CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 16788 depositata il 9 agosto 2016 – Il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all’attività dell’azienda. La strumentalità del bene non può essere presunta, ma deve essere provata di volta in volta, senza che sia ipotizzabile una categoria di beni “oggettivamente strumentali”, ovvero strumentali “in re ipsa“
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 16788 depositata il 9 agosto 2016 TRIBUTI - IMPOSTE SUI REDDITI - DETERMINAZIONE REDDITO D’IMPRESA - COSTI DEDUCIBILI - CANONI DI LEASING IMMOBILIARE - DEDUCIBILITA' SUBORDINATA ALLA STRUMENTALITA' DEL BENE - PROVA DELLA FUNZIONE STRUMENTALE IN RAPPORTO ALL’ATTIVITA' DELL’AZIENDA Ritenuto in fatto 1. Con sentenza depositata il 26.5.2011, la Commissione [...]