accertamento

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sezione n. 14, sentenza n. 461 depositata il 3 aprile 2023 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorie, grava sul contribuente la prova contraria

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorie, grava sul contribuente la prova contraria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Emilia-Romagna, sezione n. 10, sentenza n. 451 depositata il 2 aprile 2023 – In tema di determinazione dei ricavi per vendita di unità immobiliare il giudice tributario può fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di presumptio de presumpto

In tema di determinazione dei ricavi per vendita di unità immobiliare il giudice tributario può fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di presumptio de presumpto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18231 depositata il 26 giugno 2023 – Sia ove il metodo di accertamento sia analitico-induttivo, sia ove venga utilizzato il metodo di accertamento induttivo cosiddetto “puro”, potrebbe effettivamente violare i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva un sistema nel quale fosse consentito alla stessa Amministrazione dimostrare, in virtù di un meccanismo inferenziale di secondo grado, che i prelievi del contribuente-imprenditore sono serviti per sostenere costi “occulti”, dai quali sono stati prodotti ricavi “occulti”, pari ai prelievi in questione, senza che sia possibile la deduzione dei costi sostenuti dall’imprenditore per produrre tali ricavi, secondo una prova contraria per presunzioni offerta da quest’ultimo

Sia ove il metodo di accertamento sia analitico-induttivo, sia ove venga utilizzato il metodo di accertamento induttivo cosiddetto "puro", potrebbe effettivamente violare i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva un sistema nel quale fosse consentito alla stessa Amministrazione dimostrare, in virtù di un meccanismo inferenziale di secondo grado, che i prelievi del contribuente-imprenditore sono serviti per sostenere costi "occulti", dai quali sono stati prodotti ricavi "occulti", pari ai prelievi in questione, senza che sia possibile la deduzione dei costi sostenuti dall'imprenditore per produrre tali ricavi, secondo una prova contraria per presunzioni offerta da quest'ultimo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 26, sentenza n. 944 depositata il 30 marzo 2023 – Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c., costituendo prova non già indiziaria ma diretta del maggior reddito imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, che non richiede, come tale, ulteriori riscontri

Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c., costituendo prova non già indiziaria ma diretta del maggior reddito imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, che non richiede, come tale, ulteriori riscontri

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16544 depositata il 12 giugno 2023 – L’annullamento per soli vizi del procedimento dell’avviso di accertamento emesso a carico della società di capitali a ristretta base partecipativa, per ricavi non contabilizzati, non incide sulla pretesa portata con l’avviso per il reddito da partecipazione, non formandosi un giudicato sostanziale ma solo formale, sicché, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale, non determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato al singolo socio per la percezione di maggiori utili societari

L'annullamento per soli vizi del procedimento dell'avviso di accertamento emesso a carico della società di capitali a ristretta base partecipativa, per ricavi non contabilizzati, non incide sulla pretesa portata con l'avviso per il reddito da partecipazione, non formandosi un giudicato sostanziale ma solo formale, sicché, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale, non determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento notificato al singolo socio per la percezione di maggiori utili societari

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 17724 depositata il 21 giugno 2023 – La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata”

La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata"

Corte di Cassazione ordinanza n. 16931 depositata il 14 giugno 2023 – Quando l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisse in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della propria qualità professionale, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva al proprio onere della prova, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione di evasione di imposta, la diligenza massima

Quando l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserisse in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della propria qualità professionale, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazione assolva al proprio onere della prova, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione di evasione di imposta, la diligenza massima

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16595 depositata il 12 giugno 2023 – In tema di imposte sui redditi di capitale la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 26 comma 5, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all’asimmetria fiscale o “salto d’imposta” di cui al precedente regime

In tema di imposte sui redditi di capitale la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 26 comma 5, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime

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