L’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 ha fornito i primi chiarimenti sulle norme del cd. Decreto Cura Italia (DL 18/2020). La circolare composta da 76 pagine in cui sono stati raccolti i quesiti pervenuti e le relative risposte
In particolare la circolare in commento ha fornito precisazioni anche sui seguenti argomenti:
- Premio ai lavoratori dipendenti
- Erogazioni liberali e solidarietà alimentare
- Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco
- Gruppo Iva – la sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.
- Imposta di registro
In merito all’erogazione del premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti la determinazione del limite di 40 mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. I sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Inoltre viene precisato che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante ai sensi dell’articolo 63 del Decreto, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente. Si è anche puntualizzato che il premio, ivi stabilito, debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).
La deduzione per le erogazioni liberali e solidarietà alimentare di cui agli articoli 66 e 99 del dl n. 18/2020 non va rapportata al reddito. Per cui l’agevolazione compete anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. Inoltre, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020. In particolare è precisato che l’articolo 66 del Decreto stabilisce che «per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’ emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate».
Inoltre in tema di solidarietà alimentare le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nel contesto emergenziale attuale ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano, chiarisce l’Agenzia, tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il “Cura Italia”.
Rinvio per imprese e professionisti
L’Agenzia ha fornito anche il chiarimento in ordine allo slittamento dei termini di pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, precisando che l’adempimento è tra quelli la cui scadenza è stata rinviata dal 16 al 20 marzo 2020.
La sospensione del versamento è più lunga per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal decreto Mef del 24 febbraio 2020, in tal caso gli interessati usufruiscono d’una sospensione più estesa con scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.
Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. Possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e n. 14/E dell’Agenzia, se l’attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.
Sospensione per registro
Rientrano nella sospensione degli adempimenti tributari anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso di cui all’articolo 5 del DPR n. 131/86 indipendentemente dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.
Fatture, corrispettivi e distributori
Viene precisato, nella circolare n. 8/E/2020, che l’emissione delle fatture non rientra tra gli adempimenti attualmente sospesi, così come è pure per l’invio telematico dei corrispettivi.
Per l’Agenzia in un’ottica di massimo favor per i contribuenti, facciano comunque eccezione e ricadano, quindi, nella sospensione, le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita a un momento successivo (come ad esempio, per l’assenza di rete internet e/o per problemi di connettività del dispositivo).
Oggetto di sospensione, evidentemente, è anche l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi da parte degli operatori con volume d’affari inferiore a 400mila euro, che non utilizzano ancora un registratore telematico, né la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano a emettere scontrini o ricevute fiscali.
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