Le spese di rappresentanza sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine

Il comma 2 dell’articolo 108 del Dpr n. 917/1986 prevede che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Inoltre le spese di rappresentanza non si qualificano quali spese deducibili in più periodi di imposta, ma unicamente nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute.

La deducibilità delle spese di rappresentanza, ai fini fiscali, è commisurata all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

a) all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10.000.000;

b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10.000.000 e fino a 50.000.000;

c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50.000.000.

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.

Nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese di rappresentanza, dovrà procedersi alla compilazione del quadro RF, relativo alla determinazione del reddito di impresa imponibile ai fini fiscali, nella sezione “variazione in aumento”, dell’intero importo delle spese di rappresentanza e nel contempo nella sezione “variazione in diminuzione” dell’importo delle spese di rappresentanza deducibili fiscalmente.

Per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, non rientranti nella tipologia di cui all’articolo 95, comma 3, Tuir, sono deducibili nella misura del 75% ai sensi dell’articolo 109, comma 5, Dpr n. 917/1986.

Il comma 3 dell’articolo 95 del Dpr n. 917/1986 regola il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad 180,76 euro (o 258,23 euro per le trasferte all’estero)

Nella compilazione della dichiarazione dei redditi di società di capitali occorre compilare nel quadro RF i seguenti righi:

  • RF23 – variazioni in aumento del reddito imponibile, in cui va riportato il totale delle spese di rappresentanza sostenute;
  • RF43 – variazione in diminuzione, in cui è riportato il totale delle spese deducibili .

Nel rigo RF23 va indicato l’ammontare:

  • in colonna 1, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95 del TUIR;
  • in colonna 2, delle spese di rappresentanza, di cui all’articolo 108, comma 2, Tuir, diverse dalle precedenti;
  • in colonna 3, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell’articolo 109, comma 4, Tuir. Le quote delle suddette spese deducibili nell’esercizio vanno indicate nel rigo RF43, colonna 3.

Nel rigo RF43, va riportati:

  • in colonna 1, il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell’articolo 109 Tuir, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95 Tuir;
  • in colonna 2, le spese di rappresentanza di cui all’articolo 108, comma 2, primo periodo, Tuir, comprensivo delle spese indicate in colonna 1, per l’ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del citato comma 2; le predette spese sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008.

Imprese di nuova costituzione

Per le imprese di nuova costituzione, come statuito dell’articolo 1, comma 3, D.M. 19.11.2008,  le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso occorre riportare l’importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d’imposta nel quadro RSrigo RS101.