cassazione procedure concorsuali

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 26303 depositata il 9 ottobre 2024 – L’art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”

L’art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 25407 depositata il 23 settembre 2024 – Il curatore del fallimento che intenda promuovere (o, come nel caso in esame, eccepire) la revoca ordinaria di un atto dispositivo compiuto dal debitore poi fallito, a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., per dimostrare in giudizio l’eventus damni, ha, dunque, l’onere di provare, per un verso, la sussistenza di preesistenti ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole (rimaste, naturalmente, insoddisfatte e, come tali, poi ammesse al passivo del fallimento del debitore che ne è stato l’autore), e, per altro verso, il mutamento qualitativo e/o quantitativo che il patrimonio del debitore ha subito per effetto di tale atto, a condizione che dalla valutazione complessiva e rigorosa di questi elementi dovesse emergere, in fatto, che, in conseguenza dell’atto impugnato, sia divenuta, in ragione del valore o della natura del residui beni, oggettivamente più incerta o difficoltosa la soddisfazione dei crediti anteriori al suo compimento ed ammessi al passivo

Il curatore del fallimento che intenda promuovere (o, come nel caso in esame, eccepire) la revoca ordinaria di un atto dispositivo compiuto dal debitore poi fallito, a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., per dimostrare in giudizio l’eventus damni, ha, dunque, l’onere di provare, per un verso, la sussistenza di preesistenti ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole (rimaste, naturalmente, insoddisfatte e, come tali, poi ammesse al passivo del fallimento del debitore che ne è stato l’autore), e, per altro verso, il mutamento qualitativo e/o quantitativo che il patrimonio del debitore ha subito per effetto di tale atto, a condizione che dalla valutazione complessiva e rigorosa di questi elementi dovesse emergere, in fatto, che, in conseguenza dell’atto impugnato, sia divenuta, in ragione del valore o della natura del residui beni, oggettivamente più incerta o difficoltosa la soddisfazione dei crediti anteriori al suo compimento ed ammessi al passivo

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 14414 depositata il 23 maggio 2024 – In tema di fusione per incorporazione, la società incorporata, qualora insolvente, è assoggettabile a fallimento, ai sensi dell’art. 10 l.fall., entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese

In tema di fusione per incorporazione, la società incorporata, qualora insolvente, è assoggettabile a fallimento, ai sensi dell’art. 10 l.fall., entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 12463 depositata l’ 8 maggio 2024 – L’insolvenza, intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie, non può essere, d’altra parte, esclusa dal suo cospicuo patrimonio immobiliare ove non sia emerso, in fatto, che la società disponeva della liquidità necessaria per il pagamento dei debiti scaduti, a partire da quelli vantati dai creditori ammessi allo stato passivo

L’insolvenza, intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie, non può essere, d’altra parte, esclusa dal suo cospicuo patrimonio immobiliare ove non sia emerso, in fatto, che la società disponeva della liquidità necessaria per il pagamento dei debiti scaduti, a partire da quelli vantati dai creditori ammessi allo stato passivo.

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 11342 depositata il 29 aprile 2024 – L’inserimento del nominativo del socio accomandante nella ragione sociale, al pari dell’inserimento nella ragione sociale del nome del socio accomandatario cessato, ne comporta la responsabilità illimitata per le obbligazioni della società esclusivamente in ragione del contenuto oggettivo della ragione sociale e della oggettiva confusione conseguentemente ingenerata sul ruolo da lui (ancora) svolto nella società; in tema di società di persone, il termine annuale previsto dall’art. 147, comma 2°, l.fall., oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre solo dall’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti determinanti la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile

L’inserimento del nominativo del socio accomandante nella ragione sociale, al pari dell’inserimento nella ragione sociale del nome del socio accomandatario cessato, ne comporta la responsabilità illimitata per le obbligazioni della società esclusivamente in ragione del contenuto oggettivo della ragione sociale e della oggettiva confusione conseguentemente ingenerata sul ruolo da lui (ancora) svolto nella società; in tema di società di persone, il termine annuale previsto dall’art. 147, comma 2°, l.fall., oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre solo dall’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti determinanti la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 10739 depositata il 22 aprile 2024 – L’amministratore non operativo di una società di capitali che abbia conosciuto (o avrebbe dovuto diligentemente conoscere) un fatto pregiudizievole che abbia compiuto o stia per compiere l’amministratore delegato nell’esercizio delle prerogative gestorie allo stesso attribuite, ha il dovere giuridico di fare, secondo la diligenza professionale cui è tenuto, tutto quanto è possibile per impedirne il compimento o, se già compiuto, di evitarne o attenuarne, anche solo in parte, le conseguenze dannose

L’amministratore non operativo di una società di capitali che abbia conosciuto (o avrebbe dovuto diligentemente conoscere) un fatto pregiudizievole che abbia compiuto o stia per compiere l’amministratore delegato nell’esercizio delle prerogative gestorie allo stesso attribuite, ha il dovere giuridico di fare, secondo la diligenza professionale cui è tenuto, tutto quanto è possibile per impedirne il compimento o, se già compiuto, di evitarne o attenuarne, anche solo in parte, le conseguenze dannose

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 8553 depositata il 29 marzo 2024 – La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949, secondo comma, c.c., decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo necessariamente con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento

La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949, secondo comma, c.c., decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo necessariamente con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 4622 depositata il 21 febbraio 2024 – Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, e di là dalle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data loro la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, e di là dalle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data loro la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore

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