto alle verifiche doganali ai container effettuate dagli enti di controllo nel Porto X, comprendente la presa in carico di container, il trasferimento degli stessi fino all’area di Y e l’effettuazione, ivi, dei servizi di movimentazione di merci, svuotamento contenitori, facchinaggio, ecc., presso il nuovo centro unico e riconsegna dei contenitori agli spedizionieri incaricati”.
Secondo l’Istante tale indubbia e decretata connessione funzionale tra l’area di Y (quale luogo designato in Italia, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1 del Codice Doganale dell’Unione) e l’area portuale di X comporta necessariamente l’applicabilità, anche nell’area di Y, del regime di non imponibilità previsto per le aree portuali, ai sensi dell’ articolo 9, primo comma , numero 6), del d.P.R. n 633 del 1972.
Inoltre, continua la Società, con riguardo al requisito richiesto dal menzionato articolo 9, primo comma , numero 6), del d.P.R. n 633 del 1972, secondo cui le operazioni ivi richiamate devono riflettere direttamente il movimento dei beni, l’articolo 3, comma 13 del decreto legge n. 90 del 27 aprile 1990, convertito con modificazioni dalla legge n. 165 del 26 giugno 1990 prevede che tra i servizi prestati nei porti riflettenti il movimento dei beni si intendono tra gli altri i servizi di cui all’articolo 9, primo comma, numero 5), del Decreto IVA, (i.e. servizi di carico, scarico, trasbordo, controllo) prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.
Inoltre, la riconducibilità delle operazioni effettuate da ALFA tra le operazioni non imponibili IVA, ai sensi dell’articolo 9, primo comma, numero 6), del Decreto IVA, per luogo e tipologia di servizi troverebbe conferma nel comunicato del … di BETA, da cui risulta che l’operatività trasferita sul “luogo designato” di Y “comporterà un decongestionamento dei terminal portuali aumentandone la ricettività e contribuirà in tal modo a migliorare la competitività dello scalo X”.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare si precisa che la seguente risposta viene resa assumendo acriticamente la descrizione delle prestazioni di servizio rese sulla base dell’istanza e dei documenti forniti dal Contribuente, restando fermo ogni potere di controllo in merito agli aspetti di fatto che li caratterizzano.
Inoltre, occorre stabilire se, ai fini IVA, le “prestazioni di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner (trasferimento contenitore, movimentazione merci, posizionamento, apertura e chiusura contenitore, prelievo campione…)” rese dall’Istante siano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato. La territorialità IVA delle prestazioni di servizi generiche è disciplinata dall’articolo 7-ter del Decreto VA, ai sensi del quale l’IVA è dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente se soggetto passivo d’imposta ovvero il prestatore, laddove il committente non sia soggetto passivo.
Ciò necessariamente premesso, ai fini del corretto trattamento IVA delle prestazioni di servizio in esame, occorre inoltre stabilire se ricorrono gli estremi per l’applicazione regime di non imponibilità di cui all’articolo 9 del Decreto IVA.
Per l’articolo 9, primo comma, numero 4), del Decreto IVA sono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili a IVA, tra gli altri, “i servizi relativi alle operazioni doganali”.
Dalle dichiarazioni contenute nell’istanza e dai documenti alla stessa allegati, risulta che:
– i controlli scanner e i controlli merce fisici sui contenitori in import/export/trasbordo, effettuati sia in area portuale che presso il cd. “luogo designato” di Y, sono svolti secondo le richieste degli organi di verifica competenti;
– qualora il controllo sia terminato senza che sia stata riscontrata alcuna problematica, il contenitore potrà essere svincolato e l’operazione doganale potrà essere conclusa secondo la destinazione assegnata alla merce;
– dopo una fase sperimentale, ha preso definitivamente avvio l’attività di controllo doganale presso il “luogo designato” di Y, adibito alle verifiche fisiche e scanner delle merci in arrivo ed in partenza dal porto X;
– tutte le verifiche sono espletate nel “luogo designato” di Y affiancando così all’infrastruttura immateriale dello sportello Doganale e dei Controlli, già prevista dalla legge di riforma della portualità, una moderna e funzionale infrastruttura materiale, presso la quale BETA, unitamente a DELTA, ai veterinari e ai medici del Ministero ZETA, al fitopatologo, …, possono contestualmente svolgere le rispettive attività di competenza. Il traguardo raggiunto grazie alla sintonia ed alle sinergie sviluppate tra le istituzioni e gli operatori locali coinvolti comporterà un decongestionamento dei terminal portuali, aumentandone la ricettività e contribuirà, in tal modo, a migliorare la competitività dello scalo X.
Da quanto sopra esposto, sembrerebbe che le prestazioni in esame possano essere inquadrate tra i servizi relativi alle operazioni doganali.
Pertanto, si ritiene che i predetti servizi, resi dall’Istante e consistenti nel servizio “di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner (trasferimento contenitore, movimentazione merci, posizionamento, apertura e chiusura contenitore, prelievo campione…)”, siano non imponibili ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 9, primo comma, numero 4), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Per completezza, si fa presente che la richiesta dell’Istante di far rientrare, in via sussidiaria, le menzionate prestazioni di servizio tra quelle non imponibili ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 9, primo comma, numero 6), del d.P.R. n. 633 del 1972, si intende assorbita nella risposta fornita dalla Scrivente.
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