accertamento

Corte di Cassazione sentenza n. 20731 depositata il 1° agosto 2019 – In definitiva, la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall’Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l’accertamento induttivo, solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l’ispezione documentale

In definitiva, la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall'Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l'accertamento induttivo, solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l'ispezione documentale

Corte di Cassazione sentenza n. 20733 depositata il 1° agosto 2019 – L’avviso di accertamento fondato sugli studi di settore può anche contenere le sanzioni senza una ulteriore motivazione ed ai sensi dell’articolo 8 del Dlgs n. 472/1997 tali sanzioni non possono essere trasmesse agli eredi

L’avviso di accertamento fondato sugli studi di settore può anche contenere le sanzioni senza una ulteriore motivazione ed ai sensi dell'articolo 8 del Dlgs n. 472/1997 tali sanzioni non possono essere trasmesse agli eredi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 settembre 2019, n. 22696- In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA consegue, nell’assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le Marche sentenza n. 37 sez. II depositata il 18 gennaio 2019 – E’ illegittimo l’accertamento fondato sugli studi di settore in cui la motivazione non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio

E' illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore in cui la motivazione non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sentenza n. 322 sez. VI depositata il 22 gennaio 2019 – L’amministrazione finanziaria che intende contestare fattispecie elusive è tenuta, a pena di nullità dell’atto impositivo, a richiedere chiarimenti al contribuente e ad osservare il termine dilatorio di sessanta giorni, prima di emettere l’avviso di accertamento, il quale dovrà essere specificamente motivato anche con riguardo alle osservazioni, ai chiarimenti ed alle giustificazioni, eventualmente forniti dal contribuente

L'amministrazione finanziaria che intende contestare fattispecie elusive è tenuta, a pena di nullità dell'atto impositivo, a richiedere chiarimenti al contribuente e ad osservare il termine dilatorio di sessanta giorni, prima di emettere l'avviso di accertamento, il quale dovrà essere specificamente motivato anche con riguardo alle osservazioni, ai chiarimenti ed alle giustificazioni, eventualmente forniti dal contribuente

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Calabria sentenza n. 98 sez. XI depositata il 23 gennaio 2019 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi l’Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta “dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti”, da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed in particolare da “contabilità in nero”

In tema di accertamento delle imposte sui redditi l'Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulta "dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti", da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed in particolare da "contabilità in nero"

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 302 sez. X depositata il 28 gennaio 2019 – Indeducibile del costo e dell’IVA per la fattura priva di descrizione analitica è di cui manca il mancato pagamento in quanto il fisco è legittimato a ritenere le prestazioni mai avvenute legittima e, sul punto, la parte onerata a farlo nulla ha contestato al riguardo

Indeducibile del costo e dell'IVA per la fattura priva di descrizione analitica è di cui manca il mancato pagamento in quanto il fisco è legittimato a ritenere le prestazioni mai avvenute legittima e, sul punto, la parte onerata a farlo nulla ha contestato al riguardo

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 328 sez. III depositata il 29 gennaio 2019 – I diritti di autore vengono classificati come redditi di lavoro autonomo quando risultano conseguiti direttamente dagli autori, come redditi diversi quando sono stati acquisiti a titolo gratuito o oneroso, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quando sono stati conseguiti nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

I diritti di autore vengono classificati come redditi di lavoro autonomo quando risultano conseguiti direttamente dagli autori, come redditi diversi quando sono stati acquisiti a titolo gratuito o oneroso, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quando sono stati conseguiti nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

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