accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 29245 depositata il 7 ottobre 2022 – In tema di accertamenti bancari è prevista una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 e.e. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze

In tema di accertamenti bancari è prevista una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 e.e. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze

Corte di Cassazione ordinanza n. 29068 depositata il 6 ottobre 2022 – L’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi ‘armonizzati’, mentre, per quelli ‘non armonizzati’, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito

L'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi 'armonizzati', mentre, per quelli 'non armonizzati', non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36502 depositata il 13 dicembre 2022 – L’amministrazione finanziaria è tenuta comunque a rispettare, anche nell’ambito delle indagini cd. “a tavolino”, il contraddittorio endoprocedimentale, ove l’accertamento attenga a tributi “armonizzati”: la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa

L'amministrazione finanziaria è tenuta comunque a rispettare, anche nell'ambito delle indagini cd. "a tavolino", il contraddittorio endoprocedimentale, ove l'accertamento attenga a tributi "armonizzati": la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36153 depositata il 12 dicembre 2022 – Ove un istituto bancario abbia effettuato, in favore di un ex dipendente, un’erogazione di capitale tramite un fondo di previdenza complementare istituito per il proprio personale in base ad un accordo accessorio al rapporto d’impiego ed inerente al trattamento pensionistico integrativo, il reddito che così si configura in capo al dipendente va accluso alla categoria della «pensione integrativa» cui lo stesso ha rinunciato, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, del d.P.R. n. 917/1986

Ove un istituto bancario abbia effettuato, in favore di un ex dipendente, un’erogazione di capitale tramite un fondo di previdenza complementare istituito per il proprio personale in base ad un accordo accessorio al rapporto d’impiego ed inerente al trattamento pensionistico integrativo, il reddito che così si configura in capo al dipendente va accluso alla categoria della «pensione integrativa» cui lo stesso ha rinunciato, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del d.P.R. n. 917/1986

Corte di Cassazione ordinanza n. 28858 depositata il 5 ottobre 2022 – In tema di accertamento bancario gli oneri allegatorio e probatorio dell’Amministrazione devono ritenersi assolti con la mera indicazione delle movimentazioni prive di giustificazione, spettando invece al contribuente, che voglia sottrarsi alle conseguenze della presunzione, dimostrare “in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili”

In tema di accertamento bancario gli oneri allegatorio e probatorio dell'Amministrazione devono ritenersi assolti con la mera indicazione delle movimentazioni prive di giustificazione, spettando invece al contribuente, che voglia sottrarsi alle conseguenze della presunzione, dimostrare "in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili"

Corte di Cassazione ordinanza n. 28857 depositata il 5 ottobre 2022 – La preclusione fissata dal terzo e dal quarto comma dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la quale vieta al contribuente di produrre in giudizio elementi a proprio discarico, se non tempestivamente forniti all’Amministrazione nel termine assegnatogli, non opera se l’Amministrazione non l’abbia previamente avvertito delle conseguenze collegate a tale inottemperanza o senza che sia specificamente indicato l’oggetto della richiesta

La preclusione fissata dal terzo e dal quarto comma dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la quale vieta al contribuente di produrre in giudizio elementi a proprio discarico, se non tempestivamente forniti all'Amministrazione nel termine assegnatogli, non opera se l'Amministrazione non l'abbia previamente avvertito delle conseguenze collegate a tale inottemperanza o senza che sia specificamente indicato l'oggetto della richiesta

Corte di Cassazione sentenza n. 28808 depositata il 4 ottobre 2022 – Per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudizio, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile ai fini della soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto

Per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudizio, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile ai fini della soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto

Corte di Cassazione ordinanza n. 28743 depositata il 4 ottobre 2022 – In tema di “accertamento standardizzato” mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa e la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio

In tema di "accertamento standardizzato" mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa e la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio

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