CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 novembre 2018, n. 29302 – Consolidato fiscale – Qualora negli accordi di consolidamento sia prevista una remunerazione eccedente i limiti dell’imposta teorica calcolata sull’imponibile negativo trasferito, questa realizzerà un’ipotesi di operazione assoggettabile a Iva, in quanto corrisposta per una prestazione di servizi
in base alla risoluzione 166/E del 12-7-2007 dell'Agenzia delle entrate "non rilevano ai fini Iva le somme di denaro trasferite a favore di una società a fronte del trasferimento di imponibile negativo, nei limiti dell'imposta teorica calcolata sullo stesso", ma "nel diverso caso in cui negli accordi di consolidamento sia prevista una remunerazione eccedente i limiti dell'imposta teorica calcolata sull'imponibile negativo trasferito, questa realizzerà un'ipotesi di operazione assoggettabile a Iva, in quanto corrisposta per una prestazione di servizi".