NASPI ed ASPI

Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) – Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) – INPS – Circolare n. 101 del 13 giugno 2025

 INPS - Circolare n. 101 del 13 giugno 2025 Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) - Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore [...]

Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI – Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di cessazione involontaria – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025

INPS - Circolare n. 98 del 5 giugno 2025 Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI - Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da una cessazione volontaria [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 13531 depositata il 20 maggio 2025 – In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall’art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025): – il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato -oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito- da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione; – ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni

In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025): - il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato -oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito- da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione; - ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 13564 depositata il 21 maggio 2025 – In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall’art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025): – il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato -oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione; – ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni

In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025): - il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato -oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione; - ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 8422 depositata il 31 marzo 2025 – Alla luce delle sentenze della Corte Costituzionali l’interpretazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, contempla la possibilità di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l’obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto

Alla luce delle sentenze della Corte Costituzionali l'interpretazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, contempla la possibilità di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l’obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto

Nell’ipotesi di effettiva continuazione dell’attività autonoma o imprenditoriale esercitata, l’obbligo restitutorio della liquidazione anticipata della NAPSI va ridotto alla misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto dal soggetto percettore

Nell'ipotesi di effettiva continuazione dell’attività autonoma o imprenditoriale esercitata, l’obbligo restitutorio della liquidazione anticipata della NAPSI va ridotto alla misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto dal soggetto percettore

Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 7019 depositata il 16 marzo 2025, intervenendo in tema di indennità di disoccupazione per i collaboratori iscritti alla gestione separata, ha ribadito il principio secondo cui "ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 22 del [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 7019 depositata il 16 marzo 2025 – Ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall’art. 2116, comma 1, c.c., non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995

Ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art. 2116, comma 1, c.c., non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995

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