Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 12463 depositata l’ 8 maggio 2024 – L’insolvenza, intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie, non può essere, d’altra parte, esclusa dal suo cospicuo patrimonio immobiliare ove non sia emerso, in fatto, che la società disponeva della liquidità necessaria per il pagamento dei debiti scaduti, a partire da quelli vantati dai creditori ammessi allo stato passivo
L’insolvenza, intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie, non può essere, d’altra parte, esclusa dal suo cospicuo patrimonio immobiliare ove non sia emerso, in fatto, che la società disponeva della liquidità necessaria per il pagamento dei debiti scaduti, a partire da quelli vantati dai creditori ammessi allo stato passivo.