accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 57 – L’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è previsto soltanto nelle ipotesi in cui dai controlli automatici emerga “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” oppure dai controlli effettuati dall’Ufficio ai sensi del comma 2-bis emerga “un’imposta o una maggiore imposta”, avendo la finalità di “evitare la reiterazione di errori

il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 (in materia di tributi diretti), ed il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 (in materia di IVA), prevedono l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità soltanto nelle ipotesi in cui dai controlli automatici emerga "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" oppure dai controlli effettuati dall'Ufficio ai sensi del comma 2-bis (tesi a verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione) emerga "un'imposta o una maggiore imposta", avendo la finalità di "evitare la reiterazione di errori e ... consentire la regolarizzazione degli aspetti formali". Si tratta di un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento. Pertanto, in difetto del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo, alcun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dalla Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui, invece, dal controllo emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione e l'amministrazione finanziaria proceda all'iscrizione a ruolo senza il preventivo invio di un avviso bonario, non si determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, e l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella, sempreché quella comunicazione fosse dovuta

Commissione Tributaria Provinciale di Novara sezione 2 sentenza n. 191 depositata il 13 novembre 2018 – L’avvio del processo con modalità cartacea non può impedire alla controparte di aderire al regime ordinario del processo telematico

La possibilità del tutto temporanea e transitoria concessa di avviare il processo telematico con modalità cartacea non può impedire alla controparte di aderire sin d'ora al regime ordinario del telematico. Ove poi i ricorrenti lamentassero di non poter allo stato visionare il fascicolo telematico ben potranno richiedere, con l'apposita istanza di accesso agli atti, alla segreteria di stampare copia del fascicolo dell'Agenzia.

I proventi di partecipazione in investimenti da parte di fondi esteri in fondi immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta – Risposta 28 dicembre 2018, n. 147 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 28 dicembre 2018, n. 147 Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Investimenti da parte di fondi esteri in fondi immobiliari italiani Articolo 7, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Quesito [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 dicembre 2018, n. 33447 – Accertamento analitico-induttivo legittimo la riduzione operata dal giudice di merito fondata, anche sinteticamente, sulle ragioni di non normale svolgimento dell’attività

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 dicembre 2018, n. 33447 Accertamento fiscale - Esercente la professione di tassista - Incongruenze Rilevato che L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 68/01/11, depositata il 9.02.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana; ha riferito che il contenzioso era originato dall'avviso di accertamento R5G010300762/2008, notificato a [...]

Commissione Tributaria Regionale per la Campania Sezione 1 sentenza n. 10094 depositata il 16 novembre 2018 – In tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate

in tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2018, n. 32962 – La tassatività dell’elenco dell’articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 è stata riferita non a singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma agli effetti giuridici da essi prodotti

La facoltà di impugnare il diniego di disapplicazione di norme antielusive ex articolo 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, considerato che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'articolo 19 del d. lgs. n. 546 del 1992, ma provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente medesimo, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 dicembre 2018, n. 32958 – Con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ovverosia di quelli in ordine ai quali sia intervenuta l’accettazione del committente

in tema di determinazione del reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2018, n. 33008 – L’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole – La motivazione apparente della sentenza

l’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva

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