accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7342 – Operazioni ritenute soggettivamente inesistenti ed Iva indetraibile e costi indeducibili qualora l’Amministrazione finanziaria assolva l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta

Operazioni ritenute soggettivamente inesistenti ed Iva indetraibile e costi indeducibili qualora l'Amministrazione finanziaria assolva l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2020, n. 7589 – Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento

Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2020, n. 7587 – Ai fini dell’accertamento del maggior reddito d’impresa, lo scostamento tra l’importo dei mutui ed i minori prezzi indicati dal venditore è sufficiente a fondare la rettifica dei corrispettivi dichiarati, non comportando ciò alcuna violazione delle norme in materia di onere probatorio

Ai fini dell'accertamento del maggior reddito d'impresa, lo scostamento tra l'importo dei mutui ed i minori prezzi indicati dal venditore è sufficiente a fondare la rettifica dei corrispettivi dichiarati, non comportando ciò alcuna violazione delle norme in materia di onere probatorio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2020, n. 7584 – In relazione alla ripresa IVA, tributo armonizzato, l’obbligo del contraddittorio certo sussiste ma la violazione della sua omessa instaurazione e del rispetto del termine dilatorio prima della notifica dell’avviso non comporta l’invalidità dell’atto impositivo in ogni caso, ma solo allorché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa

In relazione alla ripresa IVA, tributo armonizzato, l'obbligo del contraddittorio certo sussiste ma la violazione della sua omessa instaurazione e del rispetto del termine dilatorio prima della notifica dell'avviso non comporta l'invalidità dell'atto impositivo in ogni caso, ma solo allorché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7377 – Principio della «onnicomprensività» del reddito di lavoro con riguardo a tutto quanto percepito dal dipendente «in relazione al rapporto di lavoro» – Reddito aggiuntivo di lavoro dipendente per il calciatore quale fring benefit dell’addebito indiretto alla società della commissione dell’agente in mancanza del modulo d’incarico tra società e procuratore

Principio della «onnicomprensività» del reddito di lavoro con riguardo a tutto quanto percepito dal dipendente «in relazione al rapporto di lavoro» - Reddito aggiuntivo di lavoro dipendente per il calciatore quale fring benefit dell'addebito indiretto alla società della commissione dell’agente in mancanza del modulo d’incarico tra società e procuratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 marzo 2020, n. 7540 – In tema di accertamento induttivo dei redditi, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili «dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta», sia sugli studi di settore

In tema di accertamento induttivo dei redditi, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili «dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta», sia sugli studi di settore

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 marzo 2020, n. 6698 – L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell’ufficio titolare, ma di altro funzionario incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio

L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, ma di altro funzionario incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 marzo 2020, n. 7538 – In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, la sussistenza di un ingiustificato saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo

In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, la sussistenza di un ingiustificato saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo

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