accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29980 – In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, i poteri accertativi dell’Ufficio trovano fondamento e disciplina nell’art. 41 del Dpr n. 600/73

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29980 Tributi - Accertamento - Riscossione - Dichiarazioni fiscali - Omessa presentazione - Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente - Procedimento Fatti e ragioni della decisione La società Z. D. B. s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'ufficio fiscale aveva ripreso a [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29979 – Accertamento – Decadenza dal raddoppio dei termini dell’azione accertativa

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29979 Imposte indirette - IVA - Accertamento - Riscossione - Notificazione - Raddoppio dei termini dell’azione accertativa - Decadenza - Procedimento - Contenzioso tributario Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della P.C. G. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29755 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 16 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale prevede che i più restrittivi termini di decadenza per la notifica degli avvisi, introdotti dal capo II del medesimo d.lgs. nell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 16 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale prevede che i più restrittivi termini di decadenza per la notifica degli avvisi, introdotti dal capo II del medesimo d.lgs. nell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29998 – Il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all’IRAP – Il cd. raddoppio dei termini non integra un’ipotesi di proroga dei termini ordinari, trattandosi di fattispecie distinte disciplinate direttamente ed autonomamente dalla legge in relazione a presupposti diversi

«In tema di termini per l'accertamento tributario stabiliti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (per le imposte sui redditi) e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (per l’IVA): a) il regime transitorio introdotto dal comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dal comma 132 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (d.lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che i commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 non si applicano né in relazione agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione agli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 4 del 1929, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; e) il secondo regime transitorio (legge n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, disponendo che i commi 130 e 131 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d'imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal d.lgs. n. 128 del 2015»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29996 – La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito

la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c. c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29573 – In tema di imposte sui redditi, il beneficio introdotto dall’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, riguarda la determinazione del solo reddito fondiario, sicché non si applica agli immobili d’interesse storico ed artistico strumentali all’esercizio di attività d’impresa

In tema di imposte sui redditi, il beneficio introdotto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, riguarda la determinazione del solo reddito fondiario, sicché non si applica agli immobili d'interesse storico ed artistico strumentali all'esercizio di attività d'impresa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29554 – In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l’accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può essere desunta da una condotta commerciale anomala del contribuente

In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l'accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può essere desunta da una condotta commerciale anomala del contribuente

Torna in cima