CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 57
Tributi – Controllo della dichiarazione dei redditi – Art. 36-bis D.P.R. n. 600/73 – Cartella di pagamento – Iscrizione a ruolo imposte dichiarate e non versate – Comunicazione preventiva di irregolarità – Obbligo – Esclusione
Rilevato che
1. La società E.I.S. S.r.l. impugnava la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.p.r. 600/73 afferente gli omessi versamenti di ritenute, addizionale regionale, Ires ed Irap per l’anno di imposta 2004.
La commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso. La contribuente proponeva appello e la commissione tributaria regionale del Lazio lo accoglieva annullando la cartella sul rilievo che essa non era stata preceduta dall’avviso bonario.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso la contribuente la quale ha, altresì, depositato memoria. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
Considerato che
1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli articoli 36 bis del d.p.r. 600/73 e 6, comma 5, della legge 212/2000. Sostiene che l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal citato articolo 36 bis non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, a meno che il controllo stesso non riveli l’esistenza di errori dato che solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione sussiste l’obbligo di comunicazione per la liquidazione dell’imposta. E l’articolo 6, comma 5, della legge 212/2000 non impone l’obbligo del preventivo contraddittorio in tutti i casi in cui si debba procedere all’iscrizione a ruolo ai sensi degli articoli 36 bis e 54 bis citati ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti nella dichiarazione.
2. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
La corte di legittimità ha già espresso il principio secondo cui il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 (in materia di tributi diretti), ed il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 (in materia di IVA), prevedono l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità soltanto nelle ipotesi in cui dai controlli automatici emerga “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” oppure dai controlli effettuati dall’Ufficio ai sensi del comma 2-bis (tesi a verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione) emerga “un’imposta o una maggiore imposta”, avendo la finalità di “evitare la reiterazione di errori e … consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”. Si tratta di un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento. Pertanto, in difetto del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell’accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo, alcun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dalla Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui, invece, dal controllo emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione e l’amministrazione finanziaria proceda all’iscrizione a ruolo senza il preventivo invio di un avviso bonario, non si determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, e l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella, sempreché quella comunicazione fosse dovuta (Cass. n. 13759 del 06/07/2016; Cass. n. 11292 del 31/05/2016; Cass. n. 15740 del 28/07/2016).
La CTR non si è attenuta a tali principi, per il che la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13219 depositata il 27 aprile 2022 - In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al…
- Corte di Cassazione sentenza n. 22061 depositata il 12 luglio 2022 - L'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 marzo 2021, n. 7544 - L'invio al contribuente della comunicazione d'irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA - Sentenza 27 luglio 2020 n. 4280 - L'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo…
- Corte di Cassazione sentenza n. 17481 depositata il 31 maggio 2022 - In materia di riscossione l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14876 - In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…