Anche dopo le modifiche normative la misura del beneficio del credito di imposta, per gli interventi su immobili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, resta al 110% fino al 2025.
La circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 precisa che si tratta di una disposizione la cui ratio è quella di “agevolare ed accelerare la ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche”
Inoltre, nella circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, si precisa che il richiamo contenuto nel comma 8-ter a «tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis» del medesimo articolo 119 comporta che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura “piena” del 110 per cento delle spese sostenute, ivi disposta, riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari (senza tener conto delle ulteriori condizioni, anche reddituali, richieste dal terzo periodo del comma 8-bis).
Alla luce di quanto precisato nella risoluzione n. 8/E del 2022 e con la circolare n. 23/E del 2022 con il rinvio del primo periodo del predetto comma 8-ter, nel richiamare espressamente i commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo 119 – che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici – si riferisce, in sostanza, alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus e per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Pertanto gli interventi, di cui al c.d. Superbonus possono quindi essere eseguiti su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, anche unifamiliari, fermo restando le condizioni sul limite del reddito familiare, consentendo di beneficiare della detrazione nella misura del 110% per le spese che saranno sostenute nel corso del 2023, 2024 e 2025, a condizione che gli immobili sui quali sono effettuati gli interventi siano ubicati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatesi dal 1° aprile 2009, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e per i quali sia accertato il nesso causale tra il danno dell’immobile e l’evento sismico.