cassazione sez. civile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 agosto 2020, n. 16676 – E’ consentita la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione o delle ordinanze emesse ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 4 e 5, solo se affette da errore di fatto ai sensi del n. 4 dell’art. 395, n. 4

E' consentita la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione o delle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 375, comma 1, nn. 4 e 5, solo se affette da errore di fatto ai sensi del n. 4 dell'art. 395, n. 4

CORTE DI CASSAZIONE- Ordinanza 31 luglio 2020, n. 16548 – La giurisdizione in ordine al ricorso avverso il provvedimento di fissazione dell’udienza per la trattazione del procedimento di cancellazione dall’albo avvisto nei suoi confronti ai sensi dell’art. 17 della legge n. 247 del 2012 spetta al Consiglio Nazionale Forense

La giurisdizione in ordine al ricorso avverso il provvedimento di fissazione dell'udienza per la trattazione del procedimento di cancellazione dall'albo avvisto nei suoi confronti ai sensi dell'art. 17 della legge n. 247 del 2012 spetta al Consiglio Nazionale Forense

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 luglio 2020, n. 14708 – Anche se non spetti ai sindaci interloquire sulla opportunità dell’operazione con parti correlate e sulle prospettive vantaggiose o meno della stessa, è parimenti indubbio che gli stessi non possano limitarsi a una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo il dovere di rendere note le criticità per difetto di “correttezza sostanziale”, per difetto di indipendenza dell’advisor, risultante dalle emergenze e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che, come si è accennato, è quello d’impedire silenti “svuotamenti societari

Anche se non spetti ai sindaci interloquire sulla opportunità dell'operazione con parti correlate e sulle prospettive vantaggiose o meno della stessa, è parimenti indubbio che gli stessi non possano limitarsi a una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo il dovere di rendere note le criticità per difetto di "correttezza sostanziale", per difetto di indipendenza dell'advisor, risultante dalle emergenze e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che, come si è accennato, è quello d'impedire silenti "svuotamenti societari

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2020, n. 14233 – Sanzione interdittiva dalla professione per violazioni al codice deontologico

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 luglio 2020, n. 14233 Avvocati - Violazioni al codice deontologico - Illecito - Sanzione interdittiva dalla professione Fatti di causa 1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia depositava, in data 22 febbraio 2016, una pronuncia con la quale irrogava all'avvocato N.F.M. la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2020, n. 14247 – L’attività di assistenza e consulenza in materia fiscale e del lavoro non è riservata agli iscritti negli ordini professionali

Nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12715 – Il ricorso per cassazione tra l’altro deve contenere, “a pena di inammissibilità”, “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” per cui chi ricorre in Cassazione assolva ad un duplice onere: innanzi tutto specifichi il contenuto degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso; in secondo luogo esige che sia individuato in quale sede processuale il documento risulti prodotto

Il ricorso per cassazione tra l'altro deve contenere, "a pena di inammissibilità", "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" per cui chi ricorre in Cassazione assolva ad un duplice onere: innanzi tutto specifichi il contenuto degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso; in secondo luogo esige che sia individuato in quale sede processuale il documento risulti prodotto

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