Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 26303 depositata il 9 ottobre 2024 – L’art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”
L’art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”