accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 dicembre 2021, n. 37662 – In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. “redditometro”, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. "redditometro", dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 dicembre 2021, n. 38137 – Il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile solo per mancato esame di fatti storici che, sebbene possano essere veicolati da elementi indiziari, debbano avere il carattere della decisività e l’effetto di invalidare l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato

Il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile solo per mancato esame di fatti storici che, sebbene possano essere veicolati da elementi indiziari, debbano avere il carattere della decisività e l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36584 – Reddito di lavoro autonomo professionale – Rimborsi per anticipazioni fatte in nome e per conto dei clienti

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36584 Tributi - Accertamento - Reddito di lavoro autonomo professionale - Rimborsi per anticipazioni fatte in nome e per conto dei clienti - Mancanza di regolare documentazione - Riqualificazione in compensi imponibili Rilevato che - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37440 – In tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni

In tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37441 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2021, n. 37360 – I costi afferenti a prestazioni di servizi devono essere imputati all’esercizio in cui le prestazioni sono state ultimate, salvo che non ne sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, sicché incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova dell’anno di ultimazione delle prestazioni e sul contribuente la prova dell’anno in cui i costi sono diventati certi e determinabili nell’ammontare e che gli stessi non lo erano alla chiusura dell’esercizio di ultimazione della prestazione ovvero alla scadenza dei termini per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi

I costi afferenti a prestazioni di servizi devono essere imputati all'esercizio in cui le prestazioni sono state ultimate, salvo che non ne sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, sicché incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova dell’anno di ultimazione delle prestazioni e sul contribuente la prova dell’anno in cui i costi sono diventati certi e determinabili nell'ammontare e che gli stessi non lo erano alla chiusura dell’esercizio di ultimazione della prestazione ovvero alla scadenza dei termini per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2021, n. 37346 – Nel vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omissione dovrebbe riguardare un fatto, più che un documento o una prova. E, tuttavia, non si può negare che l’omesso esame di un documento prodotto in causa comporti necessariamente l’omesso esame del fatto ad esso sotteso

Nel vizio denunciato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. l'omissione dovrebbe riguardare un fatto, più che un documento o una prova. E, tuttavia, non si può negare che l'omesso esame di un documento prodotto in causa comporti necessariamente l'omesso esame del fatto ad esso sotteso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2021, n. 36846 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ove siano eseguiti più accessi nei locali dell’impresa per reperire documentazione strumentale all’accertamento, il termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, decorre dall’ultimo accesso, in quanto postula il completamento della verifica e la completezza degli elementi dalla stessa risultanti, essendo posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio, in modo da attribuire al contribuente un lasso di tempo sufficiente a garantirgli la piena partecipazione al procedimento e ad esprimere le proprie valutazioni

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ove siano eseguiti più accessi nei locali dell'impresa per reperire documentazione strumentale all'accertamento, il termine di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, decorre dall'ultimo accesso, in quanto postula il completamento della verifica e la completezza degli elementi dalla stessa risultanti, essendo posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio, in modo da attribuire al contribuente un lasso di tempo sufficiente a garantirgli la piena partecipazione al procedimento e ad esprimere le proprie valutazioni

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