accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 7328 depositata il 17 marzo 2020 – Quando due giudizi abbiano ad oggetto il medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su di un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio ha delle finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo

Quando due giudizi abbiano ad oggetto il medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su di un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio ha delle finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7082 – In tema d’IVA, il cessionario, ove sia soggetto passivo di tale imposta, è solidalmente responsabile con il cedente, ai sensi dell’art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, qualora la cessione, avente ad oggetto i beni individuati dal relativo decreto ministeriale, sia effettuata ad un prezzo inferiore al valore normale degli stessi ed il cedente non abbia versato l’imposta relativa alla cessione effettuata

In tema d'IVA, il cessionario, ove sia soggetto passivo di tale imposta, è solidalmente responsabile con il cedente, ai sensi dell'art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, qualora la cessione, avente ad oggetto i beni individuati dal relativo decreto ministeriale, sia effettuata ad un prezzo inferiore al valore normale degli stessi ed il cedente non abbia versato l'imposta relativa alla cessione effettuata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2020, n. 7296 – Accertamento operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti ed indetraibilità dell’IVA

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 marzo 2020, n. 7296 Tributi - IVA - Accertamento operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti - Appalto lavori di facchinaggio - Operazioni effettive di intermediazione di manodopera in nero - Detrazione - Illegittimità Fatti di causa 1. Con l'impugnata sentenza la Regionale dell'Emilia-Romagna, respinto l'appello principale della contribuente, accolto quello [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7095 – Rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con conseguente possibilità di negazione della deducibilità di parte di un costo ritenuto non proporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa

Rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con conseguente possibilità di negazione della deducibilità di parte di un costo ritenuto non proporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 marzo 2020, n. 7226 – La deducibilità delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili strumentali all’attività del professionista, prevista dal comma 2 dell’art. 54 del TUIR, è stabilita nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risultante all’inizio del periodo di imposta. Le predette spese sono detraibili ai fini IVA solo se l’immobile costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività

La deducibilità delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili strumentali all'attività del professionista, prevista dal comma 2 dell'art. 54 del TUIR, è stabilita nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risultante all'inizio del periodo di imposta. Le predette spese sono detraibili ai fini IVA solo se l'immobile costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7103 – La prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato

La prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7080 – In tema di IVA, nel caso in cui sia erroneamente emessa fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente non può avvalersi della procedura di cui all’art. 26, comma 2, del d. P.R. n. 633 del 1972, che consente la regolarizzazione solo ove si tratti di operazioni effettive e reali, anche se venute meno in tutto o in parte, ma, in base al principio di cartolarità, di cui all’art. 21, comma 7, dello stesso decreto, è tenuto a versare l’imposta per l’intero ammontare indicato, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell’imposta versata qualora venga accertato dal giudice di merito che sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale

In tema di IVA, nel caso in cui sia erroneamente emessa fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente non può avvalersi della procedura di cui all'art. 26, comma 2, del d. P.R. n. 633 del 1972, che consente la regolarizzazione solo ove si tratti di operazioni effettive e reali, anche se venute meno in tutto o in parte, ma, in base al principio di cartolarità, di cui all'art. 21, comma 7, dello stesso decreto, è tenuto a versare l'imposta per l'intero ammontare indicato, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta versata qualora venga accertato dal giudice di merito che sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale

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