accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 febbraio 2022, n. 5707 – Ai fini della detrazione dell’Iva, non è sufficiente la natura societaria del soggetto acquirente, ma occorre anche la concreta verifica dell’inerenza dell’operazione rispetto alla specifica attività imprenditoriale programmata od esercitata

Ai fini della detrazione dell'Iva, non è sufficiente la natura societaria del soggetto acquirente, ma occorre anche la concreta verifica dell'inerenza dell'operazione rispetto alla specifica attività imprenditoriale programmata od esercitata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2022, n. 6064 – In tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”, sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato

In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 febbraio 2022, n. 5516 – In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi” neppure “alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna

In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi" neppure "alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2022, n. 5866 – L’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, riferito ad utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù del vincolo di partecipazione a ristretta base nonché dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che sebbene non ricorra, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, il giudice dell’accertamento relativo al maggior reddito accertato in capo al socio sospende il giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., o, laddove ne ricorrano i presupposti (accertamento della società divenuto definitivo) ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.

L'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, riferito ad utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù del vincolo di partecipazione a ristretta base nonché dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che sebbene non ricorra, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, il giudice dell’accertamento relativo al maggior reddito accertato in capo al socio sospende il giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., o, laddove ne ricorrano i presupposti (accertamento della società divenuto definitivo) ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5498 – Nel caso di società a ristretta base, non opera la presunzione ex art. 47 TUIR di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in quanto, essendo conseguiti “in nero” e non essendo mai pervenuti nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v’è stata, non avendoli la società mai dichiarati

Nel caso di società a ristretta base, non opera la presunzione ex art. 47 TUIR di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in quanto, essendo conseguiti "in nero" e non essendo mai pervenuti nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è stata, non avendoli la società mai dichiarati

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 febbraio 2022, n. 5286 – Il requisito delle «gravi incongruenze», stabilito dall’art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, è richiesto anche per gli avvisi di accertamento, sia delle imposte dirette sia dell’IVA, basati sugli studi di settore e trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia

Il requisito delle «gravi incongruenze», stabilito dall'art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, è richiesto anche per gli avvisi di accertamento, sia delle imposte dirette sia dell'IVA, basati sugli studi di settore e trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5501 – Quando viene contestato il raddoppio dei termini, rientra nei compiti del giudice tributario l’accertamento dell’astratta sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio, che faccia sorgere l’obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., quindi anche del raggiungimento della soglia di rilevanza penale di cui all’artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis

Quando viene contestato il raddoppio dei termini, rientra nei compiti del giudice tributario l’accertamento dell'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, che faccia sorgere l'obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., quindi anche del raggiungimento della soglia di rilevanza penale di cui all'artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 febbraio 2022, n. 5277 – La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio – e non prova vera e propria – sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è facoltà per il giudice di discostarsi motivatamente dalle conclusioni del CTU, ove non le condivida, essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice sia l’avvalersi o meno della consulenza tecnica, sia il condividerne le conclusioni. L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente medesimo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur

La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio - e non prova vera e propria - sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è facoltà per il giudice di discostarsi motivatamente dalle conclusioni del CTU, ove non le condivida, essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice sia l’avvalersi o meno della consulenza tecnica, sia il condividerne le conclusioni. L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente medesimo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur

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